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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/07/2025, n. 27254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27254 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
2 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da UC LI - Presidente - Sent. n. sez. 680/2025 LA RE CC - 09/05/2025 PI IR R.G.N. 8088/2025 LO OL NI FR - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: RI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NI FR;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LU EL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
1. Con sentenza del 15 novembre 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia in data 5 dicembre 2023 del Tribunale di Milano, ha concesso a IO RI le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e rideterminato in due anni di reclusione la pena principale, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nonché impropria da operazioni dolose (rispettivamente, capi A., B e C. della rubrica) e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonché inabilitato all’esercizio di un’impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per una durata pari a quella della pena principale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso dal difensore dell’imputato, che ha formulato tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità del RI per bancarotta fraudolenta distrattiva, deducendo l’erroneità delle argomentazioni spese nella sentenza impugnata, in Penale Sent. Sez. 5 Num. 27254 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/05/2025 3 quanto la fallita Multiservice s.r.l. aveva i mezzi per far fronte ai propri debiti (come si trarrebbe: dalla documentazione relativa al contezioso con l’Agenzia delle Entrate di Milano 1 e alla mancata costituzione nel giudizio di appello, innanzi alla Commissione tributaria regionale, per colpa dei professionisti di cui si è avvalsa la fallita e di TO RO;
nonché dal credito di euro 1.500.000 della società verso la Goethe Immobiliare s.r.l.); e il compendio probatorio (le dichiarazioni dei testi De LI, IG e TI, nonché la documentazione prodotta, tra cui il documento contenente le direttive impartite da RO a RI) avrebbe dimostrato il ruolo di amministratore solo formale del ricorrente e che beneficiario delle condotte distrattive fosse solo il RO, dovendosi considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità del RI per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
l’argomentazione della Corte di merito non meriterebbe condivisione poiché la mancata consegna della contabilità al curatore deve essere sorretta dal prescritto dolo specifico e nel caso di specie non si sarebbe tenuto conto del positivo comportamento serbato dal ricorrente (il quale, al più, potrebbe essere responsabile di bancarotta semplice) nel corso della procedura concorsuale e si sarebbero valorizzati a suo carico elementi dimostrativi di buona fede, difettando in capo al RI qualsivoglia intenzione di non consegnare la contabilità di cui peraltro disponeva l’effettivo amministratore RO (come si trarrebbe dalla testimonianza del commercialista TI). 2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del RI per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, ritenuta quantunque la sussistenza del reato richieda la prova di un nesso causale tra la prosecuzione dell’attività e l’aggravamento delle condizioni patrimoniali e finanziarie della fallita e nonostante nella specie la società avesse intrapreso una ristrutturazione (ripianando gran parte dei propri debiti, ad eccezione di quelli tributari, dapprima contestati e divenuti esigibili solo a seguito della mancata costituzione nel giudizio di appello contro l’Agenzia delle entrate, innanzi al Giudice tributario). Inoltre, «tutte le decisioni venivano prese» dal RO e non dal RI. 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LU EL, ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. I motivi di ricorso sono inammissibili;
tuttavia, deve rilevarsi d’ufficio l’illegalità della pena accessoria inflitta all’imputato. 1. Il primo motivo – inerente alla bancarotta fraudolenta distrattiva – ha reiterato il medesimo ordine di censure già disattese dalla Corte distrettuale senza denunciare in maniera specifica il travisamento della prova, che non può prospettarsi per il tramite di un riferimento 4 parcellizzato al compendio in atti, come quello che il ricorso compie (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). Inoltre, Il Giudice di appello, anche ribadendo quanto esposto dal Tribunale, ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha escluso che il RI ricoprisse solo formalmente la carica di amministratore, facendo riferimento alla deposizione del commercialista TI (presso cui l’imputato aveva prestato la propria attività) sui rapporti tra quest’ultimo e il Surfato, e negando che tali dichiarazioni – pur dando conto di una «prevalenza decisionale» del secondo, riferita dal teste, consentissero di attribuire il primo il ruolo di mero prestanome (nell’amplissimo lasso di tempo in cui ha ricoperto la carica amministrativa); ancora, la Corte di merito ha attribuito al RI la concreta gestione della fallita sulla scorta delle deposizioni dei testi IG e De LI, professionisti che avevano collaborato con la società, e delle specifiche competenze tecniche del RI, nonché valorizzando che nella specie somme significative sono state distratte in favore proprio di quest’ultimo. Si tratta di un’argomentazione adeguata e non manifestamente illogica che qui, come anticipato, non è stata oggetto di puntuali censure di legittimità. Né possono giovare al ricorrente le allegazioni relative alla capienza della società fallita (o all’incapienza determinata da condotte altrui), non solo perché esse (che non possono venire in rilievo sotto il profilo del difetto dei presupposti per dichiarare il fallimento: Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01) non sono state neppure correlate «da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo», da parte delle condotte in imputazione, «dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01); ma anche perché sono assertive. Tantomeno l’affermazione di responsabilità del RI può essere ritualmente censurata rimarcando un ruolo gestorio di fatto del RO che non esclude la responsabilità del ricorrente cui – come osservato – è stata pure comunque la gestione effettiva della società. 2. Anche il secondo motivo – che riguarda il reato di bancarotta fraudolenta documentale – ha riproposto a prospettazione già disattesa dalla Corte di appello, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata ed anzi finendo col perorare irritualmente un diverso apprezzamento del compendio in atti. Il Giudice distrettuale, in maniera congrua e logica, ha affermato la responsabilità del RI per la sottrazione delle scritture – come riferito dal commercialista della società, restituite proprio al ricorrente – traendo indici di fraudolenza e, segnatamente, del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 – dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 01), proprio dalla commissione dei fatti distrattivi (si è esposto, anche in favore dello stesso ricorrente), attribuendogli la finalità di impedirne la ricostruzione che, come noto a un soggetto esperto quale il RI, la contabilità avrebbe permesso. 5 3. Il terzo motivo, avente ad oggetto delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, è generico, poiché contiene allegazioni estranee alla – che ha correlato il fallimento della società non alla prosecuzione della sua attività bensì alla sistematica omissione del pagamento dei tributi (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 – 01) – e versato in fatto. 4. Pur in presenza di un ricorso inammissibile deve eliminarsi (non essendo stata avanzata alcuna censura al riguardo;
Sez. U. n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689- 01) l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (art. 29, comma 1, cod. pen.), trattandosi di pena illegale: essa, infatti, non può essere irrogata all'imputato in ragione della pena detentiva in concreto a lui inflitta all'esito del giudizio di appello, inferiore a tre anni (cfr. Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, Rama, Rv. 279080 - 01). Ragion per cui, , la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell'imputato all'interdizione dai pubblici uffici, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 09/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NI FR UC LI
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LU EL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
1. Con sentenza del 15 novembre 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia in data 5 dicembre 2023 del Tribunale di Milano, ha concesso a IO RI le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e rideterminato in due anni di reclusione la pena principale, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nonché impropria da operazioni dolose (rispettivamente, capi A., B e C. della rubrica) e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonché inabilitato all’esercizio di un’impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per una durata pari a quella della pena principale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso dal difensore dell’imputato, che ha formulato tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità del RI per bancarotta fraudolenta distrattiva, deducendo l’erroneità delle argomentazioni spese nella sentenza impugnata, in Penale Sent. Sez. 5 Num. 27254 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/05/2025 3 quanto la fallita Multiservice s.r.l. aveva i mezzi per far fronte ai propri debiti (come si trarrebbe: dalla documentazione relativa al contezioso con l’Agenzia delle Entrate di Milano 1 e alla mancata costituzione nel giudizio di appello, innanzi alla Commissione tributaria regionale, per colpa dei professionisti di cui si è avvalsa la fallita e di TO RO;
nonché dal credito di euro 1.500.000 della società verso la Goethe Immobiliare s.r.l.); e il compendio probatorio (le dichiarazioni dei testi De LI, IG e TI, nonché la documentazione prodotta, tra cui il documento contenente le direttive impartite da RO a RI) avrebbe dimostrato il ruolo di amministratore solo formale del ricorrente e che beneficiario delle condotte distrattive fosse solo il RO, dovendosi considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità del RI per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
l’argomentazione della Corte di merito non meriterebbe condivisione poiché la mancata consegna della contabilità al curatore deve essere sorretta dal prescritto dolo specifico e nel caso di specie non si sarebbe tenuto conto del positivo comportamento serbato dal ricorrente (il quale, al più, potrebbe essere responsabile di bancarotta semplice) nel corso della procedura concorsuale e si sarebbero valorizzati a suo carico elementi dimostrativi di buona fede, difettando in capo al RI qualsivoglia intenzione di non consegnare la contabilità di cui peraltro disponeva l’effettivo amministratore RO (come si trarrebbe dalla testimonianza del commercialista TI). 2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del RI per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, ritenuta quantunque la sussistenza del reato richieda la prova di un nesso causale tra la prosecuzione dell’attività e l’aggravamento delle condizioni patrimoniali e finanziarie della fallita e nonostante nella specie la società avesse intrapreso una ristrutturazione (ripianando gran parte dei propri debiti, ad eccezione di quelli tributari, dapprima contestati e divenuti esigibili solo a seguito della mancata costituzione nel giudizio di appello contro l’Agenzia delle entrate, innanzi al Giudice tributario). Inoltre, «tutte le decisioni venivano prese» dal RO e non dal RI. 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LU EL, ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. I motivi di ricorso sono inammissibili;
tuttavia, deve rilevarsi d’ufficio l’illegalità della pena accessoria inflitta all’imputato. 1. Il primo motivo – inerente alla bancarotta fraudolenta distrattiva – ha reiterato il medesimo ordine di censure già disattese dalla Corte distrettuale senza denunciare in maniera specifica il travisamento della prova, che non può prospettarsi per il tramite di un riferimento 4 parcellizzato al compendio in atti, come quello che il ricorso compie (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). Inoltre, Il Giudice di appello, anche ribadendo quanto esposto dal Tribunale, ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha escluso che il RI ricoprisse solo formalmente la carica di amministratore, facendo riferimento alla deposizione del commercialista TI (presso cui l’imputato aveva prestato la propria attività) sui rapporti tra quest’ultimo e il Surfato, e negando che tali dichiarazioni – pur dando conto di una «prevalenza decisionale» del secondo, riferita dal teste, consentissero di attribuire il primo il ruolo di mero prestanome (nell’amplissimo lasso di tempo in cui ha ricoperto la carica amministrativa); ancora, la Corte di merito ha attribuito al RI la concreta gestione della fallita sulla scorta delle deposizioni dei testi IG e De LI, professionisti che avevano collaborato con la società, e delle specifiche competenze tecniche del RI, nonché valorizzando che nella specie somme significative sono state distratte in favore proprio di quest’ultimo. Si tratta di un’argomentazione adeguata e non manifestamente illogica che qui, come anticipato, non è stata oggetto di puntuali censure di legittimità. Né possono giovare al ricorrente le allegazioni relative alla capienza della società fallita (o all’incapienza determinata da condotte altrui), non solo perché esse (che non possono venire in rilievo sotto il profilo del difetto dei presupposti per dichiarare il fallimento: Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01) non sono state neppure correlate «da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo», da parte delle condotte in imputazione, «dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01); ma anche perché sono assertive. Tantomeno l’affermazione di responsabilità del RI può essere ritualmente censurata rimarcando un ruolo gestorio di fatto del RO che non esclude la responsabilità del ricorrente cui – come osservato – è stata pure comunque la gestione effettiva della società. 2. Anche il secondo motivo – che riguarda il reato di bancarotta fraudolenta documentale – ha riproposto a prospettazione già disattesa dalla Corte di appello, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata ed anzi finendo col perorare irritualmente un diverso apprezzamento del compendio in atti. Il Giudice distrettuale, in maniera congrua e logica, ha affermato la responsabilità del RI per la sottrazione delle scritture – come riferito dal commercialista della società, restituite proprio al ricorrente – traendo indici di fraudolenza e, segnatamente, del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 – dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 01), proprio dalla commissione dei fatti distrattivi (si è esposto, anche in favore dello stesso ricorrente), attribuendogli la finalità di impedirne la ricostruzione che, come noto a un soggetto esperto quale il RI, la contabilità avrebbe permesso. 5 3. Il terzo motivo, avente ad oggetto delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, è generico, poiché contiene allegazioni estranee alla – che ha correlato il fallimento della società non alla prosecuzione della sua attività bensì alla sistematica omissione del pagamento dei tributi (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 – 01) – e versato in fatto. 4. Pur in presenza di un ricorso inammissibile deve eliminarsi (non essendo stata avanzata alcuna censura al riguardo;
Sez. U. n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689- 01) l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (art. 29, comma 1, cod. pen.), trattandosi di pena illegale: essa, infatti, non può essere irrogata all'imputato in ragione della pena detentiva in concreto a lui inflitta all'esito del giudizio di appello, inferiore a tre anni (cfr. Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, Rama, Rv. 279080 - 01). Ragion per cui, , la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell'imputato all'interdizione dai pubblici uffici, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 09/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NI FR UC LI