CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5631/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037381622000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037381622000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/07/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240037381622000, notificata in data 24/04/2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 199,88 a titolo di TARSU/TIA per le annualità 2011 e 2012, su ruoli emessi dall'ATO Me 1 S.p.A. in liquidazione.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui:
1. Mancata notifica degli atti presupposti e conseguente intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento né l'intimazione di pagamento n. 277258 del 29.07.2019, asseritamente notificata in data 28.11.2019, la quale, in ogni caso, sarebbe intervenuta a prescrizione già maturata.
2. Carenza di legittimazione attiva dell'ATO Me 1 S.p.A. in liquidazione a riscuotere i tributi mediante iscrizione a ruolo.
3. Intervenuta decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Prescrizione delle sanzioni applicate.
5. Illegittimità della pretesa per l'eventuale applicazione dell'IVA.
La ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, che è stata accolta da questa Corte con ordinanza n. 2758/2025 del 15/10/2025.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi attinenti al merito della pretesa, e l'ATO Me 1 S.p.A. in liquidazione, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il motivo principale, e assorbente rispetto agli altri, attiene all'eccepita prescrizione del credito. La pretesa tributaria oggetto della cartella di pagamento impugnata si riferisce alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani (TARSU/TIA) per le annualità 2011 e 2012. Trattandosi di un'obbligazione di natura periodica, da adempiersi annualmente in relazione a un presupposto impositivo destinato a rinnovarsi nel tempo, il relativo credito è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, del codice civile.
Tale principio è pacifico e costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di tributi locali, la cartella di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c." (cfr. Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione per il credito relativo all'annualità 2011 è spirato il 31 dicembre
2016, mentre quello per l'annualità 2012 è spirato il 31 dicembre 2017. La cartella di pagamento è stata notificata alla ricorrente solo in data 24 aprile 2025, dunque ben oltre la scadenza dei suddetti termini.
L'ente impositore resistente, ATO Me 1 S.p.A., ha sostenuto di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica di un'intimazione di pagamento in data 28 novembre 2019. Tuttavia, la parte ricorrente ha espressamente e ritualmente disconosciuto la ricezione di tale atto. A fronte di tale disconoscimento, gravava sull'ente creditore l'onere di fornire la prova della regolare notificazione dell'atto interruttivo, prova che non
è stata fornita nel presente giudizio. Come statuito in un caso del tutto analogo da questa stessa Corte, "Non vi è, in ogni caso, traccia della notifica di eventuali atti prodromici e l'intimazione suddetta è stata notificata oltre il suddetto termine quinquennale e, quindi, non ha potuto svolgere alcuna funzione interruttiva" (cfr.
CGT Messina, Sez. 12, Sentenza n. 4855/2024 del 27/09/2024).
In assenza di prova di un valido atto interruttivo della prescrizione, il credito vantato dall'ATO Me 1 S.p.A. per le annualità 2011 e 2012 deve considerarsi irrimediabilmente estinto per prescrizione al momento della notifica della cartella impugnata.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione del credito comporta l'assorbimento di ogni altra censura sollevata dalla ricorrente.
Ne consegue la totale illegittimità della cartella di pagamento, che deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico solidale delle parti resistenti, in applicazione del principio di causalità, essendo stata la lite cagionata sia dall'iscrizione a ruolo di un credito prescritto da parte dell'ente impositore, sia dalla successiva notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione. Si dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 3, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240037381622000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO e l'ATO Me 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 400,00, oltre accessori di legge.
3. Dispone la distrazione delle spese come liquidate al punto 2) in favore dell'Avv. Difensore_1
, procuratore antistatario.
Messina, 16 dicembre 2025
Il Giudice
LÒ AL
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5631/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037381622000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037381622000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/07/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240037381622000, notificata in data 24/04/2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 199,88 a titolo di TARSU/TIA per le annualità 2011 e 2012, su ruoli emessi dall'ATO Me 1 S.p.A. in liquidazione.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui:
1. Mancata notifica degli atti presupposti e conseguente intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento né l'intimazione di pagamento n. 277258 del 29.07.2019, asseritamente notificata in data 28.11.2019, la quale, in ogni caso, sarebbe intervenuta a prescrizione già maturata.
2. Carenza di legittimazione attiva dell'ATO Me 1 S.p.A. in liquidazione a riscuotere i tributi mediante iscrizione a ruolo.
3. Intervenuta decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Prescrizione delle sanzioni applicate.
5. Illegittimità della pretesa per l'eventuale applicazione dell'IVA.
La ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, che è stata accolta da questa Corte con ordinanza n. 2758/2025 del 15/10/2025.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi attinenti al merito della pretesa, e l'ATO Me 1 S.p.A. in liquidazione, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il motivo principale, e assorbente rispetto agli altri, attiene all'eccepita prescrizione del credito. La pretesa tributaria oggetto della cartella di pagamento impugnata si riferisce alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani (TARSU/TIA) per le annualità 2011 e 2012. Trattandosi di un'obbligazione di natura periodica, da adempiersi annualmente in relazione a un presupposto impositivo destinato a rinnovarsi nel tempo, il relativo credito è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, del codice civile.
Tale principio è pacifico e costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di tributi locali, la cartella di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c." (cfr. Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione per il credito relativo all'annualità 2011 è spirato il 31 dicembre
2016, mentre quello per l'annualità 2012 è spirato il 31 dicembre 2017. La cartella di pagamento è stata notificata alla ricorrente solo in data 24 aprile 2025, dunque ben oltre la scadenza dei suddetti termini.
L'ente impositore resistente, ATO Me 1 S.p.A., ha sostenuto di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica di un'intimazione di pagamento in data 28 novembre 2019. Tuttavia, la parte ricorrente ha espressamente e ritualmente disconosciuto la ricezione di tale atto. A fronte di tale disconoscimento, gravava sull'ente creditore l'onere di fornire la prova della regolare notificazione dell'atto interruttivo, prova che non
è stata fornita nel presente giudizio. Come statuito in un caso del tutto analogo da questa stessa Corte, "Non vi è, in ogni caso, traccia della notifica di eventuali atti prodromici e l'intimazione suddetta è stata notificata oltre il suddetto termine quinquennale e, quindi, non ha potuto svolgere alcuna funzione interruttiva" (cfr.
CGT Messina, Sez. 12, Sentenza n. 4855/2024 del 27/09/2024).
In assenza di prova di un valido atto interruttivo della prescrizione, il credito vantato dall'ATO Me 1 S.p.A. per le annualità 2011 e 2012 deve considerarsi irrimediabilmente estinto per prescrizione al momento della notifica della cartella impugnata.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione del credito comporta l'assorbimento di ogni altra censura sollevata dalla ricorrente.
Ne consegue la totale illegittimità della cartella di pagamento, che deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico solidale delle parti resistenti, in applicazione del principio di causalità, essendo stata la lite cagionata sia dall'iscrizione a ruolo di un credito prescritto da parte dell'ente impositore, sia dalla successiva notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione. Si dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 3, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240037381622000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO e l'ATO Me 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 400,00, oltre accessori di legge.
3. Dispone la distrazione delle spese come liquidate al punto 2) in favore dell'Avv. Difensore_1
, procuratore antistatario.
Messina, 16 dicembre 2025
Il Giudice
LÒ AL