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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Bari in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.6430 dell'anno 2024 RG, vertente tra vv. V DI MAURO Parte_1
-opponente-
e
Avv. B LORUSSO Controparte_1
-opposto- conclusioni: come da atti di causa e verbali
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato nell'anno 2024 la ditta in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.619/2024 emesso da questa Sezione in favore di d avente Controparte_1 ad oggetto il pagamento della busta paga ottobre 2023 per l'importo lordo di euro 1588,63 maturato in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della stessa parte opponente. Assumeva essa che il credito era insussistente per tutte le ragioni in dettaglio svolte nell'atto di opposizione e pertanto chiedeva nel merito la revoca del decreto ingiuntivo emesso oltre alle spese legali. Si costituiva in giudizio il lavoratore opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo emesso. Istruita con prove documentali all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
1. In generale, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 645 ss. c.p.c.) introduce un giudizio ordinario di cognizione, il quale è sprovvisto di una propria autonomia processuale ed integra una fase meramente eventuale di un giudizio di primo grado già pendente con il semplice ricorso monitorio, in quanto destinato a ricondurre entro l'ambito del rito contenzioso un procedimento svoltosi allora in forma sommaria, con l'instaurazione differita ed invertita del contraddittorio tra le parti in causa. Infatti, il creditore opposto ed il debitore si trovano davanti al giudice dell'opposizione nella stessa posizione sostanziale (rispettivamente, di attore e di convenuto che avrebbero avuto se il decreto, emesso inaudita altera parte, non fosse mai stato pronunciato, gravando l'onere della prova (4) sull'opposto, per quanto concerne i fatti costitutivi della domanda e sull'opponente, per quanto concerne i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa avversaria.
In buona sostanza, il decreto ingiuntivo capovolge solamente l'onere di attivazione della dialettica processuale, assumendo peculiarmente l'atto di opposizione la struttura di una citazione ed il contenuto di una comparsa di risposta. Il tutto in funzione di un giudizio ordinario che involge una cognizione, non più sommaria, come nella fase monitoria, ma piena, ed investe, non soltanto la legittimità della procedura ingiuntiva, ma anche il merito della pretesa creditoria. (Cass. 17 ottobre 1997, n. 10169; Cass.
4 dicembre 1997, n. 12311; Cass. 17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. 11 agosto 1997, n. 7476; Cass. 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. 11 gennaio 1999, n. 195).
2. Va poi richiamato in specie il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n.
15677).
3.1. In specie, il lavoratore opposto ha allegato l'esistenza del credito azionato relativo alla busta paga di ottobre 2023 dell'importo complessivo a lordo delle ritenute fiscali di euro 1588,63, rimasta priva di liquidazione ed allegata in atti.
3.2. Assume l'opponente di aver estinto il debito de quo con il versamento di euro 900,00 a mezzo di bonifico del 5.12.2023, salva l'offerta banco iudicis della residua somma di euro 21,00.
3.2. Contesta la proficuità di tale pagamento il lavoratore riguardando esso debiti diversi ed anteriori a quelli in contestazione.
3.3. A fronte di tale contestazione, la ditta opponente non ha dato alcuna prova circa la riferibilità del pagamento de quo al debito in contestazione.
3.4. A tanto si aggiunga che il pagamento de quo risale al dicembre 2023 e che tale pagamento non è stato opposto dalla ditta opponente a fronte della diffida stragiudiziale del 22.3.2024, atteso il mancato riscontro della medesima. Gli argomenti probatori anzidetti indicono a ritenere ragionevolmente che il pagamento de quo non ha alcun effetto estintivo in relazione al debito in contestazione. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione spiegata è infondata e pertanto va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.619/2024 emesso da questa
Sezione che va dichiarato esecutivo ex art. 653 comma 1 cpc.
4. In omaggio al principio della soccombenza ed alla luce del comportamento tenuto dalla parte opponente nel processo, costei va condannata al pagamento in favore della parte opposta delle spese di causa, comprensive di quelle della fase monitoria, nelle misura liquidata come da dispositivo, in considerazione dell'attività processuale in concreto svolta (senza istruttoria) e del valore della controversia, desumibile dall'importo del provvedimento monitorio.
2
P.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, rigettata ogni altra domanda, eccezione ed argomentazione, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.619/2024 emesso da questa Sezione che dichiara esecutivo, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del giudizio, comprensive di quelle della fase monitoria, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 11.9.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Bari in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.6430 dell'anno 2024 RG, vertente tra vv. V DI MAURO Parte_1
-opponente-
e
Avv. B LORUSSO Controparte_1
-opposto- conclusioni: come da atti di causa e verbali
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato nell'anno 2024 la ditta in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.619/2024 emesso da questa Sezione in favore di d avente Controparte_1 ad oggetto il pagamento della busta paga ottobre 2023 per l'importo lordo di euro 1588,63 maturato in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della stessa parte opponente. Assumeva essa che il credito era insussistente per tutte le ragioni in dettaglio svolte nell'atto di opposizione e pertanto chiedeva nel merito la revoca del decreto ingiuntivo emesso oltre alle spese legali. Si costituiva in giudizio il lavoratore opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo emesso. Istruita con prove documentali all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
1. In generale, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 645 ss. c.p.c.) introduce un giudizio ordinario di cognizione, il quale è sprovvisto di una propria autonomia processuale ed integra una fase meramente eventuale di un giudizio di primo grado già pendente con il semplice ricorso monitorio, in quanto destinato a ricondurre entro l'ambito del rito contenzioso un procedimento svoltosi allora in forma sommaria, con l'instaurazione differita ed invertita del contraddittorio tra le parti in causa. Infatti, il creditore opposto ed il debitore si trovano davanti al giudice dell'opposizione nella stessa posizione sostanziale (rispettivamente, di attore e di convenuto che avrebbero avuto se il decreto, emesso inaudita altera parte, non fosse mai stato pronunciato, gravando l'onere della prova (4) sull'opposto, per quanto concerne i fatti costitutivi della domanda e sull'opponente, per quanto concerne i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa avversaria.
In buona sostanza, il decreto ingiuntivo capovolge solamente l'onere di attivazione della dialettica processuale, assumendo peculiarmente l'atto di opposizione la struttura di una citazione ed il contenuto di una comparsa di risposta. Il tutto in funzione di un giudizio ordinario che involge una cognizione, non più sommaria, come nella fase monitoria, ma piena, ed investe, non soltanto la legittimità della procedura ingiuntiva, ma anche il merito della pretesa creditoria. (Cass. 17 ottobre 1997, n. 10169; Cass.
4 dicembre 1997, n. 12311; Cass. 17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. 11 agosto 1997, n. 7476; Cass. 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. 11 gennaio 1999, n. 195).
2. Va poi richiamato in specie il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n.
15677).
3.1. In specie, il lavoratore opposto ha allegato l'esistenza del credito azionato relativo alla busta paga di ottobre 2023 dell'importo complessivo a lordo delle ritenute fiscali di euro 1588,63, rimasta priva di liquidazione ed allegata in atti.
3.2. Assume l'opponente di aver estinto il debito de quo con il versamento di euro 900,00 a mezzo di bonifico del 5.12.2023, salva l'offerta banco iudicis della residua somma di euro 21,00.
3.2. Contesta la proficuità di tale pagamento il lavoratore riguardando esso debiti diversi ed anteriori a quelli in contestazione.
3.3. A fronte di tale contestazione, la ditta opponente non ha dato alcuna prova circa la riferibilità del pagamento de quo al debito in contestazione.
3.4. A tanto si aggiunga che il pagamento de quo risale al dicembre 2023 e che tale pagamento non è stato opposto dalla ditta opponente a fronte della diffida stragiudiziale del 22.3.2024, atteso il mancato riscontro della medesima. Gli argomenti probatori anzidetti indicono a ritenere ragionevolmente che il pagamento de quo non ha alcun effetto estintivo in relazione al debito in contestazione. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione spiegata è infondata e pertanto va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.619/2024 emesso da questa
Sezione che va dichiarato esecutivo ex art. 653 comma 1 cpc.
4. In omaggio al principio della soccombenza ed alla luce del comportamento tenuto dalla parte opponente nel processo, costei va condannata al pagamento in favore della parte opposta delle spese di causa, comprensive di quelle della fase monitoria, nelle misura liquidata come da dispositivo, in considerazione dell'attività processuale in concreto svolta (senza istruttoria) e del valore della controversia, desumibile dall'importo del provvedimento monitorio.
2
P.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, rigettata ogni altra domanda, eccezione ed argomentazione, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.619/2024 emesso da questa Sezione che dichiara esecutivo, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del giudizio, comprensive di quelle della fase monitoria, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 11.9.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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