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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - ON - OV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 07720259004723390 IRPEF-ALTRO - INTIMAZIONE PAG n. 07720259004723390 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato RG 565/2025 l'istante Ricorrente_1, residente nella Repubblica Popolare Cinese ed iscritto all'AIRE dall'11.07.2009 nel Comune di Campodarsego (PD), ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07/2025/00047233, per complessivi €.218.343,64, notificatagli il 07.10.2025, e le sottese cartelle n.
077200910674895001, asseritamente notificata il 23.07.2008, e la n. 077200903624459901, asseritamente notificagli il 25.07.2008, oltre spese, eccependone la prescrizione.
L'istante, in data 14.05.2018, ha presentato, per le cartelle che oggi contesta, una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, mediante pec, cui ha fatto seguito esito positivo ed annessa comunicazione delle somme dovute, a mezzo raccomandata ricevuta in data 06.07.2018.
Va rilevato che le pretese azionate sono scaturite da due iscrizioni a ruolo dell'AE DP di OV, la n. 2000/769,
a titolo di ritenute RP e la n. 2002/1359, a titolo di IVA, nei confronti della società Società_1 di
Società_1 Snc, cancellata dal Registro delle imprese il 20.12.2011, in cui l'istante rivestiva la posizione di socio illimitatamente responsabile, insieme all'altro socio, la sig.ra _2.
In virtù della perdurante morosità della società obbligata in via principale, l'ADER ha azionato il credito nei confronti dei soci responsabili per i debiti sociali, notificando, in primis, in data 31.03.2009, a _2
, un pignoramento presso terzi. Successivamente, è stato notificato in data 05.12.2017, all'odierno istante Ricorrente_1, il preavviso di fermo amministrativo n. 2009/6792; poi, nei confronti di
_2, l'intimazione di pagamento n.07720179006014121000, tramite messo che ha consegnato l'atto al figlio Nominativo_1, dandone comunicazione al destinatario tramite raccomandata.
Infine, in data 14.05.2018, è stata proposta dal Nominativo_1, l'istanza di adesione alla definizione agevolata, accolta dall'ADER. Occorre premettere che nell'anno 2006, l'odierno Ricorrente si trasferiva stabilmente in Cina e, dall'11.07.2009, risulta iscritto all'AIRE presso il Comune di Campodarsego (PD).
A suo dire, non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione in materia di riscossione. Solo nel 2025, gli sarebbe stata notificata l'odierna intimazione di pagamento qui impugnata ma, prima di tale data, alcuna cartella gli sarebbe stata mai notificata. Per tale ragione egli ha proposto ricorso, lamentando il seguente unico motivo: 1)
Prescrizione del presunto debito.
Inoltre, il Ricorrente odierno ha proposto Istanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, sino alla decisione di merito. Infatti, a suo dire, sussisterebbe sia il fumus boni iuris, atteso l'intervenuto decorso dei termini prescrizionali in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati, alla luce dei principi di diritto richiamati, sia il periculum in mora, poiché
l'atto intimerebbe il pagamento di una ingente somma entro soli cinque giorni e preannuncerebbe l'esecuzione forzata, con rischio concreto di pregiudizi gravi e difficilmente reversibili.
In conclusione, l'odierno Ricorrente ha chiesto all'adita Corte, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/1992 e, nel merito, di accogliere il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, essendosi estinto per prescrizione il diritto alla riscossione dei crediti, il tutto condannando la Resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso il ricorso in esame, l'ADER si è costituita nel presente giudizio, insistendo per la legittimità e correttezza del proprio operato.
Preliminarmente, la Resistente ha evidenziato che le cartelle di su cui si fonda l'intimazione, sarebbero state entrambe notificate, all'odierno Ricorrente, in data 16.08.2008, mediante procedura ex art. 140 c.p.c., ed invio di raccomandata informativa, ricevuta il 16.08.2008 (allegati docc. 3 e 4). Le predette cartelle non sarebbero state opposte dal Ricorrente. Sebbene il Ricorrente abbia presentato, in data 14.05.2018, adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 del D.L. 148/2017, cui avrebbe fatto seguito comunicazione delle somme dovute, notificata a mezzo raccomandata del 06.07.2018, l'Agenzia insiste per la debenza delle somme. Infatti, la pretesa azionata deriverebbe da due iscrizioni a ruolo, la n. 2000/769, a titolo di ritenute
RP e la n. 2002/1359, a titolo di IVA, entrambe emesse nei confronti della società
Società_1 SNC, cancellata dal Registro delle imprese il 20.12.2011, ove l'istante Ricorrente_1 rivestiva la posizione di socio illimitatamente responsabile.
