Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 219
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, quale primo atto con cui l'ente impositore fa valere la pretesa, debba contenere una motivazione adeguata che consenta al contribuente di individuare la pretesa e predisporre una difesa. L'assenza di tale motivazione, la genericità dei codici e la mancata allegazione della documentazione a supporto hanno impedito al contribuente di verificare la sussistenza del credito nell'an e nel quantum.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 219
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 219
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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