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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 25.11.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 18.09.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte dell'opposta, queste ultime da valere come presenza all'udienza
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16.22.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4613 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Maurizio Parte_1
Nucci) opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, (Avv. Francesco Pepe)
opposta
E
Controparte_2
terzo chiamato contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
- Rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, con atto di citazione del 21.03.2021, avverso il decreto ingiuntivo n. 617/2021 emesso, su ricorso di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data 04.02.2021 – che, per l'effetto, conferma;
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni e quella di rivalsa spiegate dall'opponente;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, ponendo a carico di parte opponente anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della Controparte_1
il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla il pagamento della
[...] Parte_1
complessiva somma di € 20.081,20, portata da quattro fatture allegate al ricorso ed emesse per la prestazione di trasporti eseguiti in favore della stessa sul tratto stradale da Palermo a Catania, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 21.03.2021 la ha instato per la revoca Parte_1
dell'impugnato d.i., lamentando la violazione da parte della ricorrente degli accordi assunti in punto di corrispettivo pattuito e i disservizi patiti, dei quali ha chiesto, in via riconvenzionale, il ristoro;
assumendo la responsabilità nell'occorso di un certo , con cui erano stati raggiunti Controparte_2
gli accordi, parte ingiunta ne ha chiesto la chiamata in causa, avanzando nei suoi confronti domanda di manleva.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha respinto le eccezioni mosse dall'opponente, negando di avere mai raggiunto un accordo con l'opponente nei termini economici da questa prospettati e rappresentando di non avere mai dato mandato a di agire in nome e nell'interesse Controparte_2
della stessa e di non avere ratificato qualsivoglia accordo eventualmente raggiunto da questi con l'opponente; contestando la fondatezza dell'avversa domanda risarcitoria, parte opposta ha invocato la conferma del d.i. impugnato.
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione e alla veste che in esso le parti assumono, non può non farsi riferimento ad un principio più volte ribadito dalla Suprema
Corte, la quale ha affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., n. 15328/18).
Nel caso che ci occupa, parte opposta ha adeguatamente dimostrato il proprio credito;
al contrario, le deduzioni dell'opponente sono rimaste indimostrate e anzi smentite dalle prove acquisite in giudizio.
Ora, assume parte opposta di avere eseguito in favore dell'opponente le prestazioni di trasporti descritte nelle fatture n. 26/A del 10/07/2019 dell'importo di € 2.806,00, n. 27/A del 05/08/2019 di € 6.453,80, n. 36/A del 13/09/2019 di € 5.331,40 e n. 41/A del 04/10/2019 di € 5.892,60 (all. 3-4-5-
6-7 fascicolo opposta) e, in particolare, circa un centinaio di viaggi eseguiti per conto della
[...]
nell'arco di quattro mesi (giugno - settembre 2019), sulla tratta a/r Palermo-Catania, per il Parte_1
trasporto di merce dalla di Palermo alla Ingo Trasporti di Catania. Parte_2
Siffatte circostanze non sono state contestate dall'opponente – che, peraltro, non ha mai neppure contestato la congruità rispetto ai prezzi di mercato dell'importo richiesto dalla controparte per ogni singolo viaggio –, di guisa che deve essere considerata pacifica la circostanza secondo cui la ricorrente ha eseguito dal mese di giugno a quello di settembre 2019 i viaggi descritti nelle fatture azionate in fase monitoria.
La censura dell'opponente riguarda semmai la violazione da parte dell'opposta dell'accordo asseritamente raggiunto sul prezzo di ciascun viaggio.
Secondo gli assunti della S&F, nei primi giorni del mese di giugno 2019, presso la propria sede in
Rende (CS) si sarebbe svolto un incontro in occasione del quale “il sig. comunicò Controparte_2
al legale rappresentante della società opponente l'opportunità di affidarsi alla ditta CP_1
onde effettuare il ritiro (ad oggetto dei colli di ricambi auto) dalla Società “Autoricambi
[...]
