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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1345 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016 promosso da
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Armando Lanzione
appellanti contro
, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Calabrese Controparte_2
appellati in Controparte_3 CP_4
appellata contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4088/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di lesione personale e danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera
[...]
Inferiore , la L.C.A. e le Controparte_2 Controparte_5
quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., per Controparte_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 25.10.2010 in Angri (SA).
In particolare, alla guida dell'autovettura Fiat Punto tg. Parte_2
BX164PM di proprietà di mentre percorreva regolarmente la via Parte_1
Papa Giovanni XXIII, veniva urtata dall'autovettura Fiat Uno tg. TS381031, di proprietà e condotta da , il quale si immetteva sulla predetta Controparte_2
via da una traversa laterale privata senza dare la dovuta precedenza.
Parte attorea chiedeva il risarcimento dei danni all'autovettura Fiat Punto e delle lesioni subite da Parte_2
Si costituivano in giudizio il e le contestando la CP_2 Controparte_1
domanda attorea, mentre la in L.C.A. rimaneva Controparte_3
contumace.
Istruita la causa mediante prova per testi, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con sentenza n. 4088/2015, rigettava la domanda per difetto di prova e compensava le spese di lite. Avverso tale pronuncia gli attori proponevano gravame lamentando l'erronea applicazione degli artt. 2054 c.c. e 154 C.d.S., nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e il travisamento delle dichiarazioni testimoniali.
Si costituivano in appello e chiedendo Controparte_2 Controparte_1
il rigetto dell'impugnazione.
La non si costituiva in giudizio e restava contumace Controparte_3
come in primo grado.
Nel corso del presente giudizio, il Tribunale disponeva l'espletamento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare e quantificare i danni al veicolo
(affidata al perito e di una Consulenza Tecnica d'Ufficio Persona_1
medico-legale per la valutazione delle lesioni personali (affidata alla dott.ssa
). Persona_2
Precisate le conclusioni, con provvedimento del 13.5.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appello è in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
In relazione alla dinamica del sinistro, difatti, dal quadro probatorio in atti emerge che la responsabilità dell'evento è ascrivibile al conducente del veicolo
Fiat Uno tg. TS381031.
Dalle dichiarazioni dei testimoni – che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica – emerge che la condotta del conducente del veicolo di parte convenuta ha determinato l'evento, immettendosi da una traversa privata repentinamente e senza alcuna segnalazione sulla carreggiata, senza controllare che la strada fosse libera ed occupando parzialmente l'opposta corsia, impattando con l'autovettura condotta da che Parte_2
nulla poteva fare per evitare lo scontro. I testi escussi e Lanzione) hanno confermato in modo univoco e Tes_1
coerente la dinamica del sinistro descritta dagli attori: il veicolo di CP_2
si immetteva da una strada privata sulla via principale senza concedere
[...]
la precedenza, in palese violazione dell'art. 154 del Codice della Strada.
Tale manovra costituisce la causa esclusiva dell'impatto. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario e può essere superata fornendo la prova della colpa esclusiva di uno dei conducenti.
La suddetta dinamica dell'incidente è confermata anche dalle foto versate in atti ed allegate alla relazione della Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza del fatto (foto ritraenti la posizione statica dei veicoli a seguito del sinistro).
Peraltro, il C.T.U. perito ha accertato che i danni riportati dalla Persona_1
Fiat Punto sono "obiettivamente riconducibili alla dinamica del fatto dannoso come descritta in citazione" .
I danni all'autovettura devono essere pertanto risarciti e vanno quantificati, per come accertato dal perito e nei limiti della domanda, in euro 1.610,00.
La domanda è, invece, infondata relativamente ai danni alla persona.
Ed infatti, all'esito di una valutazione quale peritus peritorum, va rilevato che in considerazione dell'andatura lenta della Fiat Punto condotta da Parte_2
e dei lievi danni riportati dal veicolo non appaiono possibili lesioni
[...]
personali riconducibili al sinistro.
La parziale reciproca soccombenza (avente ad oggetto per parte attorea la voce risarcitoria più cospicua) induce a compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
L'esito del giudizio induce a porre le spese della CTU tecnica a carico degli appellati costituiti e le spese della CTU medico-legale a carico di parte appellante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in solido e al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 1610,00, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. n. 1712/95.
2) Rigetta per il resto.
3) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
4) Pone le spese della CTU tecnica a carico degli appellati costituiti e le spese della CTU medico-legale a carico di parte appellante.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 11/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1345 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016 promosso da
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Armando Lanzione
appellanti contro
, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Calabrese Controparte_2
appellati in Controparte_3 CP_4
appellata contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4088/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di lesione personale e danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera
[...]
Inferiore , la L.C.A. e le Controparte_2 Controparte_5
quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., per Controparte_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 25.10.2010 in Angri (SA).
In particolare, alla guida dell'autovettura Fiat Punto tg. Parte_2
BX164PM di proprietà di mentre percorreva regolarmente la via Parte_1
Papa Giovanni XXIII, veniva urtata dall'autovettura Fiat Uno tg. TS381031, di proprietà e condotta da , il quale si immetteva sulla predetta Controparte_2
via da una traversa laterale privata senza dare la dovuta precedenza.
Parte attorea chiedeva il risarcimento dei danni all'autovettura Fiat Punto e delle lesioni subite da Parte_2
Si costituivano in giudizio il e le contestando la CP_2 Controparte_1
domanda attorea, mentre la in L.C.A. rimaneva Controparte_3
contumace.
Istruita la causa mediante prova per testi, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con sentenza n. 4088/2015, rigettava la domanda per difetto di prova e compensava le spese di lite. Avverso tale pronuncia gli attori proponevano gravame lamentando l'erronea applicazione degli artt. 2054 c.c. e 154 C.d.S., nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e il travisamento delle dichiarazioni testimoniali.
Si costituivano in appello e chiedendo Controparte_2 Controparte_1
il rigetto dell'impugnazione.
La non si costituiva in giudizio e restava contumace Controparte_3
come in primo grado.
Nel corso del presente giudizio, il Tribunale disponeva l'espletamento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare e quantificare i danni al veicolo
(affidata al perito e di una Consulenza Tecnica d'Ufficio Persona_1
medico-legale per la valutazione delle lesioni personali (affidata alla dott.ssa
). Persona_2
Precisate le conclusioni, con provvedimento del 13.5.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appello è in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
In relazione alla dinamica del sinistro, difatti, dal quadro probatorio in atti emerge che la responsabilità dell'evento è ascrivibile al conducente del veicolo
Fiat Uno tg. TS381031.
Dalle dichiarazioni dei testimoni – che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica – emerge che la condotta del conducente del veicolo di parte convenuta ha determinato l'evento, immettendosi da una traversa privata repentinamente e senza alcuna segnalazione sulla carreggiata, senza controllare che la strada fosse libera ed occupando parzialmente l'opposta corsia, impattando con l'autovettura condotta da che Parte_2
nulla poteva fare per evitare lo scontro. I testi escussi e Lanzione) hanno confermato in modo univoco e Tes_1
coerente la dinamica del sinistro descritta dagli attori: il veicolo di CP_2
si immetteva da una strada privata sulla via principale senza concedere
[...]
la precedenza, in palese violazione dell'art. 154 del Codice della Strada.
Tale manovra costituisce la causa esclusiva dell'impatto. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario e può essere superata fornendo la prova della colpa esclusiva di uno dei conducenti.
La suddetta dinamica dell'incidente è confermata anche dalle foto versate in atti ed allegate alla relazione della Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza del fatto (foto ritraenti la posizione statica dei veicoli a seguito del sinistro).
Peraltro, il C.T.U. perito ha accertato che i danni riportati dalla Persona_1
Fiat Punto sono "obiettivamente riconducibili alla dinamica del fatto dannoso come descritta in citazione" .
I danni all'autovettura devono essere pertanto risarciti e vanno quantificati, per come accertato dal perito e nei limiti della domanda, in euro 1.610,00.
La domanda è, invece, infondata relativamente ai danni alla persona.
Ed infatti, all'esito di una valutazione quale peritus peritorum, va rilevato che in considerazione dell'andatura lenta della Fiat Punto condotta da Parte_2
e dei lievi danni riportati dal veicolo non appaiono possibili lesioni
[...]
personali riconducibili al sinistro.
La parziale reciproca soccombenza (avente ad oggetto per parte attorea la voce risarcitoria più cospicua) induce a compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
L'esito del giudizio induce a porre le spese della CTU tecnica a carico degli appellati costituiti e le spese della CTU medico-legale a carico di parte appellante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in solido e al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 1610,00, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. n. 1712/95.
2) Rigetta per il resto.
3) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
4) Pone le spese della CTU tecnica a carico degli appellati costituiti e le spese della CTU medico-legale a carico di parte appellante.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 11/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo