CASS
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - FILIPPO CASA BA LA R.G.N. 22489/2025 GIOVANBATTISTA TONA SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'Assise d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale di questa Corte, G. Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso;
udito il difensore, Avv. L. Caputo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello Palermo ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 4 marzo 2024, tra gli altri, nei confronti dell’imputato, alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 120mila di multa, per i reati di cui ai capi A (esclusa la circostanza di cui all’art. 61-bis cod. pen.), B) (escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 112, comma quarto, cod. pen. e D) (esclusa le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61-bis cod. pen., 112, comma quarto, cod. pen. e di aver esposto le persone trasportate a pericolo per la propria vita e incolumità), con espulsione a pena espiata, nonché condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di fatti concernenti la partecipazione ad un'associazione per delinquere avente ad oggetto una serie indefinita di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo A), il reato di tortura nei confronti di migranti ristretti in campi di prigionia e sottoposti a violenze e minacce (capo B) e quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata dall'essersi avvalso dal contributo di un minore di anni 18 (capo D), per aver trasportato in XXXXXX numerosi migranti dai due campi di prigionia libici. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, Avv. F. Frusteri, affidandosi a due motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 54 cod. pen. La sentenza impugnata ha escluso la configurabilità dello stato di necessità in maniera contraddittoria. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3589 Anno 2026 Presidente: HI MO Relatore: LA BA Data Udienza: 22/10/2025 Si delineano i requisiti, anche secondo le linee giurisprudenziali tracciate da questa Corte, affinché possa essere invocato lo stato di necessità e si rimarca che la sussistenza della situazione di pericolo, come requisito oggettivo della fattispecie, va accertata riportandosi al momento del fatto e tenendo conto di tutte le circostanze effettivamente esistenti, anche se non conosciute dall'agente. Lo stato di necessità, inoltre, è da escludere quando l’agente abbia volontariamente causato la situazione di pericolo mentre il termine “costretto” di cui all'art. 54 cod. pen. sta ad indicare che l’imputato deve avere agito in forza di una necessità cogente, che non gli lasciava alternative rispetto a quella di violare la legge o di subire il danno. Per il ricorrente, poi, anche per lo stato di necessità è necessario il requisito della proporzione. Il motivo riporta (v. p. 6 e ss.) la motivazione della Corte di assise di appello con la quale è stata esclusa la causa di giustificazione e rileva che le due principali argomentazioni si sostanziano in una ritenuta esistenza del sinallagma tra imputato e vertici dell'organizzazione e nel riscontrato difetto di un onere di allegazione, da parte della difesa, per l'omessa individuazione specifica degli autori delle coartazioni ai danni dell'imputato. La Corte di assise di appello ha segnalato che, nel campo gestito da XXXXXX, i migranti venivano sottoposti a violenze e abusi finalizzati al versamento, da parte dei loro familiari, di somme di denaro quale prezzo per la liberazione. La stessa Corte di assise d'appello riconosce che l'imputato, nel corso dell'esame, aveva dichiarato a sua volta di essere stato picchiato nel campo di XXXXXX e di aver dovuto pagare 18.000,00 € per raggiungere il nostro Paese. Da una parte, quindi, la motivazione evidenzia che l’onere di allegazione non è stato soddisfatto;
dall'altro, rileva che i migranti erano costretti a pagare per non subire le torture e che erano state prodotte e riconosciute ricevute di pagamenti con i quali l'imputato era riuscito a ottenere la liberazione e raggiungere il territorio nazionale. A ciò la sentenza ha aggiunto che non è possibile stabilire il momento in cui erano state inferte, sul corpo dell'imputato, le ferite che questi aveva mostrato, escludendo di poter ricondurre senz'altro allo stato di prigionia le sue condizioni fisiche. La stessa sentenza, però, ammette che l'imputato ha più volte chiesto di mostrare i segni delle lesioni subite, senza che il Giudice lo abbia autorizzato;
