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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/08/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di Giudice
del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 24.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4153/2024
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORRADO ASSENZA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. iva Controparte_1
in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 30.9.2024 ed il ricorso in opposizione è
stato depositato il 29.10.2024.
I Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del D.L. 269 del
2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il
4.1.2024 entro il termine di sei mesi dalla data della comunicazione del verbale della commissione medica del 18.8.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata il Persona_1
25.6.2024, ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare, il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti infermità: Parte_1
“Artrite reumatoide in soggetto con rotoscoliosi sinistro convessa del tratto dorso lombare
con spondilodiscartrosi cervico lombari e crolli vertebrali, cardiopatia ipertensiva in
soggetto con pregresso intervento di chiusura percutanea del forame ovale, sindrome delle
apnee ostruttive del sonno di grado moderato (AHI 26.4) in terapia notturna con CPAP
con buon compenso (AHI 1.8) e con indici di funzionalità respiratoria nella norma,
ipoacusia con deficit acustico, alla via area di 90, 80, 75, 90, 110 dB a dx e di 70, 70, 75,
80, 90 dB a sn rispettivamente a 5000, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. […] le affezioni della
sig.ra come già riconosciuto in fase amministrativa non determinano, Parte_1
sia al momento della presentazione della domanda amministrativa che allo stato attuale,
II una incapacità alla deambulazione autonoma e/o la necessità di assistenza continua per
carenza all'espletamento degli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e 508/88)”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito,
deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetta.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale nella relazione scritta depositata in data Persona_2
9.7.2025 ha concluso nel senso di ritenere che è affetta da “Artrite Parte_1
reumatoide. Roto-scoliosi sinistro-convessa dorso lombare. Degenerazione spondilo-
artrosica cervico-dorso-lombare ad incidenza funzionale con osteoporosi e crolli
vertebrali somatici. Cardiopatia ipertensiva. Esiti di pregresso intervento di chiusura
percutanea di pervietà del forame ovale. Sindrome delle apnee notturne in trattamento
con ventilatore polmonare. Ipoacusia neurosensoriale. Ritengo che ricorrano in atto i
requisiti medico-legali previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
La decorrenza della maturazione dei requisiti medico-legali per il riconoscimento della
indennità di accompagnamento va ricondotta alla data della odierna, personale e diretta
valutazione clinica e soprattutto funzionale (28/05/2025). Non ci sono, invece, elementi
per mettere in dubbio il giudizio medico-legale di Invalido ultrasessantacinquenne con
difficoltà persistenti e gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.
509/88 124/98), 100%, espresso dalla Commissione Medica competente nel corso della
visita collegiale del 29/04/2023 il cui operato deve, quindi, ritenersi corretto”.
III Dal punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza
n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo alla ricorrente la condizione di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento (ex lege 18/1980 e 508/1988), a decorrere dal 28.5.2025.
Va rigettata la domanda relativa al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dal 28.5.2025), successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (del 29.4.2023), sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
contro con ricorso iscritto al nr. 4153/2024 R.G. depositato il 29.10.2024 a
[...] CP_1
seguito di A.T.P.:
IV Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo ad il requisito Parte_1
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 9.7.2025 dal dott. Persona_2
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di Giudice
del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 24.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4153/2024
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORRADO ASSENZA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. iva Controparte_1
in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 30.9.2024 ed il ricorso in opposizione è
stato depositato il 29.10.2024.
I Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del D.L. 269 del
2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il
4.1.2024 entro il termine di sei mesi dalla data della comunicazione del verbale della commissione medica del 18.8.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata il Persona_1
25.6.2024, ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare, il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti infermità: Parte_1
“Artrite reumatoide in soggetto con rotoscoliosi sinistro convessa del tratto dorso lombare
con spondilodiscartrosi cervico lombari e crolli vertebrali, cardiopatia ipertensiva in
soggetto con pregresso intervento di chiusura percutanea del forame ovale, sindrome delle
apnee ostruttive del sonno di grado moderato (AHI 26.4) in terapia notturna con CPAP
con buon compenso (AHI 1.8) e con indici di funzionalità respiratoria nella norma,
ipoacusia con deficit acustico, alla via area di 90, 80, 75, 90, 110 dB a dx e di 70, 70, 75,
80, 90 dB a sn rispettivamente a 5000, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. […] le affezioni della
sig.ra come già riconosciuto in fase amministrativa non determinano, Parte_1
sia al momento della presentazione della domanda amministrativa che allo stato attuale,
II una incapacità alla deambulazione autonoma e/o la necessità di assistenza continua per
carenza all'espletamento degli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e 508/88)”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito,
deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetta.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale nella relazione scritta depositata in data Persona_2
9.7.2025 ha concluso nel senso di ritenere che è affetta da “Artrite Parte_1
reumatoide. Roto-scoliosi sinistro-convessa dorso lombare. Degenerazione spondilo-
artrosica cervico-dorso-lombare ad incidenza funzionale con osteoporosi e crolli
vertebrali somatici. Cardiopatia ipertensiva. Esiti di pregresso intervento di chiusura
percutanea di pervietà del forame ovale. Sindrome delle apnee notturne in trattamento
con ventilatore polmonare. Ipoacusia neurosensoriale. Ritengo che ricorrano in atto i
requisiti medico-legali previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
La decorrenza della maturazione dei requisiti medico-legali per il riconoscimento della
indennità di accompagnamento va ricondotta alla data della odierna, personale e diretta
valutazione clinica e soprattutto funzionale (28/05/2025). Non ci sono, invece, elementi
per mettere in dubbio il giudizio medico-legale di Invalido ultrasessantacinquenne con
difficoltà persistenti e gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.
509/88 124/98), 100%, espresso dalla Commissione Medica competente nel corso della
visita collegiale del 29/04/2023 il cui operato deve, quindi, ritenersi corretto”.
III Dal punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza
n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo alla ricorrente la condizione di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento (ex lege 18/1980 e 508/1988), a decorrere dal 28.5.2025.
Va rigettata la domanda relativa al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dal 28.5.2025), successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (del 29.4.2023), sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
contro con ricorso iscritto al nr. 4153/2024 R.G. depositato il 29.10.2024 a
[...] CP_1
seguito di A.T.P.:
IV Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo ad il requisito Parte_1
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 9.7.2025 dal dott. Persona_2
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V