Secondo l'Agenzia, dunque, il Ricorrente odierno sarebbe obbligato in solido ex art. 2291 c.c. con la società, debitrice principale, unitamente all'altra socia, Sig.ra _2.
Nel merito, la Resistente ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dal Ricorrente, avendo dimostrato l'avvenuta notificazione delle cartelle e l'adesione del Ricorrente alla rottamazione, ragion per cui le sollevate doglianze avrebbero dovuto essere inderogabilmente opposte entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto immediatamente successivo all'evento che si intendeva contestare.
A fortiori, il Ricorrente, nel presentare istanza di adesione alla rottamazione, avrebbe assunto un comportamento concludente che, unitamente alla propria inerzia di fronte agli atti notificatigli, sarebbe incompatibile con l'eccezione di prescrizione sollevata.
Quanto alla lamentata prescrizione, non si sarebbe affatto verificata, secondo la tesi dell'ADER.
Il decorso del tempo si sarebbe interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07720199004136901000 in data 11.11.2019. Tra questa data e quella dell'atto successivo (odierna intimazione n. 07720259004723390, notificata il 06.09.2025), non sarebbe decorso il termine prescrizionale, neppure in ipotesi, breve, dovendosi il periodo di sospensione emergenziale, dal 08.03.2020 al 31.08.2021.
In conclusione, la Resistente ADER ha chiesto, previo rigetto dell'istanza di sospensione, il rigetto e/o inammissibilità del ricorso, il tutto con vittoria di spese e compensi.
MOTIVO DELLA DECISIONE
In data 19.12.2025, l'adito Collegio, chiamato a pronunciarsi sull'istanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 formulata dal Ricorrente_1 , l'ha accolta, giusta ordinanza inter. n.37/2025, di accoglimento della sospensiva.
All'udienza del 24 febbraio 2026, il presente ricorso è stato deciso.
L'adita Corte, al fine di verificare la correttezza e legittimità dell'operato dell'ADER Resistente, deve verificare, innanzitutto se la prescrizione del diritto fatto valere, si è concretamente realizzata, anche alla luce della documentazione probatoria versata in atti.
Ed invero, il vulnus dell'intera vicenda per cui è causa, s'incentra sulla verifica della fondatezza e veridicità della doglianza lamentata, ovvero se la prescrizione del debito sia realmente avvenuta, come sostenuto.
Diversamente da quanto asserito in ricorso, secondo cui l'ADER avrebbe affermato di aver notificato nel luglio
2008, senza, tuttavia, offrire alcuna prova sull'esistenza di atti interruttivi successivi idonei e ritualmente portati a conoscenza del Ricorrente, per cui la pretesa si sarebbe estinta per prescrizione, deve, questa Corte evidenziare che la Resistente ADER, nelle proprie controdeduzioni, ha sovvertito completamente la linea difensiva tracciata dall'odierno Ricorrente.
Più segnatamente, l'ADER ha dimostrato come la pretesa azionata sia derivata da due iscrizioni a ruolo, la n.
2000/769, a titolo di Ritenute RP e la n. 2002/1359, a titolo di IVA, disposte dall'AE Direzione provinciale di OV, nei confronti della società Società_1 di Società_1 Snc, ove l'istante era, unitamente alla sig.ra _2, socio illimitatamente responsabile, e cancellata dal Registro delle imprese il 20.12.2011.
Ma vi è di più.
Allegata alla memoria di controdeduzioni dell'ADER, vi è la prova dell'avvenuta notifica dei due ruoli, alla
Società su indicata, debitrice principale (docc. 12 e 13), rimasta senza impugnativa.
A causa dell'inerzia della debitrice principale, l'ADER ha correttamente azionato il proprio credito nei confronti dei soci responsabili per i debiti sociali, notificando al Ricorrente odierno Ricorrente_1 le cartelle nn.
07720010104768590-501 e 07720020036424590-501, in data 16.08.2008 (docc. 3 e 4) e a _2
, le cartelle nn. 07720010104768590-502 e 07720020036424590 502, in data 24.07.2008 (docc. 14 e 15).
Alla luce delle suesposte considerazioni, suffragate dalla documentazione probatoria a corredo, che dimostra l'avvenuta notificazione delle cartelle in capo al Ricorrente, non v'è dubbio alcuno sulla legittimità e correttezza dell'operato dell'ADER.
Ma, venendo al motivo di ricorso sollevato, ovvero alla prescrizione del debito, l'ADER ha dimostrato il susseguirsi di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, destituendo di fondamento la tesi difensiva del Ricorrente.
Ci si riferisce, ad una serie di atti, tutti provati nella loro esistenza e notificazione, che hanno impedito il verificarsi della lamentata prescrizione.
In primis, l'atto di pignoramento presso terzi n. 7144, nei confronti dell'ex socia _2 , notificatole in data 31.03.2009 (doc. 16).
Successivamente, il preavviso di fermo amministrativo n. 2009/6792, notificato il 21.09.2009, nei confronti dell'istante Ricorrente_1 (doc. 17-avviso di ricevimento);
Ancora, l'intimazione di pagamento n.07720179006014121000, notificata in data 05.12.2017, nei confronti di
_2 , tramite messo che ha consegnato l'atto a familiare convivente (suo figlio Nominativo_1
), con successiva comunicazione tramite raccomandata del 14.05.2018 (docc. 18 e 19).
Inoltre, anche l'istanza di adesione alla definizione agevolata (docc. 5, 6 e 7), proposta dal Ricorrente sarebbe derivata dalla ricezione dell'intimazione 07720179005995218000, spedita al Società_1 il 28.12.2017, con raccomandata estera (cfr. docc. 22 e 23-intimazione e evidenza estremi raccomandata estera) ma, rimasta priva dell'avviso di ricevimento, a causa della diversità e complessità del sistema postale.
Infine, anche l'intimazione odiernamente opposta sarebbe stata notificata in data 06.09.2025.
Alla luce di tale documentazione probatoria, non v'è chi non veda come sia destituita dio fondamento la lamentata censura su cui si fonda il ricorso proposto. Infatti, il Ricorrente non ha alcuna ragione di lamentarsi in punto di prescrizione poiché avrebbe dovuto azionare le proprie difese entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto immediatamente successivo all'evento che voleva contestare. In mancanza di tempestiva azione, è notorio che qualsiasi iniziativa successiva gli è irrimediabilmente preclusa (Cassazione, sentenza n. 4945/2002 e, nello stesso senso, sentenza n. 3231/2005).
Inoltre, la presentazione, da parte del Ricorrente di domanda alla Rottamazione, è, in effetti, sintomatica della sua volontà di adempiere l'obbligazione tributaria e, implicitamente, di riconoscimento del proprio debito.
A tal proposito, degna di evidenza è la copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione, pronunciatasi sulla richiesta di rateizzazione, che presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento e che costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
La Corte non chiede una specifica intenzione ricognitiva ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
Infatti, essa ha espresso l'orientamento secondo il quale la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. anche in altre pronunce (Cass. n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023), che, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
conseguentemente, l'esistenza del debito si presume fino a prova contraria.
In molte pronunce, (Cass. n. 3347/2017; n.16098/2018; n.10094/2023), la Cassazione ha ribadito che, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, in particolare, il puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento non può avere l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' “an debeatur”.
Infatti, quanto agli effetti dell'istanza di rateizzazione la Corte, nella sentenza n.5549/2021 (si veda anche
Cass. 13506/2018) ha precisato che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
Ovviamente, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in Cassazione, se sorretto da corretta motivazione. Tanto premesso, volgendo l'acume alla fattispecie per cui è causa, risulta fuor di dubbio che il Ricorrente abbia, con tale richiesta, espressamente riconosciuto il proprio debito, manifestando la volontà di estinguerlo.
Per le suesposte considerazioni, si ritiene infondata la tesi difensiva del Ricorrente.
In ultimo, giova rilevare che l'inesistenza della prescrizione risulta ancor più evidente, se si considera che l'ultimo atto notificato è stata l'intimazione di pagamento n. 07720199004136901000, del 11.11.2019 e che tra questa data e l'ultima., di notifica dell'intimazione qui impugnata (n. 07720259004723390), notificata il
06.09.2025, i termini prescrizionali non sono affatto decorsi, neppure in ipotesi.
In definitiva, la Corte adita ritiene le suesposte considerazioni esaustive per il rigetto integrale del ricorso in esame, confermando la legittimità e correttezza dell'operato dell'ADER.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
L'adita Corte, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1
e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese che si liquidano in €. 4.680,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in data 24 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Pietro Campanile
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - ON - OV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 07720259004723390 IRPEF-ALTRO - INTIMAZIONE PAG n. 07720259004723390 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato RG 565/2025 l'istante Ricorrente_1, residente nella Repubblica Popolare Cinese ed iscritto all'AIRE dall'11.07.2009 nel Comune di Campodarsego (PD), ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07/2025/00047233, per complessivi €.218.343,64, notificatagli il 07.10.2025, e le sottese cartelle n.
077200910674895001, asseritamente notificata il 23.07.2008, e la n. 077200903624459901, asseritamente notificagli il 25.07.2008, oltre spese, eccependone la prescrizione.
L'istante, in data 14.05.2018, ha presentato, per le cartelle che oggi contesta, una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, mediante pec, cui ha fatto seguito esito positivo ed annessa comunicazione delle somme dovute, a mezzo raccomandata ricevuta in data 06.07.2018.
Va rilevato che le pretese azionate sono scaturite da due iscrizioni a ruolo dell'AE DP di OV, la n. 2000/769,
a titolo di ritenute RP e la n. 2002/1359, a titolo di IVA, nei confronti della società Società_1 di
Società_1 Snc, cancellata dal Registro delle imprese il 20.12.2011, in cui l'istante rivestiva la posizione di socio illimitatamente responsabile, insieme all'altro socio, la sig.ra _2.
In virtù della perdurante morosità della società obbligata in via principale, l'ADER ha azionato il credito nei confronti dei soci responsabili per i debiti sociali, notificando, in primis, in data 31.03.2009, a _2
, un pignoramento presso terzi. Successivamente, è stato notificato in data 05.12.2017, all'odierno istante Ricorrente_1, il preavviso di fermo amministrativo n. 2009/6792; poi, nei confronti di
_2, l'intimazione di pagamento n.07720179006014121000, tramite messo che ha consegnato l'atto al figlio Nominativo_1, dandone comunicazione al destinatario tramite raccomandata.
Infine, in data 14.05.2018, è stata proposta dal Nominativo_1, l'istanza di adesione alla definizione agevolata, accolta dall'ADER. Occorre premettere che nell'anno 2006, l'odierno Ricorrente si trasferiva stabilmente in Cina e, dall'11.07.2009, risulta iscritto all'AIRE presso il Comune di Campodarsego (PD).
A suo dire, non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione in materia di riscossione. Solo nel 2025, gli sarebbe stata notificata l'odierna intimazione di pagamento qui impugnata ma, prima di tale data, alcuna cartella gli sarebbe stata mai notificata. Per tale ragione egli ha proposto ricorso, lamentando il seguente unico motivo: 1)
Prescrizione del presunto debito.
Inoltre, il Ricorrente odierno ha proposto Istanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, sino alla decisione di merito. Infatti, a suo dire, sussisterebbe sia il fumus boni iuris, atteso l'intervenuto decorso dei termini prescrizionali in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati, alla luce dei principi di diritto richiamati, sia il periculum in mora, poiché
l'atto intimerebbe il pagamento di una ingente somma entro soli cinque giorni e preannuncerebbe l'esecuzione forzata, con rischio concreto di pregiudizi gravi e difficilmente reversibili.
In conclusione, l'odierno Ricorrente ha chiesto all'adita Corte, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/1992 e, nel merito, di accogliere il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, essendosi estinto per prescrizione il diritto alla riscossione dei crediti, il tutto condannando la Resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso il ricorso in esame, l'ADER si è costituita nel presente giudizio, insistendo per la legittimità e correttezza del proprio operato.
Preliminarmente, la Resistente ha evidenziato che le cartelle di su cui si fonda l'intimazione, sarebbero state entrambe notificate, all'odierno Ricorrente, in data 16.08.2008, mediante procedura ex art. 140 c.p.c., ed invio di raccomandata informativa, ricevuta il 16.08.2008 (allegati docc. 3 e 4). Le predette cartelle non sarebbero state opposte dal Ricorrente. Sebbene il Ricorrente abbia presentato, in data 14.05.2018, adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 del D.L. 148/2017, cui avrebbe fatto seguito comunicazione delle somme dovute, notificata a mezzo raccomandata del 06.07.2018, l'Agenzia insiste per la debenza delle somme. Infatti, la pretesa azionata deriverebbe da due iscrizioni a ruolo, la n. 2000/769, a titolo di ritenute
RP e la n. 2002/1359, a titolo di IVA, entrambe emesse nei confronti della società
Società_1 SNC, cancellata dal Registro delle imprese il 20.12.2011, ove l'istante Ricorrente_1 rivestiva la posizione di socio illimitatamente responsabile.
