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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/04/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Parentini Mirko, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 1089/2023 avente ad oggetto la divisione beni caduti in successione ereditaria promossa da:
, in persona della propria amministratrice di sostegno, , Parte_1 Parte_2 ammessa al gratuito patrocinio e rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Capurro
ATTRICE contro
[...]
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra
CONVENUTI
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa occorrenda ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie di parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del
20/06/2023 e n. 3 del 20/07/2023, accertare la validità del testamento redatto dal IG. Pt_3
in data 8 agosto 2017 e la qualità di erede legittimaria del de cuius in
[...] Parte_3 capo alla IG.ra e, previa ricostruzione dell'asse ereditario, dichiarare lo Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria e, conseguentemente, disporre la divisione e la ripartizione dei beni costitutivi l'asse ereditario del de cuius IG. tra le odierne Parte_3
parti in causa, quali eredi deIGnati per via testamentaria e legittimari. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per i convenuti:
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito dichiarare ed accertare che alla morte di si è Parte_3
aperta la successione testamentaria sulla base del testamento pubblicato dal Notaio Per_1
in data 30.06.22 e che non era in vita proprietario di beni e che
[...] Parte_3 conseguentemente nella successione non sono caduti i beni indicati dall'attrice. Respingere conseguentemente ogni domanda attrice in quanto inammissibile, infondata e non provata, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, ivi comprese le spese di consulenza tecnica di parte.
Dichiarare che parte attrice ha proposto una lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannandola conseguentemente al risarcimento dei danni ex art. 96 I comma c.p.c. o al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 96 III comma c.p.c. nella somma di € 10.000,00 o di quella maggiore o minore meglio ritenuta”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice
1.1)La IG.ra , quale amministratrice di sostegno della IG.ra , in Parte_2 Parte_1 forza di decreto di nomina n. 2993/2021 del 14.05.2021 (v. doc. 5) ed all'uopo autorizzata dal
Giudice Tutelare (v. doc. 6), esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, con atto di citazione del 23.01.2023, ritualmente notificato, conveniva in giudizio i IGg.ri e CP_1
affinché questo Tribunale, previo accertamento della propria Controparte_1
qualità di erede legittima del padre IG. per la quota di 1/3, dichiarasse lo Parte_3
scioglimento della comunione ereditaria e disponesse la divisione giudiziale dei beni costituenti l'asse ereditario morendo dismesso dal de cuius tra gli eredi legittimi.
1.2) A sostegno della propria domanda, parte attrice esponeva che:
1.2.a) era deceduto in Chiavari il 13.10.2021 (v. doc.2); Parte_3
1.2.b) eredi legittimi erano la moglie, , con cui il de cuius aveva Controparte_1
contratto matrimonio in data 19.10.1963 in regime di comunione dei beni (v. doc.1), ed i figli,
e ; Parte_1 CP_1
1.2.c) la IG.ra , in costanza di matrimonio, con atto notarile di compravendita Controparte_1 immobiliare a rogito del Notaio rep. N. 9208-racc. n. 4133 del 05 febbraio 1980 Persona_2
(v. doc. 7) aveva acquistato una serie di terreni siti nei Comuni di Santa GH Ligure e
Rapallo e tre fabbricati rurali abitabili situati nel Comune di Santa GH Ligure ed ubicati in IA AU n. 32, IA Nozarego n. 12 e IA Pero n. 50, come da visura catastale prodotta (v. doc. 9), senza la presenza del coniuge all'atto della sottoscrizione dell'atto e senza porre in atto le formalità necessarie ad escludere il predetto acquisto dalla comunione legale dei beni;
2 1.2.e) che i coeredi, e per contro, contattati Parte_3 Controparte_1 dall'attrice al fine di addivenire alla divisione dei beni ereditari del de cuius, asserivano che non sussisteva alcuna massa ereditaria attiva alla morte di , in quanto tutti i beni Parte_3
familiari appartenevano esclusivamente alla IG.ra , nonostante i Controparte_1
coniugi e avessero amministrato in comune il Parte_3 Controparte_1
patrimonio familiare, sottoscrivendo insieme ogni contratto o atto riguardante la gestione del patrimonio immobiliare di famiglia, qualificandosi espressamente come comproprietari (v. doc.
10) e gestendo congiuntamente l'azienda denominata “Agriturismo Portofino di Brescia
Enriqueta”, con sede in Santa GH Ligure, IA AU n. 32/2 (v. doc. 11);
1.2.f) di essere l'unica erede legittima ad essere stata estromessa dal godimento dei beni costituenti l'asse ereditario del padre, a differenza degli altri coeredi che, oltre a risiedere presso uno degli immobili rientranti nell'asse ereditario (v. doc. 4), continuavano a trarre profitto dall'attività di agriturismo e dagli immobili locati.
1.3) In sede di memoria ex art. 183, 6°c, n.1, stante la produzione da parte dei convenuti di un testamento olografo redatto dal de cuius, l'attrice modificava le proprie conclusioni, chiedendo che, previo accertamento della validità del predetto testamento e della propria qualità di erede legittimaria del padre, venisse dichiarato, previa ricostruzione dell'asse ereditario, lo scioglimento della comunione ereditaria e disposta la divisione e la ripartizione dei beni costitutivi l'asse ereditario del de cuius tra i coeredi sulla base di quanto disposto dal medesimo nella propria scheda testamentaria.
2. Esposizione delle domande e deduzioni difensive delle parti convenute
2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 05.04.2023 si costituivano in giudizio i IGg.ri e , chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso CP_1 Controparte_1 proposte, oltre alla condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, 1° o 3°c, c.p.c, deducendo, in particolare, che:
2.1.a) non era deceduto ab intestato, ma aveva disposto della propria successione Parte_3
con testamento olografo datato 08.08.2017, pubblicato dal Notaio in data Persona_1
30.06.2022 (v. doc.1), nominando eredi universali i due figli e la moglie, istituendo l'odierna attrice erede per la sola quota di legittima pari ad 1/4 ed attribuendole l'immobile sito in Santa
GH Ligure, IA Pero n. 50 ed i terreni pertinenti, beni di cui, però, non era comproprietario;
2.1.b) i beni immobili di cui era proprietaria non erano oggetto di Controparte_1 comunione legale con il marito, ma beni personali ai sensi dell'art. 179, 1°c, lett. b), c.c., in quanto:
3 - l'immobile sito in Santa GH Ligure, IA AU n. 32 le era pervenuto a seguito di atto di donazione stipulato il 05.02.1980 a rogito Notaio rep. 9209, racc. 4134 (v. Persona_2
doc. 3);
- le residue proprietà immobiliari, tra cui l'immobile sito in Santa GH Ligure, IA
AU 32/2 ed i terreni risultanti dal verbale di divisione del 12.05.1993 (v. doc. 2), provenivano dalla divisione giudiziale intervenuta con i fratelli nel 1993;
2.1.c) l'atto di compravendita stipulato in data 05.02.1980, richiamato dall'attrice, in costanza di matrimonio, dalla IG.ra , aveva ad oggetto appezzamenti di terreno, con entrostanti CP_1
fabbricati rustici, che erano da considerarsi beni personali ai sensi dell'art. 179, 1°c, lett. d),
c.c., e pertanto esclusi dalla comunione legale, in quanto acquistati dalla medesima per svolgere la propria attività di coltivatrice diretta, godendo delle agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina, o al più beni oggetto di una comunione de residuo ai sensi dell'art. 178
c.c., oltre al fatto che la compravendita, intervenuta tra zia e nipote, in realtà dissimulava una donazione, anch'essa, quindi esclusa dalla comunione legale;
2.1.d) non era in vita proprietario di beni, ed in particolare di quelli di cui aveva Parte_3
disposto per testamento in favore della figlia, e non vi era, pertanto, alcuna massa ereditaria da dividere.
