Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03195/2025 REG.RIC.
N. 03227/2025 REG.RIC.
N. 03244/2025 REG.RIC.
N. 03278/2025 REG.RIC.
N. 03280/2025 REG.RIC.
N. 03281/2025 REG.RIC.
N. 03284/2025 REG.RIC.
N. 03285/2025 REG.RIC.
N. 03296/2025 REG.RIC.
N. 03298/2025 REG.RIC.
N. 03325/2025 REG.RIC.
N. 03337/2025 REG.RIC.
N. 03338/2025 REG.RIC.
N. 03340/2025 REG.RIC.
N. 03353/2025 REG.RIC.
N. 03355/2025 REG.RIC.
N. 03382/2025 REG.RIC.
N. 03385/2025 REG.RIC.
N. 03395/2025 REG.RIC.
N. 03396/2025 REG.RIC.
N. 03398/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3195 del 2025, proposto da
ES GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3227 del 2025, proposto da
HE D’Urso, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3244 del 2025, proposto da
Barbara D’Aqui, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3278 del 2025, proposto da
AR EL RS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3280 del 2025, proposto da
TI AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3281 del 2025, proposto da
SI AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3284 del 2025, proposto da
IE IG LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2025, proposto da
Antonino Alì, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3296 del 2025, proposto da
IL GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3298 del 2025, proposto da
SE AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3325 del 2025, proposto da
AB BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3337 del 2025, proposto da
OR OM, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3338 del 2025, proposto da
OV NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3340 del 2025, proposto da
DA Di MA, AT AN AL, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3353 del 2025, proposto da
US D’NN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3355 del 2025, proposto da
MA PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3382 del 2025, proposto da
EN RI CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3385 del 2025, proposto da
NA LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3395 del 2025, proposto da
OV NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3396 del 2025, proposto da
RO LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3398 del 2025, proposto da
Eloisia Spano’, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 3195 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 74/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 489/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3227 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 1573/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2370/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.06.2024, notificata il 11.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3244 del 2025:
esecuzione alla sentenza n. 97/2023 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/21 quale contributo alla sua formazione professionale..
quanto al ricorso n. 3278 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 599/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 389/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08/11/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3280 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 307/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1190/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3281 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 616/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 380/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3284 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 1038/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8089/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.04.2024, notificata il 23.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3285 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 2801/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 71/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3296 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 966/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4871/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.04.2025, notificata il 16.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3298 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 3265/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5144/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3325 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 772/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5410/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3337 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 516/2024 , emessa nel giudizio R.G. n. 278/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.09.2024, notificata il 26.09.2024e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 , quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3338 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 3262/2024 , emessa nel giudizio R.G. n.4703/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3340 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 8/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 966/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 4.500,00, quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: € 2.500,00 DI RC DAVIDE; € 2.000,00 SA AT ALESSANDRO;. .
quanto al ricorso n. 3353 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 2492/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1539/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.10.2024, notificata il 21.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3355 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 404/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 277/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.06.2024, notificata il 30.08.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3382 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 71/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 536/2025 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3385 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 15/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 399/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 , quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3395 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 2672/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2308/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3396 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 1728/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1159/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.06.2024, notificata il 01.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3398 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 319/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3420/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.02.2025, notificata il 12.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa SA PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
All’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.
2. – Per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento dei provvedimenti in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. All’uopo, per ciascun ricorso occorre onerare la parte ricorrente della comunicazione al Commissario ad Acta del proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla disposta riunione dei ricorsi (come da decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, di cui in epigrafe), sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione. Onera la parte ricorrente di comunicare al Commissario ad Acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
3) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
4) Manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
AN Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA PE |
IL SEGRETARIO