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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1008/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6299/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001228750000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110014334721000 TARI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, la sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90012287 50/000, notificata in data 31.05.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione le ingiungeva il pagamento dell'importo di € 184,04 a titolo di tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'anno di imposta 2009, oltre accessori.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, sostenendo che, pur a fronte di una notifica di una cartella di pagamento in data
08.04.2011, il termine di prescrizione sarebbe comunque, spirato in data 08.04.2016, rendendo tardiva ed inefficace la successiva intimazione notificata in data 19.04.2016. In via subordinata, ha dedotto la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, per difetto di sottoscrizione e per illegittimità della notifica della cartella.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con controdeduzioni depositate in data
01.10.2024, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella di pagamento n. 03420110014334721000, asseritamente notificata in data
08.04.2011 e non impugnata. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine sarebbe stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420169004799892000 in data 19.04.2016 e, successivamente, dall'atto oggi impugnato. Ha, inoltre, invocato l'applicazione della sospensione dei termini prescrizionali per il periodo emergenziale Covid-19, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, sostenendo che, in virtù di tale normativa, il termine di prescrizione non sarebbe ancora maturato.
In data 05.01.2026, la parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, con le quali ha ribadito l'eccezione di prescrizione, evidenziando come la notifica del 19.04.2016 sia intervenuta 11 giorni dopo la maturazione del quinquennio. Ha, inoltre, eccepito l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente (relate di notifica), in quanto priva dell'attestazione di conformità all'originale, richiesta dall'art. 25-bis, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 21.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è dirimente. La pretesa tributaria in esame, relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2009, rientra nella categoria dei tributi locali da pagarsi periodicamente in relazione a ciascun anno od a periodi inferiori. Per tali crediti, trova applicazione il termine di prescrizione breve di cinque anni, come stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento.
Nel caso di specie, il credito si riferisce all'anno 2009. L'Agente della Riscossione ha documentato un primo atto interruttivo, costituito dalla notifica della cartella di pagamento n. 03420110014334721000, avvenuta in data 08.04.2011. Tale atto, ha interrotto il decorso della prescrizione ed ha fatto sorgere un nuovo termine quinquennale, con scadenza fissata al giorno 08.04.2016.
La resistente, sostiene di aver ulteriormente interrotto la prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420169004799892000. Tuttavia, dagli atti di causa, e per stessa ammissione della parte resistente, tale notifica è stata perfezionata in data 19.04.2016.
Appare dunque evidente ,che tale secondo atto interruttivo è stato posto in essere quando il termine di prescrizione quinquennale era già compiuto. La notifica del 19.04.2016 è, pertanto, inefficace, in quanto intervenuta su un diritto di credito già estinto per prescrizione ,alla data dell'08.04.2016.
Ne consegue, l'infondatezza della tesi della resistente ,circa l'applicabilità della sospensione dei termini legata all'emergenza sanitaria da Covid-19. Le disposizioni di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, che hanno sospeso le attività di riscossione ed i relativi termini di prescrizione a partire dall'8 marzo 2020, non possono avere l'effetto di "resuscitare" un diritto già estinto. Al momento dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, il credito vantato dall'Ente impositore nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 era già prescritto da quasi quattro anni, pertanto, nessuna sospensione poteva validamente operare su di esso.
L'intimazione di pagamento oggi impugnata, notificata in data 31.05.2024, risulta perciò illegittima, in quanto fondata su una pretesa creditoria non più esigibile.
Ad abundantiam, questa Corte rileva la fondatezza anche dell'eccezione processuale sollevata dalla ricorrente, nelle proprie memorie difensive. La resistente ha depositato nel fascicolo telematico copia informatica delle relate di notifica degli atti interruttivi senza apporre la necessaria attestazione di conformità all'originale cartaceo, come prescritto a pena di inutilizzabilità dall'art. 25-bis, comma 5 bis, del
D.Lgs. n. 546/1992. Tale norma, di carattere speciale rispetto alla disciplina generale del Codice dell'Amministrazione Digitale, impone un preciso onere alla parte che deposita copie informatiche di documenti analogici, a presidio della certezza e della fedeltà della prova documentale nel processo tributario telematico. In assenza di tale attestazione, i documenti prodotti dalla resistente non possono essere presi in considerazione dal giudice. Pertanto, anche a voler prescindere dalla già assorbente questione della prescrizione, l'Agente della Riscossione non ha fornito in giudizio la prova, ritualmente formata, dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6299/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001228750000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110014334721000 TARI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, la sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90012287 50/000, notificata in data 31.05.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione le ingiungeva il pagamento dell'importo di € 184,04 a titolo di tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'anno di imposta 2009, oltre accessori.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, sostenendo che, pur a fronte di una notifica di una cartella di pagamento in data
08.04.2011, il termine di prescrizione sarebbe comunque, spirato in data 08.04.2016, rendendo tardiva ed inefficace la successiva intimazione notificata in data 19.04.2016. In via subordinata, ha dedotto la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, per difetto di sottoscrizione e per illegittimità della notifica della cartella.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con controdeduzioni depositate in data
01.10.2024, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella di pagamento n. 03420110014334721000, asseritamente notificata in data
08.04.2011 e non impugnata. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine sarebbe stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420169004799892000 in data 19.04.2016 e, successivamente, dall'atto oggi impugnato. Ha, inoltre, invocato l'applicazione della sospensione dei termini prescrizionali per il periodo emergenziale Covid-19, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, sostenendo che, in virtù di tale normativa, il termine di prescrizione non sarebbe ancora maturato.
In data 05.01.2026, la parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, con le quali ha ribadito l'eccezione di prescrizione, evidenziando come la notifica del 19.04.2016 sia intervenuta 11 giorni dopo la maturazione del quinquennio. Ha, inoltre, eccepito l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente (relate di notifica), in quanto priva dell'attestazione di conformità all'originale, richiesta dall'art. 25-bis, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 21.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è dirimente. La pretesa tributaria in esame, relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2009, rientra nella categoria dei tributi locali da pagarsi periodicamente in relazione a ciascun anno od a periodi inferiori. Per tali crediti, trova applicazione il termine di prescrizione breve di cinque anni, come stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento.
Nel caso di specie, il credito si riferisce all'anno 2009. L'Agente della Riscossione ha documentato un primo atto interruttivo, costituito dalla notifica della cartella di pagamento n. 03420110014334721000, avvenuta in data 08.04.2011. Tale atto, ha interrotto il decorso della prescrizione ed ha fatto sorgere un nuovo termine quinquennale, con scadenza fissata al giorno 08.04.2016.
La resistente, sostiene di aver ulteriormente interrotto la prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420169004799892000. Tuttavia, dagli atti di causa, e per stessa ammissione della parte resistente, tale notifica è stata perfezionata in data 19.04.2016.
Appare dunque evidente ,che tale secondo atto interruttivo è stato posto in essere quando il termine di prescrizione quinquennale era già compiuto. La notifica del 19.04.2016 è, pertanto, inefficace, in quanto intervenuta su un diritto di credito già estinto per prescrizione ,alla data dell'08.04.2016.
Ne consegue, l'infondatezza della tesi della resistente ,circa l'applicabilità della sospensione dei termini legata all'emergenza sanitaria da Covid-19. Le disposizioni di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, che hanno sospeso le attività di riscossione ed i relativi termini di prescrizione a partire dall'8 marzo 2020, non possono avere l'effetto di "resuscitare" un diritto già estinto. Al momento dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, il credito vantato dall'Ente impositore nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 era già prescritto da quasi quattro anni, pertanto, nessuna sospensione poteva validamente operare su di esso.
L'intimazione di pagamento oggi impugnata, notificata in data 31.05.2024, risulta perciò illegittima, in quanto fondata su una pretesa creditoria non più esigibile.
Ad abundantiam, questa Corte rileva la fondatezza anche dell'eccezione processuale sollevata dalla ricorrente, nelle proprie memorie difensive. La resistente ha depositato nel fascicolo telematico copia informatica delle relate di notifica degli atti interruttivi senza apporre la necessaria attestazione di conformità all'originale cartaceo, come prescritto a pena di inutilizzabilità dall'art. 25-bis, comma 5 bis, del
D.Lgs. n. 546/1992. Tale norma, di carattere speciale rispetto alla disciplina generale del Codice dell'Amministrazione Digitale, impone un preciso onere alla parte che deposita copie informatiche di documenti analogici, a presidio della certezza e della fedeltà della prova documentale nel processo tributario telematico. In assenza di tale attestazione, i documenti prodotti dalla resistente non possono essere presi in considerazione dal giudice. Pertanto, anche a voler prescindere dalla già assorbente questione della prescrizione, l'Agente della Riscossione non ha fornito in giudizio la prova, ritualmente formata, dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.