ciononostante, si afferma che non vi è prova della provenienza delle ferite, con ragionamento contraddittorio. Peraltro, è arduo sostenere che la difesa non ha assolto al proprio onere probatorio, tenuto conto che le circostanze esposte erano state rese nel corso dell'esame. Peraltro, il Giudice di merito, a fronte della mancanza di conoscenza certa della provenienza delle lesioni, avrebbe dovuto disporre perizia medico legale onde accertarne la compatibilità con la tesi difensiva. Inoltre, la Corte di assise di appello ha omesso ogni valutazione circa il contesto coercitivo che l'odierno imputato avrebbe dovuto scegliere, onde sottrarsi all'incarico ricevuto. Non è emerso dalle indagini che i soggetti prigionieri avessero rifiutato l'incarico di fare i carcerieri o che sia stata a questi riconosciuta una possibilità di scelta in questo senso. È stata anche omessa ogni considerazione di quelle specifiche indicazioni probatorie, contenute nell'atto di gravame, a supporto dei motivi devoluti. Si ripotano, a p. 15 e ss. del ricorso, stralci dei motivi di appello con i quali si tende a dimostrare che la Corte di assise d'appello ha valutato in maniera parcellizzata le dichiarazioni testimoniali indicate nell'atto di gravame. La Corte di assise d'appello ha affermato che le dichiarazioni dei testimoni sarebbero 2 state influenzate dagli imputati oltre che riferibili a circostanze apprese attraverso dichiarazioni rese successivamente dagli imputati medesimi, così giustificando la scelta di utilizzare le parti più gravi del racconto. È stato invece trascurato il tema, devoluto con l’appello, del clima di terrore cui erano sottoposti, sia le guardie sia i prigionieri. L'imputato, in definitiva, secondo il ricorso, è stato costretto a porre in essere le condotte che gli vengono addebitate perché questi si è trovato nell'impossibilità di opporre alcun rifiuto per salvare la propria vita.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La sentenza impugnata valorizza il fatto che l'imputato ha agito essendo dotato di autonomia all'interno dei campi, disponendo anche di manipoli di altri soggetti alle sue dipendenze;
circostanza che rende evidente, secondo i provvedimenti di merito, il suo inserimento nella struttura organizzata di tipo manageriale. È stato, poi, segnalato che il ricorrente non aveva mai ritenuto di improntare la propria condotta processuale a temi collaborativi segnalando la gravità delle condotte migratorie illegali che si sviluppano attraverso continue partenze dai litorali nordafricani e in particolare da quelli libici. Secondo il ricorrente la motivazione è viziata perché non si sarebbe tenuto conto che anche l'imputato è soggetto che è stato posto in una condizione disumana, tale da giustificare una risposta più benevola. La pena irrogata non può essere considerata congrua nei confronti di un soggetto il cui fisico è segnato dalle torture subite, al pari delle persone offese dai reati sub iudice. La motivazione del primo Giudice è del tutto inesistente e, quindi, quella della Corte d'appello non è sufficiente ad integrarla perché si fonda soltanto sulla gravità oggettiva del reato e sul ruolo dell'imputato all'interno della compagine associativa. Non si è tenuto conto dell'origine migrante dell'imputato, del viaggio da questi compiuto, delle condizioni di prigionia patite, del contesto coercitivo che lo stesso imputato, nei campi libici, ha dovuto subire, nonché del prezzo pagato per raggiungere il nostro Paese. Si sollecita un intervento nel senso prospettato onde evitare che l'imputato possa essere valutato alla stessa stregua dei sodali dell'associazione criminale che non hanno intrapreso viaggi. Si tratta di migrante prigioniero, sottoposto a sua volta a sevizie e sfruttamento, selezionato per compiti che non sono volontari ma derivano dalla condizione di coercizione imposta dal contesto. Risulta l'imputato, a sua volta, in condizioni soggettive e ambientali di tortura all'interno del campo libico ove sono state, nei suoi confronti, poste in essere le condotte giudicate in una condizione di costrizione e marginalità sociale.
3. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, accordata.
3.1. L’Avvocato generale della Procura generale di questa Corte ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
3.2. All’odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato. La motivazione della Corte di assise di appello appare in linea con le coordinate interpretative dettate da questa Corte in tema della causa di giustificazione dello stato di necessità. La costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 51159 del 12/10/2023, Rv. 285611 – 01) ha chiarito che, in tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno 3 grave alla persona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì, essere indipendente dalla sua volontà (nel precedente citato questa Corte ha escluso la configurabilità della scriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà di navigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione che trasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumento era intervenuto al momento della partenza del natante). Quindi, per la configurabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità, regolato dall'art. 54 cod. pen. il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato e, di conseguenza, esso deve essere indipendente dalla volontà dell'agente; pertanto, l'imputato non deve aver, volontariamente o colposamente, determinato la situazione pericolosa ed esige il riscontro dell'evenienza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533 - 01; Sez. 5, n. 16012 del 23/03/2005, Carone, Rv. 232143 - 01). La sentenza di secondo grado, con ragionamento immune da illogicità manifesta, esclude che l'imputato, nel momento in cui gli organizzatori libici del trasporto gli avevano proposto di svolgere il ruolo di mantenere l’ordine all’interno dei campi di reclusione nonché di sorveglianza dei migranti ivi rinchiusi, fosse stato costretto dall'esigenza pressante di evitare il pericolo, avente il connotato dell'attualità, di un danno grave alla sua o all'altrui persona a prestare il suo consenso all’assunzione degli incarichi. Del resto, dalla convergente descrizione degli accadimenti che si ricava dai provvedimenti di merito, risulta, per il ricorrente, l’arrivo volontario in XXXXX. Risulta, poi, che i migranti avevano riconosciuto i cittadini bengalesi come coloro che curavano, a loro volta, per conto dei gestori del campo di prigionia, la custodia degli altri prigionieri della medesima nazionalità. Il ricorrente è stato, peraltro, ritenuto partecipe dell’associazione per delinquere con funzioni esecutive, per aver fornito un contributo idoneo a rafforzare il sodalizio di cui aveva preso a far parte, non in posizione apicale ma, appunto, con compiti esecutivi, come emerge anche dall’acclarato possesso da parte sua di strumenti ad hoc (bastoni o tubi di gomma). Questi, secondo il ragionamento immune da fratture logiche dei giudici di merito, ha così contribuito a che fosse realizzata l’ultima fase del viaggio, dai campi di prigionia al nostro Paese, con finalità di profitto, quantomeno indiretto (tanto che risulta che questi non viaggiava sui barconi ma con mezzi differenti e aveva, anche nel campo, condizioni migliori rispetto agli altri connazionali). La sentenza impugnata, pur dando per riscontrata l’esistenza, sul corpo dell’imputato, di segni di lesioni subite, rileva l’assenza di prova circa le ragioni, il contesto e l’epoca alla quale far risalire tali ferite. Si tratta di motivazione avversata dalla difesa, con il ricorso, facendo anche riferimento al mancato espletamento di una prova di natura esplorativa (perizia medico – legale) che, peraltro, non si indica come richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. al Giudice di secondo grado. Si è esclusa, invece, con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta, la sussistenza della prova di una costrizione a compiere angherie nei confronti degli altri migranti nella specifica situazione verificatasi nei confronti dell’imputato. A ciò la Corte territoriale perviene attraverso la valutazione, di puro merito, di prove dichiarative in ordine alle quali la sentenza impugnata non si è sottratta a vagliare le deduzioni formulate con l’atto d’appello, in particolare esaminando le dichiarazioni di alcuni testimoni (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secondo i quali, alcuni di 4 coloro (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) che picchiavano i migranti, erano costretti dal capo dell’organizzazione, dietro minaccia, a subire le medesime punizioni (v. p. 30 e ss. e 22 e ss.). Tuttavia, la sentenza impugnata, con ragionamento immune da illogicità manifesta, perviene alla conclusione dell’inattendibilità dei dichiaranti in quanto “coloro i quali, almeno nella maggior parte dei casi, hanno ammorbidito le loro ricostruzioni iniziali, descrivendo i due odierni prevenuti come migranti, a tutti gli effetti, al pari di essi dichiaranti, lo hanno fatto riportando, secondo le loro stesse ammissioni…ciò che i due imputati, una volta guadagnata la costa siciliana, avevano dichiarato agli altri sbarcati” (v. p. 32). Al riguardo (v. p. 22, 23, 24, 25) vengono illustrate le ragioni per le quali le versioni testimoniali si sono ammorbidite nella fase dibattimentale rispetto a quelle espresse dai dichiaranti nell’immediatezza dei fatti. È conseguente concludere che l'esclusione - sancita dal primo giudice e tenuta ferma dalla Corte territoriale - della sussistenza della scriminante dello stato di necessità è il risultato di un'opzione valutativa non incongrua, né incoerente, come tale, non suscettibile di un'analisi rivalutativa in questa sede, inibita dai noti limiti al sindacato di legittimità. L’analisi, sollecitata dal ricorrente con la doglianza in esame, dovrebbe passare, invero, attraverso l’inammissibile rivalutazione di fonti probatorie, in alcune parti, peraltro, riportate per stralcio, non indicate né allegate al ricorso o indicate attraverso il rinvio al contenuto dei motivi di appello, senza compiutamente confrontare questo contenuto con la motivazione offerta su tale specifico punto dalla Corte territoriale. A tale riguardo si osserva che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le altre, Sez. 5 n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione offerta dalla Corte territoriale appare sufficiente e immune da vizi di ogni tipo (v. p. 53 e ss). Invero, nella valutazione circa le circostanze attenuanti generiche il Giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare a tale scopo sufficiente (tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Del resto, il riferimento alla gravità del fatto soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; n. 933, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. La sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 5 229768; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), a condizione che la valutazione tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172).
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen., con oscuramento dei dati sensibili, trattandosi di reati commessi in concorso con un minore di anni 18 e considerato il titolo di uno dei reati per i quali si procede (art. 613-bis cod. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA LA MO HI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale di questa Corte, G. Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso;
udito il difensore, Avv. L. Caputo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello Palermo ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 4 marzo 2024, tra gli altri, nei confronti dell’imputato, alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 120mila di multa, per i reati di cui ai capi A (esclusa la circostanza di cui all’art. 61-bis cod. pen.), B) (escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 112, comma quarto, cod. pen. e D) (esclusa le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61-bis cod. pen., 112, comma quarto, cod. pen. e di aver esposto le persone trasportate a pericolo per la propria vita e incolumità), con espulsione a pena espiata, nonché condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di fatti concernenti la partecipazione ad un'associazione per delinquere avente ad oggetto una serie indefinita di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo A), il reato di tortura nei confronti di migranti ristretti in campi di prigionia e sottoposti a violenze e minacce (capo B) e quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata dall'essersi avvalso dal contributo di un minore di anni 18 (capo D), per aver trasportato in XXXXXX numerosi migranti dai due campi di prigionia libici. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, Avv. F. Frusteri, affidandosi a due motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 54 cod. pen. La sentenza impugnata ha escluso la configurabilità dello stato di necessità in maniera contraddittoria. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3589 Anno 2026 Presidente: HI MO Relatore: LA BA Data Udienza: 22/10/2025 Si delineano i requisiti, anche secondo le linee giurisprudenziali tracciate da questa Corte, affinché possa essere invocato lo stato di necessità e si rimarca che la sussistenza della situazione di pericolo, come requisito oggettivo della fattispecie, va accertata riportandosi al momento del fatto e tenendo conto di tutte le circostanze effettivamente esistenti, anche se non conosciute dall'agente. Lo stato di necessità, inoltre, è da escludere quando l’agente abbia volontariamente causato la situazione di pericolo mentre il termine “costretto” di cui all'art. 54 cod. pen. sta ad indicare che l’imputato deve avere agito in forza di una necessità cogente, che non gli lasciava alternative rispetto a quella di violare la legge o di subire il danno. Per il ricorrente, poi, anche per lo stato di necessità è necessario il requisito della proporzione. Il motivo riporta (v. p. 6 e ss.) la motivazione della Corte di assise di appello con la quale è stata esclusa la causa di giustificazione e rileva che le due principali argomentazioni si sostanziano in una ritenuta esistenza del sinallagma tra imputato e vertici dell'organizzazione e nel riscontrato difetto di un onere di allegazione, da parte della difesa, per l'omessa individuazione specifica degli autori delle coartazioni ai danni dell'imputato. La Corte di assise di appello ha segnalato che, nel campo gestito da XXXXXX, i migranti venivano sottoposti a violenze e abusi finalizzati al versamento, da parte dei loro familiari, di somme di denaro quale prezzo per la liberazione. La stessa Corte di assise d'appello riconosce che l'imputato, nel corso dell'esame, aveva dichiarato a sua volta di essere stato picchiato nel campo di XXXXXX e di aver dovuto pagare 18.000,00 € per raggiungere il nostro Paese. Da una parte, quindi, la motivazione evidenzia che l’onere di allegazione non è stato soddisfatto;
dall'altro, rileva che i migranti erano costretti a pagare per non subire le torture e che erano state prodotte e riconosciute ricevute di pagamenti con i quali l'imputato era riuscito a ottenere la liberazione e raggiungere il territorio nazionale. A ciò la sentenza ha aggiunto che non è possibile stabilire il momento in cui erano state inferte, sul corpo dell'imputato, le ferite che questi aveva mostrato, escludendo di poter ricondurre senz'altro allo stato di prigionia le sue condizioni fisiche. La stessa sentenza, però, ammette che l'imputato ha più volte chiesto di mostrare i segni delle lesioni subite, senza che il Giudice lo abbia autorizzato;
ciononostante, si afferma che non vi è prova della provenienza delle ferite, con ragionamento contraddittorio. Peraltro, è arduo sostenere che la difesa non ha assolto al proprio onere probatorio, tenuto conto che le circostanze esposte erano state rese nel corso dell'esame. Peraltro, il Giudice di merito, a fronte della mancanza di conoscenza certa della provenienza delle lesioni, avrebbe dovuto disporre perizia medico legale onde accertarne la compatibilità con la tesi difensiva. Inoltre, la Corte di assise di appello ha omesso ogni valutazione circa il contesto coercitivo che l'odierno imputato avrebbe dovuto scegliere, onde sottrarsi all'incarico ricevuto. Non è emerso dalle indagini che i soggetti prigionieri avessero rifiutato l'incarico di fare i carcerieri o che sia stata a questi riconosciuta una possibilità di scelta in questo senso. È stata anche omessa ogni considerazione di quelle specifiche indicazioni probatorie, contenute nell'atto di gravame, a supporto dei motivi devoluti. Si ripotano, a p. 15 e ss. del ricorso, stralci dei motivi di appello con i quali si tende a dimostrare che la Corte di assise d'appello ha valutato in maniera parcellizzata le dichiarazioni testimoniali indicate nell'atto di gravame. La Corte di assise d'appello ha affermato che le dichiarazioni dei testimoni sarebbero 2 state influenzate dagli imputati oltre che riferibili a circostanze apprese attraverso dichiarazioni rese successivamente dagli imputati medesimi, così giustificando la scelta di utilizzare le parti più gravi del racconto. È stato invece trascurato il tema, devoluto con l’appello, del clima di terrore cui erano sottoposti, sia le guardie sia i prigionieri. L'imputato, in definitiva, secondo il ricorso, è stato costretto a porre in essere le condotte che gli vengono addebitate perché questi si è trovato nell'impossibilità di opporre alcun rifiuto per salvare la propria vita.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La sentenza impugnata valorizza il fatto che l'imputato ha agito essendo dotato di autonomia all'interno dei campi, disponendo anche di manipoli di altri soggetti alle sue dipendenze;
circostanza che rende evidente, secondo i provvedimenti di merito, il suo inserimento nella struttura organizzata di tipo manageriale. È stato, poi, segnalato che il ricorrente non aveva mai ritenuto di improntare la propria condotta processuale a temi collaborativi segnalando la gravità delle condotte migratorie illegali che si sviluppano attraverso continue partenze dai litorali nordafricani e in particolare da quelli libici. Secondo il ricorrente la motivazione è viziata perché non si sarebbe tenuto conto che anche l'imputato è soggetto che è stato posto in una condizione disumana, tale da giustificare una risposta più benevola. La pena irrogata non può essere considerata congrua nei confronti di un soggetto il cui fisico è segnato dalle torture subite, al pari delle persone offese dai reati sub iudice. La motivazione del primo Giudice è del tutto inesistente e, quindi, quella della Corte d'appello non è sufficiente ad integrarla perché si fonda soltanto sulla gravità oggettiva del reato e sul ruolo dell'imputato all'interno della compagine associativa. Non si è tenuto conto dell'origine migrante dell'imputato, del viaggio da questi compiuto, delle condizioni di prigionia patite, del contesto coercitivo che lo stesso imputato, nei campi libici, ha dovuto subire, nonché del prezzo pagato per raggiungere il nostro Paese. Si sollecita un intervento nel senso prospettato onde evitare che l'imputato possa essere valutato alla stessa stregua dei sodali dell'associazione criminale che non hanno intrapreso viaggi. Si tratta di migrante prigioniero, sottoposto a sua volta a sevizie e sfruttamento, selezionato per compiti che non sono volontari ma derivano dalla condizione di coercizione imposta dal contesto. Risulta l'imputato, a sua volta, in condizioni soggettive e ambientali di tortura all'interno del campo libico ove sono state, nei suoi confronti, poste in essere le condotte giudicate in una condizione di costrizione e marginalità sociale.
3. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, accordata.
3.1. L’Avvocato generale della Procura generale di questa Corte ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
3.2. All’odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato. La motivazione della Corte di assise di appello appare in linea con le coordinate interpretative dettate da questa Corte in tema della causa di giustificazione dello stato di necessità. La costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 51159 del 12/10/2023, Rv. 285611 – 01) ha chiarito che, in tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno 3 grave alla persona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì, essere indipendente dalla sua volontà (nel precedente citato questa Corte ha escluso la configurabilità della scriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà di navigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione che trasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumento era intervenuto al momento della partenza del natante). Quindi, per la configurabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità, regolato dall'art. 54 cod. pen. il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato e, di conseguenza, esso deve essere indipendente dalla volontà dell'agente; pertanto, l'imputato non deve aver, volontariamente o colposamente, determinato la situazione pericolosa ed esige il riscontro dell'evenienza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533 - 01; Sez. 5, n. 16012 del 23/03/2005, Carone, Rv. 232143 - 01). La sentenza di secondo grado, con ragionamento immune da illogicità manifesta, esclude che l'imputato, nel momento in cui gli organizzatori libici del trasporto gli avevano proposto di svolgere il ruolo di mantenere l’ordine all’interno dei campi di reclusione nonché di sorveglianza dei migranti ivi rinchiusi, fosse stato costretto dall'esigenza pressante di evitare il pericolo, avente il connotato dell'attualità, di un danno grave alla sua o all'altrui persona a prestare il suo consenso all’assunzione degli incarichi. Del resto, dalla convergente descrizione degli accadimenti che si ricava dai provvedimenti di merito, risulta, per il ricorrente, l’arrivo volontario in XXXXX. Risulta, poi, che i migranti avevano riconosciuto i cittadini bengalesi come coloro che curavano, a loro volta, per conto dei gestori del campo di prigionia, la custodia degli altri prigionieri della medesima nazionalità. Il ricorrente è stato, peraltro, ritenuto partecipe dell’associazione per delinquere con funzioni esecutive, per aver fornito un contributo idoneo a rafforzare il sodalizio di cui aveva preso a far parte, non in posizione apicale ma, appunto, con compiti esecutivi, come emerge anche dall’acclarato possesso da parte sua di strumenti ad hoc (bastoni o tubi di gomma). Questi, secondo il ragionamento immune da fratture logiche dei giudici di merito, ha così contribuito a che fosse realizzata l’ultima fase del viaggio, dai campi di prigionia al nostro Paese, con finalità di profitto, quantomeno indiretto (tanto che risulta che questi non viaggiava sui barconi ma con mezzi differenti e aveva, anche nel campo, condizioni migliori rispetto agli altri connazionali). La sentenza impugnata, pur dando per riscontrata l’esistenza, sul corpo dell’imputato, di segni di lesioni subite, rileva l’assenza di prova circa le ragioni, il contesto e l’epoca alla quale far risalire tali ferite. Si tratta di motivazione avversata dalla difesa, con il ricorso, facendo anche riferimento al mancato espletamento di una prova di natura esplorativa (perizia medico – legale) che, peraltro, non si indica come richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. al Giudice di secondo grado. Si è esclusa, invece, con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta, la sussistenza della prova di una costrizione a compiere angherie nei confronti degli altri migranti nella specifica situazione verificatasi nei confronti dell’imputato. A ciò la Corte territoriale perviene attraverso la valutazione, di puro merito, di prove dichiarative in ordine alle quali la sentenza impugnata non si è sottratta a vagliare le deduzioni formulate con l’atto d’appello, in particolare esaminando le dichiarazioni di alcuni testimoni (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secondo i quali, alcuni di 4 coloro (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) che picchiavano i migranti, erano costretti dal capo dell’organizzazione, dietro minaccia, a subire le medesime punizioni (v. p. 30 e ss. e 22 e ss.). Tuttavia, la sentenza impugnata, con ragionamento immune da illogicità manifesta, perviene alla conclusione dell’inattendibilità dei dichiaranti in quanto “coloro i quali, almeno nella maggior parte dei casi, hanno ammorbidito le loro ricostruzioni iniziali, descrivendo i due odierni prevenuti come migranti, a tutti gli effetti, al pari di essi dichiaranti, lo hanno fatto riportando, secondo le loro stesse ammissioni…ciò che i due imputati, una volta guadagnata la costa siciliana, avevano dichiarato agli altri sbarcati” (v. p. 32). Al riguardo (v. p. 22, 23, 24, 25) vengono illustrate le ragioni per le quali le versioni testimoniali si sono ammorbidite nella fase dibattimentale rispetto a quelle espresse dai dichiaranti nell’immediatezza dei fatti. È conseguente concludere che l'esclusione - sancita dal primo giudice e tenuta ferma dalla Corte territoriale - della sussistenza della scriminante dello stato di necessità è il risultato di un'opzione valutativa non incongrua, né incoerente, come tale, non suscettibile di un'analisi rivalutativa in questa sede, inibita dai noti limiti al sindacato di legittimità. L’analisi, sollecitata dal ricorrente con la doglianza in esame, dovrebbe passare, invero, attraverso l’inammissibile rivalutazione di fonti probatorie, in alcune parti, peraltro, riportate per stralcio, non indicate né allegate al ricorso o indicate attraverso il rinvio al contenuto dei motivi di appello, senza compiutamente confrontare questo contenuto con la motivazione offerta su tale specifico punto dalla Corte territoriale. A tale riguardo si osserva che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le altre, Sez. 5 n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione offerta dalla Corte territoriale appare sufficiente e immune da vizi di ogni tipo (v. p. 53 e ss). Invero, nella valutazione circa le circostanze attenuanti generiche il Giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare a tale scopo sufficiente (tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Del resto, il riferimento alla gravità del fatto soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; n. 933, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. La sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 5 229768; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), a condizione che la valutazione tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172).
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen., con oscuramento dei dati sensibili, trattandosi di reati commessi in concorso con un minore di anni 18 e considerato il titolo di uno dei reati per i quali si procede (art. 613-bis cod. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA LA MO HI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6