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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/12/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. 455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore dr. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e della camera di consiglio del 27 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 544/2024 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa giusta Pt_1 procura generale alle liti dall'Avv. Tommaso Parisi ed elettivamente domiciliata in Salerno, al
Corso Garibaldi, n.38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'I.N.P.S.;
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Monica Cavaliere ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Baronissi alla Via Cutinelli n° 63
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 813/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, resa in data 22.5.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 813/2024 pubblicata il 22.5.2024 il Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l. accoglieva il ricorso in opposizione proposto da nei confronti dell'avviso di Controparte_1 addebito n. 40020230005672735000, relativo alla contribuzione dovuta alla “gestione separata” richiestagli dall' con riferimento al reddito professionale da architetto percepito dal ricorrente Pt_1 per l'anno d'imposta 2016, con compensazione delle spese di lite. Per ragioni di chiarezza espositiva si riporta il percorso logico-argomentativo adottato dal giudice di prime cure.
«La stessa (l'opposizione n.d.e.) concerne l'avviso di addebito 40020230005672735000 notificato il 30/01/2024 con cui l' ha ingiunto il pagamento di contribuzione dovuta alla “gestione CP_2 separata” dell' relativa al reddito professionale da architetto percepito dal ricorrente per Pt_1
l'anno d'imposta 2016, non versato all' (cui era stato versato solo il contributo del 4% in CP_3 misura fissa), in quanto reddito inferiore ai limiti regolamentari dettati dalla suddetta Cassa previdenziale.
Orbene è ormai pacifico che detta contribuzione sia dovuta alla gestione separata ai sensi dell'art.
2, co. 26, della legge n. 335/95 che recita che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione Pt_1 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
Secondo l'orientamento consolidato dalla Suprema Corte gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all , alla CP_3 quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di Pt_1 universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (ex plurimis: Cass. n. 20288 del 23/06/2022).
L' già in precedenza aveva provveduto a notificare all'istante l'avviso bonario in data Pt_1
3.12.2022. Il credito contributivo, relativo all'anno 2016, è stato accertato a seguito della denunzia dei redditi che doveva essere effettuata nel c.d. “regime dei minimi” con mod. Unico 2017 entro la data del 16.6.2017. Lo stesso non può ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/95. Sul punto la Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del
2018), in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “i singoli contributi dovevano essere versati” (art.
55 r.d.l. n. 1827 del 1935). Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato al
16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (il mod. Unico 2017 per l'anno
d'imposta 2016), che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge
l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per
l'adempimento dell'obbligazione contributiva (ex plurimis: Cass. 12779/2019; Cass. 23040/2019).
Nel caso di specie, come già osservato, l'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi è integrato dal mancato rispetto della scadenza fissata al 16 giugno 2017 e da quel momento l poteva legittimamente esercitare il suo diritto di credito. Pt_1
Al termine ordinario quinquennale nella specie devono aggiungersi i termini di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale da Covid 19.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni. A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza che i suddetti contributi richiamati nell'avviso di addebito non sono prescritti.
In sostanza tra il 16 giugno 2017 (data della dichiarazione) ed il 3.12.2022 (data di notifica dell'avviso bonario) non è comunque decorso il termine di prescrizione, in quanto devono detrarsi i suddetti ulteriori 311 giorni di sospensione dei termini.
Tanto osservato tuttavia deve ritenersi che i contributi richiesti non siano comunque dovuti. Difatti la sorta capitale dei contributi richiesti (euro 2.962,32) lascia presumere che il reddito prodotto nell'anno dal professionista sia stato inferiore ai 5.000,00 euro.
In proposito l'art. 44, co. 2, del D.L. 269/2003 convertito con modifiche nella legge 326/2003 ha statuito che “A decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”.
Appare evidente che nel caso di professionisti obbligatoriamente iscritti ad albi professionali
(comunque lavoratori autonomi) l'occasionalità dell'attività svolta non possa che desumersi dal reddito prodotto.
Nel caso della parte ricorrente il reddito prodotto appare presuntivamente inferiore al limite dei
5.000 € fissato dalla norma richiamata.
L'avviso di addebito è pertanto annullato.
La parziale incertezza del quadro probatorio giustifica la compensazione delle spese.»
Con atto di appello depositato il 31.10.2024 l' censurava la sentenza di primo grado, Pt_1 sostenendo l'erroneità della stessa, in particolare dell'affermazione del Tribunale circa il mancato raggiungimento da parte dell'istante del limite reddituale di euro 5.000,00, atteso che il ricorrente
“aveva svolto anche attività di natura libero professionale, in relazione alla quale era titolare di partita IVA ed aveva dichiarato proventi imponibili pari ad € 12.343,00”. Richiamati poi i principi generali in tema di gestione separata, chiedeva, in accoglimento dell'appello, il rigetto dell'opposizione proposta dal , con vittoria di spese. CP_1 Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva l'appellato il quale, Controparte_1 reiterate l'eccezione di prescrizione e le deduzioni circa l'infondatezza della prospettazione dell' ed in ogni caso l'illegittimità delle sanzioni applicate all'istante, chiedeva il rigetto Pt_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' va accolto nei limiti di cui si dirà. Pt_1
Con riferimento al profilo della prescrizione, va evidenziato come l'appellata non abbia proposto impugnazione incidentale nei confronti del passaggio della motivazione del primo giudice nell'ambito del quale è stata disattesa la relativa eccezione.
Come rimarcato di recente da Cassazione civile sez. III, 04/11/2024, n. 28295 in tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente e inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Tenuto conto di ciò, deve dunque rilevarsi il consolidamento processuale dell'articolata ricostruzione operata dal primo giudice con riferimento al profilo della prescrizione.
Quanto al merito della questione va osservato quanto segue.
La vexata quaestio inerente l'iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata è stata Pt_1 oggetto di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, risolti di recente dalla S.C.
L'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, prevede testualmente che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi” sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione
Separata . Pt_1
L'art. 6 del D.M. n. 281/1996, nel regolare le modalità e i termini per il versamento contributivo, dispone che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.
Ne consegue che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione
Separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'ente previdenziale di categoria. L'art. 18, co. 12, D.L. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, nel fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 2, co. 26, legge n. 335/1995, ha poi confermato che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui Pt_1 esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995”.
Ne deriva che i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, co. 1, del TUIR sono destinatari dell'obbligo contributivo alla
Gestione Separata nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato Pt_1 all'iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.
La predetta ricostruzione del quadro normativo relativo ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Separata, affermata anche in passato da questa Corte territoriale, è stata, in particolare, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32167/2018, la quale ha chiarito quanto segue:
“Il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale(entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003)di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. La contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' . Pt_1 Nel caso di specie occorre rilevare che il supera la soglia di reddito di presunta non CP_1 occasionalità dell'attività, avendo prodotto con riferimento all'anno 2016 euro 12.343,00 di reddito imponibile, tanto per quanto emerge anche dalla documentazione prodotta in atti (cfr. dichiarazione fiscale relativa al predetto atto, come da risultanze sicid) e neppure specificamente contestata sul punto in questione dal contribuente.
In ogni caso, come statuito dalla S.C., “l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività svolta, cosicché debba ritenersi che le prestazioni siano state rese (anche) grazie all'impiego di esse” (cfr. Cass. 4 febbraio 2004, n. 20670, Cass. 29 agosto 2012, n.14684, Cass. 8 marzo 2013, n.
5827). Ciò comporta che andrebbe comunque esclusa la sussistenza dell'obbligo contributivo alle condizioni sopra precisate soltanto qualora non sia in concreto ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista (v. sul punto anche Corte Costituzionale n.
402/1991), circostanza, quest'ultima, neppure specificamente dedotta dall'originario ricorrente nel proprio atto introduttivo.
Tanto chiarito in diritto, con riferimento allo specifico anno oggetto di causa (2016) il reddito prodotto dal è, come visto in precedenza, superiore al tetto di € 5.000,00 stabilito dalla CP_1 legge (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) per l'iscrizione alla Gestione separata in Pt_1 quanto ammontante ad € 12.343,00, dato contabile, il predetto, non controverso in giudizio ed emergente anche dalla documentazione prodotta in atti. Non sono state, peraltro, messe in discussione da parte del contribuente le circostanze relative al superamento del tetto in questione come anche allo svolgimento da parte sua di attività di natura libero professionale con carattere di abitualità, professionalità e prevalenza nonché alla titolarità, in relazione alla suddetta attività, di partita IVA.
È appena il caso di rammentare che, come più volte rimarcato dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre
Cass. civ. Sez. III, 18/04/2006, n. 8951), nel vigente ordinamento processuale, per il principio di acquisizione, le risultanze istruttorie comunque ottenute, quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, atteso che il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dalla parte onerata, senza potersi utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poiché esso assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della prova dei fatti della cui prova è gravata. In termini analoghi si è espressa in seguito anche Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 09/06/2008, n. 15162, secondo cui, in particolare, il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. deve essere comunque contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, cod. proc. civ.) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice, derivando da ciò che la soccombenza di chi fa valere una pretesa in giudizio consegue alla inottemperanza dell'onere probatorio a suo carico soltanto nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio.
Vanno infine esclusi dubbi di incostituzionalità con riferimento alla normativa in questione, ovvero all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto al riguardo della recente pronuncia del Giudice delle leggi (la n. 104/2022 del 22 aprile 2022) ed atteso che i principi in questione appaiono coerenti con la finalità del legislatore di procedere all'ampliamento progressivo delle categorie di lavoratori tenuti ad iscriversi alla predetta Gestione, finalità alla quale risulta con evidenza correlata la normativa in esame.
Al riguardo va rilevato che nella giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. sez. lavoro
18 dicembre 2017, nn. 30344 e n. 30345) è prevalsa l'interpretazione secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, è quello -cosiddetto soggettivo - correlato all'obbligo di iscriversi alla propria gestione di categoria e suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale e non già quello cosiddetto integrativo, che non attribuisce al lavoratore il diritto a prestazioni pensionistiche per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte (così, segnatamente con riferimento agli avvocati del libero foro, a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 dicembre 2018, n. 32508).
Il fondamento di questo principio risiede nell'esigenza di "universalizzazione della copertura assicurativa", espressa dagli artt. 35 e 38 Cost., la quale obbliga lo Stato a prevedere che ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, sia necessariamente collegata un'effettiva tutela previdenziale.
Costituisce, dunque, principio enunciato dalla Suprema Corte quello in base al quale sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di Pt_1 lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale (cfr. Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14 gennaio 2021, n. 544).
In buona sostanza, il legislatore ha seguito una coerente linea di progressiva estensione, oggettiva e soggettiva, della tutela previdenziale, tradizionalmente riferita ai lavoratori subordinati, dapprima attribuendola anche ai lavoratori autonomi, successivamente ampliando le categorie di attività autonome soggette ad assicurazione obbligatoria, anche in caso di esercizio di due o più attività, in modo che a ciascuna di esse corrisponda una forma di assicurazione. Con specifico riguardo ai lavoratori autonomi, la tendenza alla progressiva estensione della tutela previdenziale ha visto innanzi tutto la privatizzazione delle casse, degli istituti e degli enti già istituiti per la gestione di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore di specifiche categorie professionali (art. 1, comma 32, della L. n. 537 del 1993; D.Lgs. n. 509 del 1994). In seguito, sono state introdotte ulteriori regole volte ad assicurare la tutela previdenziale dei soggetti esercenti attività professionale, il cui svolgimento era subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, ma ancora privi di un'autonoma gestione categoriale;
si è prescritta la costituzione di nuovi enti previdenziali o l'inclusione della categoria in forme di previdenza obbligatorie già esistenti per categorie similari
(art. 2, comma 25, della L. n. 335 del 1995; D.Lgs. n. 103 del 1996). A completamento di tale percorso è stato previsto l'istituto residuale della Gestione separata, con cui sono stati assoggettati ad obbligo contributivo i redditi tratti da attività autonome esercitate in forma abituale e considerati tali dalla normativa fiscale (art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995). La finalità, espressamente dichiarata in quest'ultima disposizione, è stata quella di realizzare l'"estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti"; finalità questa che ha trovato ulteriore attuazione nella successiva evoluzione normativa, volta ad ampliare progressivamente - mediante continui e ripetuti interventi normativi - le categorie di lavoratori tenuti ad iscriversi a tale
Gestione, con il risultato di estendere l'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi e a tutte le forme di attività professionale, anche se esercitate in via meramente occasionale, ove produttive di un reddito superiore a una determinata soglia.
La normativa in questione, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in questa tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma,
Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a
"organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato"). La tutela previdenziale, infatti, assume rilevanza, sul piano costituzionale, per i lavoratori subordinati e per quelli autonomi, essendo il lavoro tutelato "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, primo comma, Cost.).
Quanto poi al profilo dell'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, con riferimento, in particolare, ad un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata, va rilevato che il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. Il legislatore della riforma del 1995, con l'introduzione della Gestione separata, non ha fissato in astratto un rigido riparto di competenze tra essa e le casse professionali, ma ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione del nuovo istituto, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale. Consegue da ciò che, se la cassa professionale, proprio nell'esercizio del potere di autoregolamentazione riconosciutole dalla legge, decide di non includere taluni professionisti (eventualmente per mancato raggiungimento di soglie reddituali stabilite da propri organi interni) nell'obbligo di versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, l'operatività della Gestione separata, quale istituto residuale a vocazione universalistica, vede espandersi la sua sfera di operatività, sempre che, beninteso, ne ricorrano i relativi presupposti, ovvero che ricorra l'esercizio abituale di un'attività professionale che abbia prodotto un reddito superiore a un determinato importo, sicché il meccanismo posto in essere dalla norma non si pone in contraddizione con il regime previdenziale categoriale ma ne integra l'operatività al fine dell'attuazione di una più ampia finalità mutualistica.
Va dunque dichiarata la debenza da parte di de i contributi indicati nell'avviso di Controparte_1 addebito n. 40020230005672735000 notificato il 30.1.2024, mentre per gli accessori di legge ritiene la Corte l'applicabilità alla fattispecie in oggetto della meno grave ipotesi di cui all'art. 116 comma
8 lett. a) della l. n. 388/2000, nei termini e nei limiti di cui alla richiamata norma, atteso che la dichiarazione fiscale per l'anno 2016 è stata presentata dal e all'interno della stessa è stata CP_1 comunque inserita l'indicazione dei redditi derivanti da lavoro autonomo, sicchè deve escludersi ogni intento fraudolento da parte dello stesso.
