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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio della Sezione Civile del Tribunale di Agrigento, composto dai magistrati:
MA Salvatori Presidente
IN BE Giudice relatore
G. Claudia Ragusa Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3148/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. BAGLIERI GIOVANNI LUCA) Parte_1
Parte ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (Avv. TUTTOLOMONDO ALFONSO) CP_1
Parte convenuta
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: riconoscimento della paternità
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 16.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per chiedere al Tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso della
[...] stessa al riconoscimento della figlia minore, nata a [...] il [...], dalla Persona_1 unione more uxorio tra le parti. Premetteva che la minore era stata riconosciuta, oltre che dalla madre, dal compagno della stessa, tale;
che, a seguito di una azione Controparte_2 promossa da esso ricorrente, il Tribunale di Ragusa, con sentenza n.261/2022, passata in giudicato, aveva dichiarato il difetto di veridicità del riconoscimento di;
che, Controparte_2 nelle more di quel giudizio, a partire dal 2018, il ricorrente aveva ripristinato i rapporti di frequentazione con la minore.
Su questi presupposti, chiedeva il riconoscimento della minore e i consequenziali provvedimenti in relazione all'affidamento, al mantenimento e al cognome della stessa.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva che si era rifiutato di riconoscere CP_1 Pt_1 la bambina assumendo di non esserne il padre;
che la stessa, trovandosi in una situazione di difficoltà, aveva prestato il suo consenso al riconoscimento da parte di , da cui essa CP_2 convenuta aveva già avuto un'altra figlia;
che si era disinteressato dalle figlia nonostante Pt_1 le richieste di aiuto della ex compagna;
che solo successivamente, nel giugno del 2014, i due avevano iniziato una convivenza che però cessava nel luglio 2015.
Su queste premesse, la convenuta non si opponeva alla domanda di riconoscimento ma chiedeva disporsi l'affido esclusivo, la previsione di un assegno di mantenimento e la condanna del convenuto a ripetere le spese sostenute esclusivamente dalla convenuta sin dalla nascita della figlia.
La causa, istruita mediante sole acquisizioni documentali, l'audizione delle parti e l'ascolto della minore, all'udienza del 16.9.2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per le note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre subito evidenziare che , nelle more del giudizio, con il consenso della convenuta, Pt_1 ha riconosciuto la minore innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Pertanto, in ordine alla domanda di riconoscimento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2 Quanto al cognome da attribuire alla minore, deve aversi riguardo alla volontà esternata dalla minore di mantenere il cognome materno poiché la stessa oramai si identifica con il nome
[...]
Per_1
Pertanto, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la scelta più rispondente all'interesse della minore sia quella di non aggiungere il cognome del padre a quello che la minore ha avuto sino ad oggi. Il cognome della madre per la minore, oramai dodicenne, è diventato oramai un elemento di identificazione della sua persona e la sua variazione, anche semplicemente posponendo il nome paterno, potrebbe essere fonte di turbamento in una situazione già consolidata.
In casi analoghi a quello in esame si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità affermando che “L'aggiunta del cognome del genitore che riconosce per secondo il figlio non è automatica ma subordinata a una valutazione concreta dell'interesse del minore, che prevale quando questi abbia già consolidato la propria identità personale e sociale con il cognome originario, specie in caso di riconoscimento tardivo e di assenza di una relazione stabile” (Cassazione civile sez. I,
26/08/2025, n.23905).
Passando all'esame delle altre domande, la convenuta ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della minore assumendo che il padre, soggetto aggressivo e dedito all'uso di “fumo”, si sarebbe disinteressata della stessa da un punto di vista affettivo e materiale.
In primo luogo, occorre osservare come le deduzioni circa il carattere aggressivo o comunque pregiudizievole del ricorrente siano rimaste allo sterile stato delle asserzioni.
Quanto al disinteresse lamentato dalla ricorrente, deve evidenziarsi che, in effetti, dall'ascolto della minore, risulta che gli incontri col padre sono stati assai sporadici, salvo un periodo di 5 giorni che lo scorso mese di agosto la minore ha trascorso a casa di . Pt_1
La minore ha in particolare dichiarato di vivere con sofferenza questa assenza di rapporto e di non avere piacere a sentire telefonicamente il padre (che vive in un'altra città) poiché non ha nulla da dirgli o argomenti di cui parlare. Allo stesso tempo però, la minore ha dichiarato di essersi trovata bene a casa del padre e che sarebbe suo desiderio che il rapporto fosse più costante.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che il distacco del padre sia riconducibile più alla situazione di lontananza dalla figlia e alla difficoltà di instaurare un rapporto che a un disinteresse nei confronti della stessa. Ne è peraltro prova il fatto che abbia agito per far accertare il Pt_1
3 difetto di paternità in capo a e abbia poi agito in questa sede chiedendo il CP_2 riconoscimento della figlia.
Deve poi osservarsi che la scelta del regime di affido, lungi dall'essere guidato da criteri che pongano in luce condotte pregresse dal genitore, in chiave punitiva (come il mancato versamento del mantenimento) deve essere ispirato alla tutela del miglior interesse del minore.
E, nel caso in esame, ritiene il Collegio che il regime dell'affido esclusivo potrebbe avere l'effetto di allontanare ulteriormente il padre dalla vita della figlia.
Deve pertanto disporsi l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
Il padre, tenuto conto del fatto che le parti vivono in città diverse ( ad Agrigento, a Per_1 Pt_1
Niscemi) potrà incontrare la figlia, a settimane alterne, due week end al mese, dalla mattina del venerdi sino alla sera della domenica sera;
il padre inoltre trascorrerà con la minore un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra le parti.
È tuttavia opportuno dato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per un periodo di 24 mesi, del compito di vigilare sulle relazioni tra le parti in causa e la minore e di intraprendere un percorso finalizzato al riavvicinamento tra padre e figlia, con onere di relazionare sull'andamento dello stesso ogni sei mesi.
Passando alle questioni di carattere patrimoniale, nel determinare la misura in cui dovrà Pt_1 contribuire al mantenimento della minore, deve tenersi conto della situazione reddituale dello stesso e in particolare del fatto che il padre svolge l'attività di bracciante agricolo come dichiarato dallo stesso in sede di sua audizione.
Alla luce di ciò, deve porsi a carico di l'obbligo di versare a a titolo di concorso Pt_1 Per_1 nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali
4 intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione.
Va esaminata adesso la domanda di regresso formulata dalla convenuta.
ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma non inferiore ad € Per_1
di euro 250,00 mensili a partire dalla nascita della piccola evidenziando di avere Per_1 provveduto esclusivamente al mantenimento della minore.
Deve rilevarsi che l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli è dovere eziologicamente connesso alla procreazione. Tali obblighi discendono dall'art. 30 della
Costituzione e dalle norme codicistiche, che impongono a carico dei genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo. Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovrannazionali;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede all'art. 7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art. 14 il diritto all'istruzione, all'art. 24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere. Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità
e assiduità di relazione (cfr. sent. Corte EDU 5 aprile 2005 Monory c. Romania e Ungheria).
Per costante giurisprudenza: “L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo “status” genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il “quantum” dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non
5 può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22506 del 04 novembre 2010; da ultimo Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 16657, del 22 luglio 2014).
Pertanto “nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali” (Cass. Civ. Sez. I, n. 15063 del 22 novembre 2000). Il genitore che, riconoscendo il figlio, ha provveduto al suo mantenimento in via esclusiva, successivamente alla pronuncia giudiziale di accertamento giudiziale di paternità, ovvero al volontario riconoscimento operato da parte dell'altro genitore, avrà il diritto di ripetere nei confronti di quest'ultimo, qualora questi non abbia partecipato alle spese di mantenimento, una quota delle spese sostenute. L'art. 1299 c.c., prevede il regresso tra condebitori solidali, quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi. L'azione di regresso presuppone che il coobbligato solidale abbia adempiuto per l'intero l'obbligazione. La domanda di rimborso delle spese avanzata dalla madre, pertanto, può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c. (che hanno sostituito dopo la riforma della filiazione attuata con l.n.219/2012 e con d. l.gvo 154/2013 gli art. 147 e 148 e abrogato l'art. 261
c.c.), nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo, adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso.
Non è possibile chiederne la rifusione, applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, in quanto il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva, degli esborsi effettivamente sostenuti (v. Cass., I, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass., I, 22 luglio 2014, n.16657).
6 Ebbene, nel caso in esame, dalle prospettazioni della madre, si ricava che sino al luglio 2015 nulla vada riconosciuto alla convenuta tenuto conto, innanzitutto, del fatto che la minore, dopo la nascita, era stata riconosciuta da tale , convivente di da cui questa CP_2 Per_1 aveva avuto un'altra figlia;
tale elemento fa ritenere che nei primi anni di vita della minore aveva sopperito all'assenza del padre, contribuendo al sostentamento della minore;
in CP_2 secondo luogo, va evidenziato che, dal luglio 2014 al luglio 2015 e avevano Pt_1 Per_1 convissuto, ciò che fa ritenere che il padre abbia provveduto ai bisogni materiali della figlia.
A partire dal mese di agosto 2025, deve invece ritenersi che nessun apporto abbia dato Pt_1 per il mantenimento della figlia.
ha dedotto ma non anche provato di avere versato delle somme periodiche in favore Pt_1 della ex compagna. Tuttavia, l'assunto oltre a essere sfornito di prova è anche poco credibile dal momento che è noto che in situazioni di alta conflittualità come quella in esame, le parti che adempiano a una obbligazione di pagamento siano solite precostituirsi una qualche prova.
In ordine al quantum, è pacifico tra le parti che le stesse, nel 2018, stabilirono con scrittura privata, un mantenimento a carico di di euro 100,00 mensili. Pt_1
Essendo tale somma determinata sull'accordo delle parti, deve ritenersi che la stessa sia frutto della migliore ponderazione della reciproca situazione reddituale delle parti e possa quindi essere presa come parametro per stabilire il contributo da porre a carico di per il Pt_1 pregresso.
Pertanto, essendo decorsi da agosto 2015 alla proposizione della domanda n. 64 mensilità, Pt_1 deve essere condannato a pagare a euro 6.400,00 (€ 100,00*64) oltre interessi dalla Per_1 domanda al soddisfo.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di riconoscimento;
rigetta la domanda del ricorrente volta ad attribuire il suo cognome alla minore;
7 affida la minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, per un periodo di 24 mesi, del compito di vigilare sulle relazioni tra le parti in causa e la minore e di intraprendere un percorso finalizzato al riavvicinamento padre figlia, con onere di relazionare sull'andamento dello stesso ogni sei mesi;
pone a carico di l'obbligo di pagare a a titolo di concorso nel Pt_1 Per_1 mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dalla proposizione della domanda, l'assegno di euro 200,00,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie
(scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
condanna a pagare a la somma di euro 6.400,00 oltre interessi dalla Pt_1 Per_1 domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite.
Agrigento, 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IN BE MA Salvatori
(atto firmato digitalmente)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio della Sezione Civile del Tribunale di Agrigento, composto dai magistrati:
MA Salvatori Presidente
IN BE Giudice relatore
G. Claudia Ragusa Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3148/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. BAGLIERI GIOVANNI LUCA) Parte_1
Parte ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (Avv. TUTTOLOMONDO ALFONSO) CP_1
Parte convenuta
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: riconoscimento della paternità
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 16.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per chiedere al Tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso della
[...] stessa al riconoscimento della figlia minore, nata a [...] il [...], dalla Persona_1 unione more uxorio tra le parti. Premetteva che la minore era stata riconosciuta, oltre che dalla madre, dal compagno della stessa, tale;
che, a seguito di una azione Controparte_2 promossa da esso ricorrente, il Tribunale di Ragusa, con sentenza n.261/2022, passata in giudicato, aveva dichiarato il difetto di veridicità del riconoscimento di;
che, Controparte_2 nelle more di quel giudizio, a partire dal 2018, il ricorrente aveva ripristinato i rapporti di frequentazione con la minore.
Su questi presupposti, chiedeva il riconoscimento della minore e i consequenziali provvedimenti in relazione all'affidamento, al mantenimento e al cognome della stessa.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva che si era rifiutato di riconoscere CP_1 Pt_1 la bambina assumendo di non esserne il padre;
che la stessa, trovandosi in una situazione di difficoltà, aveva prestato il suo consenso al riconoscimento da parte di , da cui essa CP_2 convenuta aveva già avuto un'altra figlia;
che si era disinteressato dalle figlia nonostante Pt_1 le richieste di aiuto della ex compagna;
che solo successivamente, nel giugno del 2014, i due avevano iniziato una convivenza che però cessava nel luglio 2015.
Su queste premesse, la convenuta non si opponeva alla domanda di riconoscimento ma chiedeva disporsi l'affido esclusivo, la previsione di un assegno di mantenimento e la condanna del convenuto a ripetere le spese sostenute esclusivamente dalla convenuta sin dalla nascita della figlia.
La causa, istruita mediante sole acquisizioni documentali, l'audizione delle parti e l'ascolto della minore, all'udienza del 16.9.2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per le note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre subito evidenziare che , nelle more del giudizio, con il consenso della convenuta, Pt_1 ha riconosciuto la minore innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Pertanto, in ordine alla domanda di riconoscimento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2 Quanto al cognome da attribuire alla minore, deve aversi riguardo alla volontà esternata dalla minore di mantenere il cognome materno poiché la stessa oramai si identifica con il nome
[...]
Per_1
Pertanto, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la scelta più rispondente all'interesse della minore sia quella di non aggiungere il cognome del padre a quello che la minore ha avuto sino ad oggi. Il cognome della madre per la minore, oramai dodicenne, è diventato oramai un elemento di identificazione della sua persona e la sua variazione, anche semplicemente posponendo il nome paterno, potrebbe essere fonte di turbamento in una situazione già consolidata.
In casi analoghi a quello in esame si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità affermando che “L'aggiunta del cognome del genitore che riconosce per secondo il figlio non è automatica ma subordinata a una valutazione concreta dell'interesse del minore, che prevale quando questi abbia già consolidato la propria identità personale e sociale con il cognome originario, specie in caso di riconoscimento tardivo e di assenza di una relazione stabile” (Cassazione civile sez. I,
26/08/2025, n.23905).
Passando all'esame delle altre domande, la convenuta ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della minore assumendo che il padre, soggetto aggressivo e dedito all'uso di “fumo”, si sarebbe disinteressata della stessa da un punto di vista affettivo e materiale.
In primo luogo, occorre osservare come le deduzioni circa il carattere aggressivo o comunque pregiudizievole del ricorrente siano rimaste allo sterile stato delle asserzioni.
Quanto al disinteresse lamentato dalla ricorrente, deve evidenziarsi che, in effetti, dall'ascolto della minore, risulta che gli incontri col padre sono stati assai sporadici, salvo un periodo di 5 giorni che lo scorso mese di agosto la minore ha trascorso a casa di . Pt_1
La minore ha in particolare dichiarato di vivere con sofferenza questa assenza di rapporto e di non avere piacere a sentire telefonicamente il padre (che vive in un'altra città) poiché non ha nulla da dirgli o argomenti di cui parlare. Allo stesso tempo però, la minore ha dichiarato di essersi trovata bene a casa del padre e che sarebbe suo desiderio che il rapporto fosse più costante.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che il distacco del padre sia riconducibile più alla situazione di lontananza dalla figlia e alla difficoltà di instaurare un rapporto che a un disinteresse nei confronti della stessa. Ne è peraltro prova il fatto che abbia agito per far accertare il Pt_1
3 difetto di paternità in capo a e abbia poi agito in questa sede chiedendo il CP_2 riconoscimento della figlia.
Deve poi osservarsi che la scelta del regime di affido, lungi dall'essere guidato da criteri che pongano in luce condotte pregresse dal genitore, in chiave punitiva (come il mancato versamento del mantenimento) deve essere ispirato alla tutela del miglior interesse del minore.
E, nel caso in esame, ritiene il Collegio che il regime dell'affido esclusivo potrebbe avere l'effetto di allontanare ulteriormente il padre dalla vita della figlia.
Deve pertanto disporsi l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
Il padre, tenuto conto del fatto che le parti vivono in città diverse ( ad Agrigento, a Per_1 Pt_1
Niscemi) potrà incontrare la figlia, a settimane alterne, due week end al mese, dalla mattina del venerdi sino alla sera della domenica sera;
il padre inoltre trascorrerà con la minore un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra le parti.
È tuttavia opportuno dato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per un periodo di 24 mesi, del compito di vigilare sulle relazioni tra le parti in causa e la minore e di intraprendere un percorso finalizzato al riavvicinamento tra padre e figlia, con onere di relazionare sull'andamento dello stesso ogni sei mesi.
Passando alle questioni di carattere patrimoniale, nel determinare la misura in cui dovrà Pt_1 contribuire al mantenimento della minore, deve tenersi conto della situazione reddituale dello stesso e in particolare del fatto che il padre svolge l'attività di bracciante agricolo come dichiarato dallo stesso in sede di sua audizione.
Alla luce di ciò, deve porsi a carico di l'obbligo di versare a a titolo di concorso Pt_1 Per_1 nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali
4 intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione.
Va esaminata adesso la domanda di regresso formulata dalla convenuta.
ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma non inferiore ad € Per_1
di euro 250,00 mensili a partire dalla nascita della piccola evidenziando di avere Per_1 provveduto esclusivamente al mantenimento della minore.
Deve rilevarsi che l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli è dovere eziologicamente connesso alla procreazione. Tali obblighi discendono dall'art. 30 della
Costituzione e dalle norme codicistiche, che impongono a carico dei genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo. Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovrannazionali;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede all'art. 7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art. 14 il diritto all'istruzione, all'art. 24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere. Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità
e assiduità di relazione (cfr. sent. Corte EDU 5 aprile 2005 Monory c. Romania e Ungheria).
Per costante giurisprudenza: “L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo “status” genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il “quantum” dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non
5 può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22506 del 04 novembre 2010; da ultimo Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 16657, del 22 luglio 2014).
Pertanto “nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali” (Cass. Civ. Sez. I, n. 15063 del 22 novembre 2000). Il genitore che, riconoscendo il figlio, ha provveduto al suo mantenimento in via esclusiva, successivamente alla pronuncia giudiziale di accertamento giudiziale di paternità, ovvero al volontario riconoscimento operato da parte dell'altro genitore, avrà il diritto di ripetere nei confronti di quest'ultimo, qualora questi non abbia partecipato alle spese di mantenimento, una quota delle spese sostenute. L'art. 1299 c.c., prevede il regresso tra condebitori solidali, quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi. L'azione di regresso presuppone che il coobbligato solidale abbia adempiuto per l'intero l'obbligazione. La domanda di rimborso delle spese avanzata dalla madre, pertanto, può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c. (che hanno sostituito dopo la riforma della filiazione attuata con l.n.219/2012 e con d. l.gvo 154/2013 gli art. 147 e 148 e abrogato l'art. 261
c.c.), nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo, adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso.
Non è possibile chiederne la rifusione, applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, in quanto il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva, degli esborsi effettivamente sostenuti (v. Cass., I, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass., I, 22 luglio 2014, n.16657).
6 Ebbene, nel caso in esame, dalle prospettazioni della madre, si ricava che sino al luglio 2015 nulla vada riconosciuto alla convenuta tenuto conto, innanzitutto, del fatto che la minore, dopo la nascita, era stata riconosciuta da tale , convivente di da cui questa CP_2 Per_1 aveva avuto un'altra figlia;
tale elemento fa ritenere che nei primi anni di vita della minore aveva sopperito all'assenza del padre, contribuendo al sostentamento della minore;
in CP_2 secondo luogo, va evidenziato che, dal luglio 2014 al luglio 2015 e avevano Pt_1 Per_1 convissuto, ciò che fa ritenere che il padre abbia provveduto ai bisogni materiali della figlia.
A partire dal mese di agosto 2025, deve invece ritenersi che nessun apporto abbia dato Pt_1 per il mantenimento della figlia.
ha dedotto ma non anche provato di avere versato delle somme periodiche in favore Pt_1 della ex compagna. Tuttavia, l'assunto oltre a essere sfornito di prova è anche poco credibile dal momento che è noto che in situazioni di alta conflittualità come quella in esame, le parti che adempiano a una obbligazione di pagamento siano solite precostituirsi una qualche prova.
In ordine al quantum, è pacifico tra le parti che le stesse, nel 2018, stabilirono con scrittura privata, un mantenimento a carico di di euro 100,00 mensili. Pt_1
Essendo tale somma determinata sull'accordo delle parti, deve ritenersi che la stessa sia frutto della migliore ponderazione della reciproca situazione reddituale delle parti e possa quindi essere presa come parametro per stabilire il contributo da porre a carico di per il Pt_1 pregresso.
Pertanto, essendo decorsi da agosto 2015 alla proposizione della domanda n. 64 mensilità, Pt_1 deve essere condannato a pagare a euro 6.400,00 (€ 100,00*64) oltre interessi dalla Per_1 domanda al soddisfo.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di riconoscimento;
rigetta la domanda del ricorrente volta ad attribuire il suo cognome alla minore;
7 affida la minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, per un periodo di 24 mesi, del compito di vigilare sulle relazioni tra le parti in causa e la minore e di intraprendere un percorso finalizzato al riavvicinamento padre figlia, con onere di relazionare sull'andamento dello stesso ogni sei mesi;
pone a carico di l'obbligo di pagare a a titolo di concorso nel Pt_1 Per_1 mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dalla proposizione della domanda, l'assegno di euro 200,00,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie
(scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
condanna a pagare a la somma di euro 6.400,00 oltre interessi dalla Pt_1 Per_1 domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite.
Agrigento, 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IN BE MA Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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