Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03427/2026REG.PROV.COLL.
N. 08750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8750 del 2025, proposto da
SO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2C74CEE57, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Diaco, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille 40;
contro
Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola ed Errico De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Esaote s.p.a., Attihospital s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6470/2025, resa tra le parti, che ha respinto il gravame proposto avverso la determina dirigenziale n. 1213 del 20.3.2025 di aggiudicazione della “Procedura aperta, ai sensi dell’art.71 del d.lgs. n. 36/2023 e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.108 comma 1 dello stesso d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 14 ecotomografi multidisciplinari, con relativi accessori (come da configurazione A,B,C) da destinare alle diverse strutture dell’Asl Napoli 1 centro – C.I.G: B2C74CEE57 e atti successivi”;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 1 Centro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. IN GA e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1.-Il presente giudizio concerne gli esiti della gara esperita per la fornitura di n.14 ecotomografi multidisciplinari, con relativi accessori, da destinare alle diverse strutture dell’Asl Napoli 1 centro. L’aggiudicazione, disposta in favore della prima classificata Attihospital s.r.l., veniva gravata in prime cure dalla SO s.r.l., odierna appellante e terza classificata che, con successivi motivi aggiunti, impugnava in primo grado anche la sopravvenuta nota prot. 135834/25, con cui l’Amministrazione intimata autorizzava la fornitura -alle stesse condizioni e prezzo- del modello Samsung V8 in luogo del modello V7, oggetto di aggiudicazione; un prodotto -in tesi- diverso da quello posto in gara.
Espletata istruttoria, il giudice di prime cure, con la sentenza n. 6470/2025, respingeva le censure articolate rispetto all’offerta della prima classificata (ritenendo che rispettasse i requisiti del capitolato) e dichiarava conseguentemente inammissibili -per carenza di interesse- i rilievi formulati avverso l’offerta della seconda.
Tale pronunzia veniva appellata da SO, riaffermando preliminarmente il proprio interesse al gravame e, in particolare, alle censure proposte contro la seconda classificata (Esaote s.p.a.), argomentando che, con l’esclusione di entrambe, si sarebbe collocata prima in graduatoria per effetto del punteggio complessivo ottenuto per l’offerta tecnica e per l’offerta economica (88,51 rispetto a OR, concorrente successiva in graduatoria, attestata su 87,55 punti totali).
Si costituiva in giudizio l’Asl Napoli 1 Centro, con atto prodotto in data 24 novembre 2025, per resistere al ricorso, richiamandosi -in successive note prodotte il 26 marzo 2026- a tutte le difese spiegate in primo grado.
All’udienza del 31 marzo 2026, la causa era trattenuta in decisione.
2.- La sentenza di prime cure va confermata ma sulla scorta di un iter argomentativo parzialmente non coincidente, invertendo l’ordine di esame delle censure.
2.1.- Innanzitutto, attesa l’infondatezza del gravame, possono essere superate due questioni preliminari: a) quella afferente la sussistenza di un concreto interesse di SO all’intero gravame in ragione del meccanismo di riparametrazione del punteggio previsto al punto 18.4 del disciplinare (il quale comporta ai fini della riedizione della graduatoria il coinvolgimento dell’intera platea dei partecipanti rimasti in gara); b) lo scarso livello di specificazione degli ulteriori due motivi, già stigmatizzato dal giudice di prime cure; motivi -rispettivamente- diretti a censurare l’incompletezza delle offerte delle prime due classificate (motivo 2) e l’illegittimità della determinazione -impugnata, si ribadisce, con motivi aggiunti- di ammettere l’aggiudicataria a fornire un prodotto diverso da quello posto in gara (motivo 3).
2.2.-Ciò premesso, i motivi sub 2 e 3 si rivelano in parte inammissibili e, in ogni caso, infondati.
2.2.1.- Il secondo motivo va esaminato -e respinto- prendendo le mosse dai rilievi articolati contro la seconda classificata Esaote s.p.a. che, pretermessi dal giudice di primo grado, vengono riproposti in appello ai sensi dell’art.101 c.p.a.
Sostiene l’appellante che non vi sarebbe corrispondenza tra il prodotto offerto dalla seconda classificata e il capitolato tecnico atteso che, alla voce “accessori” (art. 2, punto 30), avrebbe richiesto -per quel che qui rileva- una “ stampante termica di tipo medicale BN ” da riferirsi ad ogni sub lotto, laddove dal documento “offerta economica analitica” si evincerebbe che la suddetta stampante sia stata offerta dall’aggiudicataria soltanto nelle configurazioni B e C e non nella configurazione “A” (cfr. ricorso pagg.15-16).
Orbene, la circostanza è correttamente riportata in punto di fatto ma la lettura della lex di gara non tiene conto del dato testuale -scarno- della disposizione invocata, né del contesto logico-sistematico in cui la stessa si colloca. L’art. 2 del capitolato si limitava invero a stabilire - sic et simpliciter - che il sistema oggetto di fornitura dovesse presentare certe “ caratteristiche tecniche e funzionali di minima ”, dettagliatamente indicate nei successivi 29 punti e risultare completo degli accessori necessari per il normale e corretto utilizzo individuati ai punti da 30 a 35; ma la specificazione del corredo tecnico della fornitura (ciò che il capitolato definiva in particolare “accessori”) si ricava dall’allegato A al capitolato stesso, recante il dettaglio delle configurazioni e dei costi di fornitura che, per la configurazione “A”, non ha affatto previsto la stampante in questione, diversamente che per le configurazioni “B” e “C”.
Di ciò ha dato pienamente atto l’istruttoria tecnica della UOC -Acquisizione Beni, culminata nella nota prot. 234614 del 17 luglio 2025, agli atti di causa.
L'offerta di Esaote pertanto, avendo incluso la stampante per le sole configurazioni rispetto alle quali era richiesta, ha agito nel pieno rispetto dei criteri di gara. Non sussiste, dunque, il vizio dedotto.
2.2.2- Tali conclusioni non possono che comportare un evidente difetto di interesse in capo a SO (si ribadisce terza classificata) a censurare l’offerta dell’aggiudicataria, secondo le sue stesse prospettazioni (cfr. motivo sub 1).
Volendo comunque affrontare la questione sotto un profilo sostanziale, le lagnanze di SO si concentrano sulla presunta non conformità del sistema offerto da Attihospital al punto 13 dell’elenco contenuto nell’art. 2 del capitolato su richiamato; mancherebbe, cioè, il “meccanismo di autenticazione” che la richiamata disposizione di gara così descrive tra le caratteristiche di minima del sistema oggetto di offerta: “ Accesso ai dati pazienti presenti sull’ecotomografo permesso tramite sistemi di granting per evitare accessi indesiderati ”.
Orbene, considerato il -generico- dato testuale, non appare sostenibile la tesi appellante della non conformità dell’offerta aggiudicataria alla lex di gara nella misura in cui è incontroverso (SO stessa lo riconosce) che l’aggiudicataria abbia dichiarato la presenza di un sistema con password.
Anche sotto tale profilo, viene in soccorso la richiamata nota istruttoria della UOC - Acquisizione Beni, la quale riporta -nel corpo- un estratto della Scheda tecnica V7 V1.05 dell'aggiudicataria. A pagina 19 del documento, sono elencate esplicitamente funzionalità come " Log di Audit Trail ", " Configurabilità Policy -Password ", " Configurabilità Policy - Menu Accesso " e " LDAP ", la cui presenza certamente soddisfa il requisito di un semplice meccanismo di autenticazione, garantendo la tracciabilità e la sicurezza richiesta per la gestione dei dati sensibili.
2.2.3.- Le suesposte considerazioni travolgono -a cascata- qualsivoglia interesse a censurare la successiva scelta compiuta dall’Amministrazione, in fase di esecuzione dell’appalto, di consentire la fornitura di un prodotto diverso di quello previsto nella lex di gara.
Considerando però, ancora una volta, la questione sotto il profilo sostanziale, una simile scelta non appare suscettibile di compromettere -come invece sostenuto dalla società appellante- la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti, essendo incontestato che la sostituzione sarebbe -ed è poi- avvenuta allo stesso prezzo e alle stesse condizioni previsti dalla disciplina di gara, consentendo, di contro, all’Amministrazione l’acquisizione di un prodotto più evoluto (si ribadisce: V8 anziché V7), verosimilmente migliore nelle caratteristiche e nelle prestazioni di quello indicato in capitolato. La circostanza è ben evidenziata nella sentenza gravata (cfr. punto 13).
3.- In conclusione, l’appello va respinto con conferma delle statuizioni di prime cure, sebbene attraverso un iter argomentativo parzialmente differente. Quanto alle spese del secondo grado, considerata la peculiarità della vicenda, se ne dispone la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di prime cure con diversa motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL D'NG, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
IN GA, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IN GA | OL D'NG |
IL SEGRETARIO