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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/10/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 28/10/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1063 / 2023 promosso da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di CP_1
Oggi 28/10/2025 10.59 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti NC, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 8.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive e d'udienza depositate dalla sola parte attrice ricorrente in data 13.10.25;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice +1, con l'avv. SERAFINO FRANCESCO, ha Parte_1
concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data
29.1.25 ed in data 13.10.25, qui da intendersi richiamate per relationem; parte convenuta, , già contumace, non è comparsa;
CP_1
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1063/2023 r.g. promossa da,
,C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO,
ATTORI
Contro
, CF. /P.IVA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
In punto a CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice-ricorrente ha concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
3
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 - dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss.
c.p.c. depositato in data 23.10.23, abbia ad oggetto la domanda di
[...]
e , n. q. di proprietari del terreno sito in LL CA, Pt_1 Parte_2
località Canne, e censito al NCTR foglio 46 part. 330, di condanna della resistente,
, n.q. di titolare dell'impianto di telefonia mobile installato su tale CP_1
terreno ed avente causa della , alla rimozione di tale Controparte_3
impianto, tenuto conto dell'accertamento già contenuto nella sentenza n. 171/2023 del 21.3.23 con cui questo Tribunale accoglieva la domanda di servitutis e CP_4 di accertamento dell'inesistenza di alcun diritto, in capo alla dante causa, a mantenere tale impianto;
- dato atto di come parte resistente, nonostante la rituale notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione udienza perfezionatasi in data 11.1.24 (cfr. allegato al deposito del 16.1.24 di parte attrice e rinnovo per l'ulteriore udienza differita del
6.2.24), non si sia costituita e sia rimasta contumace;
- dato atto di come la causa, istruita mediante sola attività di deposito documentale da parte della ricorrente, sia stata chiamata all'odierna udienza per la discussione cartolare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e
127 ter c.p.c.;
- ritenuta la fondatezza della domanda;
- ritenuto come risultino circostanze acquisite in fatto quelle relative:
1. alla proprietà, in capo agli odierni ricorrenti, del terreno indicato in ricorso e sito nel comune di LL CA località Canne in catasto al foglio n. 46 part.lla 330, in virtù di atto pubblico di compravendita del
01.02.2008, per Notar in LL CA (cfr doc. 1 Persona_1
parte attrice);
2. all'intervenuto accertamento, con efficacia di giudicato tra le parti, del fatto che abbia provveduto all'illegittima Controparte_3
collocazione ed al mantenimento sul predetto fondo di un impianto di
4
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 telefonia costituito da un sostegno in legno e da una conduttura telefonica aerea che attraversava la proprietà ad esclusivo servizio di terzi ed all'insussistenza di alcun titolo (negoziale o atto amministrativo) che consentisse alla predetta società di mantenerlo in tale area (cfr. docc.
2 e 3 parte ricorrente, planimetria linea telefonica e foto dell'impianto allegate e sentenza n. 171/2023 del 21.03.2023 Trib. Locri con attestazione passaggio in giudicato dimessa in data 1.7.24);
3. al subentro, da parte di , nelle ragioni di CP_1 [...]
