Articolo 39 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 38Articolo 40
Versione
6 maggio 1952
Art. 39.
(Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali)

L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, e' autorizzata con atto nel quale sono indicati:
1) le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione;
2) la specie dei materiali o delle merci;
3) la durata dell'utilizzazione;
4) il canone da corrispondere;
5) le altre eventuali condizioni.
Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952