Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8470 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08470/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2025, proposto da
EN TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Raio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1061/2023 del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro, relativamente al capo n. 2 del dispositivo, col quale il predetto Tribunale ha condannato “il Ministero convenuto ad accreditare €.1500,00 sulla carta elettronica del docente in favore di EN TI” e, così facendo, disporre il predetto accredito;
- nonché della sentenza n. 1126/2024 del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro, relativamente al capo n. 2 del dispositivo, col quale il predetto Tribunale ha condannato “il Ministero resistente a costituire in favore della ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, accreditandovi la somma di €1.000,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RI RA D'RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con le azionate sentenze del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro, nn. 1061/2023 e 1123/23, rese nei giudizi RG nn. 1362/2023 e 2803/2024, in accoglimento dei ricorsi proposti dalla odierna ricorrente, è stato accertato e dichiarato il diritto della stessa ad usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 nonché 2023/2024 e 2024/2025; per l’effetto, il Ministero convenuto è stato condannato all’erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuna delle citate annualità, per un totale di €. 2.500,00.
Le sentenze indicate in epigrafe non sono state impugnate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e hanno, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Con il ricorso all’esame, si chiede a questo Tribunale di ordinare l’esecuzione delle sentenze precitate, anche con la fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., e disponendo, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta per provvedervi, ponendo a carico dell’Amministrazione resistente ogni spesa ed onere per la presente fase.
2. L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile.
3. All’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato delle sentenze azionate (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali del g.o. azionati.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione delle sentenze in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni; le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
5. Sussistano, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes , tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
6. Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alle sentenze, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione dei titoli azionati, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alle sentenze in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, che – su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo quanto statuito.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (euro settecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e alla rifusione del contributo unificato se versato.
Manda alla Segreteria per trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI LA AL, Presidente
RI RA D'RI, Consigliere, Estensore
NA TE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA D'RI | RI LA AL |
IL SEGRETARIO