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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 701/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Cagliari
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520259002171431000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 02520250003473740/000 per intervenuta prescrizione del diritto al recupero della tassa, compresi gli interessi e le sanzioni, oggetto della cartella impugnata, con vittoria di spese ed onorari, compresi gli accessori di legge, spese e onorari.
Resistente/Appellato:
Agenzia dele Entrate Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Resistente/Appellato:
Agenzia dele Entrate CO Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. ha presentato ricorso contro la cartella di pagamento n.
02520250003473740/000 con la quale l'Agenzia delle Entrate-CO di Cagliari ha richiesto il pagamento de €. 211,48 quale imposta di registro per tasse automobilistiche del 2019, oltre interessi e sanzioni. Il ricorrente eccepisce il compimento del periodo di tempo utile per l'avverarsi della prescrizione il quale, in base all'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L.
2/86 convertito con legge n. 60/86, prevede che: «l'azione dell'Amministrazione per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento».
Nel caso qui dibattuto la difesa sostiene che, trattandosi di tassa automobilistica relativa all'annualità 2019, il termine prescrizionale doveva ritenersi fissato per il 31 dicembre 2022, e quindi il diritto dell'amministrazione di recuperare la somma pretesa a titolo di tassa automobilistica oltre sanzioni ed interessi si sarebbe abbondantemente prescritto.
L'Agenzia delle Entrate CO, nel dichiarare di avere svolto l'incarico affidatole con tempestività e diligenza, afferma il proprio difetto di legittimazione passiva. Inoltre chiede che il ricorso venga dicharato inammissibile perché il ricorrente, pur avendo individuato correttamente il soggetto legittimato a contraddire, e pur ritenendo la cartella il primo atto attraverso il quale l'ente creditore ha formalizzato la propria pretesa, ha convenuto in giudizio solo l'Agente della riscossione, così violando l'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs 546/1992. L'Agenzia delle Entrate ha compiuto atto di intervento volontario e si è costituita in causa per sostenere la correttezza dell'operato dell'amministrazione finanziaria e chiedere il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Questa Corte di Giustizia Tributaria riconosce il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia Entrate – CO, la quale si è limitata a trasfondere nella cartella esattoriale il contenuto del ruolo n. 2025/000080, reso esecutivo il giorno 02 gennaio 2025 e consegnato all'Agenzia il giorno 10 febbraio 2025 e notificato il 22 luglio 2025.
L'agente della riscossione ha svolto le attività di propria competenza in modo rituale e tempestivo e qualunque lamentela sulla validità del credito vantato sarebbe riconducibile a presunte omissioni dell'ente che ha eseguito l'iscrizione a ruolo, rappresentato dall'Agenzia delle entrate. Dalla documentazione presente nel fascicolo processuale si deve prendere atto che la Direzione
Provinciale di Cagliari, dopo aver riscontrato il mancato pagamento della tassa automobilistica nel periodo d'imposta considerato, ha notificato al domicilio fiscale del ricorrente,
Indirizzo_1 di Quartu Sant'Elena, l'atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni n.19007795 mediante spedizione postale, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, con raccomandata A.R. ordinaria 2 n.57268671630-1. La notifica si è perfezionata il giorno 19 maggio 2022 con la consegna dell'atto nelle mani del destinatario, entro i termini previsti dall'articolo 5 del decreto legge n.953 del 1982 e successive modifiche.
Soltanto dopo aver preso atto del mancato pagamento dell'atto di accertamento, l'amministrazione ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme dovute. Quale diretta conseguenza di quanto sopra descritto, il 22 luglio 2025 l'Agenzia Entrate – CO ha provveduto a notificare la cartella di pagamento contestata in questa sede. Dalla dinamica delle operazioni poste in essere dall'amministrazione finanziaria appare evidente che il perfezionamento della notifica dell'atto di accertamento per l'anno 2019, entro i tre anni dal mancato versamento della tassa auto e la notifica, entro il successivo periodo di tre anni, della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia Entrate – CO, abbia interrotto la prescrizione del potere di accertare e riscuotere l'omesso versamento della tassa automobistica, confermando, quindi, la legittimità e validità sia dell'accertamento che della conseguente iscrizione a ruolo per definitività operata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari.
In considerazione delle argomentazioni esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, preso atto del difetto di legittimazione passiva dell' Agenzia
Entrate – CO e non rilevando elementi di illegittimità che possano invalidare l'atto impugnato, rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cagliari rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 222,40, nei confronti di ciascuna delle parti resistenti.
Cagliari, 27 gennaio 2026 Il Giudice
(Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 701/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Cagliari
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520259002171431000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 02520250003473740/000 per intervenuta prescrizione del diritto al recupero della tassa, compresi gli interessi e le sanzioni, oggetto della cartella impugnata, con vittoria di spese ed onorari, compresi gli accessori di legge, spese e onorari.
Resistente/Appellato:
Agenzia dele Entrate Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Resistente/Appellato:
Agenzia dele Entrate CO Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. ha presentato ricorso contro la cartella di pagamento n.
02520250003473740/000 con la quale l'Agenzia delle Entrate-CO di Cagliari ha richiesto il pagamento de €. 211,48 quale imposta di registro per tasse automobilistiche del 2019, oltre interessi e sanzioni. Il ricorrente eccepisce il compimento del periodo di tempo utile per l'avverarsi della prescrizione il quale, in base all'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L.
2/86 convertito con legge n. 60/86, prevede che: «l'azione dell'Amministrazione per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento».
Nel caso qui dibattuto la difesa sostiene che, trattandosi di tassa automobilistica relativa all'annualità 2019, il termine prescrizionale doveva ritenersi fissato per il 31 dicembre 2022, e quindi il diritto dell'amministrazione di recuperare la somma pretesa a titolo di tassa automobilistica oltre sanzioni ed interessi si sarebbe abbondantemente prescritto.
L'Agenzia delle Entrate CO, nel dichiarare di avere svolto l'incarico affidatole con tempestività e diligenza, afferma il proprio difetto di legittimazione passiva. Inoltre chiede che il ricorso venga dicharato inammissibile perché il ricorrente, pur avendo individuato correttamente il soggetto legittimato a contraddire, e pur ritenendo la cartella il primo atto attraverso il quale l'ente creditore ha formalizzato la propria pretesa, ha convenuto in giudizio solo l'Agente della riscossione, così violando l'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs 546/1992. L'Agenzia delle Entrate ha compiuto atto di intervento volontario e si è costituita in causa per sostenere la correttezza dell'operato dell'amministrazione finanziaria e chiedere il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Questa Corte di Giustizia Tributaria riconosce il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia Entrate – CO, la quale si è limitata a trasfondere nella cartella esattoriale il contenuto del ruolo n. 2025/000080, reso esecutivo il giorno 02 gennaio 2025 e consegnato all'Agenzia il giorno 10 febbraio 2025 e notificato il 22 luglio 2025.
L'agente della riscossione ha svolto le attività di propria competenza in modo rituale e tempestivo e qualunque lamentela sulla validità del credito vantato sarebbe riconducibile a presunte omissioni dell'ente che ha eseguito l'iscrizione a ruolo, rappresentato dall'Agenzia delle entrate. Dalla documentazione presente nel fascicolo processuale si deve prendere atto che la Direzione
Provinciale di Cagliari, dopo aver riscontrato il mancato pagamento della tassa automobilistica nel periodo d'imposta considerato, ha notificato al domicilio fiscale del ricorrente,
Indirizzo_1 di Quartu Sant'Elena, l'atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni n.19007795 mediante spedizione postale, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, con raccomandata A.R. ordinaria 2 n.57268671630-1. La notifica si è perfezionata il giorno 19 maggio 2022 con la consegna dell'atto nelle mani del destinatario, entro i termini previsti dall'articolo 5 del decreto legge n.953 del 1982 e successive modifiche.
Soltanto dopo aver preso atto del mancato pagamento dell'atto di accertamento, l'amministrazione ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme dovute. Quale diretta conseguenza di quanto sopra descritto, il 22 luglio 2025 l'Agenzia Entrate – CO ha provveduto a notificare la cartella di pagamento contestata in questa sede. Dalla dinamica delle operazioni poste in essere dall'amministrazione finanziaria appare evidente che il perfezionamento della notifica dell'atto di accertamento per l'anno 2019, entro i tre anni dal mancato versamento della tassa auto e la notifica, entro il successivo periodo di tre anni, della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia Entrate – CO, abbia interrotto la prescrizione del potere di accertare e riscuotere l'omesso versamento della tassa automobistica, confermando, quindi, la legittimità e validità sia dell'accertamento che della conseguente iscrizione a ruolo per definitività operata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari.
In considerazione delle argomentazioni esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, preso atto del difetto di legittimazione passiva dell' Agenzia
Entrate – CO e non rilevando elementi di illegittimità che possano invalidare l'atto impugnato, rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cagliari rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 222,40, nei confronti di ciascuna delle parti resistenti.
Cagliari, 27 gennaio 2026 Il Giudice
(Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)