, per effetti di atto di conferimento di ramo d'azienda del CP_3
29.3.21, comprendente l'infrastruttura secondaria già di proprietà della seconda e i relativi diritti (cfr. doc. 4 parte ricorrente);
4. al mancato riscontro della comunicazione pec del 03.04.2023, trasmessa a ed a con cui i ricorrenti, a seguito Controparte_3 CP_1 della sentenza sopra indicata, chiedevano la rimozione dell'opera illegittima, “ … salva la possibilità di addivenire ad una transazione della vicenda con riconoscimento negoziale della servitù telefonica a carico del fondo come sopra individuato ed avverso il pagamento di una giusta indennità di occupazione che verrà concordata tra le parti” (cfr. doc. 5 parte ricorrente);
- ritenuto come a tali premesse in fatto ne segua, in diritto, l'integrale accoglimento della domanda dei ricorrenti;
- ritenuto, anzitutto, come l'accertamento di cui al punto 2 in fatto sia opponibile direttamente nei confronti dell'odierna resistente ex art. 2909 c.c. quale avente causa di;
Controparte_3
- considerato nel merito che non sia emerso in atti, già del giudizio presupposto conclusosi con la sentenza richiamata n. 171/2023 di questo Tribunale, alcun titolo né negoziale né provvedimentale atto a giustificare l'occupazione dell'area in proprietà dei ricorrenti;
5
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 - ritenuto che, come del resto evidenziato da parte ricorrente nei propri scritti difensivi, il proprietario, vittima del comportamento illecito della PA perpetrato con l'occupazione illegittima del fondo (senza alcuna distinzione tra occupazione acquisitiva ed usurpativa), abbia diritto alternativamente, al risarcimento per equivalente conseguente alla perdita o all'asservimento della proprietà (cd. reintegrazione per equivalente), ovvero alla riduzione in pristino mediante rimozione dell'opera illegittima realizzata, salvo in ogni caso il risarcimento per la perdita di godimento durante il periodo di illegittima occupazione e che la scelta tra la richiesta di risarcimento per equivalente e la riduzione in pristino spetti proprio al proprietario del fondo occupato ( Cass. n.
701/2023- Cass. 18142/2022 - Cass. Sez. Un. 735/2015);
- osservato come con il presente giudizio - in difetto di alcun riscontro alla proposta dei ricorrenti diretta a costituire in via transattiva ed ex post per via negoziale il diritto a mantenere sul proprio fondo l'impianto telefonico illegittimamente realizzato, avverso il pagamento di una somma da concordare
- questi abbiano quindi legittimamente formulato domanda di riduzione in pristino, al fine ottenere l'effettiva libertà del fondo mediante l'eliminazione dell'opera illegittima;
- richiamato, quindi, l'accertamento con effetti di giudicato in ordine all'inesistenza della cd “servitù di telefonia” sul fondo del ricorrente e ritenuto al riguardo che l'azione dei proprietari, volta a conseguire la demolizione dell'opera illegittima sia esperibile esclusivamente nei confronti dell'attuale proprietario del bene da demolire, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima1; - ritenuto in relazione alla legittimazione attiva e all'onere della prova, che essa spetti al proprietario del fondo danneggiato, il quale non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo e che in ogni caso il relativo accertamento presupposto sia contenuto nel giudicato esplicito derivante dalla sentenza già più volte richiamata;
- ritenuto, con riferimento al profilo della legittimazione passiva, che la proprietà dell'impianto telefonico oggetto di causa, risulti effettivamente ceduta da alla società con atto pubblico del 29.03.2021 Controparte_3 CP_1
rep. 16086, racc. 8643, registrato il 07.04.2021 al n. 28793 a decorrere dalla data del 31.03.2021 (cfr punto 3 in fatto);
- ritenuto che l'esercente il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, dovesse disporre di un titolo di costituzione di servitù volontaria ovvero di un provvedimento autoritativo di imposizione della servitù ex art. 53 del D. Lgs 259/2003 - trattandosi di passaggio con appoggio di fili e cavi - ma che, non disponendo di alcun titolo contrattuale o provvedimentale, la norma faccia salvo il diritto del proprietario a vedere senz'altro rimossa l'opera illegittima, trattandosi di un illecito asservimento di fatto del fondo di proprietà privata (cfr. Corte di Cass. Sez. Un. sentenza
23623/2007 e Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 13/06/2006, n. 13659) posto che, come già detto, già , con la costruzione dell'impianto Controparte_3
telefonico ha posto in essere "un'attività meramente materiale ed abusiva, a fronte della quale il soggetto leso può ottenere dal giudice ordinario la propria tutela non solo sotto forma risarcitoria, ma anche di reintegrazione in forma specifica, senza che vi osti il disposto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E", nonché in applicazione dell'art. 1 prot. addizionale della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con conseguente facoltà del
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 proprietario di detto fondo di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (cfr. Corte di
Cass. S.U., Sentenza n. 23623 del 15/11/2007; Cass Sez. U. sentenza n 735 del
19/01/2015 e Cass. civ., Sez. I, 03/05/2005, n. 9173) ma inquadrabile nell'ambito dei “meri comportamenti”, esclusi dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale;
- ritenuto pertanto come a tali premesse segua l'integrale accoglimento della domanda attorea e la condanna della convenuta resistente contumace alla refusione delle spese di lite direttamente in favore del procuratore, Avv.