Cori r.l.” di Palermo”.
Fu in questa sede – sostiene l'opponente – che l' “caldeggiò… al legale rappresentante di S&F CP_2
la possibilità di rivolgersi alla Ditta Barbanera da tempo attiva sul percorso Palermo – Catania garantendo, pertanto, il contenimento dei relativi costi concordati, forfetariamente, in € 10 (oltre
IVA) per ciascun viaggio”; sarebbe stata (a suo dire) la convenienza del prezzo offerto ad indurla a concludere l'accordo.
In buona sostanza, – di cui l'opponente non ha, peraltro, mai chiarito la qualifica – Controparte_2
avrebbe assunto l'impegno per conto della affinché quest'ultima eseguisse i trasporti CP_1
nella tratta Palermo-Catania al costo di € 10,00 (oltre Iva) ciascuno.
Dal canto suo, parte opposta ha recisamente negato il raggiungimento di un accordo nei termini descritti dall'opponente: l'accordo prevedeva, invece, il prezzo di € 230,00 (oltre iva) per ciascun viaggio a/r.
Secondo la narrazione della amministratore della Cargo Freight & CP_1 Controparte_2
Courier s.r.l. – società che si occupa, anch'essa, di trasporto di merci su strada ma non “in linea” Palermo-Catania –, appresa la necessità della S&F di eseguire trasporti in linea, si sarebbe limitato a fornire a quest'ultima i contatti della ricorrente, senza tuttavia essere mai stato autorizzato ad assumere impegni in nome e per conto dell'opposta.
Fermo quanto precede, è da dire che dalla produzione documentale in atti (nella quale non può considerarsi quella allegata tardivamente alla memoria n. 3 dall'opponente, che, formatasi prima della scadenza dei termini per deduzioni istruttorie, avrebbe dovuto essere allegata entro i termini concessi per prova diretta) emerge che, nel periodo da giugno a settembre 2019, intercorse tra la società opponente e un fitto scambio di e-mail e pec afferente alla prestazione di Controparte_2
servizi di trasporto, che non coinvolse in alcun modo la CP_1
In particolare, dalla disamina della documentazione sembra potersi evincere che tra i primi due soggetti intercorsero degli accordi relativi al servizio e che vi fosse stato un errore nella fatturazione degli importi dovuti – errore che, ripetutamente pressato dalla S&F, l' si impegnava a CP_2
risolvere.
Dalla mail datata 10.07.2019 può ricavarsi che l'accordo prevedesse un importo “forfettario stabilito di € 10.00 più iva al giorno”, che non corrispondeva – lamentava l'ingiunta nella mail indirizzata a – all'importo fatturato di € 2.300,00 (oltre iva) portato dalla fattura n. Controparte_2
26/A (la prima emessa dalla per i trasporti eseguiti nel mese di giugno 2019). CP_1
Ciò detto, difetta in atti la prova, che era onere dell'opponente fornire, che avesse Controparte_2
titolo per agire in nome e nell'interesse della ricorrente né che fosse un suo rappresentante delegato ad assumere accordi di qualsivoglia tenore.
Sembra, invece, che , titolare di una propria ditta di trasporti di merce, abbia nella Controparte_2
vicenda che ci occupa agito come falsus procurator e contrattato come rappresentante della senza averne i poteri. CP_1
Come noto, un contratto concluso da un falsus procurator è inefficace nei confronti del rappresentato (dominus) finché questo non lo ratifica: la ratifica, che può essere espressa o tacita, rende il contratto valido ed efficace retroattivamente.
Se il rappresentato non ratifica l'atto, il falso rappresentante è responsabile dei danni subiti dal terzo contraente, che ha confidato incolpevolmente nella validità del contratto. In concreto, non vi è prova che la abbia ratificato espressamente o tacitamente l'accordo CP_1
concluso tra l'opponente e , ratifica che essa ha sempre negato. Controparte_2
D'altra parte, dall'esame del quadro probatorio in atti emerge che alla mail del 02.09.2019 – una
Parte delle uniche due inviate all'opposta –, con cui rappresenta di essere ancora in attesa dell'emissione di note di credito “per errato importo da voi fatturato” e per comunicare di avere emessa “una fattura di ribaltamento” (cfr. pg. 6 all.
3-16 fascicolo opponente), la non ha CP_1
mai dato riscontro.
Tantomeno, l'opposta ha riscontrato la missiva del 24.09.2019, con cui l'opponente la “autorizzava”
“a compensare le partite come sotto elencate” (id est le fatture n. 26/A e 27/A, relative ai trasporti per i mesi di giugno e luglio) con la somma complessiva di € 8.857,20 portata dalla propria nota di credito n. 913 del 29.08.2019: anzi, non vi è prova in atti che dimostri che tale missiva sia stata inviata e ricevuta dalla che l'ha, peraltro - molto significativamente -, negato. CP_1
Si aggiunga a tanto che nella pec del 19.09.2019 – la seconda inviata alla –, l'opponente, CP_1
in riscontro alla richiesta di quest'ultima, sostiene di allegare “quanto in nostro possesso per giusti accordi presi nonché tariffa convenuta” (cfr. pg. 22 all.
3-16 fascicolo opponente).
E tuttavia, non spiega l'opponente quali fossero gli elementi probatori a supporto degli accordi presi e, soprattutto, della tariffa convenuta, né – è evidente – siffatta documentazione si rinviene in atti.
Ed allora, posto che, se il terzo cerca di ottenere l'efficacia del contratto, l'onere della prova che il rappresentato avesse conferito i poteri al falsus procurator incombe sullo stesso, non può non opinarsi che tale prova non sia stata offerta dalla parte a ciò onerata (la S&F, appunto).
L'esito di siffatto percorso argomentativo è che non è possibile ritenere sussistente tra l'opponente e l'opposta un accordo di tipo economico nei termini dedotti dalla prima, ovvero il pagamento della somma di € 10,00, oltre iva, per ogni viaggio.
Quanto alla congruità degli importi richiesti dall'opposta con le fatture, benché – a ben vedere –
l'ingiunta non abbia mosso contestazioni sul punto, deve osservarsi che la stessa è stata confermata dal nominato Ctu, il quale ha accertato che “il prezzo di mercato normalmente praticato dalle società di trasporto di merci per la tratta a/r “in linea” Palermo – Catania e precisamente da Via
E. RE in Palermo (sede della a Piano AV in Catania (sede della Parte_2 Ingo Trasporti di Catania)… calcolato con l'aiuto di idonee tabelle ACI considerando tutti i costi di impresa e ipotizzando un utile di impresa del 20%... è risultato pari a € 289,64 oltre iva”.
Sulla scorta del superiore premessa, il perito ha concluso nel senso di ritenere che, “considerando tutti i costi richiesti dal quesito la cifra di € 230,00, oltre IVA appare congruente rispetto a quanto calcolato”.
Discende dalle superiori argomentazioni che il diritto di credito azionato dalla G.A. deve CP_1
reputarsi sussistente nella misura oggetto della sua iniziale prospettazione.
Consegue da ciò che il decreto ingiuntivo vada confermato.
Venendo alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e avente ad oggetto il ristoro dei danni asseritamente patiti a cagione della condotta asseritamente negligente dell'opposta nello svolgimento del proprio servizio, è da dire che la stessa non può trovare accoglimento.
Invero, l'unico disservizio (se tale può considerarsi) – comunicato, sempre e comunque, all' –, CP_2
di cui viene offerto un principio di prova, è costituito dal ritardo di circa 30 minuti nel ritiro della merce nella giornata del 29.07.2019, segnalato all'opponente dalla società di Parte_2
Palermo.
Ebbene, un tale unico e contenuto ritardo nell'ambito di un centinaio di viaggi eseguiti nell'arco di
4 mesi, non può valere a tacciare di negligenza la condotta della società di trasporti opposta.