4. Esposizione dello svolgimento processo
4.1) Il Giudice, concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, 6°c, c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione tra le parti sulla base della proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c.
(“Le parti riconoscono, a tacitazione delle domande svolte in giudizio dall'attrice, il diritto di quest'ultima ad ¼ della proprietà dei terreni di cui all'atto di compravendita del 1980 con integrale compensazione delle spese di lite e rinuncia alla solidarietà professionale”), licenziava CTU, volta ad indentificare gli immobili oggetto del testamento olografo del de cuius
ed in particolare quelli attribuiti alla figlia a titolo di legittima e ad accertare se Parte_3
tra i beni oggetto della compravendita del 05.02.1980 rientrassero altresì i beni indicati nel testamento olografo del 08.08.2017 dal de cuius Parte_3
4.3) Il Geom. depositava la propria relazione peritale in data 11.11.2024, CP_2 confermando, previo accertamento dell'attuale identificazione catastale dei beni oggetto del testamento, che gli immobili attribuiti alla IG.ra nel testamento olografo del Parte_1
08/08/2017 redatto dal IG. rientravano nei beni oggetto della compravendita del Parte_3
05.02.1980 e provvedendo ad identificare anche gli altri beni della compravendita oggetto della successiva disposizione testamentaria.
4 4.4) All'esito del deposito della relazione peritale, il Giudice rimetteva la causa in decisione previa concessione dei termini 190 c.p.c. (vigente ratione temporis).
5. Sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
5.1) I due convenuti, pur senza impugnare il testamento olografo, deducono che il testamento olografo vergato dal IG. datato 08.08.2017 e pubblicato dal Notaio Parte_3 Per_1
in data 30.06.2022 (v. doc.1 convenuti) sarebbe improduttivo di effetti, in relazione ai
[...]
beni immobili e terreni indicati nella scheda poiché si tratterebbe di beni tutti appartenenti in via esclusiva al coniuge IG.ra e chiedono, pertanto, il rigetto della Controparte_1
domanda di divisione ereditaria.
5.2) Segnatamente le parti convenute deducono che il de cuius, al momento della morte, non sarebbe stato titolare di alcuno dei beni indicati in citazione poiché, tutti i beni immobili che l'attrice deduce essere caduti nella successione paterna sarebbero stati beni personali della IG.ra per esserle pervenuti in forza di donazioni o di successioni (ex art. 179 lett. b) c.c.) o, CP_1 ancora, per essere stati destinati dalla stessa all'esercizio della sua attività di impresa agricola
(ex art. 178 c.c.).
5.3) Quindi le parti convenute, contestando recisamente che vi sia una massa ereditaria da dividere, escludono che si sia mai aperta alla morte del IG. una comunione Parte_3
ereditaria suscettibile di divisione.
5.4) Vertendo l'eccezione sul presupposto costitutivo della domanda di divisione ereditaria - ovvero che vi siano dei beni in comunione - si ritiene che la questione rientri pienamente nella competenza del Tribunale in composizione monocratica.
5.5) Come risulta dalla CTU esperita tra i beni immobili, di cui il IG. ha disposto Parte_3
per testamento ed i beni immobili acquistati da sua moglie con la compravendita del 1980, vi è totale coincidenza.
5.6) In relazione al fabbricato sito in IA AU 32 si osserva che esso è pervenuto alla IG.ra in virtù di atto di donazione stipulato il 05.02.18 a rogito Notaio Controparte_1 rep. 9209 racc. 4134 talché, essendo bene personale della stessa, ai sensi dell'art. Persona_2
179, comma 1, lett. b), c.c., (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20336 del 16/07/2021) non
è stato acquisito alla comunione legale col marito IG. e, dunque, non è caduto Parte_3
nella successione dello stesso pro quota.
5.7) D'altronde nel testamento olografo del IG. nulla viene disposto in relazione a tale Pt_3
fabbricato nella presumibile consapevolezza di costui che fosse bene personale della moglie.
5.8) Analogamente il testamento del IG. nulla dispone in merito al fabbricato e terreni Pt_3
assegnati alla predetta IG.ra in forza dell'atto di divisione della Controparte_1
5 comunione ereditaria del 12 maggio 1993 (cfr. prod.doc. 2 parti convenute); si tratta di beni pervenuti alla IG.ra iure successionis e, quindi, come tali sottratti al regime della CP_1
comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b) c.c.
5.9) Per quanto attiene ai beni immobili acquistati dalla IG.ra - senza la partecipazione CP_1
all'atto del marito IG. - con la compravendita del 1980, i convenuti deducono in Parte_3
sostanza che, essendo stati tali beni destinati all'attività di impresa agricola della IG.ra CP_1
essi sarebbero sottratti al regime di coacquisto automatico ex art. 177 lett. a) c.c. potendo al più entrare nella c.d. comunione de residuo i soli incrementi aziendali ex art. 178 c.c..
5.10) Si osserva in diritto che “i beni di cui all'art. 178 c.c. devono qualificarsi sulla base dell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non di entrambi i coniugi, nel qual caso si applica l'art.
177 d) c.c.), mentre i beni ex art. 179 c.c. si caratterizzano per la loro stretta appartenenza alla sfera “personale” di un coniuge e sono, in alcuni casi, strumentati rispetto all'estrinsecazione della sua personalità, come nell'ipotesi dei beni “che servono all'esercizio della professione”; nel primo caso ogni bene acquistato dal coniuge-imprenditore per
l'esercizio della propria attività imprenditoriale, per quanto disposto dal richiamato art. 178
c.c., entra nella comunione legale in modo differito (“si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”); nel secondo caso, invece, detti beni personali non sono oggetto della comunione, fatta salva l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 179 c.c., che, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere e), - beni che servono all'esercizio della professione -ed f), prevede, quale ulteriore presupposto della loro esclusione dalla comunione, la "partecipazione" all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge e la relativa dichiarazione di assenso a tal fine” (cfr. ex plurimis Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19204 del
28/09/2015).
5.11) Pertanto l'unico elemento rilevante per determinare la titolarità dell'azienda è quello dell'effettiva utilizzazione del bene nell'attività separata d'impresa (Cass., 29 nov. 1986/7060;
Cass., 21 mag. 1997/4533; Cass., 19 set. 2005/18456).
5.12) In tal senso si osserva che, condivisibili pronunce della giurisprudenza di merito (cfr.
Tribunale Napoli, 19/12/2001; Tribunale Piacenza, 09/04/1991) hanno ritenuto che “ai fini dell'accertamento del requisito della destinazione all'esercizio dell'impresa richiesto dall'art.
178 c.c. per i beni ricompresi nella c.d. comunione de residuo non assume rilievo il tenore letterale dell'atto di acquisto del bene, bensì il dato obiettivo della qualità di imprenditore del coniuge acquirente e l'inerenza dell'acquisto all'impresa di quest'ultimo”.
6 5.13) Si osserva altresì che, secondo la Cassazione, costituendo l'art. 178 c.c. eccezione alla regola generale di cui all'art. 177 c.c., grava sulla parte che adduce la destinazione del bene alla sua separata attività imprenditoriale di uno dei coniugi offrire la relativa prova.
5.14) Ciò premesso in diritto si osserva che, alla stregua dei principi esposti, la dichiarazione della IG.ra , contenuta nell'atto di vendita del 1980, all'evidente fine di accedere al CP_1 regime fiscale di maggior favore, di “costituire una piccola proprietà contadina” (cfr. atto di acquisto) e di dedicare abitualmente la propria attività al “lavoro manuale della terra” di per sé non fornisce prova né della sua qualità di imprenditore agricolo né dell'effettiva destinazione dei beni all'attività manuale asseritamente svolta.
5.15) Dalla visura camerale agli atti risulta che solo parecchi anni dopo l'atto di vendita la convenuta ha costituito nel 2008 un'attività imprenditoriale, peraltro di agriturismo, cessata nel
2017.
5.16) Ma non vi è alcuna sicura prova che la IGnora , al momento della compravendita CP_1
del 1980, svolgesse in totale autonomia dal marito un'attività di impresa agricola.
5.17) Anzi nella convenzione stipulata il 4.7.2017 con il Comune di Santa GH Ligure dal IG. e dalla IG.ra (cfr. prod.doc. 10a parte attrice) si attesta che l'impresa di Pt_3 CP_1
agriturismo di cui la IG.ra è titolare viene svolta con i fabbricati di IA AU (che CP_1
pacificamente non sono ricompresi nell'atto di vendita del 1980) comunque indicati anch'essi come di proprietà comune dei due coniugi.
5.18) Inoltre tratto essenziale della qualifica di “coltivatore diretto” (assunta nell'atto di compravendita dalla IGnora ) non è l'esercizio in forma imprenditoriale di attività CP_1 agricola, non essendo all'uopo necessario che “l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente”, cioè in modo tale che questa costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando “sufficiente che detta attività sia “abituale”, intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo (ancorché - come detto - non professionale), prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, pur se secondario”. (cfr. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1107 del
20/01/2006; Cassazione Civile Sez. 3, sentenza n. 2019 del 27/01/2011).
5.19) Talché dalla dichiarazione rilasciata nell'atto dalla IG.ra , di per sé comunque CP_1 inidonea a comprovare l'effettiva destinazione dei beni ad un'attività di impresa del coniuge, neppure discenderebbe quale effetto giuridico automatico lo svolgimento di detta attività di coltivazione in forma di impresa individuale ben potendo tale attività di coltivazione essere esercitata anche a titolo di lavoro autonomo.
7 5.20) Si soggiunga che di alcuni beni, oggetto dell'atto di vendita in questione, i due coniugi
(e, dunque, non solo la IG.ra ma anche il defunto marito), avevano disposto CP_1
assumendone di esserne comproprietari, per scopi del tutto estranei alla pretesa attività di impresa agricola della IG.ra . CP_1
5.21) Sul punto si rileva che il IG. e la IG.ra , con scrittura del 20.10.2003 (cfr. Pt_3 CP_1
prod.doc. 10 c), concedevano, a titolo di comodato, alla IG.ra il godimento Parte_1 dell'immobile di IA Nozarego 12 a Santa GH (GE) (oggetto della predetta compravendita del 1980) assumendo espressamente, nell'atto, che il fabbricato fosse in comunione legale tra i due.
5.22) Nella lettera raccomandata a.r. del 1° marzo 2019 (cfr. prod.doc. 10 b parte attrice) rivolta dall'Avvocato di fiducia dei coniugi e i due espressamente qualificati come CP_1 Pt_3
comproprietari del predetto immobile di IA Nozarego 12 affermano di averlo concesso in locazione a terzi (tale IG. ) circostanza del tutto incompatibile con la pretesa Persona_3
destinazione del fabbricato ad attività di imprenditore agricolo.
5.23) In conclusione, non essendovi idonei riscontri documentali che la IG.ra all'atto CP_1
della vendita del 1980 svolgesse attività di imprenditore agricolo separatamente dal marito e che i beni fossero realmente destinati all'effettivo esercizio di tale impresa, non può ritenersi che i beni compravenduti fossero sottratti, ai sensi dell'art. 178 c.c., al regime del coacquisto automatico in comunione legale ex art. 177 lett. a) c.c..
5.24) Neppure potrebbe ritenersi che la vendita dissimulasse una donazione dei beni a favore della IGnora giacché non consta la controdichiarazione scritta dalla quale risulti la CP_1
natura simulata del negozio.
5.25) Sul punto si osserva che la simulazione può essere provata dalle parti del preteso atto simulato solo mediante la controdichiarazione scritta (cfr. sul punto, Cass. Civ. Ord. n.
10933/2022), potendo le parti del preteso atto simulato, ai sensi dell'art. 1417 c.c., ricorrere alla prova orale o per presunzioni solo allorché si intenda far valere l'illiceità del contratto dissimulato;
controdichiarazione che non è stata prodotta dalla parte convenuta, con conseguente impossibilità di ritenere che vi sia stato un atto di donazione tra le parti in luogo di una compravendita.
5.26) In virtù dei rilievi che precedono, non potendo qualificarsi i beni immobili acquistati dalla IGnora nel 1980 come suoi “beni personali”, essi si devono ritenere attratti nel regime CP_1
della comunione legale con il coniuge IG. ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c.. Parte_3
5.27) Come noto la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni
8 cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l'eIGenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei (cfr. Sez. 1 - , Sentenza
n. 8803 del 05/04/2017).
5.28) Talché, per effetto della morte del IG. , i predetti beni sono caduti in Parte_3
comunione ordinaria con conseguente successione di tutti gli eredi legittimi nella quota della metà allo stesso spettante.
5.29) Sul punto si rileva che la Ctu espletata, previa verifica dell'attuale identificazione catastale, ha accertato che i beni indicati nel testamento olografo del 08.08.2017 dal de cuius
ed in particolare quelli dal medesimo attribuiti alla figlia (“la casa in Santa Parte_3
GH Ligure, IA Pero (mappale 1147 ed i terreni pertinenti con entrostante manufatto
(mappali 451-452-1175 e 76”), rientrano tra quelli oggetto dell'atto di compravendita del
1980 (“foglio 3, mappali 451-452-453-e 454 con il reddito dominicale complessivo di lire
42,18”), ed, in particolare, ha identificato i seguenti beni (cfr. pagg.