NC NO, dichiaratosi antistatario ed ex art. 93 c.p.c., e liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i. tenuto conto della natura contumaciale della lite e dell'assenza di istruttoria in senso stretto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
1063 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara tenuta e condanna la società resistente, , a rimuovere dal CP_1
fondo dei ricorrenti, e , ubicato in LL Parte_1 Parte_2
CA località Canne, e censito in catasto al foglio n. 46 part.lla 330, l'impianto di telefonia ivi esistente, costituito da una linea telefonica aerea e da un sostegno in legno, così come raffigurato e descritto nella planimetria e nelle fotografie allegate al doc. 2 qui richiamato per relationem, ripristinando in tal modo lo status quo ante;
2. Condanna la resistente, , alla refusione delle spese di lite CP_1
direttamente in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. FRANCESCO
SERAFINO, dichiaratosi antistatario, e che si liquidano in € 2000 per compensi (di
8
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 cui € 425 per fase di studio € 425 per fase introduttiva, € 500 per fase di trattazione ed € 500 per fase decisoria) ed in € 178,80 per esborsi;
oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge e oltre contributo spese generali al 15%
Così deciso il 28/10/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr sul punto Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2023, n. 36511 ma anche Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/09/2015,
n. 17602 e Cass. 458/2016 “ L'azione di riduzione in pristino … essendo diretta alla eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, deve essere necessariamente rivolta nei confronti del proprietario di tale immobile, anche se si tratti di modifiche materialmente realizzate da altri, potendo solo il proprietario essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino dello stato dei luoghi tende ad attuare “ Idem Cass. 32583/2023 e Cass. 695/2024 .
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 28/10/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1063 / 2023 promosso da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di CP_1
Oggi 28/10/2025 10.59 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti NC, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 8.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive e d'udienza depositate dalla sola parte attrice ricorrente in data 13.10.25;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice +1, con l'avv. SERAFINO FRANCESCO, ha Parte_1
concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data
29.1.25 ed in data 13.10.25, qui da intendersi richiamate per relationem; parte convenuta, , già contumace, non è comparsa;
CP_1
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1063/2023 r.g. promossa da,
,C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO,
ATTORI
Contro
, CF. /P.IVA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
In punto a CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice-ricorrente ha concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 - dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss.
c.p.c. depositato in data 23.10.23, abbia ad oggetto la domanda di
[...]
e , n. q. di proprietari del terreno sito in LL CA, Pt_1 Parte_2
località Canne, e censito al NCTR foglio 46 part. 330, di condanna della resistente,
, n.q. di titolare dell'impianto di telefonia mobile installato su tale CP_1
terreno ed avente causa della , alla rimozione di tale Controparte_3
impianto, tenuto conto dell'accertamento già contenuto nella sentenza n. 171/2023 del 21.3.23 con cui questo Tribunale accoglieva la domanda di servitutis e CP_4 di accertamento dell'inesistenza di alcun diritto, in capo alla dante causa, a mantenere tale impianto;
- dato atto di come parte resistente, nonostante la rituale notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione udienza perfezionatasi in data 11.1.24 (cfr. allegato al deposito del 16.1.24 di parte attrice e rinnovo per l'ulteriore udienza differita del
6.2.24), non si sia costituita e sia rimasta contumace;
- dato atto di come la causa, istruita mediante sola attività di deposito documentale da parte della ricorrente, sia stata chiamata all'odierna udienza per la discussione cartolare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e
127 ter c.p.c.;
- ritenuta la fondatezza della domanda;
- ritenuto come risultino circostanze acquisite in fatto quelle relative:
1. alla proprietà, in capo agli odierni ricorrenti, del terreno indicato in ricorso e sito nel comune di LL CA località Canne in catasto al foglio n. 46 part.lla 330, in virtù di atto pubblico di compravendita del
01.02.2008, per Notar in LL CA (cfr doc. 1 Persona_1
parte attrice);
2. all'intervenuto accertamento, con efficacia di giudicato tra le parti, del fatto che abbia provveduto all'illegittima Controparte_3
collocazione ed al mantenimento sul predetto fondo di un impianto di
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 telefonia costituito da un sostegno in legno e da una conduttura telefonica aerea che attraversava la proprietà ad esclusivo servizio di terzi ed all'insussistenza di alcun titolo (negoziale o atto amministrativo) che consentisse alla predetta società di mantenerlo in tale area (cfr. docc.
