Sentenza 14 febbraio 2006
Massime • 1
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo scritto in calce alla motivazione non determina alcuna nullità, prevalendo il dispositivo della sentenza letto in udienza, che, ove contenga statuizioni incomplete, può essere anche integrato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2006, n. 10588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10588 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 14/02/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 291
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 1574/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IO, N. IL 22/07/1954;
2) AL EN, N. IL 31/01/1967;
3) TA AR, N. IL 10/04/1957;
4) TO IU, N. IL 25/03/1957;
5) NI IU, N. IL 16/01/1968;
6) GA IU, N. IL 20/02/1963;
7) CI NI, N. IL 26/04/1950;
8) TT RI, N. IL 24/02/1965;
avverso SENTENZA del 31/03/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FERRI Enrico che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino il 17 marzo 2000 condannava RI GI, AG EP, TI EN, UE LA, IN EP, RI PP, AL OS e IL RI insieme ad altri che non interessano nel presente giudizio, per vari reati di detenzione a fine di spaccio, cessione, acquisto e vendita di sostanze stupefacenti diverse (eroina, cocaina ed hashish) tranne lo AN per la sola vendita di circa 40 grammi di eroina. I predetti imputati proponeva appelli, differentemente articolati, dinanzi alla Corte territoriale ed in particolare lo SF censurava la dosimetria della pena sia per l'omessa concessione delle attenuanti speciali di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e 7, applicabili perché la sua confessione aveva portato alla sua condanna ed aveva fornito tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua collaborazione, anche con l'autorità giudiziaria siciliana, sicché si chiedeva l'acquisizione degli interrogatori resi dinanzi all'autorità giudiziaria milanese, di cui tratta la sentenza n. 89 del 1992 del Tribunale di Caltagirone, mentre i 40 grammi di eroina riguardavano quattro vendite di 10 grammi ciascuna, erano di scarsa qualità e, quindi, il loro spaccio poteva essere inquadrato nel fatto di lieve entità, sia per la misura della pena non irrogata, nel complesso, nel minimo edittale a causa della ritenuta commissione di altro delitto, non ascritto a detto prevenuto, e senza un minimo aumento per la continuazione internala per la mancata applicazione dell'istituto della continuazione esterna con altra decisione del Tribunale di Caltagirone n. 89 del 1992, emessa per reati più gravi, caratterizzati dall'unicità del disegno criminoso. Gli altri prevenuti deducevano, rispettivamente, il IN EP la sua qualità di tossicodipendente, che spacciava piccoli quantitativi per poter mantenere il vizio, sicché poteva essere inflitto il minimo della pena, mentre doveva essere riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, poiché aveva collaborato subito dopo le confessioni di RI GI ed aveva fornito ogni contributo, anche se modesto, da valutare in relazione al limitato inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, non rilevando la richiesta di rinvio a giudizio per calunnia in ordine alle altre propalazioni, effettuate in differenti sedi processuali;
il TI EN la dosimetria della pena, di cui chiedeva una diminuzione tale da essere contenuta entro il limite compatibile con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, previo il riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità, conseguente all'utilizzazione prevalentemente personale della droga insieme al coniuge, pure tossicodipendente con delimitazione dell'epoca dei commessi reati al periodo settembre 1992 - febbraio 1993, e RI GI il riconoscimento della continuazione con due sentenze del 9 e 16 novembre 1995 della Corte di appello di Torino e del Tribunale di Genova. UE LA si doleva della mancata assoluzione ed, in subordine, instava per una consistente riduzione della pena in modo da poter godere del beneficio ex art. 63 c.p., AL AR e RI PP eccepivano la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti per indeterminatezza del capo di imputazione, poiché non veniva specificato per ogni imputato il comportamento tenuto, e la nullità della sentenza per omessa sottoscrizione del cancelliere, per l'errata indicazione del numero del registro generale, per contrasto tra dispositivo letto in udienza e quello riportato in calce alla pronuncia, la quale era, pure, viziata per manifesta illogicità ed errori procedurali a causa dell'inattendibilità dei chiamanti in correità o in reità e per l'irrilevanza delle intercettazioni telefoniche, mentre chiedevano una riduzione della pena, eccessiva, in uno con l'eliminazione di quelle accessorie e, per la RI, dell'aumento per la continuazione.
IL RI, infine, si lagnava dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, non attribuibile a titolo di concorso con Cottone perché la stessa, in quanto tossicodipendente, manteneva contatti con il predetto per rifornirsi di stupefacente per uso personale, della mancata assoluzione in presenza di una connivenza non punibile ed, in via subordinata, dell'omesso riconoscimento della minima partecipazione nel concorso ex art. 114 c.p. e dell'entità della pena inflitta. La Corte di appello di Torino con sentenza del 31 marzo 2004 applicava a RI GI la pena concordata ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, riduceva la pena a TI EN e confermava nel resto la pronuncia del giudice di prime cure.
Avverso la decisione della Corte della città della Mole proponevano separati ricorsi per Cassazione i predetti imputati, deducendo in particolare RI GI l'omesso riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con la sentenza del 9 gennaio 1995 della Corte di appello di Torino, AL AR e RI PP la nullità del procedimento di secondo grado a causa dell'omesso rinvio del dibattimento per adesione del difensore all'astensione di categoria, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione in ordine alle nullità dedotte con l'appello ed in maniera specifica circa l'indeterminatezza della contestazione, il difetto, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in punto responsabilità, in quanto vengono trascurate le allegazioni difensive, inerenti all'inattendibilità dei chiamanti in correità, con particolare riferimento ai riscontri oggettivi, alla dimostrata esistenza di motivi di rancore ed alla sussistenza di alcuni giudicati assolutori in relazione ad alcune di queste chiamate senza considerare, per la RI, l'assoluzione del Mesina, assunto fornitore, e per la AL, la mera connivenza, poiché era convivente con IN LO, e la carenza ed illogicità della motivazione per quanto attiene il diniego della concessione delle attenuanti generiche.
IN EP lamentava la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, e la carente motivazione sul punto, poiché
l'esposizione è concisa e non considera le limitate conoscenze del ricorrente, mentre TI EN censurava la mancanza e carente motivazione in relazione ai motivi svolti in appello e UE LA l'erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. cit. e la manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità senza fornire un'adeguata spiegazione al contenuto delle intercettazioni telefoniche.
IL RI si doleva della violazione del combinato disposto dell'art. 177 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), art. 179 c.p.p., comma 1, art. 127 c.p.p., comma 3, art. 441 c.p.p., comma 3, e art. 420 ter c.p.p., comma 5, per non aver accolto l'istanza di rinvio proposta dal difensore, ai sensi del codice deontologico e della delibera dello sciopero, giacché aderiva all'astensione di categoria, sicché l'imputata era rimasta senza difesa, poiché la Corte territoriale aveva svolto un'analisi esegetica delle disposizioni richiamate di cui agli artt. 127 e 441 c.p.p. meramente letterale senza considerare le peculiarità dell'istituto ed un recente arresto giurisprudenziale, secondo cui anche in sede di appello avverso una pronuncia resa in primo grado con il rito abbreviato trova applicazione l'art. 420 ter c.p.p., giacché la pregressa disciplina deve essere riconsiderata alla luce della c.d. L. RO (L. n. 479 del 1999), dell'art. 111 Cost. e della legge sul giusto processo(L. n. 63 del 2001), e dell'illogicità manifesta della motivazione in tema di responsabilità, poiché la ricorrente era una tossicodipendente e come tale veniva indicata dall'unica collaborante, OT EL, che riferisce di lei. AG EP, infine, deplorava l'erronea motivazione "per relationem" in ordine all'omessa concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità, giacché il riferimento alle ragioni esposte per IN, da individuare in EP, poiché LO è deceduto, non è conducente, perché questi deduceva solo la mancata concessione dell'attenuante della c.d. collaborazione cioè dell'art. 73 D.P.R. cit., comma 7, mentre quella prevista al comma 5, cioè la lieve entità del fatto non può essere ancorata alla minima offensività, giacché serve per mitigare una pena eccessiva, sicché neppure l'inclusione in una sistematica attività di spaccio comporta il suo diniego, tanto più che,nella fattispecie, per l'intervenuta contestazione della continuazione, si versa in quattro episodi di spaccio di circa 10 grammi di eroina per volta e non di 40 grammi in un'unica soluzione, e deduceva l'erronea applicazione dell'art. 90 c.p.p. e la mancanza di motivazione sulla configurabilità o meno per il ricorrente dell'attenuante di cui al comma 7 della disposizione citata, poiché non esiste alcuna specifica motivazione sul punto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24 rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215 rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia) oppure non siano manifestamente infondate o generiche (cfr. fra tante Cass. sez. 5^ 8 aprile 1999 n. 4415 rv. 213114 cui adde con ulteriori argomentazioni ed ampliamenti Cass. sez. 3^ 12 marzo 2002 n. 10156 rv. 221114 e Cass. sez. 3^ 23 marzo 2000 n. 3751 rv. 215722). Pertanto, non è denunciabile il vizio di travisamento del fatto, ove lo stesso non risulti dal testo del provvedimento, giacché è inibito alla Corte di legittimità di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati da atti esterni alla pronuncia (Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, rv. 216260 e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289, rv. 226074). Infine, con esplicito riferimento all'attuale vicenda processuale, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. 1^ 4 febbraio 1994 n. 1309 rv. 197250, Cass. sez. 3^ 23 aprile 1994 n. 4700 rv. 197497 e con ulteriori precisazioni Cass. sez. 3^ 12 marzo 2002 n. 10163 rv. 221116), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo.
Alla luce di questi principi bisogna esaminare le doglianze motivazionali dedotte, giacché si è in presenza di un'argomentazione estremamente concisa ed in alcune parti sciatta (ex. gr. IL RO invece di RI a pag. 12 della sentenza oltre ad altre evidenziate nel corso della trattazione). Al riguardo, per quanto attiene alle censure avanzate da RI GI la Corte di merito ha accolto l'accordo intervenuto con il P.G. ed ha applicato l'aumento per la continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 16 novembre 1995, unica indicata nel verbale di udienza, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché contiene motivi non consentiti in relazione al rito prescelto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende, determinata in base ai criteri indicati dalla sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale. In ordine alla doglianze svolte da TI EN, limitata l'epoca di commissione dei fatti al febbraio 1993, l'attenuante della lieve entità del fatto e la consistente diminuzione della pena con conseguente applicazione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. sono giustamente negate "per l'inserimento del TI, la reiterazione degli episodi e la quantità" della droga, giacché, come si legge nell'imputazione, non contestata dal ricorrente, costituiva "anello di collegamento .. per forniture di chili di eroina tra il "clan RI" ed altri spacciatori operanti essenzialmente sul territorio astigiano", smerciando la droga "nelle zone di Asti e Nizza Monferrato", sicché si trattava di un intermediario e di un considerevole spacciatore che, una sola volta, aveva acquistato una ingente quantità di droga, come sostiene anche la pronuncia di primo grado, più dettagliata di quella impugnata. Per quel che concerne i motivi svolti da UE LA, IN EP, RI PP, AL AR, IL RI, e da AG EP e relativi a difetti motivazionali oppure ad omesse concessioni di attenuanti speciali appare opportuno riassumere alcuni principi, ormai pacifici, nella giurisprudenza di questa Corte circa i presupposti e le condizioni per configurare dette attenuanti della lieve entità del fatto e della collaborazione, giacché alcuni ricorrenti (ex. gr. AN) richiamano risalenti e minoritari, già all'epoca, orientamenti e gli stessi sono stati tenuti presenti nel valutare la congruità della motivazione e l'esatta esegesi della norma nei confronti del TI. Ed invero, l'attenuante di cui all'art. 73 c.p.p., comma 5, secondo ormai costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. un. 21 settembre 2000 n. 17 rv. 216668), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato quantitativo e qualitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla lesse, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri, indipendentemente dall'insindacabilità del giudizio del giudice di merito sul diniego della predetta attenuante speciale, ove la motivazione non sia manifestamente illogica o carente (Cass. sez. un. 18 luglio 1997 n. 4 rv. 208217 cui adde Cass. sez. 6^ 29 maggio 2000 n. 6282 rv. 216315). L'applicazione, poi, dell'attenuante di cui al D.P.R. cit., art. 73, comma 7, se a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai teso a ridimensionare la necessità di un contributo particolarmente rilevante, precedentemente sempre richiesto (Cass. sez. 6^ 30 maggio 1994 n. 6333, Gambirasio ed altro rv. 198508), riducendone la natura oggettiva per far spazio ad una connotazione anche soggettiva e rapportando pure detto contributo al ruolo ed alle conoscenze di chi si ravvede e collabora (cfr. Cass. sez. 4^, 6 febbraio 2004 n. 4858 rv. 229376 cui adde in parte Cass. sez. 4^, 22 aprile 2004 n. 18644, P. M. in proc. Zorzi ed altro rv. 228351 contra di recente Cass. sez. 4^, 22 aprile 2004 n. 18660 rv. 228356), non può essere concessa a chi consenta l'individuazione di soggetti aventi un ruolo secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa oppure risulti reticente e dotato di possibili maggiori conoscenze ovvero si riferisca ad alcuni segmenti della condotta illecita (cfr. Cass. sez. 4^, 7 maggio 1999 n. 5699 rv. 213485) o si limiti a semplici chiamate di correità o ad indicazioni generiche oppure indichi nascondigli, che, comunque, sarebbero stati rintracciati dalla polizia giudiziaria.
Pertanto, l'attenuante della collaborazione, esattamente non è stata riconosciuta a IN EP "in quanto non vi è stato un contributo che... abbia evitato ulteriori conseguenze", pur se non è più necessaria la sottrazione di risorse rilevanti, nonostante si tratti di soggetto autore di una pluralità di episodi di spaccio "con quantitativi non modesti", sicché non si era in presenza di una minimale conoscenza dell'organizzazione e dei fornitori, mentre la pena è adeguata ai fatti su narrati. Inoltre, in considerazione della mancanza di un "contributo efficace" la medesima attenuante non può essere concessa allo AG, nei cui confronti, invece, si deve notare l'erroneo riferimento alla motivazione "per relationem" a quanto sostenuto per IN EP in relazione all'altra speciale del fatto di lieve entità.
Tuttavia una simile erronea indicazione, frutto di un'evidente disattenzione e negligenza, non produce "ex se" un difetto di motivazione, poiché dalla stessa sentenza e dall'imputazione, nonché dalle prospettazioni del ricorrente risulta la valutazione della continuazione interna, sicché si è in presenza di plurimi episodi di spaccio di circa 10 grammi di eroina, onde, attesa la tipologia della droga, la richiesta applicazione appare manifestamente infondata in relazione alla quantità ed alla pluralità di episodi tali da escludere la minima offensività del fatto, che, invece, l'impugnante vorrebbe non considerare, attribuendo all'attenuante speciale una finalità propria delle attenuanti generiche cioè quella di razionalizzare una pena eccessiva.
Pertanto, sotto questo profilo cioè con riguardo all'impostazione contenuta in ricorso, la doglianza appare manifestamente infondata e quindi inammissibile, anche per l'asserita irrilevanza dell'inserimento in un'organizzazione criminosa, costituente un presupposto ostativo, ove non ne vengano rilevati specifici e concreti connotati di modesta attività.
Peraltro, ove si volesse censurare un percorso argomentativo poco lineare, sarebbero sufficienti le giustificazioni addotte dalla più completa decisione di primo grado.
Per quanto attiene, invece, alle lamentele motivazionali in tema di responsabilità, quelle sviluppate dalla UE appaiono in parte generiche, perché riferite in maniera aspecifica ai motivi d'appello, mentre l'erronea interpretazione e valutazione delle intercettazioni telefoniche e l'omesso puntuale riscontro, operato anche in questo caso con un rinvio "per relationem" alle argomentazioni contenute nell'esame della posizione di IL RI, non sempre relative a quanto dedotto dalla UE, sono compensati da quelle della sentenza di primo grado ed, in ogni caso, non configurano un difetto di motivazione, ne' un'illogicità manifesta di essa, poiché la ricorrente non ha neppure addotto l'inconferenza degli elementi indicati per l'altra imputata su nominata (dichiarazioni di NC nell'interrogatorio del 9 febbraio 1996, intercettazione telefonica sull'utenza in uso a Cottone delle ore 12,04 del 20 giugno 1993), sicché solo per la stringata e trasandata motivazione della Corte della città della Mole detto ricorso va solo rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali come quelli proposti da IN EP e da TI EN. Per le ragioni già svolte in riferimento all'esame della posizione della UE sono infondate pure quelle addotte in punto responsabilità dalla IL, tanto più che nella fattispecie, oltre all'indicazione delle dichiarazioni di un collaborante ed ai risultati di un'intercettazione già indicati, l'impugnata sentenza aggiunge le ammissioni dell'imputata del 22 agosto 1994 e l'esplicito richiamo alla sentenza del G.I.P., sicché, pure attraverso il potere integrativo delle due decisioni, deve escludersi l'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente anche perché il ruolo di detta ricorrente è "non trascurabile" con conseguente diniego dell'attenuante ex art. 114 c.p.. Le censure relative ai vizi motivazionali e giuridici in tema di responsabilità e dosimetria della pena, contenute nel ricorso di RI PP e AL AR, sono infondate, poiché, sia pure in estrema sintesi, l'impugnata sentenza individua in ordine al primo profilo le dichiarazioni di GI RI in data 7 e 11 settembre 1995 e di IO OT del 26 settembre 1996 ("per quanto riguarda la AL") e quelle di IN EP del 19 agosto 1995 ("per quanto riguarda la AL"), sicché tramite il riferimento agli atti è possibile correggere l'ulteriore errore conseguente alla duplice indicazione della stessa imputata. Infatti, sebbene si richieda ai giudici di merito di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi, in fatto ed in diritto, sui quali fondano la propria decisione, non è necessario dover trascrivere interi brani di atti o deposizioni, giacché è possibile riferirsi "per relationem" all'atto processuale, purché l'indicazione sia congrua e non manifestamente illogica (Cass. sez. 3^ 27 luglio 1995 n. 8539 rv. 203529). Inoltre, nella fattispecie, detta antinomia è ulteriormente chiarita ed esplicitata dall'espresso riferimento a "tutti gli elementi evidenziati dall'adeguata motivazione del G.I.P.", mentre l'attendibilità ed il disinteresse delle dichiarazioni rese dai correi RI GI ed OT IO ed i "convergenti elementi desumibili dagli interrogatori di NC e BE finiscono con il concludere il quadro istruttorio, da cui balza la responsabilità delle predette ricorrenti, mentre la concisa e generica espressione "corretto è stato l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p. così come l'applicazione delle pene accessorie", contiene, ancora una volta, l'implicito richiamo alle argomentazioni del primo giudice, con le quali si spiega il rigetto delle doglianze relative alla dosimetria della pena, tanto più che l'entità della pena discende dai delitti contestati e non è relativa a 12 anni di reclusione, ma rispettivamente a sette per la AL ed a cinque per la RI e la trattazione dei criteri ex art. 133 c.p. trovasi nella sentenza di primo grado, interamente condivisa dal giudice del gravame, che sviluppa solo poco annotazioni essenziali. Restano da trattare, quindi, solo le eccezioni procedurali avanzate da RI PP e AL OS e quella di IL RI, che sviluppa ampiamente quella accennata nel ricorso delle prime due, relativa alla violazione degli artt. 177, 178, 179, 127, 441, 443 e 420 ter c.p.p.. A tal proposito le nullità dedotte esclusivamente nel ricorso delle due prime impugnati sono infondate, poiché nell'imputazione contestata sono indicati i vari ruoli, pur se i fatti si sviluppano in un arco temporale molto ampio a carico di persone rimaste ignote, mentre le altre (mancata sottoscrizione del decreto di rinvio a giudizio da parte del cancelliere, erronea indicazione del numero di registro generale, contrasto tra dispositivi cioè quello letto in udienza e quello riportato in calce alla sentenza), tratte dall'atto di appello e non ripetute in ricorso e, quindi, per ciò solo inammissibili, perché generiche, costituiscono mere irregolarità come ritenuto dall'impugnata sentenza.
Infatti, per quel che attiene l'unica effettiva nullità, avanzata nel ricorso delle predette due imputate, a parte l'intempestiva deduzione (cfr. Cass. sez. 1^ 23 maggio 2000 n. 2367 rv. 216091), perché non costituisce una nullità assoluta, ma, al massimo, a regime intermedio, da eccepire "in limine litis" cioè prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento o in sede di atti preliminari nell'udienza preliminare, è sufficiente quanto dedotto dall'impugnata sentenza e su riferito circa la determinatezza della contestazione.