9-14 e 19-20 relazione peritale):
• PP 1147 (derivante dall'originario mappale 453): appartamento con annessa piccola corte esterna IA Pero 50 Interno B, Piano T-1- 2, al Foglio 3, PP 1147, Sub. 1,
Categoria A/4, Classe 1, Vani 5, Rendita € 271,14;
• PP 451: Terreno al Foglio 3, PP 451, Qualità Uliveto, Classe 4, mq. 660, Reddito
Dominicale € 0,68, Reddito Agrario € 1,19.;
• PP 452: Terreno al Foglio 3, PP 452, Qualità Uliveto, Classe 3, mq. 300, Reddito
Dominicale € 0,93, Reddito Agrario € 0,77;
• PP 1175 (derivante dall'originario mappale 454): Terreno al Foglio 3, PP 1175,
Qualità Uliveto, Classe 3, mq. 402, Reddito Dominicale € 1,25, Reddito Agrario € 1,04;
• PP 76 (derivante dall'originario mappale 454): Locale di deposito IA Pero 50/A,
Piano T, al Foglio 3, PP 76, Sub. 1, Categoria D/10, Rendita € 62,00.
5.30) Il Ctu ha altresì provveduto ad identificare anche i restanti beni immobili oggetto del testamento olografo del 08.08.2017 siti nel Comune di Santa GH Ligure, frazione
Novarego ed anch'essi oggetto dell'atto di compravendita del 05.02.1980 e, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, rientranti nella comunione legale tra i coniugi e di proprietà del de cuius per la quota del 50%, la cui elencazione, contenuta alle pagg. 14-18 della relazione peritale, viene, per comodità, sotto riportata:
9 • appartamento con annessa piccola corte e locale esterni, IA Nozarego 12, Piano T-1, al
Foglio 10, PP 1297 (in origine mappale 210), Categoria A/3, Classe 1, Vani 7,5,
Rendita € 716,58;
• area rurale al Foglio 10, PP 1299 (in origine mappale 210), mq. 5;
• terreno al Foglio 10, PP 1302 (in origine mappale 211), Qualità Uliveto, Classe 2, mq. 1.598, Reddito Dominicale € 6,19, Reddito Agrario € 4,95;
• locale di deposito IA Nozarego snc, al Foglio 10, PP 1304 (in origine mappale
211), Sub. 1, Categoria D/10, Rendita € 56,00;
• locale di deposito IA Nozarego snc, al Foglio 10, PP 1409 (in origine mappale
211), Categoria D/10, Rendita € 106,00.
5.31) Il de cuius ha già disposto la divisione dei propri beni tra gli eredi nel proprio Parte_3 testamento ex art. 734 c.c., mediante l'individuazione dei beni da attribuire ad ogni erede, talché non è necessario procedere ad una divisione giudiziale, non essendosi creata tra gli eredi alcuna comunione ereditaria (cfr. sul punto, Cass. civ. n.10761/2019), dal momento che, a seguito dell'apertura della successione e dell'accettazione dell'eredità, i beni diventano dell'erede a cui sono stati attribuiti e la sentenza di divisione disposta dal giudice è semplicemente dichiarativa di un assetto già predisposto dal de cuius, da ritenersi pienamente valido, salvo il caso in cui vi sia stata lesione della quota di legittima, a cui il coerede potrà opporsi mediante l'azione di riduzione.
5.32) Nel caso di specie, in mancanza di alcuna contestazione in merito alla lesione della quota di legittima da parte degli eredi, dovrà essere confermato l'atto di divisione posto in essere dal de cuius nel testamento olografo.
6. Spese di lite e tecniche
6.1) Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, in solido tra loro, e vengono liquidate, in favore dello Stato essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio, avuto riguardo ai valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa).
6.2) Le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 14.11.2024, vengono definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, esclusivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
p.q.m.
definitivamente decidendo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese:
10 1. accerta e dichiara la divisione dell'eredità morendo dismessa dal IG. in Parte_3
conformità all'atto di divisione contenuto nel testamento olografo datato 08.08.2017 e pubblicato dal Notaio in data 30.06.2022e per l'effetto dichiara che: Persona_1
1.a) la IG.ra è titolare, in forza del predetto atto di divisione testamentaria, Parte_1
a far data dall'apertura della successione del padre della quota di proprietà Parte_3
del 50% dei seguenti beni immobili:
• •PP 1147 (derivante dall'originario mappale 453): appartamento con annessa piccola corte esterna IA Pero 50 Interno B, Piano T-1- 2, al Foglio 3,
PP 1147, Sub. 1, Categoria A/4, Classe 1, Vani 5, Rendita € 271,14;
• PP 451: Terreno al Foglio 3, PP 451, Qualità Uliveto, Classe 4, mq.
660, Reddito Dominicale € 0,68, Reddito Agrario € 1,19.;
• PP 452: Terreno al Foglio 3, PP 452, Qualità Uliveto, Classe 3, mq.
300, Reddito Dominicale € 0,93, Reddito Agrario € 0,77;
• PP 1175 (derivante dall'originario mappale 454): Terreno al Foglio 3,
PP 1175, Qualità Uliveto, Classe 3, mq. 402, Reddito Dominicale € 1,25,
Reddito Agrario € 1,04;
• PP 76 (derivante dall'originario mappale 454): Locale di deposito IA
Pero 50/A, Piano T, al Foglio 3, PP 76, Sub. 1, Categoria D/10, Rendita
€ 62,00.
1.b) la IG.ra è titolare, in forza del predetto atto di divisione Controparte_1 testamentaria, a far data dall'apertura della successione del marito IG. , Parte_3
della piena ed esclusiva proprietà di tutti i beni mobili, ivi compresi denaro e titoli, nonché del diritto di usufrutto vitalizio sul 50% dei seguenti beni immobili:
• appartamento con annessa piccola corte e locale esterni, IA Nozarego 12, Piano
T-1, al Foglio 10, PP 1297 (in origine mappale 210), Categoria A/3, Classe
1, Vani 7,5, Rendita € 716,58;
• area rurale al Foglio 10, PP 1299 (in origine mappale 210), mq. 5;
• terreno al Foglio 10, PP 1302 (in origine mappale 211), Qualità Uliveto,
Classe 2, mq. 1.598, Reddito Dominicale € 6,19, Reddito Agrario € 4,95;
• locale di deposito IA Nozarego snc, al Foglio 10, PP 1304 (in origine mappale 211), Sub. 1, Categoria D/10, Rendita € 56,00;
• locale di deposito IA Nozarego snc, al Foglio 10, PP 1409 (in origine mappale 211), Categoria D/10, Rendita € 106,00.
11 1.c) il IG. è titolare, in forza del predetto atto di divisione testamentaria, CP_1
a far data dall'apertura della successione del padre della nuda proprietà Parte_3
del 50% dei beni immobili indicati nel punto 1.b);
2. dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i IGg.ri e CP_1 Controparte_1
a corrispondere, in favore dello Stato, le spese di lite, che si liquidano in €
[...]
7.616,00 per compenso del difensore (di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase di trattazione/istruttoria, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00) oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
3. pone, nei rapporti interni tra le parti, a carico di e CP_1 Controparte_1
in misura paritaria tra loro le spese di CTU come liquidate con decreto del
[...]
14.11.2024;
4. ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la presente
Sentenza nei registri immobiliari manlevandolo da ogni responsabilità.
Genova, 25 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Parentini Mirko, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 1089/2023 avente ad oggetto la divisione beni caduti in successione ereditaria promossa da:
, in persona della propria amministratrice di sostegno, , Parte_1 Parte_2 ammessa al gratuito patrocinio e rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Capurro
ATTRICE contro
[...]
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra
CONVENUTI
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa occorrenda ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie di parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del
20/06/2023 e n. 3 del 20/07/2023, accertare la validità del testamento redatto dal IG. Pt_3
in data 8 agosto 2017 e la qualità di erede legittimaria del de cuius in
[...] Parte_3 capo alla IG.ra e, previa ricostruzione dell'asse ereditario, dichiarare lo Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria e, conseguentemente, disporre la divisione e la ripartizione dei beni costitutivi l'asse ereditario del de cuius IG. tra le odierne Parte_3
parti in causa, quali eredi deIGnati per via testamentaria e legittimari. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per i convenuti:
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito dichiarare ed accertare che alla morte di si è Parte_3
aperta la successione testamentaria sulla base del testamento pubblicato dal Notaio Per_1
in data 30.06.22 e che non era in vita proprietario di beni e che
[...] Parte_3 conseguentemente nella successione non sono caduti i beni indicati dall'attrice. Respingere conseguentemente ogni domanda attrice in quanto inammissibile, infondata e non provata, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, ivi comprese le spese di consulenza tecnica di parte.
Dichiarare che parte attrice ha proposto una lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannandola conseguentemente al risarcimento dei danni ex art. 96 I comma c.p.c. o al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 96 III comma c.p.c. nella somma di € 10.000,00 o di quella maggiore o minore meglio ritenuta”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice
1.1)La IG.ra , quale amministratrice di sostegno della IG.ra , in Parte_2 Parte_1 forza di decreto di nomina n. 2993/2021 del 14.05.2021 (v. doc. 5) ed all'uopo autorizzata dal
Giudice Tutelare (v. doc. 6), esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, con atto di citazione del 23.01.2023, ritualmente notificato, conveniva in giudizio i IGg.ri e CP_1
affinché questo Tribunale, previo accertamento della propria Controparte_1
qualità di erede legittima del padre IG. per la quota di 1/3, dichiarasse lo Parte_3
scioglimento della comunione ereditaria e disponesse la divisione giudiziale dei beni costituenti l'asse ereditario morendo dismesso dal de cuius tra gli eredi legittimi.
1.2) A sostegno della propria domanda, parte attrice esponeva che:
1.2.a) era deceduto in Chiavari il 13.10.2021 (v. doc.2); Parte_3
1.2.b) eredi legittimi erano la moglie, , con cui il de cuius aveva Controparte_1
contratto matrimonio in data 19.10.1963 in regime di comunione dei beni (v. doc.1), ed i figli,
e ; Parte_1 CP_1
1.2.c) la IG.ra , in costanza di matrimonio, con atto notarile di compravendita Controparte_1 immobiliare a rogito del Notaio rep. N. 9208-racc. n. 4133 del 05 febbraio 1980 Persona_2
(v. doc. 7) aveva acquistato una serie di terreni siti nei Comuni di Santa GH Ligure e
Rapallo e tre fabbricati rurali abitabili situati nel Comune di Santa GH Ligure ed ubicati in IA AU n. 32, IA Nozarego n. 12 e IA Pero n. 50, come da visura catastale prodotta (v. doc. 9), senza la presenza del coniuge all'atto della sottoscrizione dell'atto e senza porre in atto le formalità necessarie ad escludere il predetto acquisto dalla comunione legale dei beni;
2 1.2.e) che i coeredi, e per contro, contattati Parte_3 Controparte_1 dall'attrice al fine di addivenire alla divisione dei beni ereditari del de cuius, asserivano che non sussisteva alcuna massa ereditaria attiva alla morte di , in quanto tutti i beni Parte_3
familiari appartenevano esclusivamente alla IG.ra , nonostante i Controparte_1
coniugi e avessero amministrato in comune il Parte_3 Controparte_1
patrimonio familiare, sottoscrivendo insieme ogni contratto o atto riguardante la gestione del patrimonio immobiliare di famiglia, qualificandosi espressamente come comproprietari (v. doc.
10) e gestendo congiuntamente l'azienda denominata “Agriturismo Portofino di Brescia
Enriqueta”, con sede in Santa GH Ligure, IA AU n. 32/2 (v. doc. 11);
1.2.f) di essere l'unica erede legittima ad essere stata estromessa dal godimento dei beni costituenti l'asse ereditario del padre, a differenza degli altri coeredi che, oltre a risiedere presso uno degli immobili rientranti nell'asse ereditario (v. doc. 4), continuavano a trarre profitto dall'attività di agriturismo e dagli immobili locati.
1.3) In sede di memoria ex art. 183, 6°c, n.1, stante la produzione da parte dei convenuti di un testamento olografo redatto dal de cuius, l'attrice modificava le proprie conclusioni, chiedendo che, previo accertamento della validità del predetto testamento e della propria qualità di erede legittimaria del padre, venisse dichiarato, previa ricostruzione dell'asse ereditario, lo scioglimento della comunione ereditaria e disposta la divisione e la ripartizione dei beni costitutivi l'asse ereditario del de cuius tra i coeredi sulla base di quanto disposto dal medesimo nella propria scheda testamentaria.
2. Esposizione delle domande e deduzioni difensive delle parti convenute
2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 05.04.2023 si costituivano in giudizio i IGg.ri e , chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso CP_1 Controparte_1 proposte, oltre alla condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, 1° o 3°c, c.p.c, deducendo, in particolare, che:
2.1.a) non era deceduto ab intestato, ma aveva disposto della propria successione Parte_3
con testamento olografo datato 08.08.2017, pubblicato dal Notaio in data Persona_1
30.06.2022 (v. doc.1), nominando eredi universali i due figli e la moglie, istituendo l'odierna attrice erede per la sola quota di legittima pari ad 1/4 ed attribuendole l'immobile sito in Santa
GH Ligure, IA Pero n. 50 ed i terreni pertinenti, beni di cui, però, non era comproprietario;
2.1.b) i beni immobili di cui era proprietaria non erano oggetto di Controparte_1 comunione legale con il marito, ma beni personali ai sensi dell'art. 179, 1°c, lett. b), c.c., in quanto:
3 - l'immobile sito in Santa GH Ligure, IA AU n. 32 le era pervenuto a seguito di atto di donazione stipulato il 05.02.1980 a rogito Notaio rep. 9209, racc. 4134 (v. Persona_2
doc. 3);
- le residue proprietà immobiliari, tra cui l'immobile sito in Santa GH Ligure, IA
AU 32/2 ed i terreni risultanti dal verbale di divisione del 12.05.1993 (v. doc. 2), provenivano dalla divisione giudiziale intervenuta con i fratelli nel 1993;
2.1.c) l'atto di compravendita stipulato in data 05.02.1980, richiamato dall'attrice, in costanza di matrimonio, dalla IG.ra , aveva ad oggetto appezzamenti di terreno, con entrostanti CP_1
fabbricati rustici, che erano da considerarsi beni personali ai sensi dell'art. 179, 1°c, lett. d),
c.c., e pertanto esclusi dalla comunione legale, in quanto acquistati dalla medesima per svolgere la propria attività di coltivatrice diretta, godendo delle agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina, o al più beni oggetto di una comunione de residuo ai sensi dell'art. 178
c.c., oltre al fatto che la compravendita, intervenuta tra zia e nipote, in realtà dissimulava una donazione, anch'essa, quindi esclusa dalla comunione legale;
2.1.d) non era in vita proprietario di beni, ed in particolare di quelli di cui aveva Parte_3
disposto per testamento in favore della figlia, e non vi era, pertanto, alcuna massa ereditaria da dividere.
4. Esposizione dello svolgimento processo
4.1) Il Giudice, concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, 6°c, c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione tra le parti sulla base della proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c.
(“Le parti riconoscono, a tacitazione delle domande svolte in giudizio dall'attrice, il diritto di quest'ultima ad ¼ della proprietà dei terreni di cui all'atto di compravendita del 1980 con integrale compensazione delle spese di lite e rinuncia alla solidarietà professionale”), licenziava CTU, volta ad indentificare gli immobili oggetto del testamento olografo del de cuius
ed in particolare quelli attribuiti alla figlia a titolo di legittima e ad accertare se Parte_3
tra i beni oggetto della compravendita del 05.02.1980 rientrassero altresì i beni indicati nel testamento olografo del 08.08.2017 dal de cuius Parte_3
4.3) Il Geom. depositava la propria relazione peritale in data 11.11.2024, CP_2 confermando, previo accertamento dell'attuale identificazione catastale dei beni oggetto del testamento, che gli immobili attribuiti alla IG.ra nel testamento olografo del Parte_1
08/08/2017 redatto dal IG. rientravano nei beni oggetto della compravendita del Parte_3
05.02.1980 e provvedendo ad identificare anche gli altri beni della compravendita oggetto della successiva disposizione testamentaria.
4 4.4) All'esito del deposito della relazione peritale, il Giudice rimetteva la causa in decisione previa concessione dei termini 190 c.p.c. (vigente ratione temporis).
5. Sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
5.1) I due convenuti, pur senza impugnare il testamento olografo, deducono che il testamento olografo vergato dal IG. datato 08.08.2017 e pubblicato dal Notaio Parte_3 Per_1
in data 30.06.2022 (v. doc.1 convenuti) sarebbe improduttivo di effetti, in relazione ai
[...]
beni immobili e terreni indicati nella scheda poiché si tratterebbe di beni tutti appartenenti in via esclusiva al coniuge IG.ra e chiedono, pertanto, il rigetto della Controparte_1
domanda di divisione ereditaria.
5.2) Segnatamente le parti convenute deducono che il de cuius, al momento della morte, non sarebbe stato titolare di alcuno dei beni indicati in citazione poiché, tutti i beni immobili che l'attrice deduce essere caduti nella successione paterna sarebbero stati beni personali della IG.ra per esserle pervenuti in forza di donazioni o di successioni (ex art. 179 lett. b) c.c.) o, CP_1 ancora, per essere stati destinati dalla stessa all'esercizio della sua attività di impresa agricola
(ex art. 178 c.c.).
5.3) Quindi le parti convenute, contestando recisamente che vi sia una massa ereditaria da dividere, escludono che si sia mai aperta alla morte del IG. una comunione Parte_3
ereditaria suscettibile di divisione.
5.4) Vertendo l'eccezione sul presupposto costitutivo della domanda di divisione ereditaria - ovvero che vi siano dei beni in comunione - si ritiene che la questione rientri pienamente nella competenza del Tribunale in composizione monocratica.
5.5) Come risulta dalla CTU esperita tra i beni immobili, di cui il IG. ha disposto Parte_3
per testamento ed i beni immobili acquistati da sua moglie con la compravendita del 1980, vi è totale coincidenza.
5.6) In relazione al fabbricato sito in IA AU 32 si osserva che esso è pervenuto alla IG.ra in virtù di atto di donazione stipulato il 05.02.18 a rogito Notaio Controparte_1 rep. 9209 racc. 4134 talché, essendo bene personale della stessa, ai sensi dell'art. Persona_2
179, comma 1, lett. b), c.c., (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20336 del 16/07/2021) non
è stato acquisito alla comunione legale col marito IG. e, dunque, non è caduto Parte_3
nella successione dello stesso pro quota.
5.7) D'altronde nel testamento olografo del IG. nulla viene disposto in relazione a tale Pt_3
fabbricato nella presumibile consapevolezza di costui che fosse bene personale della moglie.
5.8) Analogamente il testamento del IG. nulla dispone in merito al fabbricato e terreni Pt_3
assegnati alla predetta IG.ra in forza dell'atto di divisione della Controparte_1
5 comunione ereditaria del 12 maggio 1993 (cfr. prod.doc. 2 parti convenute); si tratta di beni pervenuti alla IG.ra iure successionis e, quindi, come tali sottratti al regime della CP_1
comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b) c.c.
5.9) Per quanto attiene ai beni immobili acquistati dalla IG.ra - senza la partecipazione CP_1
all'atto del marito IG. - con la compravendita del 1980, i convenuti deducono in Parte_3
sostanza che, essendo stati tali beni destinati all'attività di impresa agricola della IG.ra CP_1
essi sarebbero sottratti al regime di coacquisto automatico ex art. 177 lett. a) c.c. potendo al più entrare nella c.d. comunione de residuo i soli incrementi aziendali ex art. 178 c.c..
5.10) Si osserva in diritto che “i beni di cui all'art. 178 c.c. devono qualificarsi sulla base dell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non di entrambi i coniugi, nel qual caso si applica l'art.
177 d) c.c.), mentre i beni ex art. 179 c.c. si caratterizzano per la loro stretta appartenenza alla sfera “personale” di un coniuge e sono, in alcuni casi, strumentati rispetto all'estrinsecazione della sua personalità, come nell'ipotesi dei beni “che servono all'esercizio della professione”; nel primo caso ogni bene acquistato dal coniuge-imprenditore per
l'esercizio della propria attività imprenditoriale, per quanto disposto dal richiamato art. 178
c.c., entra nella comunione legale in modo differito (“si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”); nel secondo caso, invece, detti beni personali non sono oggetto della comunione, fatta salva l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 179 c.c., che, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere e), - beni che servono all'esercizio della professione -ed f), prevede, quale ulteriore presupposto della loro esclusione dalla comunione, la "partecipazione" all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge e la relativa dichiarazione di assenso a tal fine” (cfr. ex plurimis Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19204 del
28/09/2015).
5.11) Pertanto l'unico elemento rilevante per determinare la titolarità dell'azienda è quello dell'effettiva utilizzazione del bene nell'attività separata d'impresa (Cass., 29 nov. 1986/7060;
Cass., 21 mag. 1997/4533; Cass., 19 set. 2005/18456).
5.12) In tal senso si osserva che, condivisibili pronunce della giurisprudenza di merito (cfr.
Tribunale Napoli, 19/12/2001; Tribunale Piacenza, 09/04/1991) hanno ritenuto che “ai fini dell'accertamento del requisito della destinazione all'esercizio dell'impresa richiesto dall'art.
