Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3874/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASA FEDERICO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, via Cengio nr. 15
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), avvocato del Foro di Vicenza, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. FACCIN MARCO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Schio, Piazza Alvise
Conte nr. 8
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna pagina 1 di 9
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1118/2023 R. Ing. (R.G. 2746/2023) del Tribunale di Vicenza,
emesso in data 26.05.23 con il quale gli era stato ingiunto di pagare all'opposto avv. entro quaranta giorni dalla notifica, l'importo di € Controparte_1
20.795,23, oltre agli interessi legali come da domanda fino al saldo, la somma di
€ 618 a titolo di tassa di registro e spese e compensi della procedura di ingiunzione come ivi liquidati, a titolo di ripetizione della somma pagata dall'ingiungente in seguito alla sentenza di primo grado, riformata in sede di appello in un procedimento per responsabilità professionale.
L'opponente, a fondamento della propria opposizione, in sintesi,
esponeva in fatto quanto segue:
- di aver dato mandato, nel 2003, all'avv. per l'accertamento CP_1
dell'intervenuta usucapione di taluni immobili nel Comune di Malo, per i quali l'opposto radicava il giudizio n. R.G. 550/20023 avanti il Tribunale di Vicenza,
sezione distaccata di Schio;
- che, nel corso di tale giudizio, l'avv. commetteva l'errore CP_1
professionale di non indicare il nominativo dei testimoni nei termini processuali di cui alla memoria ex art. 184 c.p.c., ratione temporis applicabile;
- che, in ragione di tale inadempimento e della tempestiva eccezione sollevata dalla controparte, il Tribunale, con ordinanza del 17.05.2007,
dichiarava l'inammissibilità delle prove orali dedotte dall'avv. e con CP_1
sentenza n. 453/2009 respingeva in toto le domande formulate dall'opponente pagina 2 di 9 ritenendo non provato che lo stesso avesse posseduto per vent'anni, in via esclusiva e in modo pacifico, pubblico e continuativo gli immobili per cui era causa;
- che, in forza della sentenza, aveva dovuto rifondere al convenuto, sig.
, le spese di lite per complessivi € 7.282,06, oltre a versare al proprio CP_2
difensore la somma di € 4.381 per compensi professionali;
- di aver convenuto, nel 2011, l'avv. avanti il Tribunale di Vicenza CP_1
per il risarcimento danni conseguente all'errore professionale commesso chiedendo la determinazione del danno in via equitativa e facendo presente che le sole spese legali corrisposte ammontavano ad € 11.663,66;
- che veniva così instaurato il procedimento iscritto al n. 100000169/2011
avanti il Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, che, costituitosi l'avv. e l'assicurazione terza chiamata, si concludeva con sentenza del CP_1
24.05.21 che condannava l'opposto a pagare al sig. l'importo di € Pt_1
11.663,66 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite;
- che, in adempimento della predetta sentenza l'avv. versava CP_1
all'opponente, spontaneamente, la somma di € 20.177,24 oltre alla tassa di registro per € 618;
- che l'avv. impugnava la sentenza di prime cure e la Corte di CP_1
Appello, con sentenza n. 1008/23, pur riconoscendo l'inadempimento dell'opposto al mandato professionale, rigettava la domanda risarcitoria proposta dal sig. e lo condannava alla rifusione, per quanto qui rileva, Pt_1
delle spese di primo e secondo grado all'avv. ; CP_1
pagina 3 di 9 - che detta sentenza era oggetto di ricorso per Cassazione ad oggi ancora pendente;
- che, nelle more l'avv. notificava atto di precetto per la somma di CP_1
€ 28.549,15 e poi richiedeva il decreto ingiuntivo oggi opposto per la restituzione delle somme versate a seguito della sentenza di prime cure.
Ciò premesso in fatto l'opponente deduceva in diritto, preliminarmente,
la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ex artt. 295 e 337
c.p.c. essendo pendente il giudizio di Cassazione avverso la sentenza di appello sopra citata.
Quanto al merito rilevava argomentava sulla non condivisibilità del disposto della sentenza di appello, meritevole di riforma e, rispetto al quantum ingiunto, deduceva che era stato duplicato l'importo di € 618 dovuto a titolo di tassa di registro.
Concludeva, quindi, come in atti previo diniego della concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
II. Si costituiva in giudizio l'avv. evidenziando la palese Controparte_1
infondatezza dell'opposizione in quanto non potevano sussistere dubbi, all'esito del giudizio di appello, sull'obbligo restitutorio a carico del sig. essendo Pt_1
venuto meno il titolo che aveva portato al pagamento da parte dell'opposto, il quale riconosceva l'erronea duplicazione dell'importo a titolo di tassa di registro nel decreto ingiuntivo.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività per la minor somma di € 20.795,25, la conferma del d.i. per tale importo con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
pagina 4 di 9 III. Concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto per la minor somma di € 20.177,24, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale, precisate le conclusioni come da verbale e discussa oralmente la causa, il g.i. la tratteneva in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies c.p.c..
IV. L'opposizione è infondata, anche se il decreto ingiuntivo va revocato stante l'effettiva duplicazione dell'importo di € 618, a titolo di tassa di registro,
effettuata dal giudice del monitorio, come riconosciuto anche dall'opposto.
IV.
1. Quanto alla richiesta attorea di sospensione del procedimento ex artt. 295 e 337 c.p.c. non si può che riportarsi a quanto condivisibilmente già
statuito dal precedente giudicante, in sede di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto: “.. va fatta applicazione dell'orientamento del
Supremo Collegio (cfr. Ordinanza del 26.5.2022, n. 29302), pienamente condiviso da questo Giudicante, a mente del quale “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nel caso a scrutinio) la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c…..”;
pagina 5 di 9 ritenuto, altresì, che il diritto dell'odierno ingiungente – azionato in sede monitoria - alla restituzione delle somme dal medesimo pagate in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza di primo grado, in conseguenza del fatto che i non ha più un Pt_1
titolo giustificativo per continuare a detenere le somme allo stesso versate volontariamente dall'odierno opposto, e non essendovi validi e comprovati motivi a sostegno della controvertibilità della sentenza pronunciata in sede di gravame;
”
IV.
2. Quanto alle argomentazioni di merito l'opponente non può
pretendere in questa sede di ridiscutere il merito di una causa per il quale è
pendente ricorso per Cassazione, infatti qui rileva solamente la circostanza,
pacifica, per il quale l'opponente non ha, attualmente, alcun titolo per ritenere le somme pagate dall'avv. in virtù della provvisoria esecutività della CP_1
sentenza di primo grado, poi riformata in appello. Infatti il titolo giustificativo della corresponsione di dette somme è senz'altro venuto meno, appunto con la sentenza di riforma in appello e quindi il sig. , dalla pubblicazione della Pt_1
sentenza di secondo grado, deteneva le somme pagate dall'avv. senza CP_1
alcun titolo. Nulla statuendo la sentenza di appello quanto alle restituzioni correttamente l'opposto ha azionato l'obbligazione restitutoria mediante decreto ingiuntivo.
IV.
3. Quanto alla somma ingiunta è pacifico l'errore in cui è incorso il giudice del monitorio, l'opposto aveva infatti richiesto il decreto ingiuntivo per la somma di € 20.177,24, oltre ad € 618 per le spese di registrazione della pagina 6 di 9 sentenza di primo grado mentre il titolo è stato emesso per la somma di €
20.795,24, oltre € 618 delle spese di registrazione, quindi per una somma maggiore e non corretta in quanto è stato ingiunto due volte l'importo delle spese di registrazione. Il decreto opposto va quindi revocato e l'opponente condannato a corrispondere all'opposto l'importo di € 20.177,24, oltre ad € 618
per le spese di registrazione della sentenza di primo grado ed oltre interessi legali dal giorno dell'intervenuto pagamento, da parte dell'opposto, al saldo effettivo da parte dell'opponente (cfr. Cass. 6621/2023: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è
riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”).
V. Quanto alle spese di lite della presente fase di opposizione, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, per il valore di causa, come portato dall'importo del d.i. (detratto l'importo duplicato della tassa di registro) al parametro minimo per tutte le fasi previste dal citato D.M., stante l'assenza di istruttoria orale e la semplicità delle questioni oggetto di causa, con conseguente ridotta attività difensiva svolta.
Spettano inoltre le spese di lite già liquidate in monitorio stante la complessiva pagina 7 di 9 soccombenza dell'opponente (cfr. Cass. 24482/2022) e tenuto conto del minimo importo detratto dal credito per un errore non imputabile alla parte opposta e peraltro senza che muti lo scaglione di valore di riferimento per la lite.
VI. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., infatti per quanto nel merito l'opposizione fosse infondata (e per tale ragione il sig. è stato condannato alla refusione delle spese di lite) la Pt_1
presenza dell'errore nel decreto ingiuntivo rispetto all'importo dovuto a rimborso per la tassa di registro e la conseguente necessita di revocare il provvedimento monitorio, rendono evidente che l'opposizione non fosse temeraria e quindi non si sia concretizzato un abuso del processo o comunque una mala fede o colpa grave nell'instaurazione del giudizio, elementi necessari per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dall'opposto.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 1118/2023 R. Ing. - R.G. 2746/2023
del Tribunale di Vicenza, emesso in data 26.05.23), per le ragioni di cui in motivazione e condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 20.177,24, oltre ad € 618 per le spese di registrazione della sentenza di primo grado ed oltre interessi legali dal giorno dell'intervenuto pagamento (da parte dell'opposto) al saldo effettivo (da parte dell'opponente);
2) condanna l'opponente a rimborsare all'opposto le spese di lite già liquidate in monitorio (€ 567,00 per compensi, € 145,00 per esborsi, oltre a spese pagina 8 di 9 generali, CPA, IVA – se dovuta - come per legge e alle spese successive occorrende) e le spese della presente fase di opposizione liquidate in € 2.540
per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto;
Così deciso in Vicenza il 29/04/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 9 di 9