Inoltre, l'omessa sottoscrizione del cancelliere del decreto di citazione costituisce mera irregolarità (Cass. sez. 6^ 25 febbraio 2000 n. 2397 rv. 215645), mentre nel contrasto tra il dispositivo letto in udienza e l'altro scritto in calce alla motivazione non solo non è configurabile alcuna nullità, perché prevale quello letto in udienza, ma quest'ultimo è persino integrabile, ove contenga statuizioni incomplete (Cass. sez. 6^ 29 novembre 1993 n. 10957 rv. 195718) e l'errata indicazione del numero di registro generale non determina alcuna incertezza e non è richiesta a pena di nullità e nemmeno indicata tra i requisiti del decreto di citazione ai sensi dell'art. 552 c.p.p., sicché dette censure sono inammissibili come gran parte dei ricorsi proposti, ritenuti soltanto da rigettare per la necessità di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza con quella più attenta di quella di primo grado. L'ultima eccezione procedurale, ampiamente svolta solo da IL RI ed in gran parte generica nella versione fornita dalle ricorrenti AL e RI PP, non è fondata. A tal proposito appare opportuno effettuare un breve "excursus" sulle linee ermeneutiche tracciate da questo giudice di legittimità in tema di impedimento del difensore a partecipare all'udienza camerale per l'appello avverso sentenze pronunciate con il rito abbreviato, prima della riforma del 1999 che, come è noto, ha previsto la sospensione o il rinvio dell'udienza preliminare (entro cui si colloca il giudizio abbreviato ex art. 443 c.p.p.) in caso di assoluta impossibilità di comparire del difensore
- fermo restando che il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599 c.p.p., appositamente richiamato dall'art. 443 c.p.p., comma 4, non oggetto di novellazione, ne' successivamente modificato dalla L. n. 63 del 2001 di attuazione del c.d. giusto processo - ed ha introdotto, per il dibattimento, l'art. 484 c.p.p., comma 3 bis, in base al quale "si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies" c.p.p. ed ha abrogato gli artt. 485, 486, 487 e 488 c.p.p.. Prima di detta riforma la giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. un. 27 giugno 1998 n. 7551 rv. 210795 per tutte) affermava l'inapplicabilità della norma all'epoca vigente (art. 486 c.p.p., comma 5, ora art. 420 ter c.p.p.) nel procedimento camerale d'appello disciplinato (dall'art. 599 c.p.p. sulla base del dato letterale e dell'espresso richiamo, contenuto nella citata norma "alle forme previste dall'art. 127 c.p.p., le quali richiedono soltanto la notificazione dell'avviso al difensore senza considerare il rinvio per suo legittimo impedimento, stabilito solo per il dibattimento. Inoltre il comma 3 della disposizione in esame espressamente prescrive che il P.M. ed i difensori "sono sentiti, se compaiono", mentre l'art. 599 c.p.p.. nel suo comma 2 prevede il rinvio dell'udienza camerale per l'impedimento del solo imputato (se e sempre che abbia manifestato la volontà di comparire con un esplicito onere a suo carico, ed al comma 3, invece, richiede la partecipazione del difensore ed il rinvio in caso di assoluto impedimento a comparire solo nel caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
La dottrina prevalente concordava con i principi espressi dai giudici di legittimità, mentre solo qualche voce dottrinale dubitava della possibilità di garantire l'effettività del contraddittorio in seguito alla nomina di un difensore di ufficio, anche a causa della notevole libertà cui è soggetta la scelta dei sostituti d'ufficio, sicché svolgeva considerazioni metagiuridiche, adducendo inconvenienti pratici, senza alcun aggancio normativo, mentre altra dottrina sosteneva un'applicazione analogica dell'ambito di applicabilità dell'art. 486 c.p.p., subito contraddetta da quella, che, esattamente, faceva rilevare l'impossibilità di una simile analisi ermeneutica in contrasto con la direttiva n. 77 della L.D. (16 febbraio 1987 n. 81). Nel sistema successivo delineato dalla c.d. L. RO ed integrato con le altre successive normative, venuto meno il vincolo della legge delega, parte della dottrina ha rilevato come il su riferito orientamento giurisprudenziale contrasterebbe con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e con i principi del giusto processo. Tuttavia simili parametri costituzionali non sembrano invocabili alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, in quanto si tralascia di considerare come uniforme orientamento del giudice di legittimità delle leggi ritenga che il diritto di difesa, garantito dal contraddittorio, risulta regolato secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti senza che le modalità stesse ne menomino l'esistenza, allorché di esso vengano assicurati lo scopo e la funzione (cfr. fra tante Corte Cost. ord. n. 201 del 2004 ed ord. n. 32 del 2003), mentre, attesa la scelta operata dall'imputato di un rito alternativo con proprie cadenze, non è configurabile alcuna disparità di trattamento ne' fra riti alternativi o cognitivi diversi ne' tra la disciplina dell'impedimento difensivo nel primo e nel secondo grado di giudizio, privilegiandosi ragioni di speditezza e di economia processuale tali da non sacrificare neppure il principio del contraddittorio, che può essere cartolare. Inoltre, proprio con riferimento alla disciplina stabilita in via generate per l'udienza preliminare, al fine di escludere ogni utile richiamo sia al principio di eguaglianza, inteso in senso ampio, sia a quello di ragionevolezza e di razionalità della disciplina, in cui si articola, occorre considerare che accorta dottrina ritiene detta udienza un procedimento camerale "sui generis", strutturato in maniera diversa da quello in Camera di consiglio con specifiche cadenze, derivanti dal "nuovo ruolo" attribuito dalla riforma a detta udienza, unanimemente riconosciuto, tanto più che, ove il legislatore avesse voluto limitarsi ad imporre per l'udienza preliminare il rito camerale, lo avrebbe potuto fare tramite il mero rinvio all'art. 127 c.p.p., sicché, pure per ragioni strutturali, non appare invocabile la violazione dell'art. 3 Cost., pur variamente articolata.
Peraltro, il riferimento al novellato art. 111 Cost. ed in particolare al comma 3 e 4 cioè al diritto dell'accusato di godere le condizioni necessarie per predisporre la difesa e da quello del contraddittorio delle parti e nella formazione della prova è sotto il primo profilo, inconferente, giacché si tratta di limitazione parziale contenuta nel giudizio di appello, quando, ormai, la difesa è stata approntata e le integrazioni probatorie sono ammesse solo in primo grado o in caso di rinnovazione del dibattimento, a cui deve necessariamente partecipare il difensore, che può far valere, in dette ipotesi, un suo legittimo impedimento, mentre, per quanto attiene al principio del contraddittorio si dimentica che la stessa norma prevede la possibilità per il legislatore ordinario di disciplinare casi in cui la formazione della prova può anche non avvenire nel contraddittorio delle parti, facendo figurare fra i parametri cui ancorare detta deroga anche il consenso dell'imputato con chiaro riferimento ai riti alternativi, fra i quali va ricompreso quello abbreviato.
La conferma della perdurante vigenza dell'irrilevanza dell'impedimento a comparire del difensore nel giudizio di appello in Camera di consiglio in seguito alla scelta del rito abbreviato discende dall'assenza di ogni modificazione da parte di leggi successive (n. 63 del 2001 e n. 134 del 2003) della predetta disciplina e dal consolidarsi nella giurisprudenza costituzionale del principio secondo cui il contraddittorio può esplicarsi con diverse modalità in base al tipo di procedimento, giacché non deve essere uniforme la sua attuazione (Corte Cost. nn. 8, 132 e 257 del 2003). Non ignora il collegio una pronuncia, rimasta isolata e non persuasiva, oltre che risalente nel tempo (Cass. sez. 2^ 14 dicembre 2000 n. 13033 rv. 217507 contra Cass. sez. 1^ 21 novembre 2001 n. 41687 rv. 220041, che contiene una prima e penetrante critica alle argomentazioni della sentenza citata dalla ricorrente IL RI, cui si aggiungono con uniforme orientamento fra tante Cass. sez. 4^ 4 ottobre 2002 n. 33283 rv. 222497; Cass. sez. 6^ 22 maggio 2003 n. 22781 rv. 226295 e di recente Cass. sez. 4^ 26 marzo 2004 n. 14866 rv. 227918, Cass. sez. 6^ 15 ottobre 2004 n. 40542 rv. 230260, che ampia i contenuti della decisione n. 41687 del 2001 cit., Cass. sez. 5^ 10 maggio 2004 n. 22308 rv. 228093, Cass. sez. 5^ 19 maggio 2004 n. 23323 rv. 228867 e Cass. sez. 4^ 1 giugno 2005 n. 20576, che, a dimostrazione del consolidato dibattito, sinteticamente deduce l'infondatezza dell'eccezione). Pertanto, appare opportuno riassumere le