Art. 21. Restituzione dei contributi 1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10, maggiorati degli interessi legali dal 1 gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonche' di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'articolo 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.
2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo e' integrato a tale importo.
3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.
4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di eta' e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di eta'. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'articolo 7.
2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo e' integrato a tale importo.
3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.
4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di eta' e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di eta'. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'articolo 7.