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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/11/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1947/2024
Il Giudice del lavoro, dott. ER LI, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA UP e dall'Avv. Benedetta Chiocchini, presso il cui studio sito in Pontedera
(PI), via della Stazione Vecchia, 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti FUNARI ALESSANDRO e Katya P.IVA_1
LE ET ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n° OI - 002774080 che aveva irrogato la sanzione per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, in riferimento al 2021, per complessivi € 1.372,74.
2. Con memoria depositata in data 27.10.2025 si è costituita la parte resistente, la quale ha evidenziato come “l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002774080 (doc. 4), impugnata dal sig. con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stata annullata dalla Sede Pt_1 di Pisa, essendo stata verificata dall'Ufficio competente l'insufficienza dei CP_1 presupposti per l'emissione della predetta ordinanza-ingiunzione”. 3. L'avvenuta archiviazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, come evidenziato dalle parti, comporta la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite possono essere compensate per metà in considerazione dell'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato. Per l'altra metà, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 1.100,01 sino a 5.200,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, CP_1 liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 656,00, per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
ER LI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1947/2024
Il Giudice del lavoro, dott. ER LI, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA UP e dall'Avv. Benedetta Chiocchini, presso il cui studio sito in Pontedera
(PI), via della Stazione Vecchia, 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti FUNARI ALESSANDRO e Katya P.IVA_1
LE ET ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n° OI - 002774080 che aveva irrogato la sanzione per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, in riferimento al 2021, per complessivi € 1.372,74.
2. Con memoria depositata in data 27.10.2025 si è costituita la parte resistente, la quale ha evidenziato come “l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002774080 (doc. 4), impugnata dal sig. con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stata annullata dalla Sede Pt_1 di Pisa, essendo stata verificata dall'Ufficio competente l'insufficienza dei CP_1 presupposti per l'emissione della predetta ordinanza-ingiunzione”. 3. L'avvenuta archiviazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, come evidenziato dalle parti, comporta la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite possono essere compensate per metà in considerazione dell'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato. Per l'altra metà, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 1.100,01 sino a 5.200,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, CP_1 liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 656,00, per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
ER LI
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