Secondo l'Agenzia, dunque, il Ricorrente odierno sarebbe obbligato in solido ex art. 2291 c.c. con la società, debitrice principale, unitamente all'altra socia, Sig.ra _2.
Nel merito, la Resistente ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dal Ricorrente, avendo dimostrato l'avvenuta notificazione delle cartelle e l'adesione del Ricorrente alla rottamazione, ragion per cui le sollevate doglianze avrebbero dovuto essere inderogabilmente opposte entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto immediatamente successivo all'evento che si intendeva contestare.
A fortiori, il Ricorrente, nel presentare istanza di adesione alla rottamazione, avrebbe assunto un comportamento concludente che, unitamente alla propria inerzia di fronte agli atti notificatigli, sarebbe incompatibile con l'eccezione di prescrizione sollevata.
Quanto alla lamentata prescrizione, non si sarebbe affatto verificata, secondo la tesi dell'ADER.
Il decorso del tempo si sarebbe interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07720199004136901000 in data 11.11.2019. Tra questa data e quella dell'atto successivo (odierna intimazione n. 07720259004723390, notificata il 06.09.2025), non sarebbe decorso il termine prescrizionale, neppure in ipotesi, breve, dovendosi il periodo di sospensione emergenziale, dal 08.03.2020 al 31.08.2021.
In conclusione, la Resistente ADER ha chiesto, previo rigetto dell'istanza di sospensione, il rigetto e/o inammissibilità del ricorso, il tutto con vittoria di spese e compensi.
MOTIVO DELLA DECISIONE
In data 19.12.2025, l'adito Collegio, chiamato a pronunciarsi sull'istanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 formulata dal Ricorrente_1 , l'ha accolta, giusta ordinanza inter. n.37/2025, di accoglimento della sospensiva.
All'udienza del 24 febbraio 2026, il presente ricorso è stato deciso.
L'adita Corte, al fine di verificare la correttezza e legittimità dell'operato dell'ADER Resistente, deve verificare, innanzitutto se la prescrizione del diritto fatto valere, si è concretamente realizzata, anche alla luce della documentazione probatoria versata in atti.
Ed invero, il vulnus dell'intera vicenda per cui è causa, s'incentra sulla verifica della fondatezza e veridicità della doglianza lamentata, ovvero se la prescrizione del debito sia realmente avvenuta, come sostenuto.
Diversamente da quanto asserito in ricorso, secondo cui l'ADER avrebbe affermato di aver notificato nel luglio
2008, senza, tuttavia, offrire alcuna prova sull'esistenza di atti interruttivi successivi idonei e ritualmente portati a conoscenza del Ricorrente, per cui la pretesa si sarebbe estinta per prescrizione, deve, questa Corte evidenziare che la Resistente ADER, nelle proprie controdeduzioni, ha sovvertito completamente la linea difensiva tracciata dall'odierno Ricorrente.
Più segnatamente, l'ADER ha dimostrato come la pretesa azionata sia derivata da due iscrizioni a ruolo, la n.
2000/769, a titolo di Ritenute RP e la n. 2002/1359, a titolo di IVA, disposte dall'AE Direzione provinciale di OV, nei confronti della società Società_1 di Società_1 Snc, ove l'istante era, unitamente alla sig.ra _2, socio illimitatamente responsabile, e cancellata dal Registro delle imprese il 20.12.2011.
Ma vi è di più.
Allegata alla memoria di controdeduzioni dell'ADER, vi è la prova dell'avvenuta notifica dei due ruoli, alla
Società su indicata, debitrice principale (docc. 12 e 13), rimasta senza impugnativa.
A causa dell'inerzia della debitrice principale, l'ADER ha correttamente azionato il proprio credito nei confronti dei soci responsabili per i debiti sociali, notificando al Ricorrente odierno Ricorrente_1 le cartelle nn.
07720010104768590-501 e 07720020036424590-501, in data 16.08.2008 (docc. 3 e 4) e a _2
, le cartelle nn. 07720010104768590-502 e 07720020036424590 502, in data 24.07.2008 (docc. 14 e 15).
Alla luce delle suesposte considerazioni, suffragate dalla documentazione probatoria a corredo, che dimostra l'avvenuta notificazione delle cartelle in capo al Ricorrente, non v'è dubbio alcuno sulla legittimità e correttezza dell'operato dell'ADER.
Ma, venendo al motivo di ricorso sollevato, ovvero alla prescrizione del debito, l'ADER ha dimostrato il susseguirsi di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, destituendo di fondamento la tesi difensiva del Ricorrente.
Ci si riferisce, ad una serie di atti, tutti provati nella loro esistenza e notificazione, che hanno impedito il verificarsi della lamentata prescrizione.
In primis, l'atto di pignoramento presso terzi n. 7144, nei confronti dell'ex socia _2 , notificatole in data 31.03.2009 (doc. 16).
Successivamente, il preavviso di fermo amministrativo n. 2009/6792, notificato il 21.09.2009, nei confronti dell'istante Ricorrente_1 (doc. 17-avviso di ricevimento);
Ancora, l'intimazione di pagamento n.07720179006014121000, notificata in data 05.12.2017, nei confronti di
_2 , tramite messo che ha consegnato l'atto a familiare convivente (suo figlio Nominativo_1
), con successiva comunicazione tramite raccomandata del 14.05.2018 (docc. 18 e 19).
Inoltre, anche l'istanza di adesione alla definizione agevolata (docc. 5, 6 e 7), proposta dal Ricorrente sarebbe derivata dalla ricezione dell'intimazione 07720179005995218000, spedita al Società_1 il 28.12.2017, con raccomandata estera (cfr. docc. 22 e 23-intimazione e evidenza estremi raccomandata estera) ma, rimasta priva dell'avviso di ricevimento, a causa della diversità e complessità del sistema postale.
Infine, anche l'intimazione odiernamente opposta sarebbe stata notificata in data 06.09.2025.
Alla luce di tale documentazione probatoria, non v'è chi non veda come sia destituita dio fondamento la lamentata censura su cui si fonda il ricorso proposto. Infatti, il Ricorrente non ha alcuna ragione di lamentarsi in punto di prescrizione poiché avrebbe dovuto azionare le proprie difese entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto immediatamente successivo all'evento che voleva contestare. In mancanza di tempestiva azione, è notorio che qualsiasi iniziativa successiva gli è irrimediabilmente preclusa (Cassazione, sentenza n. 4945/2002 e, nello stesso senso, sentenza n. 3231/2005).
Inoltre, la presentazione, da parte del Ricorrente di domanda alla Rottamazione, è, in effetti, sintomatica della sua volontà di adempiere l'obbligazione tributaria e, implicitamente, di riconoscimento del proprio debito.
A tal proposito, degna di evidenza è la copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione, pronunciatasi sulla richiesta di rateizzazione, che presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento e che costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
La Corte non chiede una specifica intenzione ricognitiva ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
Infatti, essa ha espresso l'orientamento secondo il quale la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. anche in altre pronunce (Cass. n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023), che, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
conseguentemente, l'esistenza del debito si presume fino a prova contraria.
In molte pronunce, (Cass. n. 3347/2017; n.16098/2018; n.10094/2023), la Cassazione ha ribadito che, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, in particolare, il puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento non può avere l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' “an debeatur”.
Infatti, quanto agli effetti dell'istanza di rateizzazione la Corte, nella sentenza n.5549/2021 (si veda anche
Cass. 13506/2018) ha precisato che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
Ovviamente, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in Cassazione, se sorretto da corretta motivazione. Tanto premesso, volgendo l'acume alla fattispecie per cui è causa, risulta fuor di dubbio che il Ricorrente abbia, con tale richiesta, espressamente riconosciuto il proprio debito, manifestando la volontà di estinguerlo.
Per le suesposte considerazioni, si ritiene infondata la tesi difensiva del Ricorrente.
In ultimo, giova rilevare che l'inesistenza della prescrizione risulta ancor più evidente, se si considera che l'ultimo atto notificato è stata l'intimazione di pagamento n. 07720199004136901000, del 11.11.2019 e che tra questa data e l'ultima., di notifica dell'intimazione qui impugnata (n. 07720259004723390), notificata il
06.09.2025, i termini prescrizionali non sono affatto decorsi, neppure in ipotesi.
In definitiva, la Corte adita ritiene le suesposte considerazioni esaustive per il rigetto integrale del ricorso in esame, confermando la legittimità e correttezza dell'operato dell'ADER.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
L'adita Corte, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1
e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese che si liquidano in €. 4.680,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in data 24 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Pietro Campanile