2 e 3 parte ricorrente, planimetria linea telefonica e foto dell'impianto allegate e sentenza n. 171/2023 del 21.03.2023 Trib. Locri con attestazione passaggio in giudicato dimessa in data 1.7.24);
3. al subentro, da parte di , nelle ragioni di CP_1 [...]
, per effetti di atto di conferimento di ramo d'azienda del CP_3
29.3.21, comprendente l'infrastruttura secondaria già di proprietà della seconda e i relativi diritti (cfr. doc. 4 parte ricorrente);
4. al mancato riscontro della comunicazione pec del 03.04.2023, trasmessa a ed a con cui i ricorrenti, a seguito Controparte_3 CP_1 della sentenza sopra indicata, chiedevano la rimozione dell'opera illegittima, “ … salva la possibilità di addivenire ad una transazione della vicenda con riconoscimento negoziale della servitù telefonica a carico del fondo come sopra individuato ed avverso il pagamento di una giusta indennità di occupazione che verrà concordata tra le parti” (cfr. doc. 5 parte ricorrente);
- ritenuto come a tali premesse in fatto ne segua, in diritto, l'integrale accoglimento della domanda dei ricorrenti;
- ritenuto, anzitutto, come l'accertamento di cui al punto 2 in fatto sia opponibile direttamente nei confronti dell'odierna resistente ex art. 2909 c.c. quale avente causa di;
Controparte_3
- considerato nel merito che non sia emerso in atti, già del giudizio presupposto conclusosi con la sentenza richiamata n. 171/2023 di questo Tribunale, alcun titolo né negoziale né provvedimentale atto a giustificare l'occupazione dell'area in proprietà dei ricorrenti;
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 - ritenuto che, come del resto evidenziato da parte ricorrente nei propri scritti difensivi, il proprietario, vittima del comportamento illecito della PA perpetrato con l'occupazione illegittima del fondo (senza alcuna distinzione tra occupazione acquisitiva ed usurpativa), abbia diritto alternativamente, al risarcimento per equivalente conseguente alla perdita o all'asservimento della proprietà (cd. reintegrazione per equivalente), ovvero alla riduzione in pristino mediante rimozione dell'opera illegittima realizzata, salvo in ogni caso il risarcimento per la perdita di godimento durante il periodo di illegittima occupazione e che la scelta tra la richiesta di risarcimento per equivalente e la riduzione in pristino spetti proprio al proprietario del fondo occupato ( Cass. n.
