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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 648/18
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Francesco Lombardi
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente -
Avv. Gilda Avena
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 21.2.2018, la ricorrente ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_2
33420170004402202000, con il quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute pari a complessivi € 3.092,56 per contributi accertati e dovuti a titolo di 'gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati' per l'annualità 2016. A sostegno dell'azione promossa deduceva, nel merito, di essere stata iscritta d'ufficio dall' a CP_2 tale gestione in maniera erronea ed illegittima, per essere l'attività prevalente della ricorrente quella di bracciante agricola in luogo della ritenuta attività di coltivatrice diretta.
Spiegava infatti di essere titolare di una omonima azienda agricola ubicata in Cassano all'Ionio (cfr. in atti missiva del 19 luglio 2014 con la quale gli veniva comunicata la sua iscrizione quale titolare dell'azienda a seguito di accertamento espletato l'1.1.2012) e proprietaria di diversi terreni che però non aveva mai provveduto a coltivare 'manualmente' e 'in modo diretto'. Denunciava quindi, in tal maniera, l'insussistenza dei requisiti 'soggettivi' prescritti ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 1047/57 ai fini dell'assoggettamento al regime previdenziale dei coltivatori diretti.
Poiché, come chiarito dall'art. 2 della L. 9/63 (che ha provveduto a modificare ed integrare la L.
1047/57), «il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi (…) si ritiene sussistente quando i soggetti (…) si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività»
e per 'attività prevalente', sempre ai sensi della medesima norma, deve intendersi quella che impegna il coltivatore diretto «per il maggior periodo di tempo nell'anno» e che costituisce per esso «la maggior fonte di reddito», la ricorrente precisava pure di aver lavorato quale bracciante agricola per
52 giorni nell'anno 2016 in contestazione e di aver prodotto, per quell'annualità, un reddito da lavoro agricolo dipendente di molto superiore rispetto al modesto reddito agrario derivante dai terreni (cfr. certificazione unica 2017 relativa al periodo di imposta anno 2016 presente in atti).
Inoltre, sulla scorta della estensione dei terreni di sua proprietà e della loro destinazione ricavabile anche dagli estratti catastali delle proprietà della ricorrente e considerate le tabelle di cui al D.M.
20.4.99, rilevava che il sorgere dell'obbligo contributivo quale coltivatore diretto era ingiustificato perché non ricorreva neanche il requisito 'oggettivo' prescritto a tal fine ai sensi dell'art. 3 L. 9/63, e cioè il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda era inferiore a 104 giornate annue
(precisamente, secondo il suo calcolo equivaleva a 92 giornate).
Concludeva quindi chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la dichiarazione di illegittimità dell'atto opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l che contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. CP_2
In particolare, l'ente insisteva sulla ricorrenza nel caso in esame del requisito soggettivo della
'prevalenza' che avrebbe giustificato l'iscrizione della ricorrente nella gestione coltivatori diretti richiamando la Circolare n. 177/2003, la quale sul punto precisa che «la contestuale attività CP_2 svolta in qualità di bracciante agricolo dipendente non determina incompatibilità nel limite massimo di 150 giornate ad eccezione dell'ipotesi in cui siano, nello stesso anno, presenti altri periodi coperti da assicurazione (es. 2 settimane in settore extra agricolo)».
In punto di fatto, rappresentava poi che la ricorrente era in realtà un OTD per sole 102 giornate all'anno e che quindi la sua iscrizione d'ufficio alla gestione dei coltivatori diretti avrebbe dovuto considerarsi legittima in quanto compatibile con il predetto rapporto di lavoro. Specificava, inoltre, che questa stessa argomentazione era stata posta a supporto anche della reiezione della domanda di disoccupazione agricola dalla ricorrente stessa presentata per l'anno 2012, nell'ambito della quale la stessa era stata ritenuta, per la restante parte dell'anno, lavoratrice autonoma e non disoccupata.
Infine, l' sosteneva che, in base alle tabelle giornate-ettaro coltura cui al D.M. del 20.4.1999, CP_2 per lo svolgimento dell'attività di coltivazione dei terreni di proprietà della ricorrente avrebbe dovuto stimarsi un fabbisogno di manodopera di molto superiore alle 104 giornate lavorative annue, cioè pari a 146 giornate. Ciò anche in considerazione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente ad in virtù CP_3 delle quali la lavoratrice ha avuto erogati 4.000,00 € per la coltivazione dei suoi fondi, attività dunque riconducibile ad una struttura aziendale e non ad uso familiare-personale.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
In diritto va premesso che per l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) sono richiesti dei requisiti oggettivi e dei requisiti soggettivi.
Nella prima categoria rientra il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda, il quale non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63). Il nucleo del coltivatore diretto inoltre deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L. 9/63).
Tra i requisiti soggettivi è invece richiesto che l'attività sia svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. 1047/57) e, ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità deve ritenersi sussistente solo quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per tale quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito (circ. SCAU n. 21 del 18/3/93; Circ n. 111 del
23/5/98 punto 5; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00). Procedendo ad esaminare il merito della controversia, il ricorso deve essere accolto poiché, nel caso in esame, l' non ha fornito prova certa della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione CP_2 alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In questa sede, infatti, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a verbale d'accertamento e ad avviso di addebito che sia scaturito dal verbale, la veste di attore sostanziale è rivestita dall'istituto previdenziale che assume sussistenti i requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa e che, su tale presupposto, rivendica un credito di natura contributiva.
Gravava quindi sull' , in tale sede, l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa. CP_2
Si consideri, in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale già formatosi riguardo alla opposizione al ruolo secondo il quale "…l'opposizione… dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito" (Sez. L, n. 23600 del 06/11/2009 rv. 610854).
Con esattezza, rispetto alla rilevazione del 'fabbisogno lavorativo' e dunque del requisito oggettivo minimo che avrebbe giustificato l'iscrizione del lavoratore nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, l'ente resistente si è limitato a dedurre in giudizio che la ricorrente è stata destinataria di aiuti eurounitari allegando, tra l'altro, documentazione risalente al 2011, e dunque relativa ad una annualità diversa da quella in contestazione;
inoltre, ha quantificato un monte di giornate di lavoro necessarie per la gestione dell'azione in modo assolutamente presuntivo, senza fornire prova di alcun formale accertamento dell'effettivo fabbisogno ascrivibile alla singola realtà aziendale.
Parimenti indimostrata deve ritenersi pure la sussistenza del requisito soggettivo della abitualità e della prevalenza dell'attività lavorativa. Come si è già detto, per 'attività prevalente' deve intendersi quella che non solo è prestata “per il maggior periodo di tempo nell'anno" ma anche quella che al contempo "costituisce (…) la maggior fonte di reddito" e, per il vero, nella presente causa la stessa non risulta provata né sotto il profilo temporale, né sotto il profilo reddituale.
Per ciò che concerne il requisito temporale, difatti, l' , attraverso una produzione documentale CP_2 insufficiente sul punto, non ha permesso né di accertare quante giornate lavorative sono state effettivamente prestate dal ricorrente quale OTD – impedendo, così, di verificare la compatibilità o meno dell' attività lavoro-dipendente da lui svolta rispetto alla posizione previdenziale riconosciutagli di lavoratore autonomo – né di comprendere se in effetti, per la restante parte dell'anno solare, il ricorrente avrebbe potuto ritenersi un coltivatore diretto.
Per quel che riguarda invece il dato reddituale, considerato che dalla dichiarazione dei redditi 2017, riferita al periodo d'imposta 2016, emerge che il reddito da lavoro dipendente prodotto dalla ricorrente è di gran lunga superiore rispetto a quello prodotto in base ai propri terreni, non può che ritenersi indimostrata la sussistenza di tale ultimo presupposto, mancando altri elementi che consentano di ritenere che l' attività di coltivazione dei fondi condotta per il maggior tempo dell'anno costituisse pure la maggior fonte di reddito della ricorrente (a tal fine, appunto, deve valutarsi come inconferente la produzione della dichiarazione IRAP – ossia dell'imposta locale applicata alle attività produttive, che viene calcolata sulla base del valore della produzione netta derivante dall'attività e la cui base imponibile sarebbe stata, quindi, perfetto indice per la verifica – in quanto riferita all'annualità 2013).
In conclusione, la carenza di prove nel giudizio de quo non può che condurre all'accoglimento delle domande di parte ricorrente con conseguente declaratoria di insussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti e del connesso obbligo contributivo, nonché di illegittimità dell'avviso di addebito oggi impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- accoglie il ricorso e dichiara l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi relativi all'anno
2016, con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 979,80 oltre IVA e CPA da CP_2 liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Francesco Lombardi
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente -
Avv. Gilda Avena
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 21.2.2018, la ricorrente ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_2
33420170004402202000, con il quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute pari a complessivi € 3.092,56 per contributi accertati e dovuti a titolo di 'gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati' per l'annualità 2016. A sostegno dell'azione promossa deduceva, nel merito, di essere stata iscritta d'ufficio dall' a CP_2 tale gestione in maniera erronea ed illegittima, per essere l'attività prevalente della ricorrente quella di bracciante agricola in luogo della ritenuta attività di coltivatrice diretta.
Spiegava infatti di essere titolare di una omonima azienda agricola ubicata in Cassano all'Ionio (cfr. in atti missiva del 19 luglio 2014 con la quale gli veniva comunicata la sua iscrizione quale titolare dell'azienda a seguito di accertamento espletato l'1.1.2012) e proprietaria di diversi terreni che però non aveva mai provveduto a coltivare 'manualmente' e 'in modo diretto'. Denunciava quindi, in tal maniera, l'insussistenza dei requisiti 'soggettivi' prescritti ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 1047/57 ai fini dell'assoggettamento al regime previdenziale dei coltivatori diretti.
Poiché, come chiarito dall'art. 2 della L. 9/63 (che ha provveduto a modificare ed integrare la L.
1047/57), «il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi (…) si ritiene sussistente quando i soggetti (…) si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività»
e per 'attività prevalente', sempre ai sensi della medesima norma, deve intendersi quella che impegna il coltivatore diretto «per il maggior periodo di tempo nell'anno» e che costituisce per esso «la maggior fonte di reddito», la ricorrente precisava pure di aver lavorato quale bracciante agricola per
52 giorni nell'anno 2016 in contestazione e di aver prodotto, per quell'annualità, un reddito da lavoro agricolo dipendente di molto superiore rispetto al modesto reddito agrario derivante dai terreni (cfr. certificazione unica 2017 relativa al periodo di imposta anno 2016 presente in atti).
Inoltre, sulla scorta della estensione dei terreni di sua proprietà e della loro destinazione ricavabile anche dagli estratti catastali delle proprietà della ricorrente e considerate le tabelle di cui al D.M.
20.4.99, rilevava che il sorgere dell'obbligo contributivo quale coltivatore diretto era ingiustificato perché non ricorreva neanche il requisito 'oggettivo' prescritto a tal fine ai sensi dell'art. 3 L. 9/63, e cioè il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda era inferiore a 104 giornate annue
(precisamente, secondo il suo calcolo equivaleva a 92 giornate).
Concludeva quindi chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la dichiarazione di illegittimità dell'atto opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l che contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. CP_2
In particolare, l'ente insisteva sulla ricorrenza nel caso in esame del requisito soggettivo della
'prevalenza' che avrebbe giustificato l'iscrizione della ricorrente nella gestione coltivatori diretti richiamando la Circolare n. 177/2003, la quale sul punto precisa che «la contestuale attività CP_2 svolta in qualità di bracciante agricolo dipendente non determina incompatibilità nel limite massimo di 150 giornate ad eccezione dell'ipotesi in cui siano, nello stesso anno, presenti altri periodi coperti da assicurazione (es. 2 settimane in settore extra agricolo)».
In punto di fatto, rappresentava poi che la ricorrente era in realtà un OTD per sole 102 giornate all'anno e che quindi la sua iscrizione d'ufficio alla gestione dei coltivatori diretti avrebbe dovuto considerarsi legittima in quanto compatibile con il predetto rapporto di lavoro. Specificava, inoltre, che questa stessa argomentazione era stata posta a supporto anche della reiezione della domanda di disoccupazione agricola dalla ricorrente stessa presentata per l'anno 2012, nell'ambito della quale la stessa era stata ritenuta, per la restante parte dell'anno, lavoratrice autonoma e non disoccupata.
Infine, l' sosteneva che, in base alle tabelle giornate-ettaro coltura cui al D.M. del 20.4.1999, CP_2 per lo svolgimento dell'attività di coltivazione dei terreni di proprietà della ricorrente avrebbe dovuto stimarsi un fabbisogno di manodopera di molto superiore alle 104 giornate lavorative annue, cioè pari a 146 giornate. Ciò anche in considerazione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente ad in virtù CP_3 delle quali la lavoratrice ha avuto erogati 4.000,00 € per la coltivazione dei suoi fondi, attività dunque riconducibile ad una struttura aziendale e non ad uso familiare-personale.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
In diritto va premesso che per l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) sono richiesti dei requisiti oggettivi e dei requisiti soggettivi.
Nella prima categoria rientra il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda, il quale non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63). Il nucleo del coltivatore diretto inoltre deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L. 9/63).
Tra i requisiti soggettivi è invece richiesto che l'attività sia svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. 1047/57) e, ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità deve ritenersi sussistente solo quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per tale quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito (circ. SCAU n. 21 del 18/3/93; Circ n. 111 del
23/5/98 punto 5; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00). Procedendo ad esaminare il merito della controversia, il ricorso deve essere accolto poiché, nel caso in esame, l' non ha fornito prova certa della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione CP_2 alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In questa sede, infatti, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a verbale d'accertamento e ad avviso di addebito che sia scaturito dal verbale, la veste di attore sostanziale è rivestita dall'istituto previdenziale che assume sussistenti i requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa e che, su tale presupposto, rivendica un credito di natura contributiva.
Gravava quindi sull' , in tale sede, l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa. CP_2
Si consideri, in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale già formatosi riguardo alla opposizione al ruolo secondo il quale "…l'opposizione… dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito" (Sez. L, n. 23600 del 06/11/2009 rv. 610854).
Con esattezza, rispetto alla rilevazione del 'fabbisogno lavorativo' e dunque del requisito oggettivo minimo che avrebbe giustificato l'iscrizione del lavoratore nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, l'ente resistente si è limitato a dedurre in giudizio che la ricorrente è stata destinataria di aiuti eurounitari allegando, tra l'altro, documentazione risalente al 2011, e dunque relativa ad una annualità diversa da quella in contestazione;
inoltre, ha quantificato un monte di giornate di lavoro necessarie per la gestione dell'azione in modo assolutamente presuntivo, senza fornire prova di alcun formale accertamento dell'effettivo fabbisogno ascrivibile alla singola realtà aziendale.
Parimenti indimostrata deve ritenersi pure la sussistenza del requisito soggettivo della abitualità e della prevalenza dell'attività lavorativa. Come si è già detto, per 'attività prevalente' deve intendersi quella che non solo è prestata “per il maggior periodo di tempo nell'anno" ma anche quella che al contempo "costituisce (…) la maggior fonte di reddito" e, per il vero, nella presente causa la stessa non risulta provata né sotto il profilo temporale, né sotto il profilo reddituale.
Per ciò che concerne il requisito temporale, difatti, l' , attraverso una produzione documentale CP_2 insufficiente sul punto, non ha permesso né di accertare quante giornate lavorative sono state effettivamente prestate dal ricorrente quale OTD – impedendo, così, di verificare la compatibilità o meno dell' attività lavoro-dipendente da lui svolta rispetto alla posizione previdenziale riconosciutagli di lavoratore autonomo – né di comprendere se in effetti, per la restante parte dell'anno solare, il ricorrente avrebbe potuto ritenersi un coltivatore diretto.
Per quel che riguarda invece il dato reddituale, considerato che dalla dichiarazione dei redditi 2017, riferita al periodo d'imposta 2016, emerge che il reddito da lavoro dipendente prodotto dalla ricorrente è di gran lunga superiore rispetto a quello prodotto in base ai propri terreni, non può che ritenersi indimostrata la sussistenza di tale ultimo presupposto, mancando altri elementi che consentano di ritenere che l' attività di coltivazione dei fondi condotta per il maggior tempo dell'anno costituisse pure la maggior fonte di reddito della ricorrente (a tal fine, appunto, deve valutarsi come inconferente la produzione della dichiarazione IRAP – ossia dell'imposta locale applicata alle attività produttive, che viene calcolata sulla base del valore della produzione netta derivante dall'attività e la cui base imponibile sarebbe stata, quindi, perfetto indice per la verifica – in quanto riferita all'annualità 2013).
In conclusione, la carenza di prove nel giudizio de quo non può che condurre all'accoglimento delle domande di parte ricorrente con conseguente declaratoria di insussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti e del connesso obbligo contributivo, nonché di illegittimità dell'avviso di addebito oggi impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- accoglie il ricorso e dichiara l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi relativi all'anno
2016, con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 979,80 oltre IVA e CPA da CP_2 liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).