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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1975/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11870/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camposano - Piazza Umberto I 80030 Camposano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 808 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.6.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamnto ai fini IMU per l'anno d'imposta 2019, emesso dal Comune di Camposano, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.034,64, per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per l'intervenuta prescrizione del credito vantato, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Camposano, regolarmente convenuto in giudizio, rimaneva contumace.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronuncirsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche eventualmente facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, sì meritando accoglimento nei termini che saranno brevemente esplicitati.
La prescrizione è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile art.2934 e segg.)
Nel caso che ci occupa va ricordato, in via preliminare, che gli avvisi di accertamento per i tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento devono essere effetuati.
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata in quanto l'odierno provvedimento opposto risulta essere stato notificato oltre i termini di legge ed il Comune convenuto, non costituendosi, non ha prodotto validi atti interruttivi del termine di prescrizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Camposano alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00
(quattrocento) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Napoli 14.1.2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11870/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camposano - Piazza Umberto I 80030 Camposano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 808 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.6.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamnto ai fini IMU per l'anno d'imposta 2019, emesso dal Comune di Camposano, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.034,64, per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per l'intervenuta prescrizione del credito vantato, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Camposano, regolarmente convenuto in giudizio, rimaneva contumace.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronuncirsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche eventualmente facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, sì meritando accoglimento nei termini che saranno brevemente esplicitati.
La prescrizione è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile art.2934 e segg.)
Nel caso che ci occupa va ricordato, in via preliminare, che gli avvisi di accertamento per i tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento devono essere effetuati.
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata in quanto l'odierno provvedimento opposto risulta essere stato notificato oltre i termini di legge ed il Comune convenuto, non costituendosi, non ha prodotto validi atti interruttivi del termine di prescrizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Camposano alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00
(quattrocento) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Napoli 14.1.2026