linee interpretative di detta pronuncia, alcune delle quali già oggetto di analisi, in modo da dimostrane la definitiva non condivisibilità. L'isolata soluzione sarebbe imposta, secondo la tesi prospettata dalla predetta pronuncia: a) dal principio del giusto processo sancito nel novellato art. 111 Cost.; b) dalla illogicità di una disciplina del giudizio abbreviato, che consenta, in primo grado, il rinvio dell'udienza in caso di impedimento assoluto del difensore, mentre non lo ammetta in sede di appello, in quanto qui troverebbe applicazione l'art. 127 c.p.p., che prevede quale esclusiva causa di rinvio dell'udienza l'impedimento dell'imputato e non anche del difensore (commi 3 e 4); c) dalla chiara intenzione della legge di riforma del 1999 di garantire e tutelare con pari dignità e senza distinzione di sorta, sia nel procedimento camerale che nella fase dibattimentale, l'effettività del contraddittorio e del diritto di difesa dell'imputato; d) dall'esistenza di una "mera lacuna nel testo normativo in esame (e cioè nell'art. 443 c.p.p., comma 4) e una carenza di coordinamento con l'art. 599 c.p.p. non idonei ad escludere l'applicabilità della regola di cui all'art. 420 ter c.p.p., comma 5, anche al procedimento camerale ex art. 599 c.p.p., nelle ipotesi in cui non vengano in discussione le sole questioni limitate alla misura della pena o all'accordo sui motivi di appello.
Le prime tre argomentazioni, che si risolvono nella ricerca di una pretesa interpretazione adeguatrice, sono state già esaminate e ritenute poco conducenti, perché in contrasto con la giurisprudenza costituzionale sui singoli parametri costituzionali richiamati e con la dottrina che si è occupata dell'argomento, nonché ritenute manifestamente infondate da questa Corte (Cass. sez. 4^ 7 maggio 2004 n. 21761 rv. 228592), anche con riguardo a principi elaborati dalla Corte Costituzionale in tema di giudizio abbreviato (sent. n. 373 del 1992). L'ultima osservazione è costretta a fornire un'esegesi riduttiva del richiamo operato dall'art. 443 c.p.p. senza alcuna plausibile giustificazione, giacché limita, in definitiva, il riferimento all'art. 599 c.p.p. all'udienza camerale senza particolari modalità, sicché rende incongruo prevedere un doppio rinvio cioè quello successivo all'art. 127 c.p.p., e dimentica la costante giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore del precedente e dell'attuale testo, secondo cui il rinvio dell'art. 443 c.p.p., comma 4, concerne l'art. 599 c.p.p. nella sua interezza e non solo l'ipotesi su indicata contemplata al comma 1 (Cass. sez. 5^ 19 marzo 1997 n. 2628 rv. 207891 e Cass. sez. 6^ n. 40542 del 2004 cit. e Cass. sez. un. n. 7551 del 1998 cit.). Tali canoni interpretativi devono essere ribaditi sia perché la disciplina sul punto è rimasta immutata sia in quanto non contrastanti con i parametri costituzionali invocati sia poiché la diversa esegesi è costretta ad analisi ermeneutiche mutilanti e non condivisibili e sia, infine, in relazione ai principi espressi dalla decisione della Corte Costituzionale n. 230 del 1991, ancor più validi dopo l'intervenuta riforma del rito abbreviato con l'introduzione dell'integrazione probatoria, in base ai quali la scelta legislativa appare incentrata ad attuare, da un lato, criteri di economia processuale e speditezza, ora costituzionalmente stabiliti dall'art. 111 Cost., e, dall'altro, l'esigenza di assicurare l'unità del processo penale nelle varie fasi, pur diversamente articolate.
Pertanto, da ogni angolo visuale, l'analisi ermeneutica proposta dall'isolata pronuncia non è condivisibile, tanto più che nessuna "lacuna" è ravvisabile nell'attuale sistema delineato dal legislatore, il quale, in tutti i procedimenti camerali che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., ha mantenuta ferma la regola che l'udienza è rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente (art. 127 c.p.p., comma 4), ovvero che abbia manifestato la volontà di comparire (art. 599 c.p.p., comma 2). Pertanto anche detto ultimo motivo è infondato, sicché tutti gli altri ricorsi devono essere rigettati con la condanna di tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da RI GI e rigetta tutti gli altri.
Condanna tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e RI GI anche al versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006