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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
CONTE MARIO, Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3362/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230005595960000 IMP.SOSTITUTIVA 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 250130 IMP.SOSTITUTIVA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.6.2023 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620230005595960000 di euro 55.052,40 a titolo di omesso o carente versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario controllo modello 2019, per il periodo di imposta 2018, sanzione (per
€ 12.530,29) ed interessi notificatagli in data 14.3.2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lamenta il ricorrente la nullità dell'intimazione atteso che il programma di rateizzazione in corso per il quale lo stesso aveva già corrisposto cinque rate, incorrendo in ritardi lievi, contenuti nei 7 giorni, e chiede l'annullamento della cartella.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si é costituita, sostenendo l'inammissibilità del ricorso in quanto non preceduto dalla mediazione obbligatoria ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la procedura era stata curata dall'Agenzia delle Entrate e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa da ADER, non si è costituita in giudizio.
La causa veniva decisa all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il condono previsto dall'art. 9 bis della legge 27 dicembre 2012, n. 289, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive.
Nel caso in esame, invero, va premesso che all'odierno ricorrente venne contestato il mancato versamento dell'ultima rata ed appare del tutto pacifico che lo stesso omise tale adempimento, poi effettuato dopo l'invio dell'intimazione.
Orbene, alla luce di tali elementi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per spese.
Palermo, 14 gennaio 2026.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
CONTE MARIO, Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3362/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230005595960000 IMP.SOSTITUTIVA 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 250130 IMP.SOSTITUTIVA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.6.2023 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620230005595960000 di euro 55.052,40 a titolo di omesso o carente versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario controllo modello 2019, per il periodo di imposta 2018, sanzione (per
€ 12.530,29) ed interessi notificatagli in data 14.3.2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lamenta il ricorrente la nullità dell'intimazione atteso che il programma di rateizzazione in corso per il quale lo stesso aveva già corrisposto cinque rate, incorrendo in ritardi lievi, contenuti nei 7 giorni, e chiede l'annullamento della cartella.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si é costituita, sostenendo l'inammissibilità del ricorso in quanto non preceduto dalla mediazione obbligatoria ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la procedura era stata curata dall'Agenzia delle Entrate e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa da ADER, non si è costituita in giudizio.
La causa veniva decisa all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il condono previsto dall'art. 9 bis della legge 27 dicembre 2012, n. 289, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive.
Nel caso in esame, invero, va premesso che all'odierno ricorrente venne contestato il mancato versamento dell'ultima rata ed appare del tutto pacifico che lo stesso omise tale adempimento, poi effettuato dopo l'invio dell'intimazione.
Orbene, alla luce di tali elementi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per spese.
Palermo, 14 gennaio 2026.