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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.4924/2022 di R.G. ed avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. GI Salvi, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Montemurro, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 20.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla Controparte_1 per il pagamento della somma di € 103.696,74 oltre accessori che assume dovuta dalla
[...]
a titolo di corrispettivo delle vendite di prodotti agricoli portate dalle Controparte_2 undici fatture emesse nel periodo maggio 2021 - marzo 2022 e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (n. 1049/22 del 26.6.2022) proposta dall'intimata la quale chiede la revoca del decreto per insussistenza di idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. e, nel merito, per l'infondatezza dell'avversa pretesa, stante la mancata corrispondenza delle somme fatturate con la fornitura effettivamente richiesta e consegnata alla deducente società, discrasia contestata con
1 nota del 24.3.22 tramite la quale aveva richiesto l'emissione di note di credito e la rideterminazione dell'importo dovuto in misura pari a € 44.163,02.
* * * * * * *
La domanda attrice è parzialmente fondata poiché la ha ammesso di aver ordinato e Pt_1 ricevuto dalla fornitrice parte della merce fatturata, elencata in allegato alla raccomandata del
24.3.22, e di essere così debitrice dell'importo di € 44.163,02, pagato solo in corso di causa.
Si discute invece dell'ulteriore somma pretesa dalla . CP_1
L'opponente, invero, contesta di aver autorizzato l'acquisto di tutti quei prodotti fitosanitari sovrabbondanti rispetto al normale approvvigionamento periodico dell'azienda agricola che, secondo prassi, si riforniva del necessario sulla base delle mirate indicazioni dell'agronomo di fiducia. Assunto avvalorato dalle deposizioni testimoniali sulle dinamiche negoziali, che evidenziano altresì il “surplus” oggettivamente ingiustificato rispetto al fabbisogno dell'agrumeto, su cui ritorna pure la perizia tecnica prodotta dall'opponente.
A fronte di ciò, la non ha assolto il suo onere probatorio perché difettano elementi CP_1 concludenti da cui evincere l'esistenza di una convenzione di più ampia portata, ergo di ordinativi di merce del tutto conformi a quanto riportato nelle fatture.
La Società ritiene dirimente il fatto che la merce sia stata regolarmente consegnata alla destinataria per il tramite del suo dipendente GI ZA e che le fatture di riferimento siano state contestate solo a distanza di mesi dalla loro ricezione.
Vi è però che i documenti di trasporto, prodotti in copia e con interpolazioni manuali, non evidenziano le modalità di consegna della merce e recano solo firme “per ricevuta” non decifrabili, disconosciute dalla che ne ha escluso la riferibilità ad essa. Pt_1
I d.d.t., peraltro, riportano dal 10.1.22 al 23.2.22 quale soggetto “acquirente” che ha curato la fornitura e il ritiro della merce il ZA, il quale però dalle buste paga prodotte dalla non risulta aver svolto attività lavorativa nel tal periodo. Pt_1
Su tali premesse, non è configurabile la prova (precostituita) della consegna integrale della merce all'azienda agricola. Nel contempo, non può neppure inferirsi che la abbia Pt_1 ratificato la condotta “abusiva” del suo incaricato o abbia ingenerato nella società venditrice la ragionevole convinzione di acquisti di materiale fuori dall'ordinario.
Atteso quanto innanzi non può essere riconosciuto alla l'ulteriore importo di € 59.533,72. CP_1
* * * * * * *
Il sensibile ridimensionamento della pretesa creditoria comporta la revoca del decreto ingiuntivo e giustifica la parziale compensazione delle spese di lite (inclusa la fase monitoria) nella misura
2 della metà, con condanna dell'opponente alla rifusione della restante quota, liquidata come da dispositivo secondo i criteri e parametri aggiornati al d.m. 147/2022.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1049/22 del 26.6.2022;
- dichiara che, per la causale in oggetto, la venditrice Controparte_1 ha maturato un minor credito di € 44.163,02 oltre interessi nei confronti della Controparte_2
e che la debitoria è stata saldata in corso di causa;
[...]
- condanna la a rifondere alla controparte la metà delle spese e Pt_1 Controparte_2 competenze di lite, che liquida in tal misura in € 4.636,00 (€ 143,00 per esborsi, € 4.493,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap come per legge, compensando tra le parti l'altra metà delle spese.
Taranto, 30.10.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.4924/2022 di R.G. ed avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. GI Salvi, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Montemurro, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 20.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla Controparte_1 per il pagamento della somma di € 103.696,74 oltre accessori che assume dovuta dalla
[...]
a titolo di corrispettivo delle vendite di prodotti agricoli portate dalle Controparte_2 undici fatture emesse nel periodo maggio 2021 - marzo 2022 e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (n. 1049/22 del 26.6.2022) proposta dall'intimata la quale chiede la revoca del decreto per insussistenza di idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. e, nel merito, per l'infondatezza dell'avversa pretesa, stante la mancata corrispondenza delle somme fatturate con la fornitura effettivamente richiesta e consegnata alla deducente società, discrasia contestata con
1 nota del 24.3.22 tramite la quale aveva richiesto l'emissione di note di credito e la rideterminazione dell'importo dovuto in misura pari a € 44.163,02.
* * * * * * *
La domanda attrice è parzialmente fondata poiché la ha ammesso di aver ordinato e Pt_1 ricevuto dalla fornitrice parte della merce fatturata, elencata in allegato alla raccomandata del
24.3.22, e di essere così debitrice dell'importo di € 44.163,02, pagato solo in corso di causa.
Si discute invece dell'ulteriore somma pretesa dalla . CP_1
L'opponente, invero, contesta di aver autorizzato l'acquisto di tutti quei prodotti fitosanitari sovrabbondanti rispetto al normale approvvigionamento periodico dell'azienda agricola che, secondo prassi, si riforniva del necessario sulla base delle mirate indicazioni dell'agronomo di fiducia. Assunto avvalorato dalle deposizioni testimoniali sulle dinamiche negoziali, che evidenziano altresì il “surplus” oggettivamente ingiustificato rispetto al fabbisogno dell'agrumeto, su cui ritorna pure la perizia tecnica prodotta dall'opponente.
A fronte di ciò, la non ha assolto il suo onere probatorio perché difettano elementi CP_1 concludenti da cui evincere l'esistenza di una convenzione di più ampia portata, ergo di ordinativi di merce del tutto conformi a quanto riportato nelle fatture.
La Società ritiene dirimente il fatto che la merce sia stata regolarmente consegnata alla destinataria per il tramite del suo dipendente GI ZA e che le fatture di riferimento siano state contestate solo a distanza di mesi dalla loro ricezione.
Vi è però che i documenti di trasporto, prodotti in copia e con interpolazioni manuali, non evidenziano le modalità di consegna della merce e recano solo firme “per ricevuta” non decifrabili, disconosciute dalla che ne ha escluso la riferibilità ad essa. Pt_1
I d.d.t., peraltro, riportano dal 10.1.22 al 23.2.22 quale soggetto “acquirente” che ha curato la fornitura e il ritiro della merce il ZA, il quale però dalle buste paga prodotte dalla non risulta aver svolto attività lavorativa nel tal periodo. Pt_1
Su tali premesse, non è configurabile la prova (precostituita) della consegna integrale della merce all'azienda agricola. Nel contempo, non può neppure inferirsi che la abbia Pt_1 ratificato la condotta “abusiva” del suo incaricato o abbia ingenerato nella società venditrice la ragionevole convinzione di acquisti di materiale fuori dall'ordinario.
Atteso quanto innanzi non può essere riconosciuto alla l'ulteriore importo di € 59.533,72. CP_1
* * * * * * *
Il sensibile ridimensionamento della pretesa creditoria comporta la revoca del decreto ingiuntivo e giustifica la parziale compensazione delle spese di lite (inclusa la fase monitoria) nella misura
2 della metà, con condanna dell'opponente alla rifusione della restante quota, liquidata come da dispositivo secondo i criteri e parametri aggiornati al d.m. 147/2022.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1049/22 del 26.6.2022;
- dichiara che, per la causale in oggetto, la venditrice Controparte_1 ha maturato un minor credito di € 44.163,02 oltre interessi nei confronti della Controparte_2
e che la debitoria è stata saldata in corso di causa;
[...]
- condanna la a rifondere alla controparte la metà delle spese e Pt_1 Controparte_2 competenze di lite, che liquida in tal misura in € 4.636,00 (€ 143,00 per esborsi, € 4.493,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap come per legge, compensando tra le parti l'altra metà delle spese.
Taranto, 30.10.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
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