Ritiene infine la Corte di dover compensare le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della complessità della ricostruzione giuridica della fattispecie ed atteso altresì l'accoglimento parziale dell'appello dell' con conseguente accoglimento parziale dell'opposizione del , con Pt_1 CP_1 specifico riferimento al profilo degli accessori del credito in questione.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 31.10.2024 dall' Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
813/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello dell' ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara Pt_1 dovuti da parte di i contributi indicati nell'avviso di addebito N. Controparte_1
40020230005672735000 notificato il 30.1.2024, nonché gli accessori di legge previsti per l'ipotesi di cui all'art. 116 comma 8 lett. a) della l. n. 388/2000, nei termini e nei limiti di cui alla richiamata norma;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore dr. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e della camera di consiglio del 27 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 544/2024 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa giusta Pt_1 procura generale alle liti dall'Avv. Tommaso Parisi ed elettivamente domiciliata in Salerno, al
Corso Garibaldi, n.38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'I.N.P.S.;
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Monica Cavaliere ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Baronissi alla Via Cutinelli n° 63
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 813/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, resa in data 22.5.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 813/2024 pubblicata il 22.5.2024 il Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l. accoglieva il ricorso in opposizione proposto da nei confronti dell'avviso di Controparte_1 addebito n. 40020230005672735000, relativo alla contribuzione dovuta alla “gestione separata” richiestagli dall' con riferimento al reddito professionale da architetto percepito dal ricorrente Pt_1 per l'anno d'imposta 2016, con compensazione delle spese di lite. Per ragioni di chiarezza espositiva si riporta il percorso logico-argomentativo adottato dal giudice di prime cure.
«La stessa (l'opposizione n.d.e.) concerne l'avviso di addebito 40020230005672735000 notificato il 30/01/2024 con cui l' ha ingiunto il pagamento di contribuzione dovuta alla “gestione CP_2 separata” dell' relativa al reddito professionale da architetto percepito dal ricorrente per Pt_1
l'anno d'imposta 2016, non versato all' (cui era stato versato solo il contributo del 4% in CP_3 misura fissa), in quanto reddito inferiore ai limiti regolamentari dettati dalla suddetta Cassa previdenziale.
Orbene è ormai pacifico che detta contribuzione sia dovuta alla gestione separata ai sensi dell'art.
2, co. 26, della legge n. 335/95 che recita che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione Pt_1 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
Secondo l'orientamento consolidato dalla Suprema Corte gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all , alla CP_3 quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di Pt_1 universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (ex plurimis: Cass. n. 20288 del 23/06/2022).
L' già in precedenza aveva provveduto a notificare all'istante l'avviso bonario in data Pt_1
3.12.2022. Il credito contributivo, relativo all'anno 2016, è stato accertato a seguito della denunzia dei redditi che doveva essere effettuata nel c.d. “regime dei minimi” con mod. Unico 2017 entro la data del 16.6.2017. Lo stesso non può ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/95. Sul punto la Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del
2018), in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “i singoli contributi dovevano essere versati” (art.
55 r.d.l. n. 1827 del 1935). Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato al
16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (il mod. Unico 2017 per l'anno
d'imposta 2016), che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge
l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per
l'adempimento dell'obbligazione contributiva (ex plurimis: Cass. 12779/2019; Cass. 23040/2019).
Nel caso di specie, come già osservato, l'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi è integrato dal mancato rispetto della scadenza fissata al 16 giugno 2017 e da quel momento l poteva legittimamente esercitare il suo diritto di credito. Pt_1
Al termine ordinario quinquennale nella specie devono aggiungersi i termini di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale da Covid 19.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni. A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza che i suddetti contributi richiamati nell'avviso di addebito non sono prescritti.
In sostanza tra il 16 giugno 2017 (data della dichiarazione) ed il 3.12.2022 (data di notifica dell'avviso bonario) non è comunque decorso il termine di prescrizione, in quanto devono detrarsi i suddetti ulteriori 311 giorni di sospensione dei termini.
Tanto osservato tuttavia deve ritenersi che i contributi richiesti non siano comunque dovuti. Difatti la sorta capitale dei contributi richiesti (euro 2.962,32) lascia presumere che il reddito prodotto nell'anno dal professionista sia stato inferiore ai 5.000,00 euro.
In proposito l'art. 44, co. 2, del D.L. 269/2003 convertito con modifiche nella legge 326/2003 ha statuito che “A decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”.
Appare evidente che nel caso di professionisti obbligatoriamente iscritti ad albi professionali
(comunque lavoratori autonomi) l'occasionalità dell'attività svolta non possa che desumersi dal reddito prodotto.
Nel caso della parte ricorrente il reddito prodotto appare presuntivamente inferiore al limite dei
5.000 € fissato dalla norma richiamata.
L'avviso di addebito è pertanto annullato.
La parziale incertezza del quadro probatorio giustifica la compensazione delle spese.»
Con atto di appello depositato il 31.10.2024 l' censurava la sentenza di primo grado, Pt_1 sostenendo l'erroneità della stessa, in particolare dell'affermazione del Tribunale circa il mancato raggiungimento da parte dell'istante del limite reddituale di euro 5.000,00, atteso che il ricorrente
“aveva svolto anche attività di natura libero professionale, in relazione alla quale era titolare di partita IVA ed aveva dichiarato proventi imponibili pari ad € 12.343,00”. Richiamati poi i principi generali in tema di gestione separata, chiedeva, in accoglimento dell'appello, il rigetto dell'opposizione proposta dal , con vittoria di spese. CP_1 Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva l'appellato il quale, Controparte_1 reiterate l'eccezione di prescrizione e le deduzioni circa l'infondatezza della prospettazione dell' ed in ogni caso l'illegittimità delle sanzioni applicate all'istante, chiedeva il rigetto Pt_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' va accolto nei limiti di cui si dirà. Pt_1
Con riferimento al profilo della prescrizione, va evidenziato come l'appellata non abbia proposto impugnazione incidentale nei confronti del passaggio della motivazione del primo giudice nell'ambito del quale è stata disattesa la relativa eccezione.
Come rimarcato di recente da Cassazione civile sez. III, 04/11/2024, n. 28295 in tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente e inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Tenuto conto di ciò, deve dunque rilevarsi il consolidamento processuale dell'articolata ricostruzione operata dal primo giudice con riferimento al profilo della prescrizione.
Quanto al merito della questione va osservato quanto segue.
La vexata quaestio inerente l'iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata è stata Pt_1 oggetto di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, risolti di recente dalla S.C.
L'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, prevede testualmente che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi” sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione
Separata . Pt_1
L'art. 6 del D.M. n. 281/1996, nel regolare le modalità e i termini per il versamento contributivo, dispone che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.
Ne consegue che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione
Separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'ente previdenziale di categoria. L'art. 18, co. 12, D.L. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, nel fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 2, co. 26, legge n. 335/1995, ha poi confermato che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui Pt_1 esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995”.
Ne deriva che i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, co. 1, del TUIR sono destinatari dell'obbligo contributivo alla
Gestione Separata nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato Pt_1 all'iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.
La predetta ricostruzione del quadro normativo relativo ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Separata, affermata anche in passato da questa Corte territoriale, è stata, in particolare, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32167/2018, la quale ha chiarito quanto segue:
“Il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale(entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003)di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. La contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' . Pt_1 Nel caso di specie occorre rilevare che il supera la soglia di reddito di presunta non CP_1 occasionalità dell'attività, avendo prodotto con riferimento all'anno 2016 euro 12.343,00 di reddito imponibile, tanto per quanto emerge anche dalla documentazione prodotta in atti (cfr. dichiarazione fiscale relativa al predetto atto, come da risultanze sicid) e neppure specificamente contestata sul punto in questione dal contribuente.
In ogni caso, come statuito dalla S.C., “l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività svolta, cosicché debba ritenersi che le prestazioni siano state rese (anche) grazie all'impiego di esse” (cfr. Cass. 4 febbraio 2004, n. 20670, Cass. 29 agosto 2012, n.14684, Cass. 8 marzo 2013, n.
5827). Ciò comporta che andrebbe comunque esclusa la sussistenza dell'obbligo contributivo alle condizioni sopra precisate soltanto qualora non sia in concreto ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista (v. sul punto anche Corte Costituzionale n.
402/1991), circostanza, quest'ultima, neppure specificamente dedotta dall'originario ricorrente nel proprio atto introduttivo.
Tanto chiarito in diritto, con riferimento allo specifico anno oggetto di causa (2016) il reddito prodotto dal è, come visto in precedenza, superiore al tetto di € 5.000,00 stabilito dalla CP_1 legge (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) per l'iscrizione alla Gestione separata in Pt_1 quanto ammontante ad € 12.343,00, dato contabile, il predetto, non controverso in giudizio ed emergente anche dalla documentazione prodotta in atti. Non sono state, peraltro, messe in discussione da parte del contribuente le circostanze relative al superamento del tetto in questione come anche allo svolgimento da parte sua di attività di natura libero professionale con carattere di abitualità, professionalità e prevalenza nonché alla titolarità, in relazione alla suddetta attività, di partita IVA.
È appena il caso di rammentare che, come più volte rimarcato dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre
Cass. civ. Sez. III, 18/04/2006, n. 8951), nel vigente ordinamento processuale, per il principio di acquisizione, le risultanze istruttorie comunque ottenute, quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, atteso che il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dalla parte onerata, senza potersi utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poiché esso assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della prova dei fatti della cui prova è gravata. In termini analoghi si è espressa in seguito anche Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 09/06/2008, n. 15162, secondo cui, in particolare, il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. deve essere comunque contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, cod. proc. civ.) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice, derivando da ciò che la soccombenza di chi fa valere una pretesa in giudizio consegue alla inottemperanza dell'onere probatorio a suo carico soltanto nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio.
Vanno infine esclusi dubbi di incostituzionalità con riferimento alla normativa in questione, ovvero all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto al riguardo della recente pronuncia del Giudice delle leggi (la n. 104/2022 del 22 aprile 2022) ed atteso che i principi in questione appaiono coerenti con la finalità del legislatore di procedere all'ampliamento progressivo delle categorie di lavoratori tenuti ad iscriversi alla predetta Gestione, finalità alla quale risulta con evidenza correlata la normativa in esame.
Al riguardo va rilevato che nella giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. sez. lavoro
18 dicembre 2017, nn. 30344 e n. 30345) è prevalsa l'interpretazione secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, è quello -cosiddetto soggettivo - correlato all'obbligo di iscriversi alla propria gestione di categoria e suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale e non già quello cosiddetto integrativo, che non attribuisce al lavoratore il diritto a prestazioni pensionistiche per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte (così, segnatamente con riferimento agli avvocati del libero foro, a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 dicembre 2018, n. 32508).
Il fondamento di questo principio risiede nell'esigenza di "universalizzazione della copertura assicurativa", espressa dagli artt. 35 e 38 Cost., la quale obbliga lo Stato a prevedere che ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, sia necessariamente collegata un'effettiva tutela previdenziale.
Costituisce, dunque, principio enunciato dalla Suprema Corte quello in base al quale sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di Pt_1 lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale (cfr. Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14 gennaio 2021, n. 544).
In buona sostanza, il legislatore ha seguito una coerente linea di progressiva estensione, oggettiva e soggettiva, della tutela previdenziale, tradizionalmente riferita ai lavoratori subordinati, dapprima attribuendola anche ai lavoratori autonomi, successivamente ampliando le categorie di attività autonome soggette ad assicurazione obbligatoria, anche in caso di esercizio di due o più attività, in modo che a ciascuna di esse corrisponda una forma di assicurazione. Con specifico riguardo ai lavoratori autonomi, la tendenza alla progressiva estensione della tutela previdenziale ha visto innanzi tutto la privatizzazione delle casse, degli istituti e degli enti già istituiti per la gestione di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore di specifiche categorie professionali (art. 1, comma 32, della L. n. 537 del 1993; D.Lgs. n. 509 del 1994). In seguito, sono state introdotte ulteriori regole volte ad assicurare la tutela previdenziale dei soggetti esercenti attività professionale, il cui svolgimento era subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, ma ancora privi di un'autonoma gestione categoriale;
si è prescritta la costituzione di nuovi enti previdenziali o l'inclusione della categoria in forme di previdenza obbligatorie già esistenti per categorie similari
(art. 2, comma 25, della L. n. 335 del 1995; D.Lgs. n. 103 del 1996). A completamento di tale percorso è stato previsto l'istituto residuale della Gestione separata, con cui sono stati assoggettati ad obbligo contributivo i redditi tratti da attività autonome esercitate in forma abituale e considerati tali dalla normativa fiscale (art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995). La finalità, espressamente dichiarata in quest'ultima disposizione, è stata quella di realizzare l'"estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti"; finalità questa che ha trovato ulteriore attuazione nella successiva evoluzione normativa, volta ad ampliare progressivamente - mediante continui e ripetuti interventi normativi - le categorie di lavoratori tenuti ad iscriversi a tale
Gestione, con il risultato di estendere l'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi e a tutte le forme di attività professionale, anche se esercitate in via meramente occasionale, ove produttive di un reddito superiore a una determinata soglia.
La normativa in questione, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in questa tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma,
Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a
"organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato"). La tutela previdenziale, infatti, assume rilevanza, sul piano costituzionale, per i lavoratori subordinati e per quelli autonomi, essendo il lavoro tutelato "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, primo comma, Cost.).
Quanto poi al profilo dell'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, con riferimento, in particolare, ad un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata, va rilevato che il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. Il legislatore della riforma del 1995, con l'introduzione della Gestione separata, non ha fissato in astratto un rigido riparto di competenze tra essa e le casse professionali, ma ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione del nuovo istituto, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale. Consegue da ciò che, se la cassa professionale, proprio nell'esercizio del potere di autoregolamentazione riconosciutole dalla legge, decide di non includere taluni professionisti (eventualmente per mancato raggiungimento di soglie reddituali stabilite da propri organi interni) nell'obbligo di versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, l'operatività della Gestione separata, quale istituto residuale a vocazione universalistica, vede espandersi la sua sfera di operatività, sempre che, beninteso, ne ricorrano i relativi presupposti, ovvero che ricorra l'esercizio abituale di un'attività professionale che abbia prodotto un reddito superiore a un determinato importo, sicché il meccanismo posto in essere dalla norma non si pone in contraddizione con il regime previdenziale categoriale ma ne integra l'operatività al fine dell'attuazione di una più ampia finalità mutualistica.
Va dunque dichiarata la debenza da parte di de i contributi indicati nell'avviso di Controparte_1 addebito n. 40020230005672735000 notificato il 30.1.2024, mentre per gli accessori di legge ritiene la Corte l'applicabilità alla fattispecie in oggetto della meno grave ipotesi di cui all'art. 116 comma
8 lett. a) della l. n. 388/2000, nei termini e nei limiti di cui alla richiamata norma, atteso che la dichiarazione fiscale per l'anno 2016 è stata presentata dal e all'interno della stessa è stata CP_1 comunque inserita l'indicazione dei redditi derivanti da lavoro autonomo, sicchè deve escludersi ogni intento fraudolento da parte dello stesso.
Ritiene infine la Corte di dover compensare le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della complessità della ricostruzione giuridica della fattispecie ed atteso altresì l'accoglimento parziale dell'appello dell' con conseguente accoglimento parziale dell'opposizione del , con Pt_1 CP_1 specifico riferimento al profilo degli accessori del credito in questione.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 31.10.2024 dall' Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
813/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello dell' ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara Pt_1 dovuti da parte di i contributi indicati nell'avviso di addebito N. Controparte_1
40020230005672735000 notificato il 30.1.2024, nonché gli accessori di legge previsti per l'ipotesi di cui all'art. 116 comma 8 lett. a) della l. n. 388/2000, nei termini e nei limiti di cui alla richiamata norma;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)