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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/09/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4324/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 4324/2019 rg promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. Angela Caprio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roccasecca, Via Piave n.1…………...…………Attrice
Contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Diego Troiano ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato nel suo studio in , Piazza San Giovanni 18………………………..……..Convenuto _1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 16 aprile
2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha evocato in giudizio il e ha Controparte_1
esposto che in data 6 settembre 2016 era in per recarsi al mercato settimanale, e _1
nell'occasione percorse a piedi via Torino e, giunta all'altezza del civico numero 12, cadde a causa della presenza di una buca nel manto stradale, non segnalata né agevolmente visibile. L'attrice ha riferito che a seguito della caduta lamentò dolore al piede e fu accompagnata da alcuni passanti presso l'ospedale di e che presso il pronto soccorso le furono riscontrati trauma distorsivo del piede e _1
pagina 1 di 7 della caviglia sinistra, con prescrizione di divieto di carico per sette giorni e rinvio a consulenza ortopedica. Quest'ultima confermò la diagnosi e dispose l'applicazione di un tutore ortopedico per venticinque giorni e l'attrice ha pure lamentato che nei mesi successivi si sottopose a controlli specialistici e a sedute di fisioterapia. La pertanto, sul fondamento di tali presupposti ha Pt_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che alla Sig.ra è occorso Pt_1
l'infortunio così come descritto in premessa, con i postumi permanenti sopra determinati;
- ritenere e
dichiarare responsabile dell'infortunio occorso alla stessa in data 26 settembre 2016 il _1
, in persona del p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art.
[...] CP_2
2043 c.c.; e per l'effetto: -condannare il convenuto Ente al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
Sig.ra a seguito dell'infortunio di cui è causa che si quantificano in Euro € 7.389,86 , come Parte_2
in premessa dedotto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché eventuali spese
mediche prevedibili a seguito di CTU. - condannare in ogni caso lo stesso Ente convenuto al
pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito il che ha contestato le avverse domande, deducendo che l'attrice Controparte_1
avrebbe potuto evitare la caduta, poiché la buca si presentava visibile e percepibile con l'ordinaria diligenza, in un tratto di strada a lei noto e in assenza di condizioni meteorologiche avverse: lo stato dei luoghi, pertanto, assorbe l'intero rapporto causale, escludendo l'imprevedibilità dell'insidia. Sul
fondamento di tali presupposti il ha così concluso: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, _1
contrariis reiectis:
1. In via principale, rigettare la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del , in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì Controparte_1
la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
2. In via gradata, dichiarare il
concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del
danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di
pagina 2 di 7 spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il Giudice ha ammesso le prove orali e poi ha disposto la CTU.
All'udienza virtuale del 16 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Le domande di parte attrice meritano l'accoglimento.
Preliminarmente, occorre evidenziare che nell'atto di citazione è stata indicata quale data del sinistro il giorno 6 settembre 2016, mentre dal verbale del Pronto Soccorso emerge che il sinistro è avvenuto in data 26 settembre 2016: tuttavia negli atti successivi l'attrice ha indicato quale data del sinistro il 26
settembre 2016: si deve quindi ritenere che l'indicazione del giorno 6 settembre nell'atto introduttivo sia stato un mero refuso.
Nel merito, in via generale, la responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2051 c.c. si fonda su due presupposti fondamentali. Da un lato, deve sussistere un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa da cui è scaturito l'evento dannoso, rapporto che si configura quando il custode esercita un effettivo potere di fatto sulla cosa tale da consentirgli di controllarne l'uso e lo stato, con la conseguente possibilità di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi derivanti dal dinamismo intrinseco della cosa stessa o dall'interferenza di fattori esterni. Dall'altro lato, occorre che vi sia un nesso di causalità tra la cosa e il danno lamentato da chi ne invoca l'applicazione. In presenza di tali presupposti, la responsabilità del custode si presume iuris tantum, potendo egli liberarsene soltanto dimostrando che l'evento sia dipeso da un caso fortuito, inteso in senso ampio e comprensivo anche della condotta del terzo o dello stesso danneggiato. Ne consegue che il danneggiato deve dimostrare l'effettivo potere di fatto del custode sulla cosa, con il conseguente obbligo di vigilanza e manutenzione, e che il danno sia riconducibile al dinamismo proprio della cosa o a un agente dannoso sviluppatosi in essa. Sul custode, invece, grava l'onere di offrire la prova liberatoria, fornendo la dimostrazione che l'evento si sia verificato per effetto di circostanze esterne ed estranee alla sua sfera di controllo. In mancanza di tale prova, egli risponde anche dell'ipotesi di causa rimasta ignota. pagina 3 di 7 Ciò posto, e venendo al caso che occupa, i testimoni ascoltati nel procedimento hanno confermato la dinamica del sinistro così come descritto da parte attrice.
, nipote della ha riferito che nel giorno del sinistro in trovava in compagnia Testimone_1 Pt_1
della zia mentre percorreva via Torino, diretta al mercato settimanale, e che improvvisamente la zia perse l'equilibrio e cadde a terra a causa di una buca colma d'acqua presente lungo la strada: la teste ha specificato che nessuna segnalazione indicava il pericolo. La ha anche dichiarato che dopo la Tes_1
caduta, con altre persone prestò i primi soccorsi e ha confermato che la avvertiva dolori alla Pt_1
caviglia e alla gamba sinistra e perciò l' accompagnò presso il pronto soccorso per le cure necessarie.
La teste ha specificato che l'episodio si verificò all'altezza del civico n. 12 di via Torino, in una giornata in cui non vi erano precipitazioni ma ciò non esclude di per sé la presenza di acqua magari per una pioggia pregressa.
L'altro teste, , consuocero dell'attrice, non ha dichiarato di aver assistito alla Testimone_2
caduta ma di aver visto la a terra che si lamentava del dolore alla gamba sinistra e di essere Pt_1
andato a soccorrerla, specificando che lui e la ragazza , nipote dell'attrice , hanno prestato soccorso alla e di aver notato una buca colma d'acqua accanto alla Pt_1 Pt_1
Non ricorre una contraddizione fra le due dichiarazioni, come lamentato dal nella sola _1
comparsa conclusionale, perché i due testi sono intervenuti in tempi diversi e la presenza o no di “più”
persone non incide in maniera determinante sulla ricostruzione del sinistro: a suo tempo, il _1
non ha neppure elevato a sospetto, al termine del verbale, alcuno dei testi.
Da quanto esposto emerge la sussistenza dei presupposti della responsabilità per danno da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., risultando dimostrati sia il potere di fatto esercitato dal custode sulla res, da cui deriva l'obbligo di vigilanza e di adeguata manutenzione al fine di evitare pregiudizi a terzi sia il verificarsi del danno in stretta connessione con il dinamismo proprio della cosa.
Per quanto concerne in particolare la prova della relazione qualificata tra il custode e la cosa fonte del danno, deve ritenersi pacifico che l'area in cui si è verificato l'infortunio subito dall'attrice appartenga pagina 4 di 7 al demanio comunale. L'unica possibilità di esonero per l'ente consiste nella prova che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non evitabile o segnalabile con tempestività (Cass. n. 21508/2011). Al
riguardo il ha dedotto solo che la responsabilità del sinistro era imputabile all'attrice perché _1
avrebbe attraversato la strada in un punto privo di strisce pedonali in una zona deputata al parcheggio delle autovetture: tuttavia non ha allegato alcun documento da cui poter evincere la presenza di strisce pedonali in prossimità del luogo del sinistro né idonea a dimostrare che lo stesso luogo fosse adibito a parcheggio, la ruota della vettura che si intravede dalle foto non dimostra che la zona era adibita alla sosta delle auto. A ciò si aggiunge che l'espletata CTU ha confermato la piena compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con la ricostruzione dei fatti, per come prospettata dalla e per Pt_1
come poi effettivamente accertata in sede di istruttoria orale, asseverata anche dai certificati medici prodotti e scaturenti dal ricorso dell'attrice alle cure del Pronto Soccorso nell'immediatezza dei fatti.
Nella fattispecie, pertanto, non può essere invocato il caso fortuito, in difetto di prova, da parte del della verificazione di un fattore causale sopravvenuto idoneo da solo a determinare l'evento _1
caduta. In altri termini, sussisteva a carico del convenuto il potere dovere di esercitare sulla cosa un controllo idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa: si configura pertanto, senz'altro affermata la responsabilità del ex art. 2051 c.c., con conseguente obbligo a carico dell'ente di risarcire tutti i danni patrimoniali sofferti dall'attrice. La responsabilità dell'ente si configurerebbe, peraltro, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., stante la grave negligenza nella condotta dell'ente, consistita nel non avere il in alcun modo segnalato la presenza della buca.
In ordine al quantum debeatur, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, sul fondamento della documentazione in atti confortata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata sull'attrice, si osserva che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario sono esenti da vizi,
congruamente motivate e condivisibili. Per ciò che attiene in particolare al danno biologico, il CTU ha potuto accertare che in conseguenza della caduta di cui si è detto, l'attrice riportò “Esiti di trauma pagina 5 di 7 distorsivo piede e caviglia sx con lieve limitazione funzionale della flessione plantare caviglia e piede sinistro” perfettamente compatibili con i fatti di causa, da cui sono scaturiti un'invalidità permanente nella misura del 2%, un'inabilità temporanea totale di 30 giorni e parziale al 50% per 10 giorni
Pertanto, questo Giudice ritiene doversi liquidare il danno , secondo il seguente schema:
Non vi è spazio per un adeguamento personalizzato del danno non patrimoniale subìto dall'attrice,
poiché, in assenza di specifiche peculiarità delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento dannoso o di particolari condizioni soggettive della vittima, come pure, di ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica e generica, come accertato dal consulente del giudice, tutti i risvolti, sia anatomo-funzionali che relazionali, del danno devono farsi rientrare nella liquidazione globale standard, operata secondo il suesposto criterio tabellare. Soltanto in presenza (non ricorrente nella specie) di circostanze specifiche pagina 6 di 7 ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave,
sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione ( Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n.11754/2018, Cass. n. 23469/2018,
Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019; Cass. n. 25164/2020).
Pertanto, il danno complessivamente riportato dal in conseguenza dei fatti per cui è causa è pari ad €
4992,74 già all'attualità, a tale somma devono aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità al D.M.
55/2014 tabella n. 2 e al valore accertato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
ACCOGLIE
le domande proposte da . Parte_1
Condanna il al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 4992,74 Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Condanna il al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di parte attrice Controparte_1
che si quantificano in € 2789,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 2552,00 per compensi professionali oltre Iva CPA e rimborso forfettario come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta
Cassino, 22 settembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 4324/2019 rg promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. Angela Caprio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roccasecca, Via Piave n.1…………...…………Attrice
Contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Diego Troiano ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato nel suo studio in , Piazza San Giovanni 18………………………..……..Convenuto _1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 16 aprile
2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha evocato in giudizio il e ha Controparte_1
esposto che in data 6 settembre 2016 era in per recarsi al mercato settimanale, e _1
nell'occasione percorse a piedi via Torino e, giunta all'altezza del civico numero 12, cadde a causa della presenza di una buca nel manto stradale, non segnalata né agevolmente visibile. L'attrice ha riferito che a seguito della caduta lamentò dolore al piede e fu accompagnata da alcuni passanti presso l'ospedale di e che presso il pronto soccorso le furono riscontrati trauma distorsivo del piede e _1
pagina 1 di 7 della caviglia sinistra, con prescrizione di divieto di carico per sette giorni e rinvio a consulenza ortopedica. Quest'ultima confermò la diagnosi e dispose l'applicazione di un tutore ortopedico per venticinque giorni e l'attrice ha pure lamentato che nei mesi successivi si sottopose a controlli specialistici e a sedute di fisioterapia. La pertanto, sul fondamento di tali presupposti ha Pt_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che alla Sig.ra è occorso Pt_1
l'infortunio così come descritto in premessa, con i postumi permanenti sopra determinati;
- ritenere e
dichiarare responsabile dell'infortunio occorso alla stessa in data 26 settembre 2016 il _1
, in persona del p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art.
[...] CP_2
2043 c.c.; e per l'effetto: -condannare il convenuto Ente al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
Sig.ra a seguito dell'infortunio di cui è causa che si quantificano in Euro € 7.389,86 , come Parte_2
in premessa dedotto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché eventuali spese
mediche prevedibili a seguito di CTU. - condannare in ogni caso lo stesso Ente convenuto al
pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito il che ha contestato le avverse domande, deducendo che l'attrice Controparte_1
avrebbe potuto evitare la caduta, poiché la buca si presentava visibile e percepibile con l'ordinaria diligenza, in un tratto di strada a lei noto e in assenza di condizioni meteorologiche avverse: lo stato dei luoghi, pertanto, assorbe l'intero rapporto causale, escludendo l'imprevedibilità dell'insidia. Sul
fondamento di tali presupposti il ha così concluso: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, _1
contrariis reiectis:
1. In via principale, rigettare la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del , in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì Controparte_1
la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
2. In via gradata, dichiarare il
concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del
danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di
pagina 2 di 7 spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il Giudice ha ammesso le prove orali e poi ha disposto la CTU.
All'udienza virtuale del 16 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Le domande di parte attrice meritano l'accoglimento.
Preliminarmente, occorre evidenziare che nell'atto di citazione è stata indicata quale data del sinistro il giorno 6 settembre 2016, mentre dal verbale del Pronto Soccorso emerge che il sinistro è avvenuto in data 26 settembre 2016: tuttavia negli atti successivi l'attrice ha indicato quale data del sinistro il 26
settembre 2016: si deve quindi ritenere che l'indicazione del giorno 6 settembre nell'atto introduttivo sia stato un mero refuso.
Nel merito, in via generale, la responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2051 c.c. si fonda su due presupposti fondamentali. Da un lato, deve sussistere un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa da cui è scaturito l'evento dannoso, rapporto che si configura quando il custode esercita un effettivo potere di fatto sulla cosa tale da consentirgli di controllarne l'uso e lo stato, con la conseguente possibilità di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi derivanti dal dinamismo intrinseco della cosa stessa o dall'interferenza di fattori esterni. Dall'altro lato, occorre che vi sia un nesso di causalità tra la cosa e il danno lamentato da chi ne invoca l'applicazione. In presenza di tali presupposti, la responsabilità del custode si presume iuris tantum, potendo egli liberarsene soltanto dimostrando che l'evento sia dipeso da un caso fortuito, inteso in senso ampio e comprensivo anche della condotta del terzo o dello stesso danneggiato. Ne consegue che il danneggiato deve dimostrare l'effettivo potere di fatto del custode sulla cosa, con il conseguente obbligo di vigilanza e manutenzione, e che il danno sia riconducibile al dinamismo proprio della cosa o a un agente dannoso sviluppatosi in essa. Sul custode, invece, grava l'onere di offrire la prova liberatoria, fornendo la dimostrazione che l'evento si sia verificato per effetto di circostanze esterne ed estranee alla sua sfera di controllo. In mancanza di tale prova, egli risponde anche dell'ipotesi di causa rimasta ignota. pagina 3 di 7 Ciò posto, e venendo al caso che occupa, i testimoni ascoltati nel procedimento hanno confermato la dinamica del sinistro così come descritto da parte attrice.
, nipote della ha riferito che nel giorno del sinistro in trovava in compagnia Testimone_1 Pt_1
della zia mentre percorreva via Torino, diretta al mercato settimanale, e che improvvisamente la zia perse l'equilibrio e cadde a terra a causa di una buca colma d'acqua presente lungo la strada: la teste ha specificato che nessuna segnalazione indicava il pericolo. La ha anche dichiarato che dopo la Tes_1
caduta, con altre persone prestò i primi soccorsi e ha confermato che la avvertiva dolori alla Pt_1
caviglia e alla gamba sinistra e perciò l' accompagnò presso il pronto soccorso per le cure necessarie.
La teste ha specificato che l'episodio si verificò all'altezza del civico n. 12 di via Torino, in una giornata in cui non vi erano precipitazioni ma ciò non esclude di per sé la presenza di acqua magari per una pioggia pregressa.
L'altro teste, , consuocero dell'attrice, non ha dichiarato di aver assistito alla Testimone_2
caduta ma di aver visto la a terra che si lamentava del dolore alla gamba sinistra e di essere Pt_1
andato a soccorrerla, specificando che lui e la ragazza , nipote dell'attrice , hanno prestato soccorso alla e di aver notato una buca colma d'acqua accanto alla Pt_1 Pt_1
Non ricorre una contraddizione fra le due dichiarazioni, come lamentato dal nella sola _1
comparsa conclusionale, perché i due testi sono intervenuti in tempi diversi e la presenza o no di “più”
persone non incide in maniera determinante sulla ricostruzione del sinistro: a suo tempo, il _1
non ha neppure elevato a sospetto, al termine del verbale, alcuno dei testi.
Da quanto esposto emerge la sussistenza dei presupposti della responsabilità per danno da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., risultando dimostrati sia il potere di fatto esercitato dal custode sulla res, da cui deriva l'obbligo di vigilanza e di adeguata manutenzione al fine di evitare pregiudizi a terzi sia il verificarsi del danno in stretta connessione con il dinamismo proprio della cosa.
Per quanto concerne in particolare la prova della relazione qualificata tra il custode e la cosa fonte del danno, deve ritenersi pacifico che l'area in cui si è verificato l'infortunio subito dall'attrice appartenga pagina 4 di 7 al demanio comunale. L'unica possibilità di esonero per l'ente consiste nella prova che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non evitabile o segnalabile con tempestività (Cass. n. 21508/2011). Al
riguardo il ha dedotto solo che la responsabilità del sinistro era imputabile all'attrice perché _1
avrebbe attraversato la strada in un punto privo di strisce pedonali in una zona deputata al parcheggio delle autovetture: tuttavia non ha allegato alcun documento da cui poter evincere la presenza di strisce pedonali in prossimità del luogo del sinistro né idonea a dimostrare che lo stesso luogo fosse adibito a parcheggio, la ruota della vettura che si intravede dalle foto non dimostra che la zona era adibita alla sosta delle auto. A ciò si aggiunge che l'espletata CTU ha confermato la piena compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con la ricostruzione dei fatti, per come prospettata dalla e per Pt_1
come poi effettivamente accertata in sede di istruttoria orale, asseverata anche dai certificati medici prodotti e scaturenti dal ricorso dell'attrice alle cure del Pronto Soccorso nell'immediatezza dei fatti.
Nella fattispecie, pertanto, non può essere invocato il caso fortuito, in difetto di prova, da parte del della verificazione di un fattore causale sopravvenuto idoneo da solo a determinare l'evento _1
caduta. In altri termini, sussisteva a carico del convenuto il potere dovere di esercitare sulla cosa un controllo idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa: si configura pertanto, senz'altro affermata la responsabilità del ex art. 2051 c.c., con conseguente obbligo a carico dell'ente di risarcire tutti i danni patrimoniali sofferti dall'attrice. La responsabilità dell'ente si configurerebbe, peraltro, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., stante la grave negligenza nella condotta dell'ente, consistita nel non avere il in alcun modo segnalato la presenza della buca.
In ordine al quantum debeatur, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, sul fondamento della documentazione in atti confortata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata sull'attrice, si osserva che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario sono esenti da vizi,
congruamente motivate e condivisibili. Per ciò che attiene in particolare al danno biologico, il CTU ha potuto accertare che in conseguenza della caduta di cui si è detto, l'attrice riportò “Esiti di trauma pagina 5 di 7 distorsivo piede e caviglia sx con lieve limitazione funzionale della flessione plantare caviglia e piede sinistro” perfettamente compatibili con i fatti di causa, da cui sono scaturiti un'invalidità permanente nella misura del 2%, un'inabilità temporanea totale di 30 giorni e parziale al 50% per 10 giorni
Pertanto, questo Giudice ritiene doversi liquidare il danno , secondo il seguente schema:
Non vi è spazio per un adeguamento personalizzato del danno non patrimoniale subìto dall'attrice,
poiché, in assenza di specifiche peculiarità delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento dannoso o di particolari condizioni soggettive della vittima, come pure, di ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica e generica, come accertato dal consulente del giudice, tutti i risvolti, sia anatomo-funzionali che relazionali, del danno devono farsi rientrare nella liquidazione globale standard, operata secondo il suesposto criterio tabellare. Soltanto in presenza (non ricorrente nella specie) di circostanze specifiche pagina 6 di 7 ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave,
sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione ( Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n.11754/2018, Cass. n. 23469/2018,
Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019; Cass. n. 25164/2020).
Pertanto, il danno complessivamente riportato dal in conseguenza dei fatti per cui è causa è pari ad €
4992,74 già all'attualità, a tale somma devono aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità al D.M.
55/2014 tabella n. 2 e al valore accertato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
ACCOGLIE
le domande proposte da . Parte_1
Condanna il al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 4992,74 Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Condanna il al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di parte attrice Controparte_1
che si quantificano in € 2789,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 2552,00 per compensi professionali oltre Iva CPA e rimborso forfettario come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta
Cassino, 22 settembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo pagina 7 di 7