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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 169 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
e , con l'Avv. Anna Bevilacqua Parte_1 Parte_2
Appellante
E
, con l'Avv. Alessia Controparte_1
Faddili
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7998/2024 del 5.7.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti: “affinché, previa fissazione di udienza di discussione e del termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Roma,
Sezione Lavoro n. 7998/2024 pubblicata in data 05.07.2024 definitiva del giudizio R.G.n.
1 4442/20234276/2024, non notificata, Voglia, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare
e dichiarare il diritto della Signora a percepire l'intera quota di reversibilità Parte_3 della pensione erogata al marito a far data dal mese di ottobre 2016 a Persona_1 mese di maggio 2023; 2. Accertare e dichiarare che l'importo complessivo dovuto dall' CP_1
a titolo di pensione di reversibilità è pari ad euro 42.505,32; 3. Per l'effetto condannare l' – in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore a pagare pro quota ai signori e , quali eredi della signora Pt_1 Parte_4
l'importo di euro 42.505,32, oltre interessi legali e rivalutazione Persona_2 monetaria;
4. Condannare - in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e succ. mod.”;
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e difesa, dichiarare inammissibile o respingere integralmente l'appello proposto dai sigg.ri e per tutte le ragioni svolte nel presente atto, con conferma Parte_1 Parte_2 della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7998/2024. Con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma, aveva chiesto, Persona_2 accertata l'entità della quota della pensione di reversibilità n. 013115356 versata a Parte_5 fino al mese di ottobre 2016, rateo di ottobre -novembre 2016, di dichiarare che le era
[...] dovuta dall' l'intera quota di reversibilità prevista Controparte_2 per il trattamento pensionistico erogato ad e di condannare l' Persona_1 CP_1 stesso a versarle i supplementi sui ratei arretrati dal mese di ottobre 2016 (rateo di ottobre), novembre 2016, stante l'intervenuta interruzione della prescrizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Aveva premesso di essere titolare della quota di reversibilità del trattamento pensionistico erogato dall' al marito, , deceduto in data 27 agosto 1989; che ha CP_1 Persona_1 sempre percepito la quota residua della reversibilità della pensione erogata al marito, in quanto la restante quota, nella misura del 60%, veniva versata alla prima moglie, Parte_5
che quest'ultima era deceduta in data 17.10.2016 e che pertanto aveva chiesto all'
[...] CP_1 in data 26 luglio 2021, il versamento della intera quota di reversibile, nonché il pagamento delle quote non versate a dal giorno successivo al suo decesso;
che, dopo Parte_5
2 alcuni solleciti, la sede provinciale di Bolzano dell' , città dove si era trasferita, le aveva CP_1 comunicato via pec che la pensione di reversibilità FS n. 00331650 a lei intestata, veniva gestita dalla sede di Bolzano dal marzo 2017, mentre la pensione di reversibilità FS n.
013115356 intestata a era stata gestita dalla sede di Roma sino alla sua Parte_5 eliminazione;
e che la sede di Bolzano non era in possesso degli elementi utili ai fini della quantificazione della quota spettante alla che ogni successiva interlocuzione con l' Pt_5 CP_1 era rimasta senza esito.
In data 17.10. 2023, prima della prima udienza fissata per il 26.10.2023, si sono costituiti in prosecuzione del giudizio e , figli dell'originaria ricorrente Pt_1 Parte_2 deceduta in data 27 maggio 2023, quali eredi della medesima, che hanno fatto proprie le richieste della madre e, quanto agli importi dovuti dall' alla madre, quale integrazione CP_1 della quota di reversibile dovuta dal mese di ottobre 2016 a mese di maggio 2023, hanno chiesto che la stessa venisse loro versata pro quota quali eredi;
inoltre , quale Persona_3 convivente con la madre e riconosciuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro al
100%, aveva anche chiesto che gli venisse corrisposta la reversibilità della pensione della madre, aumentata con la quota di reversibile della pensione del padre Signor Persona_1
. In allegato alle note di trattazione dell'11.6.2024, i ricorrenti avevano prodotto
[...] comunicazioni dell' relative all'ammontare della pensione goduta in vita da CP_1 [...] nel 2013 e nel 2017. Persona_2
Il convenuto era rimasto contumace. CP_1
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, in sintesi motivando come segue: “l'iniziale domanda della defunta è carente di allegazioni circa la complessa Persona_2 situazione familiare dell'originario beneficiario della pensione. Infatti, la stessa chiede il versamento dell'intera quota di pensione di reversibilità pervista per il trattamento pensionistico del defunto marito senza spiegare né documentare perché Persona_1 era titolare fino alla morte della prima moglie il 40 % della pensione stessa. Parte_5
Ciò in considerazione che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, non è fissa e predeterminata per legge, ma determinata dall'autorità giudiziaria … La ricorrente non indica né prova la fonte di quella che assume essere stata la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità, limitandosi a produrre al riguardo il certificato di morte di peraltro, senza evidenziare Parte_5 documentalmente il legame di quest'ultima con il defunto marito, in relazione al quale, parimenti, non viene prodotto alcun certificato storico di famiglia che evidenzi il legame di
3 coniugio col medesimo. Dalla documentazione in atti risulta meramente il decesso di in data 17.10.2016. Non vi è, invece, alcuna documentazione che attesti la Parte_5 suddivisione della pensione di reversibilità del fra la e né i Per_1 Pt_5 Persona_4 rapporti di coniugio con entrambe le signore. L'istante allega solamente di avere goduto della pensione di reversibilità del nella misura dal 40% e che dal decesso della prima Per_1 moglie ha diritto alla piena pensione di reversibilità. Inoltre la contumacia dell' non è CP_1 un comportamento processuale significativo dal quale pertanto nulla si può evincere in relazione alla posizione descritta dalla ricorrente. La domanda va pertanto rigettata e ciò è sufficiente a travolgere anche quanto richiesto dai figli dell'originaria istante, di
[...] costituitosi dopo il suo decesso, rilevando, peraltro, l'inammissibilità Persona_2 della domanda formulata da , che è diversa e nuova rispetto alla domanda Persona_3 iniziale della madre, tenuto per altro in conto che l'accertamento del suo stato di invalidità CP_ (del 2022) è successivo alla morte del padre (del 1989). La contumacia dell' esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese processuali.”.
e hanno appellato la sentenza. L' si è costituito con Pt_1 Parte_2 CP_1 memoria per resistere all'appello.
All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato in via preliminare che la statuizione che dispone il rigetto della domanda formulata dal solo sig. in sede di costituzione in giudizio è passata in Parte_1 giudicato per assenza di gravame ed è dunque definitiva.
L'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. l'appello non può “proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. La sentenza gravata, come dichiarato anche nel frontespizio dell'appello, è stata pubblicata il 5.7.2024, mentre il ricorso in appello risulta essere stato depositato in data 24.1.2025, quindi oltre il termine di sei mesi scaduto il 5.1.2025.
È inoltre indubitabile che alla presente controversia non si applica la sospensione feriale rientrando essa nella categoria delle controversie di lavoro e di previdenza: in tal senso si è ripetutamente espressa la Cassazione (Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia
4 di previdenza obbligatoria;
Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n. 5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali;
Cass. n. 9219 del
2016 in tema di pagamento dei contributi all'Enasarco da subagenti).
Atteso che l'inammissibilità dell'appello è stata rilevata d'ufficio e che all'odierna udienza il difensore dell' aveva chiesto termine per verifiche contabili (così non escludendo CP_1 qualche profilo di fondatezza della richiesta amministrativa), sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del grado.
Si dà atto che sussistono, per gli appellanti, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 24.1.2025 da e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7998/2024 Parte_1 Parte_2 del 5.7.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Compensa le spese di lite del grado;
- Dà atto che per gli appellanti sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
-
Così deciso in Roma, il 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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