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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8742 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 336942024 promossa da:
)con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SO ER ( con studio in Viale Regina C.F._2
Margherita 42 00198 ROMA ( ) Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv.to CORLETO MARIO ), con elezione di C.F._4
domicilio presso il difensore in Roma Viale Europa n.100
( ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/08/2024 premesso di avere intrattenuto una Parte_2
relazione con , dalla quale era nato il figlio nato il [...] Controparte_1 Per_1
chiedeva al Tribunale di Roma, di stabilire la regolamentazione della responsabilità genitoriale disponendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente del minore presso la propria abitazione, con facoltà per il padre di tenere il figlio con sé due pomeriggi a settimana a fine settimane alternati, per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive e durante le feste di Natale, oltre alla misura del mantenimento dovuto da per il Controparte_1
mantenimento del figlio.
Si costituiva in giudizio il quale segnalava che la ricorrente aveva fin dalla Controparte_1
separazione tra le parti tenuto un atteggiamento possessivo nei riguardi del figlio minore, frapponendo molti ostacoli ed impedimenti alla frequentazione tra il padre ed il figlio. Aderiva alle modalità di frequentazione formulate da parte ricorrente salvo per quanto relativo alla frequentazione infra settimanale, per la quale il chiedeva il pernotto con il figlio due volte alla settimana, oltre che CP_1
per la suddivisione dei periodi di vacanza da trascorrere con il figlio minore durante la pausa estiva.
All'udienza del 19.5.2026 fissata ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, le parti comparivano in udienza all'esito della quale il GD invitava le parti alla discussione orale, rimettendo quindi la decisione al collegio. Orbene ritiene il Tribunale che debba stabilirsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto Per_2 dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
il collocamento del figlio minore deve essere mantenuto presso la madre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla misura dell'assegno di mantenimento dovuto da a per il mantenimento del Controparte_1 Parte_1
figlio minore. Dalla lettura degli atti si evince che la ricorrente lavora part-time presso un asilo nido con stipendio mensile pari ad Euro 700,00 al mese, mentre il resistente lavora come guardia giurata e percepisce la somma mensile pari ad Euro 1400,00 al mese. Ciò premesso, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti, tenuto conto delle esigenze del figlio minore rapportate all'età (7 anni), dei maggiori tempi di permanenza del figlio presso la madre e della conseguente maggiore prestazione di cure domestiche e di assistenza assicurata in suo favore, il Tribunale reputa equo determinare in euro 250,00 la misura dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, somma da corrispondersi in favore della ricorrente a decorrere dalla domanda giudiziale (12.8.2024), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. L'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.). Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura pari al 50%, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le spese di lite stante l'esito del giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_2 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé;
- dispone che il minore sia collocato presso la madre che il padre veda e tenga con sé il figlio, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di diverso accordo il lunedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,00; nelle settimane in cui il week-end è della madre il minore pernotterà dal padre il giorno di giovedì; per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, e comunque per il corrente anno dal 1 al 16 agosto con la madre e dal 17 al 31 agosto con il padre;
durante le festività di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale fino alla mattina successiva e con l'altro genitore il giorno di Natale. Durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o Pasquetta;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
il genitore potrà sentire il figlio telefonicamente una volta al giorno quando non è con sé.
- determina in euro 250,00 il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento del figlio, da corrispondersi in favore di CP_1
presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1 decorrenza dalla domanda giudiziale e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio indicate in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso il 29.5.2025
Il GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 336942024 promossa da:
)con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SO ER ( con studio in Viale Regina C.F._2
Margherita 42 00198 ROMA ( ) Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv.to CORLETO MARIO ), con elezione di C.F._4
domicilio presso il difensore in Roma Viale Europa n.100
( ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/08/2024 premesso di avere intrattenuto una Parte_2
relazione con , dalla quale era nato il figlio nato il [...] Controparte_1 Per_1
chiedeva al Tribunale di Roma, di stabilire la regolamentazione della responsabilità genitoriale disponendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente del minore presso la propria abitazione, con facoltà per il padre di tenere il figlio con sé due pomeriggi a settimana a fine settimane alternati, per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive e durante le feste di Natale, oltre alla misura del mantenimento dovuto da per il Controparte_1
mantenimento del figlio.
Si costituiva in giudizio il quale segnalava che la ricorrente aveva fin dalla Controparte_1
separazione tra le parti tenuto un atteggiamento possessivo nei riguardi del figlio minore, frapponendo molti ostacoli ed impedimenti alla frequentazione tra il padre ed il figlio. Aderiva alle modalità di frequentazione formulate da parte ricorrente salvo per quanto relativo alla frequentazione infra settimanale, per la quale il chiedeva il pernotto con il figlio due volte alla settimana, oltre che CP_1
per la suddivisione dei periodi di vacanza da trascorrere con il figlio minore durante la pausa estiva.
All'udienza del 19.5.2026 fissata ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, le parti comparivano in udienza all'esito della quale il GD invitava le parti alla discussione orale, rimettendo quindi la decisione al collegio. Orbene ritiene il Tribunale che debba stabilirsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto Per_2 dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
il collocamento del figlio minore deve essere mantenuto presso la madre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla misura dell'assegno di mantenimento dovuto da a per il mantenimento del Controparte_1 Parte_1
figlio minore. Dalla lettura degli atti si evince che la ricorrente lavora part-time presso un asilo nido con stipendio mensile pari ad Euro 700,00 al mese, mentre il resistente lavora come guardia giurata e percepisce la somma mensile pari ad Euro 1400,00 al mese. Ciò premesso, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti, tenuto conto delle esigenze del figlio minore rapportate all'età (7 anni), dei maggiori tempi di permanenza del figlio presso la madre e della conseguente maggiore prestazione di cure domestiche e di assistenza assicurata in suo favore, il Tribunale reputa equo determinare in euro 250,00 la misura dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, somma da corrispondersi in favore della ricorrente a decorrere dalla domanda giudiziale (12.8.2024), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. L'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.). Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura pari al 50%, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le spese di lite stante l'esito del giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_2 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé;
- dispone che il minore sia collocato presso la madre che il padre veda e tenga con sé il figlio, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di diverso accordo il lunedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,00; nelle settimane in cui il week-end è della madre il minore pernotterà dal padre il giorno di giovedì; per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, e comunque per il corrente anno dal 1 al 16 agosto con la madre e dal 17 al 31 agosto con il padre;
durante le festività di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale fino alla mattina successiva e con l'altro genitore il giorno di Natale. Durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o Pasquetta;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
il genitore potrà sentire il figlio telefonicamente una volta al giorno quando non è con sé.
- determina in euro 250,00 il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento del figlio, da corrispondersi in favore di CP_1
presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1 decorrenza dalla domanda giudiziale e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio indicate in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso il 29.5.2025
Il GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi