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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1116 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. De Sciscio Domenico, come da procura in atti;
Parte_1
-attore-
E
., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato come da procura in Controparte_1
atti;
-convenuto-
, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Giovannetti come da procura in atti;
Controparte_2
-convenuto-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva innanzi al Tribunale di Benevento il Parte_1 Controparte_1
e l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in
[...] Controparte_3 via preliminare, sospendere l'esecuzione; 2) nel merito dichiarare nullo e di nessun effetto la cartella di pagamento n.01720210004620815000 emessa dall' Controparte_3
per la Provincia di Benevento per conto del così come notificata sia per Controparte_1
nullità assoluta ed insanabile della stessa per difetto di motivazione che per sopravvenuta prescrizione del diritto di credito posto a fondamento della richiamata pretesa;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01720210004620815000 Parte_1 emessa dall' per conto del per il Controparte_3 Controparte_1
recupero di somme di denaro per spese processuali, contributo unificato ed imposta di registro dovuti per effetto della sentenza civile n.1689/2012 resa dal Tribunale di Benevento il 08.10.2012 -
RG n.4463/2009-, contestando “l'inesistenza del sottostante diritto di credito oltre che per illegittimità assoluta del ruolo”.
L'opponente eccepiva che il Ministero della Giustizia non aveva titolo per agire in esecuzione nei suoi confronti atteso che la predetta sentenza lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali non in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002, bensì in favore della controparte vittoriosa RA Fallimentare della ammessa in quale giudizio al Parte_2
beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Inoltre l'opponente eccepiva la prescrizione del diritto di credito fatto valere in quanto il termine prescrizionale decennale era già spirato quando gli era stata notificata la cartella di pagamento (in data 20.2.2023).
Più precisamente l'opponente asseriva che la sentenza n.1689/2012 è stata pronunciata dal
Tribunale di Benevento il giorno 08.10.2012, che era immediatamente esecutiva ex lege e che, quindi, il termine di prescrizione era maturato già 09.10.2022, in data anteriore alla notifica della cartella di pagamento.
L'opponente inoltre eccepiva la nullità assoluta del ruolo impugnato per difetto di motivazione in quanto l'atto era carente in ordine alla indicazione del titolo in forza del quale il era CP_1
legittimato a richiedere il pagamento delle somme liquidate nella sentenza n.1689/2012 del
Tribunale di Benevento
Si costituiva in giudizio il il quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di Controparte_1
giurisdizione del Giudice adito relativamente alla cartella esattoriale emessa sulla base di un credito tributario, nonché la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che riguardo alle censure relative alla cartella esattoriale legittimato passivo fosse solo l'agente della riscossione.
Il contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ed CP_1
asseriva che la sentenza n. 1689 del 2012 era da considerarsi passata in giudicato in data 31 dicembre 2013 e che, essendo state liquidate le relative spese soltanto dopo il giudicato, il termine ordinario di prescrizione decennale iniziava a decorrere dal 31 dicembre 2013 ed era quindi spirato in data 31 dicembre 2023
2 Si costituiva in giudizio l' la quale contestava preliminarmente Controparte_3
l'istanza di sospensione della cartella esattoriale avanzata da parte opponente per carenza dei requisiti del fumus boni iuris nonché del periculum in mora
L eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_3 asserendo che la titolarità del credito permane in capo all'Ente impositore, mentre l' della CP_4 riscossione, fino al momento in cui l'Ente non comunichi un formale provvedimento di “discarico” delle somme iscritte al ruolo, deve portare a compimento tutte le attività finalizzate al recupero dello stesso credito, senza avere alcuna facoltà di sospendere le azioni intraprese, dovendo, diversamente, rispondere del suo operato nei confronti del titolare del credito e che nel caso in esame, non era pervenuta alcuna comunicazione di sgravio
L altresì chiedeva, in caso di soccombenza, la condanna al Controparte_3
pagamento delle spese del solo ente impositore atteso che, a suo avviso, laddove fosse stata accertata l'illegittimità della cartella di pagamento in virtù della sola omessa notifica del verbale di contestazione e, quindi, di un comportamento omissivo (o, comunque, negligente) ascrivibile solamente all'Ente impositore, l'Agente della riscossione, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione dello stesso non può subirne gli effetti negativi sulla sua sfera giuridico patrimoniale
L'opposta contestava altresì sia l'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di motivazione dell'atto sia l'eccezione di prescrizione la quale, a suo avviso, non era maturata alla luce delle disposizioni contenute nel c.d. “decreto Cura Italia” e “decreto sostegni” le quali avevano interrotto l'attività notificatoria nel periodo compreso tra il 08.03.2020 e il 31.08.2021, con ulteriore proroga al 31.12.2021 e che avevano previsto, altresì, la sospensione di termini decadenziale e prescrizionali per uguale periodo.
Con ordinanza del 15.05.2023, il G.I. preso atto che l'opponente non aveva rispettato il termine a comparire, ordinava la rinnovazione della citazione entro il 30.06.2023 e fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 22.01.2024.
Con ordinanza del 26.01. 2024 era sospesa l'efficacia esecutiva della cartella impugnata e la causa era rinviata all'udienza del 14.10.2024 per la rimessione in decisione.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione inerente il difetto di giurisdizione del g.o., si osserva che la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione è stata emessa nei confronti di per il recupero, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, dell'importo di € 63603,93 a Parte_1
titolo di spese processuali, contributo unificato e imposta di registro di atti giudiziari liquidati in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1689/2012
3 Orbene al fine di individuare se una controversia, avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l'intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve guardare allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere ed in particolare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario, occorre verificare se esso scaturisca da una pretesa impositiva della P.A.
La giurisdizione tributaria si colloca all'interno delle giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e riguarda, in base al D.lgs 546/1992 art. 2 comma 1, prima parte, per quel che qui rileva:
"... tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio- le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati - e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, alla riscossione ed alle sanzioni - unitamente agli interessi ed ad ogni altro accessorio relativo all'obbligazione tributaria".
Tanto premesso, considerato che le spese processuali liquidate nella sentenza per l'importo di
€9.460,56 non costituiscono un tributo, sussiste la giurisdizione del g.o.
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La presente controversia deve essere qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. atteso che la parte opponente contesta il diritto della parte istante, nel caso di specie il , Controparte_1 di agire "in executivis”, ovvero l'an dell'esecuzione, cioè il diritto sostanziale o formale della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario del titolo esecutivo.
Deve premettersi che l'art. 133 D.P.R. 115/2002 dispone: “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
La sentenza n. 1689/2012 ha condannato erroneamente il soccombente al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa RA
[...]
che era stata ammessa nel giudizio al beneficio a spese dello Stato, anziché Parte_3
in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Ne consegue che il non ha titolo per il recupero, ai sensi del menzionato Controparte_1
art. 133, delle spese processuali liquidate in sentenza nei confronti del soccombente . Parte_1
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che nel caso la parte soccombente, non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia condannata al pagamento delle spese processuali in favore della
4 parte ammessa, debba effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente ( come avvenuto nel caso di specie), in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. (di recente, Cass. Sez. 6 - 3, n. 15817 del 12/06/2019); tale orientamento della giurisprudenza conferma la tesi che, in mancanza di una statuizione di condanna espressa di una parte processuale al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, il non può pretendere alcuna somma Controparte_1
(finchè l'errata pronuncia del giudice non venga modificata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione o a seguito del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza ex art. 287 c.p.c.).
L'opposizione va quindi accolta atteso che il non è legittimata al recupero Controparte_1
del credito per spese processuali in mancanza di una espressa condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Ogni altro motivo di opposizione è assorbito.
Per il principio della soccombenza, il deve essere condannato al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Sussistono invece i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese processuali tra l'opponente e l'agente della riscossione atteso che l'opposizione è stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore (in tale senso Cassazione Civile n. 15390/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , nei confronti del in persona del Ministro pro tempore e Parte_1 Controparte_1 dell' , in persona dell'amministratore p.t. ogni altra istanza ed Controparte_5
eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara priva di effetti nei confronti di la cartella di Parte_1 pagamento n.01720210004620815000 emessa dall' per conto del CP_3 Controparte_3
; Controparte_1 condanna il al pagamento delle spese processuali liquidate in € 786,00 per Controparte_1 spese ed € 3397,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1701,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Domenico De Sciscio;
compensa le spese di lite tra l'opponente e l' . Controparte_3
5 Benevento 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1116 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. De Sciscio Domenico, come da procura in atti;
Parte_1
-attore-
E
., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato come da procura in Controparte_1
atti;
-convenuto-
, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Giovannetti come da procura in atti;
Controparte_2
-convenuto-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva innanzi al Tribunale di Benevento il Parte_1 Controparte_1
e l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in
[...] Controparte_3 via preliminare, sospendere l'esecuzione; 2) nel merito dichiarare nullo e di nessun effetto la cartella di pagamento n.01720210004620815000 emessa dall' Controparte_3
per la Provincia di Benevento per conto del così come notificata sia per Controparte_1
nullità assoluta ed insanabile della stessa per difetto di motivazione che per sopravvenuta prescrizione del diritto di credito posto a fondamento della richiamata pretesa;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01720210004620815000 Parte_1 emessa dall' per conto del per il Controparte_3 Controparte_1
recupero di somme di denaro per spese processuali, contributo unificato ed imposta di registro dovuti per effetto della sentenza civile n.1689/2012 resa dal Tribunale di Benevento il 08.10.2012 -
RG n.4463/2009-, contestando “l'inesistenza del sottostante diritto di credito oltre che per illegittimità assoluta del ruolo”.
L'opponente eccepiva che il Ministero della Giustizia non aveva titolo per agire in esecuzione nei suoi confronti atteso che la predetta sentenza lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali non in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002, bensì in favore della controparte vittoriosa RA Fallimentare della ammessa in quale giudizio al Parte_2
beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Inoltre l'opponente eccepiva la prescrizione del diritto di credito fatto valere in quanto il termine prescrizionale decennale era già spirato quando gli era stata notificata la cartella di pagamento (in data 20.2.2023).
Più precisamente l'opponente asseriva che la sentenza n.1689/2012 è stata pronunciata dal
Tribunale di Benevento il giorno 08.10.2012, che era immediatamente esecutiva ex lege e che, quindi, il termine di prescrizione era maturato già 09.10.2022, in data anteriore alla notifica della cartella di pagamento.
L'opponente inoltre eccepiva la nullità assoluta del ruolo impugnato per difetto di motivazione in quanto l'atto era carente in ordine alla indicazione del titolo in forza del quale il era CP_1
legittimato a richiedere il pagamento delle somme liquidate nella sentenza n.1689/2012 del
Tribunale di Benevento
Si costituiva in giudizio il il quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di Controparte_1
giurisdizione del Giudice adito relativamente alla cartella esattoriale emessa sulla base di un credito tributario, nonché la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che riguardo alle censure relative alla cartella esattoriale legittimato passivo fosse solo l'agente della riscossione.
Il contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ed CP_1
asseriva che la sentenza n. 1689 del 2012 era da considerarsi passata in giudicato in data 31 dicembre 2013 e che, essendo state liquidate le relative spese soltanto dopo il giudicato, il termine ordinario di prescrizione decennale iniziava a decorrere dal 31 dicembre 2013 ed era quindi spirato in data 31 dicembre 2023
2 Si costituiva in giudizio l' la quale contestava preliminarmente Controparte_3
l'istanza di sospensione della cartella esattoriale avanzata da parte opponente per carenza dei requisiti del fumus boni iuris nonché del periculum in mora
L eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_3 asserendo che la titolarità del credito permane in capo all'Ente impositore, mentre l' della CP_4 riscossione, fino al momento in cui l'Ente non comunichi un formale provvedimento di “discarico” delle somme iscritte al ruolo, deve portare a compimento tutte le attività finalizzate al recupero dello stesso credito, senza avere alcuna facoltà di sospendere le azioni intraprese, dovendo, diversamente, rispondere del suo operato nei confronti del titolare del credito e che nel caso in esame, non era pervenuta alcuna comunicazione di sgravio
L altresì chiedeva, in caso di soccombenza, la condanna al Controparte_3
pagamento delle spese del solo ente impositore atteso che, a suo avviso, laddove fosse stata accertata l'illegittimità della cartella di pagamento in virtù della sola omessa notifica del verbale di contestazione e, quindi, di un comportamento omissivo (o, comunque, negligente) ascrivibile solamente all'Ente impositore, l'Agente della riscossione, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione dello stesso non può subirne gli effetti negativi sulla sua sfera giuridico patrimoniale
L'opposta contestava altresì sia l'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di motivazione dell'atto sia l'eccezione di prescrizione la quale, a suo avviso, non era maturata alla luce delle disposizioni contenute nel c.d. “decreto Cura Italia” e “decreto sostegni” le quali avevano interrotto l'attività notificatoria nel periodo compreso tra il 08.03.2020 e il 31.08.2021, con ulteriore proroga al 31.12.2021 e che avevano previsto, altresì, la sospensione di termini decadenziale e prescrizionali per uguale periodo.
Con ordinanza del 15.05.2023, il G.I. preso atto che l'opponente non aveva rispettato il termine a comparire, ordinava la rinnovazione della citazione entro il 30.06.2023 e fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 22.01.2024.
Con ordinanza del 26.01. 2024 era sospesa l'efficacia esecutiva della cartella impugnata e la causa era rinviata all'udienza del 14.10.2024 per la rimessione in decisione.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione inerente il difetto di giurisdizione del g.o., si osserva che la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione è stata emessa nei confronti di per il recupero, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, dell'importo di € 63603,93 a Parte_1
titolo di spese processuali, contributo unificato e imposta di registro di atti giudiziari liquidati in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1689/2012
3 Orbene al fine di individuare se una controversia, avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l'intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve guardare allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere ed in particolare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario, occorre verificare se esso scaturisca da una pretesa impositiva della P.A.
La giurisdizione tributaria si colloca all'interno delle giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e riguarda, in base al D.lgs 546/1992 art. 2 comma 1, prima parte, per quel che qui rileva:
"... tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio- le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati - e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, alla riscossione ed alle sanzioni - unitamente agli interessi ed ad ogni altro accessorio relativo all'obbligazione tributaria".
Tanto premesso, considerato che le spese processuali liquidate nella sentenza per l'importo di
€9.460,56 non costituiscono un tributo, sussiste la giurisdizione del g.o.
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La presente controversia deve essere qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. atteso che la parte opponente contesta il diritto della parte istante, nel caso di specie il , Controparte_1 di agire "in executivis”, ovvero l'an dell'esecuzione, cioè il diritto sostanziale o formale della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario del titolo esecutivo.
Deve premettersi che l'art. 133 D.P.R. 115/2002 dispone: “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
La sentenza n. 1689/2012 ha condannato erroneamente il soccombente al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa RA
[...]
che era stata ammessa nel giudizio al beneficio a spese dello Stato, anziché Parte_3
in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Ne consegue che il non ha titolo per il recupero, ai sensi del menzionato Controparte_1
art. 133, delle spese processuali liquidate in sentenza nei confronti del soccombente . Parte_1
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che nel caso la parte soccombente, non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia condannata al pagamento delle spese processuali in favore della
4 parte ammessa, debba effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente ( come avvenuto nel caso di specie), in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. (di recente, Cass. Sez. 6 - 3, n. 15817 del 12/06/2019); tale orientamento della giurisprudenza conferma la tesi che, in mancanza di una statuizione di condanna espressa di una parte processuale al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, il non può pretendere alcuna somma Controparte_1
(finchè l'errata pronuncia del giudice non venga modificata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione o a seguito del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza ex art. 287 c.p.c.).
L'opposizione va quindi accolta atteso che il non è legittimata al recupero Controparte_1
del credito per spese processuali in mancanza di una espressa condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Ogni altro motivo di opposizione è assorbito.
Per il principio della soccombenza, il deve essere condannato al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Sussistono invece i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese processuali tra l'opponente e l'agente della riscossione atteso che l'opposizione è stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore (in tale senso Cassazione Civile n. 15390/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , nei confronti del in persona del Ministro pro tempore e Parte_1 Controparte_1 dell' , in persona dell'amministratore p.t. ogni altra istanza ed Controparte_5
eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara priva di effetti nei confronti di la cartella di Parte_1 pagamento n.01720210004620815000 emessa dall' per conto del CP_3 Controparte_3
; Controparte_1 condanna il al pagamento delle spese processuali liquidate in € 786,00 per Controparte_1 spese ed € 3397,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1701,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Domenico De Sciscio;
compensa le spese di lite tra l'opponente e l' . Controparte_3
5 Benevento 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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