178 c.c. per i beni ricompresi nella c.d. comunione de residuo non assume rilievo il tenore letterale dell'atto di acquisto del bene, bensì il dato obiettivo della qualità di imprenditore del coniuge acquirente e l'inerenza dell'acquisto all'impresa di quest'ultimo”.
6 5.13) Si osserva altresì che, secondo la Cassazione, costituendo l'art. 178 c.c. eccezione alla regola generale di cui all'art. 177 c.c., grava sulla parte che adduce la destinazione del bene alla sua separata attività imprenditoriale di uno dei coniugi offrire la relativa prova.
5.14) Ciò premesso in diritto si osserva che, alla stregua dei principi esposti, la dichiarazione della IG.ra , contenuta nell'atto di vendita del 1980, all'evidente fine di accedere al CP_1 regime fiscale di maggior favore, di “costituire una piccola proprietà contadina” (cfr. atto di acquisto) e di dedicare abitualmente la propria attività al “lavoro manuale della terra” di per sé non fornisce prova né della sua qualità di imprenditore agricolo né dell'effettiva destinazione dei beni all'attività manuale asseritamente svolta.
5.15) Dalla visura camerale agli atti risulta che solo parecchi anni dopo l'atto di vendita la convenuta ha costituito nel 2008 un'attività imprenditoriale, peraltro di agriturismo, cessata nel
2017.
5.16) Ma non vi è alcuna sicura prova che la IGnora , al momento della compravendita CP_1
del 1980, svolgesse in totale autonomia dal marito un'attività di impresa agricola.
5.17) Anzi nella convenzione stipulata il 4.7.2017 con il Comune di Santa GH Ligure dal IG. e dalla IG.ra (cfr. prod.doc. 10a parte attrice) si attesta che l'impresa di Pt_3 CP_1
agriturismo di cui la IG.ra è titolare viene svolta con i fabbricati di IA AU (che CP_1
pacificamente non sono ricompresi nell'atto di vendita del 1980) comunque indicati anch'essi come di proprietà comune dei due coniugi.
5.18) Inoltre tratto essenziale della qualifica di “coltivatore diretto” (assunta nell'atto di compravendita dalla IGnora ) non è l'esercizio in forma imprenditoriale di attività CP_1 agricola, non essendo all'uopo necessario che “l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente”, cioè in modo tale che questa costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando “sufficiente che detta attività sia “abituale”, intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo (ancorché - come detto - non professionale), prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, pur se secondario”. (cfr. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1107 del
20/01/2006; Cassazione Civile Sez. 3, sentenza n. 2019 del 27/01/2011).
5.19) Talché dalla dichiarazione rilasciata nell'atto dalla IG.ra , di per sé comunque CP_1 inidonea a comprovare l'effettiva destinazione dei beni ad un'attività di impresa del coniuge, neppure discenderebbe quale effetto giuridico automatico lo svolgimento di detta attività di coltivazione in forma di impresa individuale ben potendo tale attività di coltivazione essere esercitata anche a titolo di lavoro autonomo.
7 5.20) Si soggiunga che di alcuni beni, oggetto dell'atto di vendita in questione, i due coniugi
(e, dunque, non solo la IG.ra ma anche il defunto marito), avevano disposto CP_1
assumendone di esserne comproprietari, per scopi del tutto estranei alla pretesa attività di impresa agricola della IG.ra . CP_1
5.21) Sul punto si rileva che il IG. e la IG.ra , con scrittura del 20.10.2003 (cfr. Pt_3 CP_1
prod.doc. 10 c), concedevano, a titolo di comodato, alla IG.ra il godimento Parte_1 dell'immobile di IA Nozarego 12 a Santa GH (GE) (oggetto della predetta compravendita del 1980) assumendo espressamente, nell'atto, che il fabbricato fosse in comunione legale tra i due.
5.22) Nella lettera raccomandata a.r. del 1° marzo 2019 (cfr. prod.doc. 10 b parte attrice) rivolta dall'Avvocato di fiducia dei coniugi e i due espressamente qualificati come CP_1 Pt_3
comproprietari del predetto immobile di IA Nozarego 12 affermano di averlo concesso in locazione a terzi (tale IG. ) circostanza del tutto incompatibile con la pretesa Persona_3
destinazione del fabbricato ad attività di imprenditore agricolo.
5.23) In conclusione, non essendovi idonei riscontri documentali che la IG.ra all'atto CP_1
della vendita del 1980 svolgesse attività di imprenditore agricolo separatamente dal marito e che i beni fossero realmente destinati all'effettivo esercizio di tale impresa, non può ritenersi che i beni compravenduti fossero sottratti, ai sensi dell'art. 178 c.c., al regime del coacquisto automatico in comunione legale ex art. 177 lett. a) c.c..
5.24) Neppure potrebbe ritenersi che la vendita dissimulasse una donazione dei beni a favore della IGnora giacché non consta la controdichiarazione scritta dalla quale risulti la CP_1
natura simulata del negozio.
5.25) Sul punto si osserva che la simulazione può essere provata dalle parti del preteso atto simulato solo mediante la controdichiarazione scritta (cfr. sul punto, Cass. Civ. Ord. n.
10933/2022), potendo le parti del preteso atto simulato, ai sensi dell'art. 1417 c.c., ricorrere alla prova orale o per presunzioni solo allorché si intenda far valere l'illiceità del contratto dissimulato;
controdichiarazione che non è stata prodotta dalla parte convenuta, con conseguente impossibilità di ritenere che vi sia stato un atto di donazione tra le parti in luogo di una compravendita.
5.26) In virtù dei rilievi che precedono, non potendo qualificarsi i beni immobili acquistati dalla IGnora nel 1980 come suoi “beni personali”, essi si devono ritenere attratti nel regime CP_1
della comunione legale con il coniuge IG. ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c.. Parte_3
5.27) Come noto la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni
8 cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l'eIGenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei (cfr. Sez. 1 - , Sentenza
n. 8803 del 05/04/2017).
5.28) Talché, per effetto della morte del IG. , i predetti beni sono caduti in Parte_3
comunione ordinaria con conseguente successione di tutti gli eredi legittimi nella quota della metà allo stesso spettante.
5.29) Sul punto si rileva che la Ctu espletata, previa verifica dell'attuale identificazione catastale, ha accertato che i beni indicati nel testamento olografo del 08.08.2017 dal de cuius
ed in particolare quelli dal medesimo attribuiti alla figlia (“la casa in Santa Parte_3
GH Ligure, IA Pero (mappale 1147 ed i terreni pertinenti con entrostante manufatto
(mappali 451-452-1175 e 76”), rientrano tra quelli oggetto dell'atto di compravendita del
1980 (“foglio 3, mappali 451-452-453-e 454 con il reddito dominicale complessivo di lire
42,18”), ed, in particolare, ha identificato i seguenti beni (cfr. pagg.
