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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3064/2017 R.G.
Promossa dalla
in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, con sede in viale Poetto n. 312 (c.f. n. Pt_1
), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso in P.IVA_1
opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avvocato Enzo Pinna, presso il quale è
elettivamente domiciliata
Ricorrente opponente
ONro
nato a [...] [...] (c.f. , CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti allegata al ricorso per ingiunzione, dall'avvocato Emanuele Matta, presso il quale è elettivamente domiciliato
Convenuto opposto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.7.2017 l' Parte_3
(di seguito, per brevità, soltanto ha proposto opposizione
[...] Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 687/2017 del 20.5.2017, notificato in data 29.5.2017,
mediante il quale il Giudice del Lavoro di questo Tribunale, accogliendo la richiesta del signor aveva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di CP_1
euro 25.120,25, oltre accessori di legge e oltre le spese del procedimento monitorio, a
pagina 1 titolo di T.F.R. e di retribuzioni non pagate per le mensilità di novembre 2015,
dicembre 2015, gennaio 2016, febbraio 2016 e marzo 2016.
A fondamento dell'opposizione l' ha eccepito, in via pregiudiziale, la Pt_1
nullità della notifica e l'inefficacia del decreto ingiuntivo, poiché nella copia autentica notificata, munita di timbri intercalari, mancava proprio il decreto ingiuntivo,
costituente il titolo per poter agire.
Nel merito, ha ripercorso le vicende che da ultimo avevano caratterizzato il rapporto di lavoro con l'opposto.
Ha rilevato come l'opposto, già dipendente con la qualifica di O.S.S., Pt_1
inquadrato nel livello C3 del C.C.N.L. ed operante presso la struttura di Pt_1
Decimomannu, insieme ad altri colleghi operanti nella medesima struttura si fosse reso responsabile di gravissime condotte di maltrattamenti ai danni dei pazienti ivi ricoverati, in relazione alle quali era stato avviato un procedimento penale.
In seguito alla ricezione dell'avviso di garanzia con la contestazione di vari reati, a far data dal 13 maggio 2015 il lavoratore, insieme ad altri, era stato cautelativamente sospeso dal servizio.
Successivamente, verificato e valutato che i comportamenti dei dipendenti sospesi,
ON tra cui l' erano particolarmente gravi, l' aveva deciso di procedere al loro Pt_1
licenziamento.
Pertanto, con lettera raccomandata a.r. del 26 febbraio 2016, l' aveva Pt_1
ON proceduto alla contestazione degli addebiti disciplinari nei confronti dell' il quale aveva presentato le proprie giustificazioni con lettera del successivo 3 marzo 2016.
Con lettera raccomandata a.r. del 25 marzo 2016 (ricevuta dal lavoratore il successivo 30 marzo 2016), non avendo ritenuto fondate le giustificazioni del dipendente, l ne aveva intimato il licenziamento per giusta causa. Pt_1
ON L' era stato sospeso con diritto al 50% delle retribuzioni per il periodo intercorso dal maggio 2015 al febbraio 2016 e, in seguito all'ordinanza applicativa di misure cautelari emanata nei suoi confronti, nel periodo dal febbraio 2016 fino al suo licenziamento era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione.
Il predetto licenziamento era stato quindi impugnato dal lavoratore, anche in sede giudiziale.
pagina 2 Parte opponente ha quindi affermato che le gravissime condotte delle quali il signor
ON
unitamente ad altri lavoratori, si era reso responsabile, le avevano cagionato gravissimi danni - in considerazione della vasta eco che la vicenda aveva avuto nella stampa regionale, del notevole aumento del premio della nuova polizza assicurativa per la responsabilità civile che l aveva dovuto stipulare, dell'invio degli ispettori da parte Pt_1
dell' , ecc. - per il risarcimento dei quali si riservava di agire in ONroparte_2
separato giudizio.
Parte opponente ha quindi affermato che il mancato pagamento delle retribuzioni arretrate era dovuto al ritardo nei pagamenti da parte della Parte_4
Tale ritardo aveva comportato uno slittamento nel pagamento delle
[...]
retribuzioni dei dipendenti, che durava più o meno dal 2009.
Ha quindi affermato di essere debitrice, nei confronti del lavoratore opposto,
unicamente della somma netta di euro 20.295,04, comprensiva del T.F.R. e delle retribuzioni.
Parte opponente ha quindi eccepito la litispendenza tra il presente giudizio e quello
ON di opposizione promosso dallo stesso avverso l'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria del rito c.d. FO (artt. 47 e ss. L. n. 92/2012), con la quale era stato rigettata l'impugnazione del licenziamento.
Ed infatti, anche nel predetto giudizio il medesimo lavoratore licenziato aveva richiesto, altresì, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute a far data dalla sospensione cautelativa fino alla mensilità di marzo
2016.
Parte opponente ha altresì eccepito la violazione del divieto di frazionamento del credito.
Ha altresì contestato l'esattezza dei conteggi avversi, sia per quanto esposto nel merito, sia per i criteri di calcolo che per i parametri di riferimento.
2. L'opposto si è costituito in giudizio, resistendo all'opposizione.
Per quanto concerne l'eccezione pregiudiziale, ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l'atto ad essa notificato contiene il ricorso per ingiunzione e il pedissequo decreto ingiuntivo.
pagina 3 In ogni caso, ammesso e non concesso che l'atto notificato non contenesse il decreto ingiuntivo, ciò non avrebbe comportato alcun nocumento ai diritti difensivi dell'opponente.
L'infondatezza dell'avversa eccezione, inoltre, derivava dal fatto che mediante la proposizione del giudizio di opposizione si instaura un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la fondatezza delle pretese creditorie azionate.
Nel merito, ha osservato come fossero prive di rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio le deduzioni di controparte, anche con riferimento agli asseriti danni patiti in conseguenza delle condotte addebitate al lavoratore.
Si trattava, infatti, di circostanze sfornite di prova ed in merito alle quali l'opponente non aveva comunque formulato in questo giudizio alcuna domanda.
Ha quindi affermato l'infondatezza delle avverse eccezioni di litispendenza e di violazione del divieto di frazionamento del credito, osservando come nel giudizio di opposizione egli avesse domandato la corresponsione delle differenze retributive dovuta a far data dalla sospensione cautelativa del 13 maggio 2015 fino alla mensilità
di marzo 2016, ma al netto di quelle richieste con il ricorso per ingiunzione del 24
febbraio 2017 (ovverosia il ricorso dal quale era originato il decreto ingiuntivo odiernamente opposto).
Si trattava di somme che non potevano essere richieste con il ricorso per ingiunzione, alla luce della mancata certezza del credito e della loro inesigibilità, in considerazione dell'impugnato licenziamento.
In ordine alle somme richieste, ha osservato come il credito per T.F.R. derivasse dalla certificazione unica fornita al lavoratore dalla stessa datrice di lavoro, mentre il credito per differenze retributive derivasse dalle certificazioni INPS emesse dall'Ente
previdenziale sulla base delle comunicazioni obbligatorie rilasciate dalla medesima opponente.
Ha quindi richiesto al giudice l'emissione di un'ordinanza di pagamento delle somme non contestate, pari ad euro 20.295,04.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
pagina 4 All'udienza del 24.4.2018 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 20.295,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
In corso di causa, ed in particolare nelle note del 9.6.2023 e all'udienza del
28.9.2023, parte opponente ha dato atto di aver provveduto al pagamento della predetta somma.
ON Ha quindi affermato che nessun'altra somma era dovuta all' che anzi era debitore nei suoi confronti delle somme nel frattempo maturate a titolo di spese legali e dallo stesso non ancora corrisposte (euro 2.000,00, oltre il 15% ed accessori di legge, a seguito di ordinanza n. 11 del 10 aprile 2017 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro;
euro
4.500,00, oltre il 15% ed accessori di legge, a seguito di sentenza n. 104/2020 del Tribunale di
Cagliari, Sezione Lavoro;
euro 6.615,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A e C.P.A., in forza della sentenza n. 241/2020 della Corte d'Appello di
Cagliari).
Parte opposta ha replicato rilevando che controparte non aveva provveduto a corrispondere spontaneamente la somma di euro 20.295,04 oltre accessori e che,
pertanto, era stato necessario promuovere una procedura esecutiva presso terzi.
Ha altresì osservato come le somme indicate da controparte a titolo di rifusione delle spese legali non potessero essere pretese nel presente giudizio.
Ha quindi insistito per il pagamento della somma di euro 4.825,21, pari alla differenza tra quanto richiesto in sede monitoria (euro 25.120,25) e quanto corrisposto da controparte in seguito al pignoramento presso terzi (euro 20.295,04).
Non hanno sortito esito positivo i pur esperiti tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia.
******
ON 4. Le parti hanno dato atto che, in seguito al pignoramento presso terzi, l' ha ricevuto in pagamento la somma di euro 20.295,04.
Come risulta dall'ordinanza di assegnazione del 26.9.2018, prodotta da parte opposta, il Giudice dell'Esecuzione ha provveduto ad assegnare le somme pignorate per complessivi euro 23.271,63 (di cui euro 21.122,64 pari al credito quantificato dal
Giudice del Lavoro e portato nell'atto di precetto dell'11.6.2018, euro 199,60 per interessi e
pagina 5 rivalutazione monetaria dal 1.5.2018 al 31.8.2018, euro 1.949,39 per compensi e accessori di procedura liquidati dal Giudice, di cui euro 1.336, 00 per compensi, euro 200,40 per spese generali, euro 61,46 per C.P.A. ed euro 351,53 per I.V.A.).
Risulta altresì che in data 25.6.2020 (v. il doc. n. 49) delle produzioni di parte opponente), il terzo pignorato Banco di Sardegna S.p.A. abbia effettuato il pagamento della somma di euro 23.131,85, a titolo di “Liquidazione somme pignoramento
EE/AIAS” (tale causale risulta dall'avviso prodotto).
Perciò soltanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente,
un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta,
sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di eventuali residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (in tal senso, v. per tutte, Cass. civ., Sezioni
Unite, sentenza n. 7448 del 7 luglio 1993).
Per le medesime ragioni, neppure è fondata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente.
5. La presente causa ha quindi ad oggetto la domanda dell'opposto, attore in senso sostanziale, tesa alla corresponsione delle somme residue, ovverosia la differenza tra il
petitum originario e quanto corrisposto dall'opponente.
La domanda è fondata, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si osserva come non sia ammissibile l'eccezione di compensazione formulata per la prima volta da parte opponente nelle note del 9
giugno 2023.
pagina 6 Ed infatti, l'eccezione di compensazione, non rilevabile d'ufficio, costituisce un'eccezione in senso stretto, che, come tale, va proposta entro i limiti di legge.
Nel rito del lavoro tale eccezione deve essere quindi proposta nella memoria difensiva in primo grado, ovvero, nel caso di domanda introdotta in forma monitoria,
con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (v., per tutte, Cass. civ., Sezione
Lavoro, sentenza n. 6391 del 14.7.1997).
Sempre in via preliminare, non sono fondate le eccezioni di litispendenza e di violazione del divieto di frazionamento del credito.
Per quanto concerne la prima eccezione, si rileva che mediante il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del rito c.d. FO,
ON l' ha espressamente richiesto, in via subordinata, di “2. Condannare l'
[...]
alla corresponsione in favore del Sig. delle differenze Pt_1 CP_1
retributive dovute a far data dalla sospensione cautelativa del 13/05/15 fino alla
mensilità di marzo 2016, al netto di quelle richieste con il ricorso per ingiunzione del
24/02/17 Tribunale Cagliari R.G 937/17” (la sottolineatura è di chi scrive).
Ne consegue che le domande proposte nei due giudizi hanno ad oggetto periodi differenti.
Neppure è fondata l'eccezione di violazione del divieto di frazionamento del credito.
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio (nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già
documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto,
in abuso del processo - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 22574 del
7.11.2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dei documenti di causa, ed in particolare dal ricorso introduttivo della fase sommaria del giudizio di impugnazione del licenziamento, si
pagina 7 evince che il ricorrente, ovverosia l'odierno opposto, ha lamentato il fatto che il datore di lavoro avrebbe omesso il pagamento delle retribuzioni dovute o le avrebbe corrisposte in maniera ridotta.
ON In particolare, secondo l' sarebbero state del tutto omesse le mensilità di novembre e dicembre 2015, oltre che quelle di gennaio, febbraio e marzo 2016,
nonché sarebbe stato omesso il pagamento del T.F.R. (v. pag. 2 par. 10 del ricorso).
Si tratta dei medesimi crediti fatti valere con il ricorso per ingiunzione opposto.
L'odierno opposto, come si evince dalle conclusioni sopra riportate, nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento ha quindi rinunciato agli atti di causa limitatamente ai crediti da ultimo indicati, poiché evidentemente - trattandosi di retribuzioni e di T.F.R. del tutto omessi – da lui ritenuti più agevolmente azionabili in via monitoria, in quanto certi, liquidi ed esigibili.
Per tali ragioni, si ritiene che nel caso di specie non si configuri il ricorso abusivo allo strumento processuale, posto a fondamento dell'istituto del divieto di frazionamento del credito.
Nel merito, si osserva come i conteggi effettuati dall'opposto siano sostanzialmente corretti.
Ed infatti:
1) per quanto concerne le retribuzioni, è dovuta la somma lorda di euro 5.458,56,
pari al totale delle retribuzioni lorde per le mensilità azionate, indicate nelle rispettive buste paga prodotte dalla stessa opponente (euro 815,78 + euro 744,09 + euro 806,83
+ euro 349,59 + euro 2.742,27 = euro 5.458,56); somma leggermente inferiore a quella di euro 5.459,00 azionata da parte ricorrente;
tale differenza è unicamente dovuta al fatto che nelle certificazioni INPS sono presenti degli arrotondamenti;
2) per quanto concerne il T.F.R., la somma di euro 19.661,25 è indicata nella certificazione unica 2016 emessa dall'odierna opponente.
Di conseguenza, la somma originariamente dovuta all'opposto era pari ad euro
25.119,81.
Da tale somma deve essere detratto quanto già corrisposto, pari ad euro 20.295,04.
Si ottiene pertanto la somma lorda di euro 4.824,77, che costituisce il debito residuo dell'opponente verso l'opposto.
pagina 8 L' deve pertanto essere condannata a pagare all'Ena la predetta somma, Pt_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei crediti al saldo.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 1193 secondo comma c.c., la somma già pagata deve essere imputata al debito per T.F.R. e, per la parte residua, alla retribuzione di marzo 2016, trattandosi dei debiti più onerosi per il debitore.
La somma residua deve quindi essere imputata alle mensilità rimaste insolute.
Si rammenta che l'accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (v., ex multis, Cass. civ. Sezione Lavoro, sentenza n. 21010 del 13.9.2013).
6. Le spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, vengono poste a carico della parte opponente, da considerarsi soccombente.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la tabella per le cause di lavoro di valore da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l' a pagare Parte_3
a la somma residua di euro 4.824,77, oltre interessi legali e rivalutazione CP_1
monetaria con decorrenza dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) condanna l' a pagare Parte_1 Parte_2
a a titolo di rifusione delle spese processuali: CP_1
3.1.) le spese della fase monitoria, liquidate in euro 118,50 per spese di contributo unificato ed in euro 540,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
pagina 9 3.2.) le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 4.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 5.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 10