CASS
Sentenza 4 dicembre 2020
Sentenza 4 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2020, n. 34646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34646 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI VI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2019 de Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LI Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il reato sub A), rinvio al giudice del merito per rideterminare la pena per il reato sub B) e declaratoria di inammissibilità resto;
udita la parte civile, avv. Carmela Immacolata D'Errico, in sostituzione dell'avv. NE SC, che ha concluso chiedendo il rigetto e presentando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, avv. Andrea Bruno, in sostituzione dell'avv. Federico Liberatore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Larino del 6 dicembre 2018 che aveva Penale Sent. Sez. 6 Num. 34646 Anno 2020 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 26/10/2020 condannato VI LI per i reati di calunnia (capo A) e falsa testimonianza (capo B), commessi rispettivamente il 5 ottobre 2011 e 1'8 luglio 2013. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge dell'art. 157 cod. pen. con riferimento al reato di calunnia. La Corte di appello ha erroneamente calcolato il termine di prescrizione che era già maturato in grado di appello: invero la sospensione del giudizio tra il 5 luglio 2018 e il 6 dicembre 2018 era stata disposta non per impegni della difesa ma per ragioni di ufficio (carico dell'udienza eccessivo). 2.2. Violazione di legge (artt. 111 Cost., 192, 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. La Corte di appello non ha applicato i principi di diritto in tema di vaglio rigoroso della credibilità della persona offesa, ritenendo rilevante la certificazione medica prodotta ai fini della dimostrazione della contemporanea presenza della persona offesa e di sua moglie a Milano il 5 ottobre 2011, posto che neppure quest'ultima aveva affermato ove si trovasse quel giorno il coniuge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo avanza censure manifestamente infondate e precluse. Risulta invero che il rinvio dell'udienza indicata nel ricorso è stato chiesto dalla difesa dell'imputato per non meglio precisati impegni del difensore e il Tribunale lo ha accolto disponendo la sospensione dei termini di prescrizione. Irrilevante è l'inciso fatto dal Tribunale in motivazione sul carico dell'udienza che è null'altro che una giustificazione all'accoglimento del rinvio, ma non certo la ragione (neppure concorrente) del rinvio. A ciò va aggiunto che della dichiarata sospensione dei termini di prescrizione - che non conseguiva ad un provvedimento meramente ricognitivo di effetti ex lege, ma che implicava una valutazione discrezionale delle ragioni della richiesta - l'imputato non si è doluto, impugnando la relativa ordinanza in sede di appello (Sez. U, n. 10849 del 01/10/1991, Mapelli, Rv. 188579; Sez. U, n. 4154 del 27/03/1992, Passerotti, Rv. 190245). 2 3. Il secondo motivo articola critiche che scendono nel merito della valutazione delle prove, senza evidenziare vizi rilevanti in questa sede ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Il vaglio di attendibilità della persona offesa non è infatti manifestamente illogico o errato in diritto, finendo il ricorrente per attingere ad atti del processo per dimostrare una diversa conclusione sul punto (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone;
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). La previsione del vizio di travisamento della prova, invero, lungi dal consentire di denunciare in sede di legittimità il "travisamento del fatto" da parte del giudice di merito, ha la funzione di rimediare ad errori commessi da parte di quest'ultimo nel considerare una prova in realtà inesistente o nell'omettere una prova presente nel compendio processuale, purché l'errore avente effetto disarticolante "abbia comunque un oggetto definito e non opinabile" (ex multis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492). Nella specie, il ricorrente lungi dal rappresentare un errore revocatorio nei termini suddetti ha genericamente proposto soltanto una alternativa lettura (oltretutto con l'estrapolazione di poche righe dal contesto della deposizione) del significato probatorio di evidenze processuali. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende. Consegue, ancora, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita, liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio dello 3 Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Campobasso con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 26/10/2020. Il Consiglier --estensore Presi ente LI C nese / 9igi D TE 9/ (
udita la relazione svolta dal consigliere LI Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il reato sub A), rinvio al giudice del merito per rideterminare la pena per il reato sub B) e declaratoria di inammissibilità resto;
udita la parte civile, avv. Carmela Immacolata D'Errico, in sostituzione dell'avv. NE SC, che ha concluso chiedendo il rigetto e presentando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, avv. Andrea Bruno, in sostituzione dell'avv. Federico Liberatore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Larino del 6 dicembre 2018 che aveva Penale Sent. Sez. 6 Num. 34646 Anno 2020 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 26/10/2020 condannato VI LI per i reati di calunnia (capo A) e falsa testimonianza (capo B), commessi rispettivamente il 5 ottobre 2011 e 1'8 luglio 2013. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge dell'art. 157 cod. pen. con riferimento al reato di calunnia. La Corte di appello ha erroneamente calcolato il termine di prescrizione che era già maturato in grado di appello: invero la sospensione del giudizio tra il 5 luglio 2018 e il 6 dicembre 2018 era stata disposta non per impegni della difesa ma per ragioni di ufficio (carico dell'udienza eccessivo). 2.2. Violazione di legge (artt. 111 Cost., 192, 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. La Corte di appello non ha applicato i principi di diritto in tema di vaglio rigoroso della credibilità della persona offesa, ritenendo rilevante la certificazione medica prodotta ai fini della dimostrazione della contemporanea presenza della persona offesa e di sua moglie a Milano il 5 ottobre 2011, posto che neppure quest'ultima aveva affermato ove si trovasse quel giorno il coniuge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo avanza censure manifestamente infondate e precluse. Risulta invero che il rinvio dell'udienza indicata nel ricorso è stato chiesto dalla difesa dell'imputato per non meglio precisati impegni del difensore e il Tribunale lo ha accolto disponendo la sospensione dei termini di prescrizione. Irrilevante è l'inciso fatto dal Tribunale in motivazione sul carico dell'udienza che è null'altro che una giustificazione all'accoglimento del rinvio, ma non certo la ragione (neppure concorrente) del rinvio. A ciò va aggiunto che della dichiarata sospensione dei termini di prescrizione - che non conseguiva ad un provvedimento meramente ricognitivo di effetti ex lege, ma che implicava una valutazione discrezionale delle ragioni della richiesta - l'imputato non si è doluto, impugnando la relativa ordinanza in sede di appello (Sez. U, n. 10849 del 01/10/1991, Mapelli, Rv. 188579; Sez. U, n. 4154 del 27/03/1992, Passerotti, Rv. 190245). 2 3. Il secondo motivo articola critiche che scendono nel merito della valutazione delle prove, senza evidenziare vizi rilevanti in questa sede ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Il vaglio di attendibilità della persona offesa non è infatti manifestamente illogico o errato in diritto, finendo il ricorrente per attingere ad atti del processo per dimostrare una diversa conclusione sul punto (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone;
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). La previsione del vizio di travisamento della prova, invero, lungi dal consentire di denunciare in sede di legittimità il "travisamento del fatto" da parte del giudice di merito, ha la funzione di rimediare ad errori commessi da parte di quest'ultimo nel considerare una prova in realtà inesistente o nell'omettere una prova presente nel compendio processuale, purché l'errore avente effetto disarticolante "abbia comunque un oggetto definito e non opinabile" (ex multis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492). Nella specie, il ricorrente lungi dal rappresentare un errore revocatorio nei termini suddetti ha genericamente proposto soltanto una alternativa lettura (oltretutto con l'estrapolazione di poche righe dal contesto della deposizione) del significato probatorio di evidenze processuali. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende. Consegue, ancora, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita, liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio dello 3 Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Campobasso con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 26/10/2020. Il Consiglier --estensore Presi ente LI C nese / 9igi D TE 9/ (