9-14 e 19-20 relazione peritale):
• PP 1147 (derivante dall'originario mappale 453): appartamento con annessa piccola corte esterna IA Pero 50 Interno B, Piano T-1- 2, al Foglio 3, PP 1147, Sub. 1,
Categoria A/4, Classe 1, Vani 5, Rendita € 271,14;
• PP 451: Terreno al Foglio 3, PP 451, Qualità Uliveto, Classe 4, mq. 660, Reddito
Dominicale € 0,68, Reddito Agrario € 1,19.;
• PP 452: Terreno al Foglio 3, PP 452, Qualità Uliveto, Classe 3, mq. 300, Reddito
Dominicale € 0,93, Reddito Agrario € 0,77;
• PP 1175 (derivante dall'originario mappale 454): Terreno al Foglio 3, PP 1175,
Qualità Uliveto, Classe 3, mq. 402, Reddito Dominicale € 1,25, Reddito Agrario € 1,04;
• PP 76 (derivante dall'originario mappale 454): Locale di deposito IA Pero 50/A,
Piano T, al Foglio 3, PP 76, Sub. 1, Categoria D/10, Rendita € 62,00.
5.30) Il Ctu ha altresì provveduto ad identificare anche i restanti beni immobili oggetto del testamento olografo del 08.08.2017 siti nel Comune di Santa GH Ligure, frazione
Novarego ed anch'essi oggetto dell'atto di compravendita del 05.02.1980 e, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, rientranti nella comunione legale tra i coniugi e di proprietà del de cuius per la quota del 50%, la cui elencazione, contenuta alle pagg. 14-18 della relazione peritale, viene, per comodità, sotto riportata:
9 • appartamento con annessa piccola corte e locale esterni, IA Nozarego 12, Piano T-1, al
Foglio 10, PP 1297 (in origine mappale 210), Categoria A/3, Classe 1, Vani 7,5,
Rendita € 716,58;
• area rurale al Foglio 10, PP 1299 (in origine mappale 210), mq. 5;
• terreno al Foglio 10, PP 1302 (in origine mappale 211), Qualità Uliveto, Classe 2, mq. 1.598, Reddito Dominicale € 6,19, Reddito Agrario € 4,95;
• locale di deposito IA Nozarego snc, al Foglio 10, PP 1304 (in origine mappale
211), Sub. 1, Categoria D/10, Rendita € 56,00;
• locale di deposito IA Nozarego snc, al Foglio 10, PP 1409 (in origine mappale
211), Categoria D/10, Rendita € 106,00.
5.31) Il de cuius ha già disposto la divisione dei propri beni tra gli eredi nel proprio Parte_3 testamento ex art. 734 c.c., mediante l'individuazione dei beni da attribuire ad ogni erede, talché non è necessario procedere ad una divisione giudiziale, non essendosi creata tra gli eredi alcuna comunione ereditaria (cfr. sul punto, Cass. civ. n.10761/2019), dal momento che, a seguito dell'apertura della successione e dell'accettazione dell'eredità, i beni diventano dell'erede a cui sono stati attribuiti e la sentenza di divisione disposta dal giudice è semplicemente dichiarativa di un assetto già predisposto dal de cuius, da ritenersi pienamente valido, salvo il caso in cui vi sia stata lesione della quota di legittima, a cui il coerede potrà opporsi mediante l'azione di riduzione.
5.32) Nel caso di specie, in mancanza di alcuna contestazione in merito alla lesione della quota di legittima da parte degli eredi, dovrà essere confermato l'atto di divisione posto in essere dal de cuius nel testamento olografo.
6. Spese di lite e tecniche
6.1) Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, in solido tra loro, e vengono liquidate, in favore dello Stato essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio, avuto riguardo ai valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa).
6.2) Le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 14.11.2024, vengono definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, esclusivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
p.q.m.
definitivamente decidendo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese:
10 1. accerta e dichiara la divisione dell'eredità morendo dismessa dal IG. in Parte_3
conformità all'atto di divisione contenuto nel testamento olografo datato 08.08.2017 e pubblicato dal Notaio in data 30.06.2022e per l'effetto dichiara che: Persona_1
1.a) la IG.ra è titolare, in forza del predetto atto di divisione testamentaria, Parte_1
a far data dall'apertura della successione del padre della quota di proprietà Parte_3
del 50% dei seguenti beni immobili:
• •PP 1147 (derivante dall'originario mappale 453): appartamento con annessa piccola corte esterna IA Pero 50 Interno B, Piano T-1- 2, al Foglio 3,
PP 1147, Sub. 1, Categoria A/4, Classe 1, Vani 5, Rendita € 271,14;
• PP 451: Terreno al Foglio 3, PP 451, Qualità Uliveto, Classe 4, mq.
660, Reddito Dominicale € 0,68, Reddito Agrario € 1,19.;
• PP 452: Terreno al Foglio 3, PP 452, Qualità Uliveto, Classe 3, mq.
300, Reddito Dominicale € 0,93, Reddito Agrario € 0,77;
• PP 1175 (derivante dall'originario mappale 454): Terreno al Foglio 3,
PP 1175, Qualità Uliveto, Classe 3, mq. 402, Reddito Dominicale € 1,25,
Reddito Agrario € 1,04;
• PP 76 (derivante dall'originario mappale 454): Locale di deposito IA
Pero 50/A, Piano T, al Foglio 3, PP 76, Sub. 1, Categoria D/10, Rendita
€ 62,00.
1.b) la IG.ra è titolare, in forza del predetto atto di divisione Controparte_1 testamentaria, a far data dall'apertura della successione del marito IG. , Parte_3
della piena ed esclusiva proprietà di tutti i beni mobili, ivi compresi denaro e titoli, nonché del diritto di usufrutto vitalizio sul 50% dei seguenti beni immobili:
• appartamento con annessa piccola corte e locale esterni, IA Nozarego 12, Piano
T-1, al Foglio 10, PP 1297 (in origine mappale 210), Categoria A/3, Classe
1, Vani 7,5, Rendita € 716,58;
• area rurale al Foglio 10, PP 1299 (in origine mappale 210), mq. 5;
• terreno al Foglio 10, PP 1302 (in origine mappale 211), Qualità Uliveto,
Classe 2, mq. 1.598, Reddito Dominicale € 6,19, Reddito Agrario € 4,95;
• locale di deposito IA Nozarego snc, al Foglio 10, PP 1304 (in origine mappale 211), Sub. 1, Categoria D/10, Rendita € 56,00;
• locale di deposito IA Nozarego snc, al Foglio 10, PP 1409 (in origine mappale 211), Categoria D/10, Rendita € 106,00.
11 1.c) il IG. è titolare, in forza del predetto atto di divisione testamentaria, CP_1
a far data dall'apertura della successione del padre della nuda proprietà Parte_3
del 50% dei beni immobili indicati nel punto 1.b);
2. dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i IGg.ri e CP_1 Controparte_1
a corrispondere, in favore dello Stato, le spese di lite, che si liquidano in €
[...]
7.616,00 per compenso del difensore (di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase di trattazione/istruttoria, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00) oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
3. pone, nei rapporti interni tra le parti, a carico di e CP_1 Controparte_1
in misura paritaria tra loro le spese di CTU come liquidate con decreto del
[...]
14.11.2024;
4. ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la presente
Sentenza nei registri immobiliari manlevandolo da ogni responsabilità.
Genova, 25 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)
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