701/2023- Cass. 18142/2022 - Cass. Sez. Un. 735/2015);
- osservato come con il presente giudizio - in difetto di alcun riscontro alla proposta dei ricorrenti diretta a costituire in via transattiva ed ex post per via negoziale il diritto a mantenere sul proprio fondo l'impianto telefonico illegittimamente realizzato, avverso il pagamento di una somma da concordare
- questi abbiano quindi legittimamente formulato domanda di riduzione in pristino, al fine ottenere l'effettiva libertà del fondo mediante l'eliminazione dell'opera illegittima;
- richiamato, quindi, l'accertamento con effetti di giudicato in ordine all'inesistenza della cd “servitù di telefonia” sul fondo del ricorrente e ritenuto al riguardo che l'azione dei proprietari, volta a conseguire la demolizione dell'opera illegittima sia esperibile esclusivamente nei confronti dell'attuale proprietario del bene da demolire, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima1; - ritenuto in relazione alla legittimazione attiva e all'onere della prova, che essa spetti al proprietario del fondo danneggiato, il quale non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo e che in ogni caso il relativo accertamento presupposto sia contenuto nel giudicato esplicito derivante dalla sentenza già più volte richiamata;
- ritenuto, con riferimento al profilo della legittimazione passiva, che la proprietà dell'impianto telefonico oggetto di causa, risulti effettivamente ceduta da alla società con atto pubblico del 29.03.2021 Controparte_3 CP_1
rep. 16086, racc. 8643, registrato il 07.04.2021 al n. 28793 a decorrere dalla data del 31.03.2021 (cfr punto 3 in fatto);
- ritenuto che l'esercente il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, dovesse disporre di un titolo di costituzione di servitù volontaria ovvero di un provvedimento autoritativo di imposizione della servitù ex art. 53 del D. Lgs 259/2003 - trattandosi di passaggio con appoggio di fili e cavi - ma che, non disponendo di alcun titolo contrattuale o provvedimentale, la norma faccia salvo il diritto del proprietario a vedere senz'altro rimossa l'opera illegittima, trattandosi di un illecito asservimento di fatto del fondo di proprietà privata (cfr. Corte di Cass. Sez. Un. sentenza
23623/2007 e Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 13/06/2006, n. 13659) posto che, come già detto, già , con la costruzione dell'impianto Controparte_3
telefonico ha posto in essere "un'attività meramente materiale ed abusiva, a fronte della quale il soggetto leso può ottenere dal giudice ordinario la propria tutela non solo sotto forma risarcitoria, ma anche di reintegrazione in forma specifica, senza che vi osti il disposto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E", nonché in applicazione dell'art. 1 prot. addizionale della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con conseguente facoltà del
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 proprietario di detto fondo di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (cfr. Corte di
Cass. S.U., Sentenza n. 23623 del 15/11/2007; Cass Sez. U. sentenza n 735 del
19/01/2015 e Cass. civ., Sez. I, 03/05/2005, n. 9173) ma inquadrabile nell'ambito dei “meri comportamenti”, esclusi dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale;
- ritenuto pertanto come a tali premesse segua l'integrale accoglimento della domanda attorea e la condanna della convenuta resistente contumace alla refusione delle spese di lite direttamente in favore del procuratore, Avv.
NC NO, dichiaratosi antistatario ed ex art. 93 c.p.c., e liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i. tenuto conto della natura contumaciale della lite e dell'assenza di istruttoria in senso stretto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
1063 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara tenuta e condanna la società resistente, , a rimuovere dal CP_1
fondo dei ricorrenti, e , ubicato in LL Parte_1 Parte_2
CA località Canne, e censito in catasto al foglio n. 46 part.lla 330, l'impianto di telefonia ivi esistente, costituito da una linea telefonica aerea e da un sostegno in legno, così come raffigurato e descritto nella planimetria e nelle fotografie allegate al doc. 2 qui richiamato per relationem, ripristinando in tal modo lo status quo ante;
2. Condanna la resistente, , alla refusione delle spese di lite CP_1
direttamente in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. FRANCESCO
SERAFINO, dichiaratosi antistatario, e che si liquidano in € 2000 per compensi (di
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 cui € 425 per fase di studio € 425 per fase introduttiva, € 500 per fase di trattazione ed € 500 per fase decisoria) ed in € 178,80 per esborsi;
oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge e oltre contributo spese generali al 15%
Così deciso il 28/10/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1063/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr sul punto Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2023, n. 36511 ma anche Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/09/2015,
n. 17602 e Cass. 458/2016 “ L'azione di riduzione in pristino … essendo diretta alla eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, deve essere necessariamente rivolta nei confronti del proprietario di tale immobile, anche se si tratti di modifiche materialmente realizzate da altri, potendo solo il proprietario essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino dello stato dei luoghi tende ad attuare “ Idem Cass. 32583/2023 e Cass. 695/2024 .
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