TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 02/07/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2024 promossa ex art. 281 decies
c.p.c. da:
nato il [...] in Brasile, in [...] ed in qualità di Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
nato l'[...] in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini,
[...] giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
Ricorrenti
e nato l'[...] in [...], rappresentato e Persona_2 difeso dall'Avv. Sara Brazzini, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
Interventore volontario contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da , nato a Persona_3
Pesche (IS) il 25.06.1987, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, non si CP_1
è costituito.
Con provvedimento del 4.3.2025 (comunicato in data 5.3.2025) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che il ricorrente ha proposto la domanda in proprio e in Persona_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_2
in punto di rappresentanza del minore, la procura alle liti è stata rilasciata
[...] unicamente dal predetto ricorrente, non anche dalla madre Parte_1
[...] ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza del figlio minore, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che eserciti in via esclusiva la Persona_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore del minore ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che la parte provveda a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto, assegna termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile;
”.
pagina 2 di 5 È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
Entro il predetto termine perentorio, il ricorrente Persona_2 minore di età al momento del deposito del ricorso introduttivo, divenuto maggiore d'età nelle more del giudizio, ha spiegato intervento volontario, concludendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 17 giugno
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e va accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
In data 5.5.2025, entro il termine perentorio previsto, la parte originaria ricorrente destinataria dei rilievi in commento, divenuta Persona_2 maggiorenne nelle more del giudizio, ha proposto intervento volontario in proprio, associandosi alle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso introduttivo, depositando rituale procura alle liti al difensore, il che consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Nel merito
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori certificati di Persona_3 nascita e di matrimonio dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti sono, inoltre, in lista di attesa presso il Consolato Generale d'Italia di
Porto Alegre – competente per la rispettiva residenza – con il numero 34534. A maggio 2019, il Consolato di Porto Alegre comunicava sulla propria pagina Facebook di aver aperto le convocazioni dei soggetti con numero di iscrizione 13.000; dal sito web del Consolato risulta che le convocazioni sono state sospese per oltre un anno e prima della sospensione (inizio anno 2020) erano in fase di convocazione i soggetti con numero di iscrizione fino a 13.400.
pagina 3 di 5 Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia di
Porto Alegre (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che i ricorrenti e la parte intervenuta sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Così deciso in Campobasso, 1 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2024 promossa ex art. 281 decies
c.p.c. da:
nato il [...] in Brasile, in [...] ed in qualità di Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
nato l'[...] in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini,
[...] giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
Ricorrenti
e nato l'[...] in [...], rappresentato e Persona_2 difeso dall'Avv. Sara Brazzini, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
Interventore volontario contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da , nato a Persona_3
Pesche (IS) il 25.06.1987, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, non si CP_1
è costituito.
Con provvedimento del 4.3.2025 (comunicato in data 5.3.2025) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che il ricorrente ha proposto la domanda in proprio e in Persona_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_2
in punto di rappresentanza del minore, la procura alle liti è stata rilasciata
[...] unicamente dal predetto ricorrente, non anche dalla madre Parte_1
[...] ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza del figlio minore, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che eserciti in via esclusiva la Persona_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore del minore ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che la parte provveda a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto, assegna termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile;
”.
pagina 2 di 5 È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
Entro il predetto termine perentorio, il ricorrente Persona_2 minore di età al momento del deposito del ricorso introduttivo, divenuto maggiore d'età nelle more del giudizio, ha spiegato intervento volontario, concludendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 17 giugno
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e va accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
In data 5.5.2025, entro il termine perentorio previsto, la parte originaria ricorrente destinataria dei rilievi in commento, divenuta Persona_2 maggiorenne nelle more del giudizio, ha proposto intervento volontario in proprio, associandosi alle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso introduttivo, depositando rituale procura alle liti al difensore, il che consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Nel merito
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori certificati di Persona_3 nascita e di matrimonio dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti sono, inoltre, in lista di attesa presso il Consolato Generale d'Italia di
Porto Alegre – competente per la rispettiva residenza – con il numero 34534. A maggio 2019, il Consolato di Porto Alegre comunicava sulla propria pagina Facebook di aver aperto le convocazioni dei soggetti con numero di iscrizione 13.000; dal sito web del Consolato risulta che le convocazioni sono state sospese per oltre un anno e prima della sospensione (inizio anno 2020) erano in fase di convocazione i soggetti con numero di iscrizione fino a 13.400.
pagina 3 di 5 Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia di
Porto Alegre (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che i ricorrenti e la parte intervenuta sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Così deciso in Campobasso, 1 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 5 di 5