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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso e Antonio Troso, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentate legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, quale erede di , ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la Per_1 somma di euro 1.446,10 chiesta in restituzione dall' con nota del 26.6.2023 in CP_1 relazione ai ratei della pensione sociale corrisposti al precitato dante causa fra l'1.1.2020 e il 30.11.2021, deducendo l'irripetibilità dei pagamenti eseguiti. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla specifica ipotesi di indebito che viene in rilievo, ritiene questo giudice che l'assegno/pensione sociale sia da ricondurre al novero delle prestazioni assistenziali. Sotto tale profilo, Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13917, ha, in termini del tutto condivisibili, chiarito che, in linea generale, “sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata la misura economica dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la cui natura assistenziale non è possibile mettere seriamente in dubbio posto che, oltre che
1 rispondere alle finalità sopra indicate, non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088 del 2020). Tale qualificazione induce a svalutare, ai fini dell'individuazione della disciplina dell'indebito, il rinvio testuale che la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1 opera(va) alla pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, prestazione da cui origina l'assegno sociale. Se è vero, infatti, che il L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 7, prevede - per quanto non diversamente disposto – l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da "pensione" ad "assegno" posto che, come notato in dottrina, la trasformazione è sostanziale, perchè cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività”. Ciò posto, se per un verso è da considerare che, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili che qui rileva, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Come altresì riepilogato da Cassazione civile sez. VI, 30.6.2020, n. 13223: “Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della
2 ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con specifico riferimento alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che viene qui in rilievo, la Suprema Corte ha, in maniera altrettanto condivisibile, chiarito (vds. Sez. Lav., sentenza n. 26036 del 15.10.2019) che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (vds. altresì Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 9.11.2018); ciò in rapporto al principio generale - cfr. Cassazione civile sez. VI, 30.6.2020, n. 13223 - di settore che muove dalla considerazione, secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' “affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)”. Sulla base di tali presupposti Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13917, già sopra citata, con riguardo particolare alla fattispecie in cui l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 2019; Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) ha ribadito il principio secondo il quale, “in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento”. Derivando l'indebito di cui si discute dalla ricostituzione di un trattamento di natura assistenziale per motivi reddituali e risultando specificatamente lo stesso relativo al periodo 1.1.2020-30.11.2021, in termini favorevoli alla tesi attorea milita l'assorbente considerazione che la riliquidazione operata dall'istituto previdenziale risalga al mese di
3 novembre 2021 (vds. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' , CP_1 con conseguente irripetibilità delle somme versate prima di tale data. Dovendosi, in ragione di ciò, ritenere che le maggiori somme erogate al pensionato in parola non siano ripetibili fino alla data del provvedimento che ha accertato la natura indebita dei pagamenti ricevuti, stante la preminente esigenza di tutela dell'affidamento che viene in rilievo, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 18.12.2023 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal Vese la somma di euro 1.446,10 chiesta in ripetizione dall' con nota del 26.6.2023; CP_1 condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori della CP_1 parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 25 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso e Antonio Troso, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentate legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, quale erede di , ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la Per_1 somma di euro 1.446,10 chiesta in restituzione dall' con nota del 26.6.2023 in CP_1 relazione ai ratei della pensione sociale corrisposti al precitato dante causa fra l'1.1.2020 e il 30.11.2021, deducendo l'irripetibilità dei pagamenti eseguiti. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla specifica ipotesi di indebito che viene in rilievo, ritiene questo giudice che l'assegno/pensione sociale sia da ricondurre al novero delle prestazioni assistenziali. Sotto tale profilo, Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13917, ha, in termini del tutto condivisibili, chiarito che, in linea generale, “sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata la misura economica dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la cui natura assistenziale non è possibile mettere seriamente in dubbio posto che, oltre che
1 rispondere alle finalità sopra indicate, non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088 del 2020). Tale qualificazione induce a svalutare, ai fini dell'individuazione della disciplina dell'indebito, il rinvio testuale che la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1 opera(va) alla pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, prestazione da cui origina l'assegno sociale. Se è vero, infatti, che il L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 7, prevede - per quanto non diversamente disposto – l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da "pensione" ad "assegno" posto che, come notato in dottrina, la trasformazione è sostanziale, perchè cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività”. Ciò posto, se per un verso è da considerare che, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili che qui rileva, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Come altresì riepilogato da Cassazione civile sez. VI, 30.6.2020, n. 13223: “Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della
2 ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con specifico riferimento alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che viene qui in rilievo, la Suprema Corte ha, in maniera altrettanto condivisibile, chiarito (vds. Sez. Lav., sentenza n. 26036 del 15.10.2019) che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (vds. altresì Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 9.11.2018); ciò in rapporto al principio generale - cfr. Cassazione civile sez. VI, 30.6.2020, n. 13223 - di settore che muove dalla considerazione, secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' “affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)”. Sulla base di tali presupposti Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13917, già sopra citata, con riguardo particolare alla fattispecie in cui l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 2019; Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) ha ribadito il principio secondo il quale, “in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento”. Derivando l'indebito di cui si discute dalla ricostituzione di un trattamento di natura assistenziale per motivi reddituali e risultando specificatamente lo stesso relativo al periodo 1.1.2020-30.11.2021, in termini favorevoli alla tesi attorea milita l'assorbente considerazione che la riliquidazione operata dall'istituto previdenziale risalga al mese di
3 novembre 2021 (vds. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' , CP_1 con conseguente irripetibilità delle somme versate prima di tale data. Dovendosi, in ragione di ciò, ritenere che le maggiori somme erogate al pensionato in parola non siano ripetibili fino alla data del provvedimento che ha accertato la natura indebita dei pagamenti ricevuti, stante la preminente esigenza di tutela dell'affidamento che viene in rilievo, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 18.12.2023 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal Vese la somma di euro 1.446,10 chiesta in ripetizione dall' con nota del 26.6.2023; CP_1 condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori della CP_1 parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 25 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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