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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3267/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13565/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062417744000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 564/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), con atto depositato, in data 16/07/2025, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, proponeva - tramite il ministero del suo procuratore e difensore, meglio indicato in rubrica - ricorso, e art. 18 Dlgs n. 546/1992, avverso la cartella di pagamento n. 07120250062417744000, per l'importo di €uro 757,28 notificatagli il
24/04/2023, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate SI, per conto della Regione Campania, con ruolo, emesso da quest'ultima, concernente la tassa automobilistica, anno 2019, gravata sull'autoveicolo di sua proprietà, ivi identificato;
atto, questo, generato dall' avviso di accertamento di cui al dettaglio degli addebiti, asseritamente notificato addì 20/09/2022 .
Invocava l'annullamento, in sede di pubblica udienza dell'opposto provvedimento, per il seguente motivo di doglianza, precisamente: omessa, ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto, intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, per non avere il prefato Ente Impositore, esercitato il diritto a rivendicarla, nei termini di legge;
conseguentemente, la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione, il tutto, fatte salve le spese di lite, con attribuzione. Osservava, nello specifico - in considerazione delle suindicate doglianze - che l'opposto atto era da intendersi il primo gravame , oggetto di contestazione;
pertanto - a suo dire - da annullarsi, attesa la maturata prescrizione del diritto a richiedere il credito intimato.
Resistevano, per quanto di ragione e competenza l'ADER ed il surriferito Ente Impositore che confutavano, estensivamente, l'assunto ex adverso, in fatto ed in diritto.
Nello specifico, la Concessionaria, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative esclusivamente dell'Ente Impositore.
Di conseguenza, dichiarava di non accettare il contraddittorio, mentre, nel merito, confermando la legittimità del suo operato, contestava tanto l'eccezione di prescrizione quanto quella di decadenza, non sussistendone i presupposti.
La Regione Campania, invece, versava in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento, con racc.
AINIM220729CC0043606, eseguita in data 20/09/22, a mani del contribuente;
onde, qualsiasi doglianza riferita all'atto prodromico, per effetto dell'irretrattabilità del credito intimato, era da ritenersi ininfluente, per intervenuta decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 Dlgs n. 546/92.
Concludevano entrambe, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese, a carico della parte ricorrente.
All'udienza di merito, la Corte, nella spiegata composizione, all'esito del contraddittorio, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva in data 16/02/2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto respinto.
Invero, la Regione Campania ha depositato la prova documentale, attestante la regolarità e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, nei termini di legge (20/09/2022), perfezionatasi, peraltro, a mani del ricorrente;
atto questo, non impugnato e, conseguentemente, divenuto definitivo;
circostanza, in punto di fatto e diritto, che legittima la pretesa tributaria.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR N.
13565/2025 - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata - così provvede: Rigetta il ricorso, come da motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, a favore delle parti resistenti in solido tra loro, in euro quattrocento/00 (€ 400,00), oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso, in Napoli, in data 16 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13565/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062417744000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 564/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), con atto depositato, in data 16/07/2025, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, proponeva - tramite il ministero del suo procuratore e difensore, meglio indicato in rubrica - ricorso, e art. 18 Dlgs n. 546/1992, avverso la cartella di pagamento n. 07120250062417744000, per l'importo di €uro 757,28 notificatagli il
24/04/2023, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate SI, per conto della Regione Campania, con ruolo, emesso da quest'ultima, concernente la tassa automobilistica, anno 2019, gravata sull'autoveicolo di sua proprietà, ivi identificato;
atto, questo, generato dall' avviso di accertamento di cui al dettaglio degli addebiti, asseritamente notificato addì 20/09/2022 .
Invocava l'annullamento, in sede di pubblica udienza dell'opposto provvedimento, per il seguente motivo di doglianza, precisamente: omessa, ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto, intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, per non avere il prefato Ente Impositore, esercitato il diritto a rivendicarla, nei termini di legge;
conseguentemente, la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione, il tutto, fatte salve le spese di lite, con attribuzione. Osservava, nello specifico - in considerazione delle suindicate doglianze - che l'opposto atto era da intendersi il primo gravame , oggetto di contestazione;
pertanto - a suo dire - da annullarsi, attesa la maturata prescrizione del diritto a richiedere il credito intimato.
Resistevano, per quanto di ragione e competenza l'ADER ed il surriferito Ente Impositore che confutavano, estensivamente, l'assunto ex adverso, in fatto ed in diritto.
Nello specifico, la Concessionaria, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative esclusivamente dell'Ente Impositore.
Di conseguenza, dichiarava di non accettare il contraddittorio, mentre, nel merito, confermando la legittimità del suo operato, contestava tanto l'eccezione di prescrizione quanto quella di decadenza, non sussistendone i presupposti.
La Regione Campania, invece, versava in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento, con racc.
AINIM220729CC0043606, eseguita in data 20/09/22, a mani del contribuente;
onde, qualsiasi doglianza riferita all'atto prodromico, per effetto dell'irretrattabilità del credito intimato, era da ritenersi ininfluente, per intervenuta decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 Dlgs n. 546/92.
Concludevano entrambe, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese, a carico della parte ricorrente.
All'udienza di merito, la Corte, nella spiegata composizione, all'esito del contraddittorio, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva in data 16/02/2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto respinto.
Invero, la Regione Campania ha depositato la prova documentale, attestante la regolarità e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, nei termini di legge (20/09/2022), perfezionatasi, peraltro, a mani del ricorrente;
atto questo, non impugnato e, conseguentemente, divenuto definitivo;
circostanza, in punto di fatto e diritto, che legittima la pretesa tributaria.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR N.
13565/2025 - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata - così provvede: Rigetta il ricorso, come da motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, a favore delle parti resistenti in solido tra loro, in euro quattrocento/00 (€ 400,00), oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso, in Napoli, in data 16 febbraio 2026