Quanto alla domanda di rivalsa azionata dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, CP_2
va ricordato che l'onere della prova in un caso di falsus procurator è ripartito in modo
[...]
differente a seconda del soggetto che agisce in giudizio: spetta al terzo contraente provare di aver fatto affidamento senza colpa e di aver subito un danno per ottenere il risarcimento dal falsus procurator.
Grava, dunque, sul terzo l'onere di provare il proprio affidamento incolpevole nella validità del contratto e il danno subito, senza che sia necessario provare l'intenzionalità o la colpa del falsus procurator; chi invoca l'apparenza colposa (cioè, il terzo) ha l'onere di provare i presupposti che hanno generato l'apparenza.
Può essere invocato il principio dell'affidamento incolpevole allorché vi sia un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente, e quando sussista la buona fede del terzo, che ha stipulato con il falso rappresentante.
Ebbene, sotto il primo profilo, sulla scorta di quanto già osservato, non può che reputarsi che nessuna condotta abbia posto in essere la per ingenerare nella S&F il convincimento che CP_1
agisse quale suo rappresentante. Controparte_2
Al contrario, essa ha ab initio intrattenuto i rapporti con quest'ultimo, quale suo unico contraddittore, come ben può evincersi dal corposo scambio epistolare prodotto e, ancor prima, dalle sue stesse ammissioni.
Come già osservato, peraltro, la neppure ha riscontrato le uniche due mail inoltratele CP_1
direttamente dall'opponente a conforto di una qualsivoglia ratifica.
Sotto il secondo profilo, il terzo deve offrire la prova di non essere stato in colpa nel confidare nell'efficacia del contratto, poiché, per il principio della c.d. “compensazione di colpe”, non può pretendere di essere risarcito del danno che ha causato con la propria negligenza.
Ricorre la colpa del terzo quando lo stesso sia caduto in un errore inescusabile, ovvero evitabile con la normale diligenza.
In altri termini, se il terzo ha agito in modo negligente, il suo affidamento non è incolpevole e non può chiedere il risarcimento.
Parte Ora, nello specifico, non può reputarsi incolpevole l'affidamento della che, operando anch'essa nel settore dei trasporti, non poteva non essere consapevole che il prezzo asseritamente proposto dall' per ciascun viaggio (€ 10,00 oltre iva) non potesse essere realistico o coerente CP_2
con i prezzi di mercato.
Tanto ciò è vero che il nominato Ctu, alla luce di tutti i parametri indicati (costo del carburante per la tratta a/r in esame, dell'acquisto del mezzo impiegato (furgone e/o camion) per il trasporto delle merci, costi di gestione, di manutenzione, per assicurazioni, revisioni e bolli, pneumatici, autista dipendente e utile di impresa), ha concluso nel senso che il prezzo praticato dalla di € CP_1
230,00 oltre iva fosse congruo e inferiore a quello di mercato normalmente praticato nel periodo in contestazione.
Deve ritenersi, dunque, che sussista la colpa dell'ingiunta, che ben avrebbe potuto evitare l'errore in cui è, invece, incorsa confidando nelle proposte del terzo chiamato, agendo con diligenza;
la negligenza della S&F appare ancor più grave laddove si consideri (si ripete) che essa stessa è una società di trasporti, ben potendolesi richiedere una diligenza qualificata nell'esercizio della propria attività.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, vanno disattese sia la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni spiegata dall'opponente nei confronti dell'opposta sia quella di rivalsa spiegata dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, rimasto contumace.
Nella determinazione relativa alle spese legali non può non incidere la valutazione del rifiuto, per imprecisate problematiche interne alla propria compagine, da parte dell'opponente della proposta conciliativa (accettata, invece, dall'opposta) formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice – proposta che, alla luce della presente statuizione, ovvero della condanna al pagamento di una somma più che doppia rispetto a quella proposta, si è rivelata assolutamente vantaggiosa per la stessa.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M.
55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 5.077,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente, su cui graveranno definitivamente anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25 novembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte dell'opposta, queste ultime da valere come presenza all'udienza
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16.22.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4613 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Maurizio Parte_1
Nucci) opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, (Avv. Francesco Pepe)
opposta
E
Controparte_2
terzo chiamato contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
- Rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, con atto di citazione del 21.03.2021, avverso il decreto ingiuntivo n. 617/2021 emesso, su ricorso di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data 04.02.2021 – che, per l'effetto, conferma;
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni e quella di rivalsa spiegate dall'opponente;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, ponendo a carico di parte opponente anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della Controparte_1
il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla il pagamento della
[...] Parte_1
complessiva somma di € 20.081,20, portata da quattro fatture allegate al ricorso ed emesse per la prestazione di trasporti eseguiti in favore della stessa sul tratto stradale da Palermo a Catania, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 21.03.2021 la ha instato per la revoca Parte_1
dell'impugnato d.i., lamentando la violazione da parte della ricorrente degli accordi assunti in punto di corrispettivo pattuito e i disservizi patiti, dei quali ha chiesto, in via riconvenzionale, il ristoro;
assumendo la responsabilità nell'occorso di un certo , con cui erano stati raggiunti Controparte_2
gli accordi, parte ingiunta ne ha chiesto la chiamata in causa, avanzando nei suoi confronti domanda di manleva.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha respinto le eccezioni mosse dall'opponente, negando di avere mai raggiunto un accordo con l'opponente nei termini economici da questa prospettati e rappresentando di non avere mai dato mandato a di agire in nome e nell'interesse Controparte_2
della stessa e di non avere ratificato qualsivoglia accordo eventualmente raggiunto da questi con l'opponente; contestando la fondatezza dell'avversa domanda risarcitoria, parte opposta ha invocato la conferma del d.i. impugnato.
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione e alla veste che in esso le parti assumono, non può non farsi riferimento ad un principio più volte ribadito dalla Suprema
Corte, la quale ha affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., n. 15328/18).
Nel caso che ci occupa, parte opposta ha adeguatamente dimostrato il proprio credito;
al contrario, le deduzioni dell'opponente sono rimaste indimostrate e anzi smentite dalle prove acquisite in giudizio.
Ora, assume parte opposta di avere eseguito in favore dell'opponente le prestazioni di trasporti descritte nelle fatture n. 26/A del 10/07/2019 dell'importo di € 2.806,00, n. 27/A del 05/08/2019 di € 6.453,80, n. 36/A del 13/09/2019 di € 5.331,40 e n. 41/A del 04/10/2019 di € 5.892,60 (all. 3-4-5-
6-7 fascicolo opposta) e, in particolare, circa un centinaio di viaggi eseguiti per conto della
[...]
nell'arco di quattro mesi (giugno - settembre 2019), sulla tratta a/r Palermo-Catania, per il Parte_1
trasporto di merce dalla di Palermo alla Ingo Trasporti di Catania. Parte_2
Siffatte circostanze non sono state contestate dall'opponente – che, peraltro, non ha mai neppure contestato la congruità rispetto ai prezzi di mercato dell'importo richiesto dalla controparte per ogni singolo viaggio –, di guisa che deve essere considerata pacifica la circostanza secondo cui la ricorrente ha eseguito dal mese di giugno a quello di settembre 2019 i viaggi descritti nelle fatture azionate in fase monitoria.
La censura dell'opponente riguarda semmai la violazione da parte dell'opposta dell'accordo asseritamente raggiunto sul prezzo di ciascun viaggio.
Secondo gli assunti della S&F, nei primi giorni del mese di giugno 2019, presso la propria sede in
Rende (CS) si sarebbe svolto un incontro in occasione del quale “il sig. comunicò Controparte_2
al legale rappresentante della società opponente l'opportunità di affidarsi alla ditta CP_1
onde effettuare il ritiro (ad oggetto dei colli di ricambi auto) dalla Società “Autoricambi
[...]
Cori r.l.” di Palermo”.
Fu in questa sede – sostiene l'opponente – che l' “caldeggiò… al legale rappresentante di S&F CP_2
la possibilità di rivolgersi alla Ditta Barbanera da tempo attiva sul percorso Palermo – Catania garantendo, pertanto, il contenimento dei relativi costi concordati, forfetariamente, in € 10 (oltre
IVA) per ciascun viaggio”; sarebbe stata (a suo dire) la convenienza del prezzo offerto ad indurla a concludere l'accordo.
In buona sostanza, – di cui l'opponente non ha, peraltro, mai chiarito la qualifica – Controparte_2
avrebbe assunto l'impegno per conto della affinché quest'ultima eseguisse i trasporti CP_1
nella tratta Palermo-Catania al costo di € 10,00 (oltre Iva) ciascuno.
Dal canto suo, parte opposta ha recisamente negato il raggiungimento di un accordo nei termini descritti dall'opponente: l'accordo prevedeva, invece, il prezzo di € 230,00 (oltre iva) per ciascun viaggio a/r.
Secondo la narrazione della amministratore della Cargo Freight & CP_1 Controparte_2
Courier s.r.l. – società che si occupa, anch'essa, di trasporto di merci su strada ma non “in linea” Palermo-Catania –, appresa la necessità della S&F di eseguire trasporti in linea, si sarebbe limitato a fornire a quest'ultima i contatti della ricorrente, senza tuttavia essere mai stato autorizzato ad assumere impegni in nome e per conto dell'opposta.
Fermo quanto precede, è da dire che dalla produzione documentale in atti (nella quale non può considerarsi quella allegata tardivamente alla memoria n. 3 dall'opponente, che, formatasi prima della scadenza dei termini per deduzioni istruttorie, avrebbe dovuto essere allegata entro i termini concessi per prova diretta) emerge che, nel periodo da giugno a settembre 2019, intercorse tra la società opponente e un fitto scambio di e-mail e pec afferente alla prestazione di Controparte_2
servizi di trasporto, che non coinvolse in alcun modo la CP_1
In particolare, dalla disamina della documentazione sembra potersi evincere che tra i primi due soggetti intercorsero degli accordi relativi al servizio e che vi fosse stato un errore nella fatturazione degli importi dovuti – errore che, ripetutamente pressato dalla S&F, l' si impegnava a CP_2
risolvere.
Dalla mail datata 10.07.2019 può ricavarsi che l'accordo prevedesse un importo “forfettario stabilito di € 10.00 più iva al giorno”, che non corrispondeva – lamentava l'ingiunta nella mail indirizzata a – all'importo fatturato di € 2.300,00 (oltre iva) portato dalla fattura n. Controparte_2
26/A (la prima emessa dalla per i trasporti eseguiti nel mese di giugno 2019). CP_1
Ciò detto, difetta in atti la prova, che era onere dell'opponente fornire, che avesse Controparte_2
titolo per agire in nome e nell'interesse della ricorrente né che fosse un suo rappresentante delegato ad assumere accordi di qualsivoglia tenore.
Sembra, invece, che , titolare di una propria ditta di trasporti di merce, abbia nella Controparte_2
vicenda che ci occupa agito come falsus procurator e contrattato come rappresentante della senza averne i poteri. CP_1
Come noto, un contratto concluso da un falsus procurator è inefficace nei confronti del rappresentato (dominus) finché questo non lo ratifica: la ratifica, che può essere espressa o tacita, rende il contratto valido ed efficace retroattivamente.
Se il rappresentato non ratifica l'atto, il falso rappresentante è responsabile dei danni subiti dal terzo contraente, che ha confidato incolpevolmente nella validità del contratto. In concreto, non vi è prova che la abbia ratificato espressamente o tacitamente l'accordo CP_1
concluso tra l'opponente e , ratifica che essa ha sempre negato. Controparte_2
D'altra parte, dall'esame del quadro probatorio in atti emerge che alla mail del 02.09.2019 – una
Parte delle uniche due inviate all'opposta –, con cui rappresenta di essere ancora in attesa dell'emissione di note di credito “per errato importo da voi fatturato” e per comunicare di avere emessa “una fattura di ribaltamento” (cfr. pg. 6 all.
3-16 fascicolo opponente), la non ha CP_1
mai dato riscontro.
Tantomeno, l'opposta ha riscontrato la missiva del 24.09.2019, con cui l'opponente la “autorizzava”
“a compensare le partite come sotto elencate” (id est le fatture n. 26/A e 27/A, relative ai trasporti per i mesi di giugno e luglio) con la somma complessiva di € 8.857,20 portata dalla propria nota di credito n. 913 del 29.08.2019: anzi, non vi è prova in atti che dimostri che tale missiva sia stata inviata e ricevuta dalla che l'ha, peraltro - molto significativamente -, negato. CP_1
Si aggiunga a tanto che nella pec del 19.09.2019 – la seconda inviata alla –, l'opponente, CP_1
in riscontro alla richiesta di quest'ultima, sostiene di allegare “quanto in nostro possesso per giusti accordi presi nonché tariffa convenuta” (cfr. pg. 22 all.
3-16 fascicolo opponente).
E tuttavia, non spiega l'opponente quali fossero gli elementi probatori a supporto degli accordi presi e, soprattutto, della tariffa convenuta, né – è evidente – siffatta documentazione si rinviene in atti.
Ed allora, posto che, se il terzo cerca di ottenere l'efficacia del contratto, l'onere della prova che il rappresentato avesse conferito i poteri al falsus procurator incombe sullo stesso, non può non opinarsi che tale prova non sia stata offerta dalla parte a ciò onerata (la S&F, appunto).
L'esito di siffatto percorso argomentativo è che non è possibile ritenere sussistente tra l'opponente e l'opposta un accordo di tipo economico nei termini dedotti dalla prima, ovvero il pagamento della somma di € 10,00, oltre iva, per ogni viaggio.
Quanto alla congruità degli importi richiesti dall'opposta con le fatture, benché – a ben vedere –
l'ingiunta non abbia mosso contestazioni sul punto, deve osservarsi che la stessa è stata confermata dal nominato Ctu, il quale ha accertato che “il prezzo di mercato normalmente praticato dalle società di trasporto di merci per la tratta a/r “in linea” Palermo – Catania e precisamente da Via
E. RE in Palermo (sede della a Piano AV in Catania (sede della Parte_2 Ingo Trasporti di Catania)… calcolato con l'aiuto di idonee tabelle ACI considerando tutti i costi di impresa e ipotizzando un utile di impresa del 20%... è risultato pari a € 289,64 oltre iva”.
Sulla scorta del superiore premessa, il perito ha concluso nel senso di ritenere che, “considerando tutti i costi richiesti dal quesito la cifra di € 230,00, oltre IVA appare congruente rispetto a quanto calcolato”.
Discende dalle superiori argomentazioni che il diritto di credito azionato dalla G.A. deve CP_1
reputarsi sussistente nella misura oggetto della sua iniziale prospettazione.
Consegue da ciò che il decreto ingiuntivo vada confermato.
Venendo alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e avente ad oggetto il ristoro dei danni asseritamente patiti a cagione della condotta asseritamente negligente dell'opposta nello svolgimento del proprio servizio, è da dire che la stessa non può trovare accoglimento.
Invero, l'unico disservizio (se tale può considerarsi) – comunicato, sempre e comunque, all' –, CP_2
di cui viene offerto un principio di prova, è costituito dal ritardo di circa 30 minuti nel ritiro della merce nella giornata del 29.07.2019, segnalato all'opponente dalla società di Parte_2
Palermo.
Ebbene, un tale unico e contenuto ritardo nell'ambito di un centinaio di viaggi eseguiti nell'arco di
4 mesi, non può valere a tacciare di negligenza la condotta della società di trasporti opposta.
