Art. 47. Condominio per quote divise
Nel caso di condominio per quote divise, ciascun proprietario puo' presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione in sito della parte o del piano di sua pertinenza.
Tuttavia, nella ipotesi di cui al precedente comma, anche uno solo dei condomini, purche' il condominio non abbia fatta analoga richiesta, puo', nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.
Nel caso di ricostruzione, qualora questa, in base all' art. 3 della legge 25 giugno 1949, n. 409 , non possa essere effettuata in sito, ciascun proprietario o i suoi aventi causa possono presentare la domanda di contributo per la ricostruzione in altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune della parte di fabbricato o del piano di propria pertinenza, comprensivo della quota parte delle cose comuni costituenti proprieta' coattiva. Nei casi di cui ai precedenti commi, lo Stato resta estraneo ai rapporti tra i condomini.
Nel caso di condominio per quote divise, ciascun proprietario puo' presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione in sito della parte o del piano di sua pertinenza.
Tuttavia, nella ipotesi di cui al precedente comma, anche uno solo dei condomini, purche' il condominio non abbia fatta analoga richiesta, puo', nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.
Nel caso di ricostruzione, qualora questa, in base all' art. 3 della legge 25 giugno 1949, n. 409 , non possa essere effettuata in sito, ciascun proprietario o i suoi aventi causa possono presentare la domanda di contributo per la ricostruzione in altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune della parte di fabbricato o del piano di propria pertinenza, comprensivo della quota parte delle cose comuni costituenti proprieta' coattiva. Nei casi di cui ai precedenti commi, lo Stato resta estraneo ai rapporti tra i condomini.