CASS
Ordinanza 17 maggio 2023
Ordinanza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, ordinanza 17/05/2023, n. 20961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20961 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: NI TO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 14/04/2021 del MAG. SORVEGLIANZA di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, l'Avvocato generale PIETRO GAETA, nel senso della riqualificazione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e trasmissione degli atti al presidente del tribunale di Sorveglianza di Catanzaro;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente nel senso dell'accoglimento del ricorso;
Penale Ord. Sez. 4 Num. 20961 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Magistrato di sorveglianza ha revocato d'ufficio, ex art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di Santo Nigro, avendo accertato la mancanza originaria delle relative condizioni di reddito. 2. Avverso il decreto Santo Nigro, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 309 del 1990 al Presidente del tribunale di Sorveglianza che, riqualificandolo ricorso diretto per cassazione, ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002, ha disposto la trasmissione degli atti alla Suprema Corte. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. 4. Occorre premettere che per costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, come ribadito recentemente da Sez. 4, n. 43100 del 12/10/2022, Castaldo, in motivazione, e da Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573, che il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, nell'ipotesi in cui, come nella specie, sia stato adottato d'ufficio, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99, relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso"). Sul punto si veda e altresì, ex plurimis: Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667)( 5. Sicché, il detto provvedimento di revoca d'ufficio, nonostante le modifiche apportate al citato d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera del d.l. n. 115 del 2005 (conv. dalla I. n. 168 del 2005), è impugnabile, a norma dell'art. 99 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (Sez. 4, n. 43100 del 2022, Castaldo, cit., Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT in proc. Bagarella, Rv. 253644). Con la conseguente inesperibilità del ricorso diretto per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002 (ex plurimis: Sez. 4, n. 3305 del 2022, Picariello, cit.; Sez. 4, n. 11771 del 17/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, in motivazione;
Sez. 4, n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv. 253514; Sez. 4, n. 6420 del 21/12/2011, dep. 2012, Giuffrida, Rv. 251938; Sez. 4, n. 46862 del 13/11/2011, Fiocco, Rv. 252138; Sez. 4, n. 20087 del 29/04/2010, Siddu Rv. 247546). 6. Il ricorso deve essere pertanto qualificato, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, quale opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come ricorso ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Così deciso il 14 marzo 2023 /
lette le conclusioni del PG, l'Avvocato generale PIETRO GAETA, nel senso della riqualificazione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e trasmissione degli atti al presidente del tribunale di Sorveglianza di Catanzaro;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente nel senso dell'accoglimento del ricorso;
Penale Ord. Sez. 4 Num. 20961 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Magistrato di sorveglianza ha revocato d'ufficio, ex art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di Santo Nigro, avendo accertato la mancanza originaria delle relative condizioni di reddito. 2. Avverso il decreto Santo Nigro, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 309 del 1990 al Presidente del tribunale di Sorveglianza che, riqualificandolo ricorso diretto per cassazione, ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002, ha disposto la trasmissione degli atti alla Suprema Corte. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. 4. Occorre premettere che per costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, come ribadito recentemente da Sez. 4, n. 43100 del 12/10/2022, Castaldo, in motivazione, e da Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573, che il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, nell'ipotesi in cui, come nella specie, sia stato adottato d'ufficio, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99, relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso"). Sul punto si veda e altresì, ex plurimis: Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667)( 5. Sicché, il detto provvedimento di revoca d'ufficio, nonostante le modifiche apportate al citato d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera del d.l. n. 115 del 2005 (conv. dalla I. n. 168 del 2005), è impugnabile, a norma dell'art. 99 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (Sez. 4, n. 43100 del 2022, Castaldo, cit., Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT in proc. Bagarella, Rv. 253644). Con la conseguente inesperibilità del ricorso diretto per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002 (ex plurimis: Sez. 4, n. 3305 del 2022, Picariello, cit.; Sez. 4, n. 11771 del 17/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, in motivazione;
Sez. 4, n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv. 253514; Sez. 4, n. 6420 del 21/12/2011, dep. 2012, Giuffrida, Rv. 251938; Sez. 4, n. 46862 del 13/11/2011, Fiocco, Rv. 252138; Sez. 4, n. 20087 del 29/04/2010, Siddu Rv. 247546). 6. Il ricorso deve essere pertanto qualificato, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, quale opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come ricorso ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Così deciso il 14 marzo 2023 /