Quanto alla domanda di rivalsa azionata dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, CP_2
va ricordato che l'onere della prova in un caso di falsus procurator è ripartito in modo
[...]
differente a seconda del soggetto che agisce in giudizio: spetta al terzo contraente provare di aver fatto affidamento senza colpa e di aver subito un danno per ottenere il risarcimento dal falsus procurator.
Grava, dunque, sul terzo l'onere di provare il proprio affidamento incolpevole nella validità del contratto e il danno subito, senza che sia necessario provare l'intenzionalità o la colpa del falsus procurator; chi invoca l'apparenza colposa (cioè, il terzo) ha l'onere di provare i presupposti che hanno generato l'apparenza.
Può essere invocato il principio dell'affidamento incolpevole allorché vi sia un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente, e quando sussista la buona fede del terzo, che ha stipulato con il falso rappresentante.
Ebbene, sotto il primo profilo, sulla scorta di quanto già osservato, non può che reputarsi che nessuna condotta abbia posto in essere la per ingenerare nella S&F il convincimento che CP_1
agisse quale suo rappresentante. Controparte_2
Al contrario, essa ha ab initio intrattenuto i rapporti con quest'ultimo, quale suo unico contraddittore, come ben può evincersi dal corposo scambio epistolare prodotto e, ancor prima, dalle sue stesse ammissioni.
Come già osservato, peraltro, la neppure ha riscontrato le uniche due mail inoltratele CP_1
direttamente dall'opponente a conforto di una qualsivoglia ratifica.
Sotto il secondo profilo, il terzo deve offrire la prova di non essere stato in colpa nel confidare nell'efficacia del contratto, poiché, per il principio della c.d. “compensazione di colpe”, non può pretendere di essere risarcito del danno che ha causato con la propria negligenza.
Ricorre la colpa del terzo quando lo stesso sia caduto in un errore inescusabile, ovvero evitabile con la normale diligenza.
In altri termini, se il terzo ha agito in modo negligente, il suo affidamento non è incolpevole e non può chiedere il risarcimento.
Parte Ora, nello specifico, non può reputarsi incolpevole l'affidamento della che, operando anch'essa nel settore dei trasporti, non poteva non essere consapevole che il prezzo asseritamente proposto dall' per ciascun viaggio (€ 10,00 oltre iva) non potesse essere realistico o coerente CP_2
con i prezzi di mercato.
Tanto ciò è vero che il nominato Ctu, alla luce di tutti i parametri indicati (costo del carburante per la tratta a/r in esame, dell'acquisto del mezzo impiegato (furgone e/o camion) per il trasporto delle merci, costi di gestione, di manutenzione, per assicurazioni, revisioni e bolli, pneumatici, autista dipendente e utile di impresa), ha concluso nel senso che il prezzo praticato dalla di € CP_1
230,00 oltre iva fosse congruo e inferiore a quello di mercato normalmente praticato nel periodo in contestazione.
Deve ritenersi, dunque, che sussista la colpa dell'ingiunta, che ben avrebbe potuto evitare l'errore in cui è, invece, incorsa confidando nelle proposte del terzo chiamato, agendo con diligenza;
la negligenza della S&F appare ancor più grave laddove si consideri (si ripete) che essa stessa è una società di trasporti, ben potendolesi richiedere una diligenza qualificata nell'esercizio della propria attività.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, vanno disattese sia la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni spiegata dall'opponente nei confronti dell'opposta sia quella di rivalsa spiegata dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, rimasto contumace.
Nella determinazione relativa alle spese legali non può non incidere la valutazione del rifiuto, per imprecisate problematiche interne alla propria compagine, da parte dell'opponente della proposta conciliativa (accettata, invece, dall'opposta) formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice – proposta che, alla luce della presente statuizione, ovvero della condanna al pagamento di una somma più che doppia rispetto a quella proposta, si è rivelata assolutamente vantaggiosa per la stessa.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M.
55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 5.077,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente, su cui graveranno definitivamente anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 25 novembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina