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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11318 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 21364/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO
- Presidente -
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO
- Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21364 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e vertente
TRA Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Simona Fiordelisi, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, n. 205;
RICORRENTE
E
Controparte_1 (C.F.
, nato a [...] il [...], e C.F._2
residente in [...]; RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/05/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso, chiedendo l'assegnazione della casa familiare e che la sig.ra Pt_1 sia sottoposta ad un percorso di sostegno genitoriale a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il Pubblico Ministero, con atto depositato in data 26/05/2025, ha concluso, chiedendo al Tribunale di disciplinare i rapporti prevedendo percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti e monitoraggio dei SS sul nucleo familiare per almeno 6 mesi, riservando all'esito ulteriori richieste.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15/10/2024, Parte_1 deduceva:
di aver convissuto, per circa otto anni, col resistente, dapprima in El
AD e, successivamente, in Italia;
che il resistente aveva iniziato, fin dai primi tempi della convivenza in Italia, a manifestare nei confronti della compagna comportamenti aggressivi e prevaricatori, spesso dettati dalla propria dipendenza dall'alcool, anche in presenza delle figlie;
che spesso, durante i fine settimana, quando libero da impegni di lavoro, lui si era allontanato dalla casa familiare senza dare alcun riferimento, così da indurla ad abbandonare la casa familiare per rifugiarsi insieme alle bambine presso l'abitazione dell'amica, che da allora avevaControparte_2
ricevuto, per la sola richiesta di contributo economico per le minori, minacce di morte (come da denuncia prodotta); che il resistente non aveva mai provveduto al sostentamento delle figlie;
che la ricorrente aveva sporadici lavori come collaboratrice domestica mentre il resistente svolgeva l'attività lavorativa di aiuto-cuoco, percependo in via esclusiva l'assegno unico per le figlie di cui la madre non conosce l'ammontare.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva: disporsi l'affidamento esclusivo alla madre delle minori Persona_1
(nata a [...] il [...]) e Persona_2 (nata a Napoli il 15/08/2023), con diritto di visita del padre solo in modalità protetta presso i servizi sociali;
di assegnare la casa familiare alla madre;
di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori di almeno 400,00 euro mensili ciascuna, (800,00 euro mensili complessive), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, cui aggiungersi il 50% delle spese straordinarie.
A seguito della prima udienza di comparizione ex art. 473 bis.14 c.p.c. del
21/11/2024, il Giudice, con ordinanza del 17/01/2025, in via provvisoria ed urgente: disponeva l'affido esclusivo delle figlie minori della coppia alla madre, presso la cui abitazione venivano collocate;
disponeva incontri padre-figlie esclusivamente presso i SS territorialmente competenti;
incaricava i SS territorialmente competenti alla effettuazione di una indagine socio-ambientale sui nuclei familiari (paterno e materno); poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dalla domanda, entro il 5 di ogni mese, alla ricorrente, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di euro
550,00 (con rivalutazione annuale secondo indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava le istanze istruttorie. All'esito delle relazioni depositate dai SS territorialmente competenti e dell'ascolto della ricorrente tenutosi all'udienza del 22/05/2025, in cui la stessa dichiarava di essere tornata a convivere con il resistente, il Giudice,
con ordinanza resa al termine della udienza, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
• Sulla domanda di affidamento delle figlie minori della coppia nata a [...] il Persona_1
18/08/2021; nata a [...]_2
il 15/08/2023) e sulla regolamentazione del diritto di visita.
In merito all'affidamento delle figlie minori della coppia, la ricorrente, deducendo di essere stata vittima di violenze - di natura fisica e psicologica nel corso della storia familiare con il resistente (derivanti dall'abuso di alcol da parte di questi), che la conducevano anche a sporgere denuncia, determinandosi così ad allontanarsi definitivamente dall'uomo unitamente alle due minori, chiedeva inizialmente l'affidamento esclusivo di queste ultime.
Il Giudice, come anticipato in premessa, in via d'urgenza, alla luce del tenore delle iniziali deduzioni della ricorrente, della documentazione prodotta, della inattendibilità genitoriale del resistente dovuta alle violenze domestiche e all'abuso di alcool, dell'assenza di una frequentazione padre-
figlie e di qualsiasi forma di contribuzione al mantenimento delle minori: anzitutto, riteneva opportuno che le minori venissero affidate in via esclusiva alla madre, essendo stata prospettata l'inidoneità del genitore non convivente ad esercitare il proprio ruolo educativo nei confronti dei figli e la difficoltà di condivisione delle scelte genitoriali atteso la dedotta violenza e il persistente conflitto tra genitori;
in secondo luogo, riteneva necessario incaricare i SS competenti ad effettuare una indagine socio- ambientale sui nuclei familiari di padre e madre, oltre che disporre incontri protetti padre-figlie presso gli stessi SS.
Tuttavia, con relazione depositata in data 30/04/2025, il Centro SS San
ZO del Comune di Napoli rappresentava: di aver ricevuto, dal Polo Territoriale delle Famiglie, una nota in cui venivano riportate le dichiarazioni delle parti, le quali affermavano di essere tornati a vivere insieme presso l'abitazione sita in Napoli, alla Via Samuele Cagazzi, n. 62; di aver successivamente contattato telefonicamente la ricorrente, la quale confermava la ripresa della relazione con il resistente ed il trasferimento, insieme alle figlie, presso la su indicata abitazione.
Tale elemento trovava ulteriore riscontro alla fissata udienza di comparizione del 22/05/2025, ove la ricorrente, ascoltata personalmente dal Giudice, affermava: "Siamo ritornati insieme e viviamo insieme da 2 mesi, ho deciso così per una ragione economica. Non vogliamo stare in una relazione tossica, ma stiamo provando a stare tranquilli. Non ho mentito sulle violenze. Io gli ho detto che deve cercare aiuto, ma continua a bere".
Tanto premesso, alla luce del ripristino della convivenza materiale e spirituale ad opera delle parti, come risulta dalle relazioni dei SS e dalle dichirazioni rese dalla ricorrente, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di affidamento esclusivo riguardante le figli minori della coppia.
Si ricordi, infatti, che, in punto di diritto, come chiarito dalla giurisprudenza, la riconciliazione tra le parti, intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che sono alla base del consorzio familiare, nonché atti a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto a prescindere da irrilevanti riserve mentali (cfr.: Cass., n.
19497/2005; Cass. 19535/2014; Cass. 20323/2019; Cass., n.
14037/2021), sotto il profilo degli effetti processuali comporta l'improseguibilità del giudizio in corso, per il venir meno dell'interesse allo stesso e alla pronuncia giudiziale invocata, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr.: Trib. Frosinone, n. 1099/2023).
Al contempo, tuttavia, in ragione delle denunciate e predette condotte violente e minatorie del resistente verso la ricorrente, a tutela di quest'ultima e soprattutto delle figlie minori della coppia, si invitano i SS territorialmente competenti a monitorare, per ulteriori sei mesi, il nucleo familiare de quo, onerando gli stessi di comunicare al PM sede: l'esito conclusivo di detto monitoraggio;
eventualmente, con urgenza, qualsiasi elemento, informazione o accadimento che possa profilare la sussistenza di un pregiudizio - anche solo potenziale - per le figlie minori della coppia e per la resistente.
• Sulla domanda di assegnazione della casa familiare e sulla domanda di mantenimento delle figlie minori della coppia nata a Napoli ilPersona_1
nata a [...] Persona_218/08/2021;
il 15/08/2023).
La cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di affidamento della prole minorenne determina la conseguente cessazione della materia del contendere anche con riferimento alle proposte domande di assegnazione della casa familiare e di mantenimento delle figli minori della coppia. • Sulla regolamentazione delle spese processuali.
In tema di spese processuali, quando è pronunciata la cessazione della materia del contendere, la giurisprudenza ha costantemente chiarito che: il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (cfr.: Cass., n. 15230/2025); per il principio di causalità nell'insorgere della lite, il venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito può integrare le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, se logicamente motivate (cfr.: Cass, n.14036/2024).
Orbene, posto che, nel caso di specie, il venir meno della materia del contendere non dipende da un fattore esterno alle parti, ma deriva da una attuata volontà conciliativa tra le stesse, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare totalmente le spese di lite ex art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• onera i SS territorialmente competenti a monitorare il nucleo familiare de quo per ulteriori sei mesi, con le indicazioni precisate in parte motiva;
compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO
- Presidente -
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO
- Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21364 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e vertente
TRA Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Simona Fiordelisi, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, n. 205;
RICORRENTE
E
Controparte_1 (C.F.
, nato a [...] il [...], e C.F._2
residente in [...]; RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/05/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso, chiedendo l'assegnazione della casa familiare e che la sig.ra Pt_1 sia sottoposta ad un percorso di sostegno genitoriale a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il Pubblico Ministero, con atto depositato in data 26/05/2025, ha concluso, chiedendo al Tribunale di disciplinare i rapporti prevedendo percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti e monitoraggio dei SS sul nucleo familiare per almeno 6 mesi, riservando all'esito ulteriori richieste.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15/10/2024, Parte_1 deduceva:
di aver convissuto, per circa otto anni, col resistente, dapprima in El
AD e, successivamente, in Italia;
che il resistente aveva iniziato, fin dai primi tempi della convivenza in Italia, a manifestare nei confronti della compagna comportamenti aggressivi e prevaricatori, spesso dettati dalla propria dipendenza dall'alcool, anche in presenza delle figlie;
che spesso, durante i fine settimana, quando libero da impegni di lavoro, lui si era allontanato dalla casa familiare senza dare alcun riferimento, così da indurla ad abbandonare la casa familiare per rifugiarsi insieme alle bambine presso l'abitazione dell'amica, che da allora avevaControparte_2
ricevuto, per la sola richiesta di contributo economico per le minori, minacce di morte (come da denuncia prodotta); che il resistente non aveva mai provveduto al sostentamento delle figlie;
che la ricorrente aveva sporadici lavori come collaboratrice domestica mentre il resistente svolgeva l'attività lavorativa di aiuto-cuoco, percependo in via esclusiva l'assegno unico per le figlie di cui la madre non conosce l'ammontare.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva: disporsi l'affidamento esclusivo alla madre delle minori Persona_1
(nata a [...] il [...]) e Persona_2 (nata a Napoli il 15/08/2023), con diritto di visita del padre solo in modalità protetta presso i servizi sociali;
di assegnare la casa familiare alla madre;
di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori di almeno 400,00 euro mensili ciascuna, (800,00 euro mensili complessive), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, cui aggiungersi il 50% delle spese straordinarie.
A seguito della prima udienza di comparizione ex art. 473 bis.14 c.p.c. del
21/11/2024, il Giudice, con ordinanza del 17/01/2025, in via provvisoria ed urgente: disponeva l'affido esclusivo delle figlie minori della coppia alla madre, presso la cui abitazione venivano collocate;
disponeva incontri padre-figlie esclusivamente presso i SS territorialmente competenti;
incaricava i SS territorialmente competenti alla effettuazione di una indagine socio-ambientale sui nuclei familiari (paterno e materno); poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dalla domanda, entro il 5 di ogni mese, alla ricorrente, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di euro
550,00 (con rivalutazione annuale secondo indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava le istanze istruttorie. All'esito delle relazioni depositate dai SS territorialmente competenti e dell'ascolto della ricorrente tenutosi all'udienza del 22/05/2025, in cui la stessa dichiarava di essere tornata a convivere con il resistente, il Giudice,
con ordinanza resa al termine della udienza, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
• Sulla domanda di affidamento delle figlie minori della coppia nata a [...] il Persona_1
18/08/2021; nata a [...]_2
il 15/08/2023) e sulla regolamentazione del diritto di visita.
In merito all'affidamento delle figlie minori della coppia, la ricorrente, deducendo di essere stata vittima di violenze - di natura fisica e psicologica nel corso della storia familiare con il resistente (derivanti dall'abuso di alcol da parte di questi), che la conducevano anche a sporgere denuncia, determinandosi così ad allontanarsi definitivamente dall'uomo unitamente alle due minori, chiedeva inizialmente l'affidamento esclusivo di queste ultime.
Il Giudice, come anticipato in premessa, in via d'urgenza, alla luce del tenore delle iniziali deduzioni della ricorrente, della documentazione prodotta, della inattendibilità genitoriale del resistente dovuta alle violenze domestiche e all'abuso di alcool, dell'assenza di una frequentazione padre-
figlie e di qualsiasi forma di contribuzione al mantenimento delle minori: anzitutto, riteneva opportuno che le minori venissero affidate in via esclusiva alla madre, essendo stata prospettata l'inidoneità del genitore non convivente ad esercitare il proprio ruolo educativo nei confronti dei figli e la difficoltà di condivisione delle scelte genitoriali atteso la dedotta violenza e il persistente conflitto tra genitori;
in secondo luogo, riteneva necessario incaricare i SS competenti ad effettuare una indagine socio- ambientale sui nuclei familiari di padre e madre, oltre che disporre incontri protetti padre-figlie presso gli stessi SS.
Tuttavia, con relazione depositata in data 30/04/2025, il Centro SS San
ZO del Comune di Napoli rappresentava: di aver ricevuto, dal Polo Territoriale delle Famiglie, una nota in cui venivano riportate le dichiarazioni delle parti, le quali affermavano di essere tornati a vivere insieme presso l'abitazione sita in Napoli, alla Via Samuele Cagazzi, n. 62; di aver successivamente contattato telefonicamente la ricorrente, la quale confermava la ripresa della relazione con il resistente ed il trasferimento, insieme alle figlie, presso la su indicata abitazione.
Tale elemento trovava ulteriore riscontro alla fissata udienza di comparizione del 22/05/2025, ove la ricorrente, ascoltata personalmente dal Giudice, affermava: "Siamo ritornati insieme e viviamo insieme da 2 mesi, ho deciso così per una ragione economica. Non vogliamo stare in una relazione tossica, ma stiamo provando a stare tranquilli. Non ho mentito sulle violenze. Io gli ho detto che deve cercare aiuto, ma continua a bere".
Tanto premesso, alla luce del ripristino della convivenza materiale e spirituale ad opera delle parti, come risulta dalle relazioni dei SS e dalle dichirazioni rese dalla ricorrente, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di affidamento esclusivo riguardante le figli minori della coppia.
Si ricordi, infatti, che, in punto di diritto, come chiarito dalla giurisprudenza, la riconciliazione tra le parti, intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che sono alla base del consorzio familiare, nonché atti a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto a prescindere da irrilevanti riserve mentali (cfr.: Cass., n.
19497/2005; Cass. 19535/2014; Cass. 20323/2019; Cass., n.
14037/2021), sotto il profilo degli effetti processuali comporta l'improseguibilità del giudizio in corso, per il venir meno dell'interesse allo stesso e alla pronuncia giudiziale invocata, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr.: Trib. Frosinone, n. 1099/2023).
Al contempo, tuttavia, in ragione delle denunciate e predette condotte violente e minatorie del resistente verso la ricorrente, a tutela di quest'ultima e soprattutto delle figlie minori della coppia, si invitano i SS territorialmente competenti a monitorare, per ulteriori sei mesi, il nucleo familiare de quo, onerando gli stessi di comunicare al PM sede: l'esito conclusivo di detto monitoraggio;
eventualmente, con urgenza, qualsiasi elemento, informazione o accadimento che possa profilare la sussistenza di un pregiudizio - anche solo potenziale - per le figlie minori della coppia e per la resistente.
• Sulla domanda di assegnazione della casa familiare e sulla domanda di mantenimento delle figlie minori della coppia nata a Napoli ilPersona_1
nata a [...] Persona_218/08/2021;
il 15/08/2023).
La cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di affidamento della prole minorenne determina la conseguente cessazione della materia del contendere anche con riferimento alle proposte domande di assegnazione della casa familiare e di mantenimento delle figli minori della coppia. • Sulla regolamentazione delle spese processuali.
In tema di spese processuali, quando è pronunciata la cessazione della materia del contendere, la giurisprudenza ha costantemente chiarito che: il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (cfr.: Cass., n. 15230/2025); per il principio di causalità nell'insorgere della lite, il venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito può integrare le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, se logicamente motivate (cfr.: Cass, n.14036/2024).
Orbene, posto che, nel caso di specie, il venir meno della materia del contendere non dipende da un fattore esterno alle parti, ma deriva da una attuata volontà conciliativa tra le stesse, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare totalmente le spese di lite ex art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• onera i SS territorialmente competenti a monitorare il nucleo familiare de quo per ulteriori sei mesi, con le indicazioni precisate in parte motiva;
compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO