TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/11/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8687/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI BARI FRANCESCA, come da Parte_1 procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. ) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA C.F._1 ( ) VIA G. ROSSA 12 ANDRIA;
C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.24 la parte ricorrente,per il minore dopo Persona_1 aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CT, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la frequenza . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_2 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_2 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata. Orbene, nel caso in esame, il CT , nominato nella prime fase e chiamato a chiarimenti in questa di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ribadito le conclusioni assunte in sede di ctu, . La domanda va quindi rigettata. Le spese sono compensate ex art. 152 disp.att. cpc Le spese di CT devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19.11.24 da nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_2 rigetta il ricorso per l' indennità di frequenza;
compensa le spese;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_2
Così deciso in Trani, il 13/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore