Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1008
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del credito

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale, iniziato con la notifica della cartella di pagamento l'8 aprile 2011, sia scaduto l'8 aprile 2016. La successiva intimazione di pagamento del 19 aprile 2016 è quindi intervenuta quando il diritto di credito era già estinto per prescrizione. La sospensione dei termini per emergenza Covid-19 non può far rivivere un credito già prescritto.

  • Accolto
    Nullità dell'atto per omessa notifica atti presupposti, difetto di sottoscrizione e illegittimità notifica cartella

    La Corte ha assorbito tale eccezione, accogliendo il ricorso per intervenuta prescrizione. Tuttavia, ha anche rilevato la fondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente per assenza di attestazione di conformità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1008
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1008
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo