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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/09/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di TE in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1375/2017 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Santese in virtù di Parte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- ATTRICE -
E
Dott. dott. e dott. Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Scandolo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- CONVENUTI -
NONCHE'
giudiziale in persona del Liquidatore CP_3 Controparte_4
giudiziale;
1 - CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4-4-2017 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti della del dott. Controparte_4 Controparte_1
del dott. e del dott. al fine di ottenere il Persona_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito dell'intervento del 31-3-2015 di discectomia L4-L5 e dell'intervento del 28-5-
2015 di artrodesi vertebrale in L4-L5-S1 a cui era stata sottoposta presso la
Controparte_4
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- accusando dolori alla schiena, in data 16-4-2014 si era sottoposta a RM del rachide lombo-sacrale che aveva evidenziato “moderate” manifestazioni spondilosiche ed osteocondrosiche in L4-L5, una “moderata” protusione discale posteriore ad ampio raggio ed una focale protusione erniaria in L5-S1;
- in data 2-5-2014 si era sottoposta a visita specialistica presso il dott. Per_2
2 del Distretto Sanitario di Roccadaspide - , in data 26-1-2015 si era Per_3 CP_5
sottoposta a RX torace ed in data 31-1-2015 a RM del rachide cervicale e lombo- sacrale, dai quali erano emersi una “voluminosa” ernia a livello L4-L5, una
“moderata” protusione discale ad ampio raggio a livello L5-S1 ed una “lieve” stenosi foraminale bilaterale;
- a causa dell'insorgenza di lombalgia diagnosticata strumentalmente, in data 30-
3-2015 era stata ricoverata presso la di TE, dove in Controparte_4
data 31-3-2015 era stata sottoposta ad intervento di discectomia L4-L5 in anestesia locale ad opera del dott. e del dott. Persona_1 Controparte_2
- nella fase post-operatoria, avendo riscontrato un peggioramento del proprio stato di salute, aveva contattato il dott. il quale l'aveva rassicurata, Controparte_2
suggerendo un intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale nella regione lombare;
- pertanto, dopo aver eseguito un RX del rachide lombo-sacrale sotto carico, in data 28-5-2015 era stata sottoposta ad intervento di artrodesi vertebrale in L4-L5-
Co sempre presso la ad opera dell'equipe medica composta Controparte_4
dal dott. , dal dott. e dal dott. Persona_1 Controparte_2 Controparte_1
- in data 26-6-2015 si era sottoposta a RX della colonna lombare;
- poiché in seguito all'asportazione dei punti di sutura in data 10-6-2015 la ferita si era infettata con evidente arrossamento, gonfiore, prurito e con presenza di liquido e pus sottocute, la paziente aveva contattato il dott. il Controparte_2
quale le aveva riferito che né lui né il dott. operavano più presso la Persona_1
e le aveva consigliato di recarsi presso lo studio del dott. Controparte_4
per sottoporsi a visita chirurgica;
Persona_4
- un messaggio disperato inviato in data 27-11-2015 al dott. era Controparte_2
rimasto privo di riscontro;
- dall'esame ecografico dei tessuti molli nella regione dorsale eseguito in data 2-7-
3 2015 dietro suggerimento del dott. era emersa una raccolta fluida di Persona_4
circa 1 cm di spessore e 6 cm di diametro, meglio nota come fistole, che le era stata poi asportata, senza il rilascio di alcun referto medico, il 3-7-2015 dal dott.
e dal dott. presso la Casa di cura San Camillo di Controparte_2 Persona_1
Taranto;
- dopo l'asportazione della fistole e a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, era stata costretta a sottoporsi ad ulteriori esami e visite specialistiche: in particolare, in data 8-9-2015 si era sottoposta ad indagine radiologica del segmento lombo-sacrale, del bacino e delle anche, in data 1-10-
2015 si era sottoposta a visita specialistica presso l'Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli, dove il dott. le aveva consigliato ulteriori esami e le aveva Per_5
prescritto una cura farmacologica, in data 7-10-2015 si era sottoposta a TC con tecnica volumetrica alla colonna lombo-sacrale e in data 9-10-2015 a RM della colonna lombo-sacrale;
- in data 16-3-2016 si era sottoposta a visita specialistica presso il dott. Per_6
, che le aveva diagnosticato una lombosciatalgia postchirurgica e le
[...]
aveva prescritto un ciclo di 10 sedute di idro-chemioterapia;
- il consulente medico di parte dott. aveva riscontrato “profili Persona_7
di responsabilità professionale, sotto l'aspetto dell'imprudenza e della negligenza, nell'operato dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra
[...]
, per averla sottoposta senza esito a ben due interventi chirurgici, Parte_1
laddove la letteratura scientifica e la comune esperienza clinica in materia avrebbero consigliato un periodo di terapia conservativa, riservando l'eventuale intervento chirurgico, solo nella circostanza in cui si fossero manifestati clinicamente e strumentalmente segni di severa compromissione radicolare e/o segni di quella instabilità vertebrale, come riportato nella diagnosi di accettazione alla casa di cura di TE, ma in effetti inesistente”;
4 - in data 19-7-2016 si era rivolta al dott. Controparte_7
“Neuromed” - Istituto Neurologico Mediterraneo di Pozzilli, il quale, dopo aver
[...]
ispezionato la TC e la del mese di Ottobre 2015, aveva riscontrato “il Pt_2
malposizionamento della vite in L4 dx, che è penetrata nel canale spinale, una grave discopatia L4-L5 e, meno avanzata a L5-S1. Vi è un'immagine dubbia a livello L4-L5 intraforaminale dx (ernia? ? Altro?). L'esame clinico CP_8
mostra segni di irritazione del nervo sciatico di dx…una leggera zoppia. I movimenti di flesso-estensione del tronco provocano dolore”, con il seguente esito diagnostico “vi sono segni di radicalopatia L5 dx nel contesto di una condizione che configura un quadro di “black failed surgery syndrome”, cioè di “fallimento della chirurgia della colonna”; all'esito della visita, il dott. aveva CP_7
suggerito alla paziente una RX L/5, una RMN in L/S ed una EMG-ENG agli arti inferiori, eseguite rispettivamente il 21-7-2016, il 29-7-2016 e l'1-8-2016;
- i due interventi chirurgici a cui la paziente era stata sottoposta, oltre ad essersi rivelati inopportuni e male eseguiti, erano stati eseguiti in anestesia locale, laddove, invece, soprattutto l'intervento di artrodesi vertebrale doveva essere eseguito in anestesia totale, trattandosi di intervento molto delicato della durata media di 4/5 ore e perché l'anestesia locale, agendo proprio sulla parte da trattare, avrebbe potuto compromettere il buon esito dell'intervento;
- i predetti interventi avevano determinato un peggioramento delle condizioni di salute psico-fisiche della paziente, con la persistenza di dolori lancinanti alla schiena, di sciatalgia alla gamba destra, difficoltà a rimanere in posizione eretta e/o distesa per oltre un'ora, difficoltà a salire e scendere le scale;
in ragione di tanto, l'attrice non aveva potuto più svolgere alcuna attività lavorativa ed aveva ottenuto il riconoscimento in prima istanza di una pensione INPS per ridotta capacità lavorativa;
- il peggioramento delle condizioni di salute della paziente aveva provocato anche
5 l'insorgenza di uno stato ansioso-depressivo clinicamente diagnosticato in data 4-
2-2016 presso il Dipartimento di salute mentale di Roccadaspide-Capaccio, che la aveva portata a chiudersi in se stessa e ad avere difficoltà nelle relazioni interpersonali ed aveva determinato anche un'alterazione delle abitudini di vita quotidiane sia dal punto di vista lavorativo (la paziente, che aveva sempre lavorato come barista o commessa in negozi di abbigliamento, non era più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa) sia riguardo alle attività domestiche e/o ricreative (in seguito agli interventi, la paziente, che aveva sempre praticato attività sportive ed aveva sempre avuto una vita intensa e movimentata, aveva manifestato difficoltà a svolgere le mansioni domestiche, a svolgere qualsiasi attività sportiva e/o ricreativa, quali passeggiate con amici e familiari, e ad avere rapporti sessuali con il proprio coniuge);
- prima di sottoporsi ai trattamenti chirurgici la paziente non aveva ricevuto alcuna informazione circa gli eventuali rischi connessi agli interventi da eseguirsi ed il consenso era stato rilasciato mediante la firma apposta su un modulo lasciato in bianco in diverse parti e controfirmato solo dal Direttore Sanitario e non anche dal medico operante;
- le suddette conseguenze lesive degli interventi erano riconducibili alla condotta negligente dei sanitari che la avevano avuta in cura presso la CP_4 CP_4
[...]
- dalla relazione medico legale di parte a firma del dott. era Persona_7
emerso che l'attrice aveva riportato per i fatti per cui è causa una invalidità permanente del 30%, oltre che una invalidità temporanea totale per 30 giorni e parziale al 50% per ulteriori 60 giorni;
- l'attrice aveva sostenuto, altresì, esborsi per spese mediche e spese di C.T.P. per l'importo complessivo di euro 1.382,48;
- con raccomandata a/r del 27-4-2016 aveva inviato formale richiesta di
6 risarcimento del danno alla al dott. al Controparte_4 Controparte_1
dott. e al dott. Persona_1 Controparte_2
- con nota del 5-5-2016 i medici avevano riscontrato la predetta richiesta opponendosi al risarcimento ed accusando la paziente di non aver richiesto un consulto post-operatorio alla clinica e ai medici che la ebbero in cura finalizzato alla individuazione di un rimedio specialistico;
- la aveva riscontrato la richiesta di risarcimento con nota Controparte_4
del 13-6-2016, chiedendo alla paziente l'invio di documentazione a supporto della domanda risarcitoria, ma, dopo la trasmissione della documentazione richiesta, non aveva formulato alcuna proposta di definizione bonaria della vertenza;
- in data 22-2-2017 era stato inutilmente esperito un tentativo di mediazione nei confronti della del dott. del dott. Controparte_4 Controparte_1
e del dott. Persona_1 Controparte_2
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità dei sanitari operanti presso la Controparte_4
quest'ultima venisse condannata in solido con il dott. il dott. Controparte_1
ed il dott. al risarcimento dei danni patrimoniali Persona_1 Controparte_2
(per spese mediche e per spese di C.T.P.) e non patrimoniali (sotto il profilo del danno biologico, morale ed esistenziale) subìti per l'importo complessivo di euro
187.447,48, ovvero per il diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma rivalutata;
l'attrice chiedeva, altresì, che i convenuti venissero condannati in solido fra loro al pagamento delle spese di mediazione, delle spese processuali e delle eventuali spese di C.T.U.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 5-7-2017 si costituiva in giudizio la che in via Controparte_4
principale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata e non
7 provata, contestando tutta la documentazione di parte prodotta in copia dall'attrice e deducendo che le obbligazioni assistenziali e di fornitura di strumentazione sulla stessa gravanti erano state correttamente adempiute, che gli interventi chirurgici erano stati eseguiti con diligenza, prudenza e perizia, in conformità alle linee guida e alle pratiche scientifiche previste per il caso di specie, che la paziente era stata adeguatamente informata degli interventi a cui sarebbe stata sottoposta e dei rischi agli stessi connessi e che, pertanto, non vi era alcun nesso causale tra i trattamenti chirurgici eseguiti e i danni lamentati dall'attrice anche in considerazione del fatto che, dopo gli interventi oggetto di contestazione, la paziente si era sottoposta a visite specialistiche ed interventi presso altre strutture sanitarie. In via subordinata chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dei professionisti che avevano eseguito le procedure chirurgiche, avendo la svolto un ruolo di mero ausilio strutturale, e in via CP_4
ulteriormente subordinata chiedeva che il dott. il dott. Controparte_1 Per_1
ed il dott. venissero condannati, ciascuno per quanto di
[...] Controparte_2
propria competenza, a corrisponderle in via di regresso tutte le somme da essa eventualmente dovute all'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-7-2017 si costituivano in giudizio il dott. il dott. ed il Controparte_1 Persona_1
dott. i quali in via preliminare eccepivano la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione nei confronti del dott. per mancata indicazione del Controparte_1
petitum e della causa petendi ai sensi dell'articolo 164 quarto comma c.p.c. e nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata e non provata, deducendo che entrambi gli interventi chirurgici erano stati eseguiti nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli operativi applicabili al caso concreto e previa acquisizione di un valido consenso informato e che, alla luce della nuova disciplina di cui alla Legge Gelli-Bianco entrata in vigore dall'1-4-
8 2017, la responsabilità dei medici operanti presso una struttura sanitaria doveva essere inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e che, pertanto, l'attrice non aveva compiutamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa incombente, non avendo dimostrato il nesso causale tra le lesioni lamentate e la prestazione dei medici, nonché il dolo o la colpa grave degli stessi.
Nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data 18-5-2018 il dott. il dott. ed il dott. Controparte_1 Persona_1
chiedevano il rigetto della domanda di regresso formulata nei Controparte_2
loro confronti dalla evidenziando che, alla luce della Controparte_4
nuova normativa di cui alla Legge Gelli-Bianco, l'azione di rivalsa è esperibile unicamente nel caso in cui venga accertata una responsabilità per dolo o colpa grave dei medici convenuti.
Con provvedimento emesso all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 Luglio 2023 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'articolo 143 terzo comma del Decreto legislativo n. 14 del 2019 in seguito all'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_4
dichiarata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 133/2023 resa in data 16-2-
2023.
Con ricorso in riassunzione notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per il prosieguo del giudizio in data 26-10-2023,
[...]
provvedeva alla riassunzione del giudizio. Parte_1
La Liquidazione giudiziale della non si costituiva in Controparte_4
giudizio e, verificata la ritualità della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata contumace.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 Aprile 2025, fissata per la precisazione delle
9 conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre rilevare che la domanda risarcitoria proposta da
è procedibile, avendo l'attrice documentato di avere esperito Parte_1
inutilmente prima della instaurazione del giudizio, la procedura di mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 primo comma del Decreto legislativo n. 28 del 2010 e ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 24 del 2017 - applicabile anche con riferimento a fatti dannosi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, in quanto norma di carattere processuale per la quale vige il principio tempus regit actum (come confermato a contrario dalle decisioni n. 28994 del 2019 e n. 28881 del 2019 della Corte di cassazione, che hanno escluso l'applicabilità ai fatti pregressi della norma dettata dall'articolo 7 della legge Gelli-Bianco proprio sul presupposto della sua natura sostanziale) - nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (si veda il verbale negativo di mediazione n. 1825 datato 22-2-2017 depositato al n. 31 nel fascicolo di parte dell'attrice).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione nei confronti del dott. per mancata indicazione del petitum e della causa petendi, Controparte_1
posto che nell'atto di citazione l'attrice ha allegato con sufficiente precisione i profili di inadempimento imputabili al suddetto sanitario e le conseguenze lesive che assume ne siano derivate, oltre che le voci di danno di cui ha chiesto il ristoro
(danno alla salute e danno patrimoniale per le spese sostenute).
10 In via pregiudiziale la domanda principale proposta da nei Parte_1
confronti della Liquidazione giudiziale della deve essere Controparte_4
dichiarata improcedibile per il fatto sopravvenuto costituito dall'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta intervenuta nel corso del giudizio.
L'articolo 151 del Decreto legislativo n. 14 del 2019 (concorso dei creditori) stabilisce che la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salve diverse disposizioni di legge.
Il creditore del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, pertanto, ha l'onere di presentare la domanda di ammissione al passivo fallimentare al fine di far accertare il suo credito nell'ambito della procedura fallimentare e di concorrere alla distribuzione dell'attivo fallimentare.
Dal momento che l'articolo 151 del Decreto legislativo n. 14 del 2019 riproduce sostanzialmente la disciplina dettata in tema di effetti della procedura di fallimento dall'articolo 52 della legge n. 267 del 1942, può mutuarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene che nel caso in cui la dichiarazione di fallimento intervenuta nel corso del giudizio di cognizione instaurato dal creditore nei confronti del fallito abbia determinato l'arresto del processo e la sua prosecuzione, in seguito alla riassunzione, nei confronti degli organi fallimentari o la prosecuzione del processo ad opera di questi ai sensi dell'articolo 302 c.p.c., la pronuncia di una sentenza di condanna è preclusa al
Tribunale ordinario, rientrando nella competenza funzionale del Giudice delegato al fallimento la cognizione delle domande di condanna proposte nei confronti del fallito in attuazione della norma dettata dall'articolo 52 della legge n. 267 del
1942 (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 17035 del 2011, Corte di
11 cassazione n. 1511 del 2001, Corte di cassazione n. 10692 del 2000: con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta domanda riconvenzionale, non comporta
l'improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell'intera controversia al Giudice fallimentare, dovendo il Giudice dell'opposizione trattenere questa e su di essa decidere, e disporre la rimessione della domanda riconvenzionale dinanzi al Giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, Corte di cassazione n. 14468 del 2005: … l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito, quindi, l'improcedibilità della domanda e Corte di cassazione n. 28481 del 2005: nel sistema delineato dall'art.52 e 95 L.F. qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso con le forme dell'insinuazione allo stato passivo, con la conseguenza che qualora,, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art.43 L.F., la domanda deve essere dichiarata improcedibile in quanto inidonea a condurre a una pronuncia di merito opponibile alla massa, … a meno che il creditore dichiari espressamente di voler utilizzare il titolo dopo la chiusura del fallimento, nei confronti del debitore, tornato in bonis).
Nel caso che ci occupa ha proposto nei confronti della Parte_1
ancora in bonis domanda di condanna al risarcimento del Controparte_4
danno, nel corso del giudizio è intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta e, in seguito alla interruzione del processo, lo stesso è stato riassunto dalla danneggiata nei confronti della Liquidazione giudiziale della
Non avendo l'attrice neanche allegato di avere interesse ad Controparte_4
avvalersi del titolo dopo la chiusura della procedura concorsuale alla quale è stata
12 assoggettata la società convenuta, nessuna pronuncia può essere adottata in questa sede sul merito della domanda, la quale deve essere dichiarata improcedibile in sede ordinaria ed eventualmente dovrà essere riproposta da Parte_1
con i tempi e le modalità della domanda di ammissione allo stato passivo secondo il procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo descritto nel Capo III del Titolo V del Decreto legislativo n. 14 del 2019.
Pertanto, nei rapporti fra l'attrice e la Liquidazione giudiziale della
[...]
il processo deve arrestarsi con una pronuncia in rito di Controparte_4
improcedibilità della domanda.
Nella pronuncia di improcedibilità della domanda principale proposta da nei confronti della Liquidazione giudiziale della Parte_1 [...]
resta assorbito l'esame delle domande trasversali di regresso Controparte_4
proposte in via subordinata dalla nei confronti del dott. Controparte_4
del dott. e del dott. Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
Quanto alla domanda principale proposta da nei Parte_1
confronti del dott. del dott. e del dott. Controparte_1 Persona_1
occorre evidenziare che non trova applicazione la disciplina Controparte_2
sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) invocata dai convenuti a fondamento della propria difesa per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso la nel corso del quale Controparte_4 [...]
è stata sottoposta ad intervento chirurgico di discectomia L4-L5 si è Parte_1
protratto dal 30-3-2015 al 2-4-2015 e in seguito la paziente è stata sottoposta presso la stessa struttura sanitaria ad intervento di artrodesi vertebrale in L4-L5-
S1 in data 28-5-2015: quindi, entrambi gli interventi chirurgici da cui, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate sono stati eseguiti presso la prima dell'entrata in vigore della Controparte_4
legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017) e secondo il consolidato orientamento
13 giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del 2019).
L'inoperatività, nel caso che ci occupa, dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento ai medici dipendenti della struttura ospedaliera induce ad inquadrare la responsabilità dei sanitari nei confronti della paziente invocata a fondamento della domanda risarcitoria dalla stessa proposta nell'ambito della responsabilità contrattuale.
In particolare, per quanto attiene ai medici dipendenti, individuati quali autori della condotta commissiva e omissiva produttiva del danno subito dalla paziente, gli stessi, sebbene non abbiano concluso con quest'ultima alcun contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura sanitaria, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale in base alla teoria del “contatto sociale”: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, elaborato antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina di settore che ha preso esplicita posizione sul punto, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia
14 natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (in tal senso ex plurimis Corte di Cassazione n. 589 del 1999, Corte di Cassazione n. 9085 del 2006 e Corte di
Cassazione a Sezioni unite n. 577 del 2008).
A fronte della duplice lesione allegata dall'attrice in termini di danno alla salute e di danno al diritto all'autodeterminazione, occorre evidenziare, poi, che la natura contrattuale della responsabilità dei medici è, altresì, predicabile quando l'inadempimento lamentato si riferisca non solo alla prestazione medica strettamente intesa, quale diagnosi e cura della patologia, ma anche qualora attenga all'obbligo di informazione che grava sul sanitario, in quanto rientrante nell'oggetto della prestazione contrattualmente già pattuita quale obbligo contrattuale accessorio di protezione basato sulla buona fede (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 4394 del 1985).
Infatti, al diritto al consenso informato, inteso quale consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (in tal senso Corte costituzionale n. 438 del 2008 e Corte di Cassazione n. 2847 del 2010), deve essere riconosciuto il rango di diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi dall'articolo 2 della Costituzione, che tutela e promuove i diritti fondamentali, e dagli articoli 13 e 32 secondo comma della Costituzione, che stabiliscono rispettivamente l'inviolabilità della libertà personale e l'impossibilità di obbligare taluno a trattamenti sanitari se non nei casi previsti dalla legge, ed è espressamente contemplato - a livello sovranazionale - dall'articolo 3 della Carta di Nizza e - a livello nazionale - dall'articolo 1 della legge n. 219 del 2017 e dall'articolo 33 della legge n. 833 del 1978. A tale diritto fa da contraltare l'obbligo informativo gravante sul medico, il cui oggetto è costituito da una prestazione distinta da quella sanitaria, sebbene ad essa accessoria e ausiliaria, concorrendo a specificarne il contenuto: mentre l'inesatta esecuzione del
15 trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute, inteso come diritto all'integrità psico-fisica, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente determina la lesione del suo diritto all'autodeterminazione, inteso come diritto ad una scelta consapevole nei termini di seguito indicati, e assume, pertanto, autonoma rilevanza a fini risarcitori.
Dal momento che l'obbligo di eseguire la prestazione sanitaria e l'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sono finalizzati al soddisfacimento di due interessi diversi del creditore/paziente e a tutelare due diritti fondamentali di cui lo stesso è titolare, il diritto alla salute e il diritto all'autodeterminazione,
l'inesatto adempimento o l'inadempimento di una prestazione non implica necessariamente l'inadempimento dell'altra nel senso che anche in presenza di un consenso informato la prestazione sanitaria può condurre ad un esito lesivo per il paziente, così come può verificarsi la lesione del diritto all'autodeterminazione pur in presenza di un intervento terapeutico o chirurgico perfettamente riuscito.
Può accadere, poi, che la mancata acquisizione del consenso informato determini la lesione non soltanto del diritto del paziente di scegliere consapevolmente, ma anche la lesione del diritto alla salute in tutti i casi in cui la prestazione sanitaria sia stata correttamente eseguita, ma il paziente alleghi e dimostri, anche a mezzo di presunzioni, che, se correttamente informato, avrebbe deciso di non sottoporsi all'intervento dei sanitari.
Ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento dell'obbligo informativo si rende opportuno delineare, seppur brevemente, i caratteri dell'informazione cui è tenuto il sanitario: la necessità che il consenso, oltre che personale, esplicito, attuale ed effettivo (non presunto), sia anche specifico ed informato implica che l'informazione debba essere completa e globale. In particolare, la completezza dell'informazione si traduce nella indicazione di tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente
16 eccezionali ed altamente improbabili, mentre la globalità della stessa impone che essa abbia ad oggetto non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni sua singola fase, dalla diagnosi alla fase postoperatoria: tali connotati che devono caratterizzare l'informazione fornita dal medico al paziente sono stati ripetutamente ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 26827 del 2017 e Corte di cassazione n.
9053 del 2018 e Corte di cassazione n. 16633 del 2023), che ha, poi, precisato che tra i possibili eventi avversi che devono essere oggetto di compiuta informazione rientrano anche quelli la cui probabilità di verificazione sia ritenuta particolarmente remota, anche qualora la probabilità di verificazione dell'evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito, perché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni
(Cassazione civile sentenza n. 32124 del 2019).
Dalla qualificazione della responsabilità dei medici come responsabilità contrattuale nella duplice ipotesi di inadempimento della prestazione sanitaria e della prestazione informativa derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del paziente/danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità del medico per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica o per il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9085 del
2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di
17 legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
Sempre avendo riguardo all'oggetto del presente giudizio appare opportuno considerare le peculiarità della distribuzione dell'onere probatorio a seconda che l'inadempimento lamentato si riferisca alla prestazione terapeutica ovvero alla prestazione dell'informazione.
Con riferimento alla prima ipotesi, a specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la
Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia
18 assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia, negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria, deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Nel caso di allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di informazione e della conseguente lesione del diritto all'autodeterminazione, poi, occorre evidenziare che l'inadempimento dell'obbligo informativo assume differente rilevanza causale a seconda che venga dedotta la lesione del diritto all'autodeterminazione o anche la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, infatti, l'omessa informazione
19 evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario;
nel secondo caso, invece, la violazione dell'obbligo informativo assume rilevanza causale soltanto se si dimostri che il paziente avrebbe manifestato il proprio dissenso rispetto al trattamento sanitario, che si sarebbe posto quale fattore interruttivo della sequenza causale che ha portato alla lesione della salute. Dalla diversa incidenza causale dell'inadempimento dell'obbligo informativo deriva una diversa intensità dell'onere probatorio a carico del danneggiato: la risarcibilità del danno da lesione del diritto alla salute è subordinata all'allegazione delle circostanze dimostrative del presunto dissenso al fine di provare la sussistenza del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso;
la risarcibilità della lesione del diritto all'autodeterminazione, invece, presuppone soltanto l'allegazione della condotta omissiva lesiva (gravando sulla struttura sanitaria o sul medico l'onere di fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo informativo), mentre il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento lesivo del diritto discende ex se dalla omissione dell'informazione, fermo restando per le ragioni di seguito indicate l'onere di allegazione del paziente circa il danno-conseguenza della suddetta lesione (si vedano in tal senso Corte di Cassazione n. 24471 del 2020 e Corte di cassazione n. 16633 del 2023).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, costituisce circostanza pacifica fra le parti - in quanto allegata da a fondamento della Parte_1
domanda e non contestata dai medici, che, negando la configurabilità del nesso di causalità tra la condotta tenuta e l'evento dannoso lamentato dall'attrice, si sono difesi sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - e, comunque emerge dalla documentazione prodotta in atti (si vedano le copie delle cartelle cliniche prodotte ai n. 5 e 7 nel fascicolo di parte attrice) che
è stata ricoverata presso la dal 30 Parte_1 Controparte_4
20 Marzo al 2 Aprile del 2015 e dal 28 Maggio all'1 Giugno del 2015, che nel corso del primo ricovero in data 31-3-2015 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di discectomia L4-L5 e che nel corso del secondo ricovero è stata sottoposta ad intervento di artrodesi vertebrale in L4-L5-S1 in data 28-5-2015.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che hanno avuto in cura
[...]
ed hanno eseguito gli interventi chirurgici dai quali, secondo la Parte_1
prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione della paziente della riconducibilità sul piano causale dell'evento di danno (costituito da un peggioramento delle sue condizioni di salute) ad un errore dei sanitari, che per negligenza e imperizia avrebbero sottoposto la paziente senza esito a ben due interventi chirurgici, laddove la letteratura scientifica e la comune esperienza clinica avrebbero invece consigliato un periodo di terapia conservativa, avrebbero causato un'infezione post-operatorie ed avrebbero posizionato male una vite in L4 dx.
Dal momento che alla consulenza tecnica di parte prodotta dall'attrice non può essere riconosciuto pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, dal momento che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato dei medici che hanno eseguito i due interventi chirurgici presso la Controparte_4
21 Il Collegio nominato nel corso del giudizio - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
“La signora , attualmente di anni 59 (49 Parte_1
all'epoca dei fatti), all'atto del primo ricovero presso la Casa di Cura
“ di TE presentava un quadro clinico Controparte_4
caratterizzato da radicolopatia lombare bilaterale da protrusione discale ad ampio raggio ad estensione intraforaminale.
Per le patologie sofferte la periziata era sottoposta, dai Sanitari convenuti, presso la Casa di TE, Controparte_9
dapprima, in data 31/03/2015, ad intervento chirurgico di
“Discectomia L4-L5” e, successivamente, in data 28/05/2015, per il riscontro di steno-instabilità vertebrale, ad intervento chirurgico di
“Artrodesi Vertebrale posteriore L4-L5-S1”.
L'intervento di “Discectomia L4-L5” venne eseguito con tecnica di termoablazione a radiofrequenza in anestesia locale.
L'intervento di “Artrodesi Vertebrale posteriore L4-L5-S1” fu eseguito tramite l'applicazione di barre e viti, per fissare la vertebra interessata ai segmenti superiori ed inferiori, al fine di riportare una solidità articolare per ancoraggio limitrofo (cfr. “DESCRIZIONE
INTERVENTO: posizione prona sotto … fluoroscopica si individuano bilateralmente i peduncoli d L4L5 ed S1 a tali livelli si praticano incisioni di circa 5 cm. Si posiziona ... in corrispondenza del peduncolo e lo si avanza fino a perforare il muro posteriore della vertebra corrispondente. Attraverso i tre … si fa passare filo guida e attraverso questo si posizionano le viti … attraverso le ... delle viti si praticano si posizionano le barre, Si pratica distrazione tra L4 e L5 e
22 L5 S1. Si serrano le barre nelle viti con appositi dadi. Controllo fluoroscopico. Chiusura strati”).
In Atti, mancano Visite Cliniche dal 2014 all'ottobre 2015 confermanti il quadro obiettivo della paziente e le decisioni terapeutiche assunte nel corso della sua vicenda clinica. Il racconto della periziata e delle sue riferite vicissitudini, dunque, è
CP_ assolutamente non confermato da
Da quanto evincibile dalla documentazione sanitaria presente in Atti ed esibita, in uno con quanto riferito dalla periziata nel corso degli accertamenti medico legali esperiti, credibilmente, in esito al primo intervento chirurgico di “Discectomia L4-L5” residuava un quadro clinico algo-disfunzionale, come descritto, nell'esame obiettivo effettuato all'atto del ricovero del 28/05/2015, dai Sanitari che hanno avuto in cura la signora presso la Casa di Cura “ Pt_1 CP_4
di TE (cfr. “ESAME OBIETTIVO LOCALE difficoltà
[...]
nella deambulazione per dolore agli arti inferiori i movimenti di flesso estensione e rotazione del busto sono limitati e dolorosi - manovra di Lasegue positiva bilateralmente a 10° Manovra di Wassermann positiva bilateralmente - ROT arti inferiori +---. NRS= 8”).
Verosimilmente, anche in esito al secondo intervento chirurgico di
“Artrodesi Vertebrale posteriore L4-L5-S1” del 28/05/2015, si assisteva a persistenza della sintomatologia algica, in assenza comunque di alterazioni di tipo neurologico, come descritto alla
Visita Specialistica Neurochirurgica effettuata in data 01/10/2015 dal dott. (“paziente portatrice di sistema artrodesico lombare Persona_8
L4 L5 S1 attualmente sciatalgia a destra ricorrente esame clinico neurologico nella norma”).
23 In merito alla raccolta infettiva che si venne a determinare nel periodo successivo all'intervento chirurgico del maggio 2015, si vuol specificare come essa fosse un'infezione assolutamente superficiale, localizzata a livello della cute e sottocute [cfr. Visita chirurgica del 1/7/2015 (senza diagnosi, in cui si richiede ecografia tessuti molli regione dorsale in paziente recentemente operata di stabilizzazione della colonna vertebrale) ed ecografia cute e sottocute del 02/07/2015: “esame mirato alla regione lombare nella sede di pregresso intervento chirurgico di riferita stabilizzazione lombare: con i limiti della metodica si riesce a individuare in corrispondenza della millimetrica soluzione di continuità cutanea da cui viene riferita fuoriuscita di fluido un tramite cicatriziale lievemente maggiore degli altri riferibile ai punti chirurgici adiacenti - in particolare il canale sottocutaneo individuabile presenta un diametro di circa 5 mm e una lunghezza di 1,5 cm in profondità ed in continuità con tale tragitto si riconosce una raccolta fluida corpuscolata di circa un centimetro di spessore e 6 cm di estensione e longitudinale - non si rilevano particolari segni di flogosi acuta circostanti”], in ogni caso essa venne correttamente trattata senza conseguenze funzionali.
Allo stato, la signora ..da un punto di vista Parte_1
squisitamente ortopedico presenta:
▪ spianamento del tratto lombare con deviazione scoliotica;
▪ alla regione lombare, esiti cicatriziali multipli, circolari, non ipercromici, indolenti alla digitopressione;
▪ alla palpazione, contrattura antalgica della
muscolatura paravertebrale del tratto lombare;
▪ tono degli arti inferiori normale;
24 ▪ manovra di Laségue e di Wassermann negative;
▪ modesta iporeflessia del rotuleo e achilleo bilateralmente;
▪ riduzione della normale escursione articolare del tronco di circa un terzo con riferito dolore a fine corsa;
▪ movimenti dell'articolazione coxo-femorale di destra, attivi e passivi, globalmente limitati di un terzo con dolore a fine corsa;
▪ movimenti dell'articolazione coxo-femorale di sinistra limitati globalmente agli ultimi gradi;
▪ non rilevabili alterazioni dei movimenti delle ginocchia;
▪ carico monopodalico bilaterale possibile, ma tenuto brevemente;
▪ manovra dell'accosciamento ridotta bilateralmente;
▪ deambulazione consentita con andatura fisiologica.
La mancata completa risoluzione della sintomatologia algica, nonostante
i due interventi chirurgici (Discectomia L4-L5, in data 31/03/2015, e
Artrodesi Vertebrale in in data 28/05/2015) a cui la periziata CP_11
è stata sottoposta, rappresenta, NON un errore medico, bensì un insuccesso terapeutico.
I due interventi chirurgici (Discectomia L4-L5, in data 31/03/2015, e
Artrodesi Vertebrale in L4-L5-Sl, in data 28/05/2015) a cui la signora
fu sottoposta presso la Casa di Cura “ di Pt_1 Controparte_4
TE, da quanto descritto nella documentazione sanitaria esaminata, furono eseguiti in modo adeguato e secondo consueta prassi specialistica, come indicato nelle Linee Guida Nazionali e nei
Protocolli di Intervento, risultando pienamente conformi alle buone pratiche accreditate presso la comunità nazionale e internazionale.
25 La scelta dell'approccio chirurgico ed, in conseguenza, della tecnica anestesiologica non rappresentano errori, bensì si tratta di scelte mediche e chirurgiche che rientrano nell'armamentario di ogni
Specialista.
In ultimo, la dichiarazione di una supposta vite malposizionata non viene confermata dagli esami strumentali effettuati e la conclusione è di fallimento della chirurgia vertebrale che non significa errore medico o responsabilità medica” (si veda la relazione peritale depositata dal
Collegio medico composto dal dott. e dalla dott.ssa Persona_9
in data 15-2-2025). Persona_10
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio, che ha imputato le attuali condizioni di salute della paziente non alla imperizia o negligenza dei medici nella scelta terapeutica, nell'esecuzione dell'intervento chirurgico o nella fase post-operatoria, ma ad un insuccesso terapeutico, ritiene questo Giudice che - in considerazione della riconducibilità dell'obbligazione gravante sul medico al paradigma dell'obbligazione di mezzi e non a quello dell'obbligazione di risultato, sicchè la responsabilità dello stesso non può essere riconosciuta per il solo fatto del mancato conseguimento del risultato utile avuto di mira dal paziente, ma può essere affermata soltanto in caso di individuazione di una condotta imperita o negligente nell'adempimento della prestazione sanitaria - debba essere escluso che il creditore/paziente, sul quale sulla base dei principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità professionale del medico gravava il relativo onere della prova, abbia dimostrato il rapporto di causalità materiale fra il suo attuale stato di salute e il comportamento tenuto dai medici nel trattamento chirurgico della patologia da cui era affetto al momento dei ricoveri presso la con la conseguenza che la domanda Controparte_4
26 risarcitoria proposta da nei confronti dei medici al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di un comportamento negligente ed imperito agli stessi imputabile nella prestazione terapeutica deve essere rigettata.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione derivante dall'omessa acquisizione del consenso in relazione ai rischi connessi agli interventi chirurgici ai quali la paziente è stata sottoposta, applicando le suesposte coordinate dettate in tema di onere di allegazione e prova in caso di lesione del diritto di autodeterminarsi, ritiene questo
Giudice che, a fronte della tempestiva allegazione del difetto del consenso informato ad opera dell'attrice, risulta provato - sulla base della stessa documentazione prodotta in giudizio dal e utilizzabile ai fini Parte_1
della decisione in attuazione del principio di acquisizione della prova, che nel nostro ordinamento concorre con il principio dispositivo e secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte) concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del Giudice senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimenti in un senso o nell'altro e senza che possa, conseguentemente escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (Corte di cassazione n. 23286 del 2024 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9863 del 2023) - che i sanitari hanno fornito alla paziente le necessarie informazioni in occasione dei colloqui con la paziente prima della esecuzione dell'intervento di discectomia L4-L5 e dell'intervento di artrodesi vertebrale: sono stati prodotti nel fascicolo di parte dell'attrice il modulo di consenso informato datato 30-3-2015 sottoscritto da e inserito nella cartella Parte_1
clinica n. 755/2015 e il modulo di consenso informato datato 27-5-2015
27 sottoscritto da e inserito nella cartella clinica n. 1233/2015, Parte_1
che contengono l'indicazione del tipo di intervento a cui l'attrice doveva essere sottoposta e della relativa tecnica che sarebbe stata utilizzata e la dichiarazione della paziente di essere stata resa edotta sull'intervento e sulle possibili conseguenze dello stesso e di avere avuto risposta a tutte le domande poste ai medici: la formulazione dei moduli sottoscritti dalla parte attrice consente di escludere che si tratti di moduli generici, in quanto gli stessi appaiono rispettosi dei caratteri della completezza e della globalità dell'informazione, in quanto contengono l'indicazione non soltanto della tipologia di intervento e della tecnica utilizzata, ma anche per relationem dei rischi ad esso connessi, sicchè da essi può evincersi la prova della previa acquisizione di un consenso informato e di una adesione consapevole al trattamento sanitario da parte della paziente (si vedano i moduli relativi al “consenso informato” inseriti nelle cartelle cliniche prodotte sub
5 e 7 nel fascicolo di parte dell'attrice).
Né rileva che i suddetti moduli siano stati sottoscritti soltanto dalla paziente e non anche dal singolo sanitario che ha fornito l'informazione, dal momento che ai fini della prova dell'adempimento dell'obbligo informativo gravante sul sanitario è sufficiente la sottoscrizione del modulo ad opera del paziente.
Alla luce delle suesposte considerazioni risulta provato l'adempimento dei sanitari all'obbligo di informare compiutamente la paziente e di acquisire il suo consenso in relazione ad entrambi gli interventi chirurgici, con la conseguenza che deve escludersi in radice il dedotto evento lesivo rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione.
In ogni caso, difetta la prova e, in realtà, la stessa allegazione del danno- conseguenza subito dalla paziente.
Per quanto attiene, infatti, alle conseguenze risarcibili della lesione al diritto all'autodeterminazione la giurisprudenza di legittimità più recente, con
28 orientamento condivisibile, in quanto incentrato sulla distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza, è consolidata nell'escludere che l'evento lesivo costituisca danno risarcibile ex se e che si configuri un danno in re ipsa, sottolineando la distinzione fra danno-evento, legato all'inadempimento da un rapporto di causalità materiale e costituito dalla lesione del diritto ad una scelta consapevole, e danno- conseguenza, legato al fatto dannoso da un rapporto di causalità giuridica e consistente nelle sue conseguenze dannose, evidenzia le differenze rispetto alle conseguenze risarcibili del danno alla salute e chiarisce che nell'ipotesi in cui venga lamentato un danno all'autodeterminazione è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, ribadendo, inoltre, che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente (Corte di cassazione n. 24471 del 2020 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 16633 del
2023). Pertanto, sebbene le conseguenze della lesione del diritto all'autodeterminazione (sofferenza e contrazione della libertà di disporre del proprio corpo) costituiscano circostanze rientranti nella normalità secondo l'id plerumque accidit e, quindi, possano essere provate anche a mezzo di presunzioni,
è necessario che il danneggiato alleghi gli specifici pregiudizi non patrimoniali, diversi dal danno alla salute eventualmente subito, che si sono verificati in conseguenza della lesione del suo diritto ad autodeterminarsi.
29 Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non ha, ancor Parte_1
prima che provato, allegato le conseguenze risarcibili di tale evento lesivo, limitandosi a chiederne la liquidazione.
Pertanto, non può essere riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, il quale per le suesposte considerazioni richiede l'allegazione e la prova del danno-conseguenza derivato dalla compressione del diritto all'autodeterminazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dei sanitari che eseguirono i due interventi Parte_1
chirurgici presso la anche sotto questo profilo deve essere Controparte_4
rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra
[...]
, da un lato, e i convenuti dott. dott. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
e dott. dall'altro, ritiene questo Giudice che - in considerazione Controparte_2
della complessità dell'accertamento in fatto del dedotto nesso causale fra la condotta dei sanitari che tennero in cura la paziente presso la Controparte_4
e l'evento dannoso - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle
[...]
interamente fra le parti.
Invece, nei rapporti fra e la Liquidazione giudiziale della Parte_1
la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa Controparte_4
rende ultronea la pronuncia sulle spese del giudizio.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con
30 atto di citazione notificato in data 4-4-2017, da nei confronti Parte_1
della (ora Liquidazione giudiziale della Controparte_4 Controparte_4
, del dott. del dott. e del dott.
[...] Controparte_1 Persona_1 CP_2
nonché sulla domanda trasversale proposta, nella comparsa di
[...]
costituzione e risposta depositata in data 5-7-2017, dalla Controparte_4
(ora Liquidazione giudiziale della nei confronti del dott. Controparte_4
del dott. e del dott. ogni Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda principale proposta da
[...]
nei confronti della Liquidazione giudiziale della Parte_1 Controparte_4
[...]
- dichiara assorbite nella pronuncia di improcedibilità della domanda principale le domande trasversali di regresso proposte dalla nei Controparte_4
confronti del dott. del dott. e del dott. Controparte_1 Persona_1 CP_2
[...]
- rigetta la domanda principale proposta da nei confronti del Parte_1
dott. del dott. e del dott. Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio nei rapporti fra
[...]
, da un lato, e il dott. il dott. e il dott. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
dall'altro; Controparte_2
- nulla per le spese nei rapporti fra e la Liquidazione Parte_1
giudiziale della Controparte_4
- pone definitivamente a carico di le spese relative alla Parte_1
C.T.U., liquidate con separato decreto.
31 TE, 2-9-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di TE in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1375/2017 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Santese in virtù di Parte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- ATTRICE -
E
Dott. dott. e dott. Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Scandolo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- CONVENUTI -
NONCHE'
giudiziale in persona del Liquidatore CP_3 Controparte_4
giudiziale;
1 - CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4-4-2017 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti della del dott. Controparte_4 Controparte_1
del dott. e del dott. al fine di ottenere il Persona_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito dell'intervento del 31-3-2015 di discectomia L4-L5 e dell'intervento del 28-5-
2015 di artrodesi vertebrale in L4-L5-S1 a cui era stata sottoposta presso la
Controparte_4
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- accusando dolori alla schiena, in data 16-4-2014 si era sottoposta a RM del rachide lombo-sacrale che aveva evidenziato “moderate” manifestazioni spondilosiche ed osteocondrosiche in L4-L5, una “moderata” protusione discale posteriore ad ampio raggio ed una focale protusione erniaria in L5-S1;
- in data 2-5-2014 si era sottoposta a visita specialistica presso il dott. Per_2
2 del Distretto Sanitario di Roccadaspide - , in data 26-1-2015 si era Per_3 CP_5
sottoposta a RX torace ed in data 31-1-2015 a RM del rachide cervicale e lombo- sacrale, dai quali erano emersi una “voluminosa” ernia a livello L4-L5, una
“moderata” protusione discale ad ampio raggio a livello L5-S1 ed una “lieve” stenosi foraminale bilaterale;
- a causa dell'insorgenza di lombalgia diagnosticata strumentalmente, in data 30-
3-2015 era stata ricoverata presso la di TE, dove in Controparte_4
data 31-3-2015 era stata sottoposta ad intervento di discectomia L4-L5 in anestesia locale ad opera del dott. e del dott. Persona_1 Controparte_2
- nella fase post-operatoria, avendo riscontrato un peggioramento del proprio stato di salute, aveva contattato il dott. il quale l'aveva rassicurata, Controparte_2
suggerendo un intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale nella regione lombare;
- pertanto, dopo aver eseguito un RX del rachide lombo-sacrale sotto carico, in data 28-5-2015 era stata sottoposta ad intervento di artrodesi vertebrale in L4-L5-
Co sempre presso la ad opera dell'equipe medica composta Controparte_4
dal dott. , dal dott. e dal dott. Persona_1 Controparte_2 Controparte_1
- in data 26-6-2015 si era sottoposta a RX della colonna lombare;
- poiché in seguito all'asportazione dei punti di sutura in data 10-6-2015 la ferita si era infettata con evidente arrossamento, gonfiore, prurito e con presenza di liquido e pus sottocute, la paziente aveva contattato il dott. il Controparte_2
quale le aveva riferito che né lui né il dott. operavano più presso la Persona_1
e le aveva consigliato di recarsi presso lo studio del dott. Controparte_4
per sottoporsi a visita chirurgica;
Persona_4
- un messaggio disperato inviato in data 27-11-2015 al dott. era Controparte_2
rimasto privo di riscontro;
- dall'esame ecografico dei tessuti molli nella regione dorsale eseguito in data 2-7-
3 2015 dietro suggerimento del dott. era emersa una raccolta fluida di Persona_4
circa 1 cm di spessore e 6 cm di diametro, meglio nota come fistole, che le era stata poi asportata, senza il rilascio di alcun referto medico, il 3-7-2015 dal dott.
e dal dott. presso la Casa di cura San Camillo di Controparte_2 Persona_1
Taranto;
- dopo l'asportazione della fistole e a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, era stata costretta a sottoporsi ad ulteriori esami e visite specialistiche: in particolare, in data 8-9-2015 si era sottoposta ad indagine radiologica del segmento lombo-sacrale, del bacino e delle anche, in data 1-10-
2015 si era sottoposta a visita specialistica presso l'Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli, dove il dott. le aveva consigliato ulteriori esami e le aveva Per_5
prescritto una cura farmacologica, in data 7-10-2015 si era sottoposta a TC con tecnica volumetrica alla colonna lombo-sacrale e in data 9-10-2015 a RM della colonna lombo-sacrale;
- in data 16-3-2016 si era sottoposta a visita specialistica presso il dott. Per_6
, che le aveva diagnosticato una lombosciatalgia postchirurgica e le
[...]
aveva prescritto un ciclo di 10 sedute di idro-chemioterapia;
- il consulente medico di parte dott. aveva riscontrato “profili Persona_7
di responsabilità professionale, sotto l'aspetto dell'imprudenza e della negligenza, nell'operato dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra
[...]
, per averla sottoposta senza esito a ben due interventi chirurgici, Parte_1
laddove la letteratura scientifica e la comune esperienza clinica in materia avrebbero consigliato un periodo di terapia conservativa, riservando l'eventuale intervento chirurgico, solo nella circostanza in cui si fossero manifestati clinicamente e strumentalmente segni di severa compromissione radicolare e/o segni di quella instabilità vertebrale, come riportato nella diagnosi di accettazione alla casa di cura di TE, ma in effetti inesistente”;
4 - in data 19-7-2016 si era rivolta al dott. Controparte_7
“Neuromed” - Istituto Neurologico Mediterraneo di Pozzilli, il quale, dopo aver
[...]
ispezionato la TC e la del mese di Ottobre 2015, aveva riscontrato “il Pt_2
malposizionamento della vite in L4 dx, che è penetrata nel canale spinale, una grave discopatia L4-L5 e, meno avanzata a L5-S1. Vi è un'immagine dubbia a livello L4-L5 intraforaminale dx (ernia? ? Altro?). L'esame clinico CP_8
mostra segni di irritazione del nervo sciatico di dx…una leggera zoppia. I movimenti di flesso-estensione del tronco provocano dolore”, con il seguente esito diagnostico “vi sono segni di radicalopatia L5 dx nel contesto di una condizione che configura un quadro di “black failed surgery syndrome”, cioè di “fallimento della chirurgia della colonna”; all'esito della visita, il dott. aveva CP_7
suggerito alla paziente una RX L/5, una RMN in L/S ed una EMG-ENG agli arti inferiori, eseguite rispettivamente il 21-7-2016, il 29-7-2016 e l'1-8-2016;
- i due interventi chirurgici a cui la paziente era stata sottoposta, oltre ad essersi rivelati inopportuni e male eseguiti, erano stati eseguiti in anestesia locale, laddove, invece, soprattutto l'intervento di artrodesi vertebrale doveva essere eseguito in anestesia totale, trattandosi di intervento molto delicato della durata media di 4/5 ore e perché l'anestesia locale, agendo proprio sulla parte da trattare, avrebbe potuto compromettere il buon esito dell'intervento;
- i predetti interventi avevano determinato un peggioramento delle condizioni di salute psico-fisiche della paziente, con la persistenza di dolori lancinanti alla schiena, di sciatalgia alla gamba destra, difficoltà a rimanere in posizione eretta e/o distesa per oltre un'ora, difficoltà a salire e scendere le scale;
in ragione di tanto, l'attrice non aveva potuto più svolgere alcuna attività lavorativa ed aveva ottenuto il riconoscimento in prima istanza di una pensione INPS per ridotta capacità lavorativa;
- il peggioramento delle condizioni di salute della paziente aveva provocato anche
5 l'insorgenza di uno stato ansioso-depressivo clinicamente diagnosticato in data 4-
2-2016 presso il Dipartimento di salute mentale di Roccadaspide-Capaccio, che la aveva portata a chiudersi in se stessa e ad avere difficoltà nelle relazioni interpersonali ed aveva determinato anche un'alterazione delle abitudini di vita quotidiane sia dal punto di vista lavorativo (la paziente, che aveva sempre lavorato come barista o commessa in negozi di abbigliamento, non era più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa) sia riguardo alle attività domestiche e/o ricreative (in seguito agli interventi, la paziente, che aveva sempre praticato attività sportive ed aveva sempre avuto una vita intensa e movimentata, aveva manifestato difficoltà a svolgere le mansioni domestiche, a svolgere qualsiasi attività sportiva e/o ricreativa, quali passeggiate con amici e familiari, e ad avere rapporti sessuali con il proprio coniuge);
- prima di sottoporsi ai trattamenti chirurgici la paziente non aveva ricevuto alcuna informazione circa gli eventuali rischi connessi agli interventi da eseguirsi ed il consenso era stato rilasciato mediante la firma apposta su un modulo lasciato in bianco in diverse parti e controfirmato solo dal Direttore Sanitario e non anche dal medico operante;
- le suddette conseguenze lesive degli interventi erano riconducibili alla condotta negligente dei sanitari che la avevano avuta in cura presso la CP_4 CP_4
[...]
- dalla relazione medico legale di parte a firma del dott. era Persona_7
emerso che l'attrice aveva riportato per i fatti per cui è causa una invalidità permanente del 30%, oltre che una invalidità temporanea totale per 30 giorni e parziale al 50% per ulteriori 60 giorni;
- l'attrice aveva sostenuto, altresì, esborsi per spese mediche e spese di C.T.P. per l'importo complessivo di euro 1.382,48;
- con raccomandata a/r del 27-4-2016 aveva inviato formale richiesta di
6 risarcimento del danno alla al dott. al Controparte_4 Controparte_1
dott. e al dott. Persona_1 Controparte_2
- con nota del 5-5-2016 i medici avevano riscontrato la predetta richiesta opponendosi al risarcimento ed accusando la paziente di non aver richiesto un consulto post-operatorio alla clinica e ai medici che la ebbero in cura finalizzato alla individuazione di un rimedio specialistico;
- la aveva riscontrato la richiesta di risarcimento con nota Controparte_4
del 13-6-2016, chiedendo alla paziente l'invio di documentazione a supporto della domanda risarcitoria, ma, dopo la trasmissione della documentazione richiesta, non aveva formulato alcuna proposta di definizione bonaria della vertenza;
- in data 22-2-2017 era stato inutilmente esperito un tentativo di mediazione nei confronti della del dott. del dott. Controparte_4 Controparte_1
e del dott. Persona_1 Controparte_2
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità dei sanitari operanti presso la Controparte_4
quest'ultima venisse condannata in solido con il dott. il dott. Controparte_1
ed il dott. al risarcimento dei danni patrimoniali Persona_1 Controparte_2
(per spese mediche e per spese di C.T.P.) e non patrimoniali (sotto il profilo del danno biologico, morale ed esistenziale) subìti per l'importo complessivo di euro
187.447,48, ovvero per il diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma rivalutata;
l'attrice chiedeva, altresì, che i convenuti venissero condannati in solido fra loro al pagamento delle spese di mediazione, delle spese processuali e delle eventuali spese di C.T.U.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 5-7-2017 si costituiva in giudizio la che in via Controparte_4
principale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata e non
7 provata, contestando tutta la documentazione di parte prodotta in copia dall'attrice e deducendo che le obbligazioni assistenziali e di fornitura di strumentazione sulla stessa gravanti erano state correttamente adempiute, che gli interventi chirurgici erano stati eseguiti con diligenza, prudenza e perizia, in conformità alle linee guida e alle pratiche scientifiche previste per il caso di specie, che la paziente era stata adeguatamente informata degli interventi a cui sarebbe stata sottoposta e dei rischi agli stessi connessi e che, pertanto, non vi era alcun nesso causale tra i trattamenti chirurgici eseguiti e i danni lamentati dall'attrice anche in considerazione del fatto che, dopo gli interventi oggetto di contestazione, la paziente si era sottoposta a visite specialistiche ed interventi presso altre strutture sanitarie. In via subordinata chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dei professionisti che avevano eseguito le procedure chirurgiche, avendo la svolto un ruolo di mero ausilio strutturale, e in via CP_4
ulteriormente subordinata chiedeva che il dott. il dott. Controparte_1 Per_1
ed il dott. venissero condannati, ciascuno per quanto di
[...] Controparte_2
propria competenza, a corrisponderle in via di regresso tutte le somme da essa eventualmente dovute all'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-7-2017 si costituivano in giudizio il dott. il dott. ed il Controparte_1 Persona_1
dott. i quali in via preliminare eccepivano la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione nei confronti del dott. per mancata indicazione del Controparte_1
petitum e della causa petendi ai sensi dell'articolo 164 quarto comma c.p.c. e nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata e non provata, deducendo che entrambi gli interventi chirurgici erano stati eseguiti nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli operativi applicabili al caso concreto e previa acquisizione di un valido consenso informato e che, alla luce della nuova disciplina di cui alla Legge Gelli-Bianco entrata in vigore dall'1-4-
8 2017, la responsabilità dei medici operanti presso una struttura sanitaria doveva essere inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e che, pertanto, l'attrice non aveva compiutamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa incombente, non avendo dimostrato il nesso causale tra le lesioni lamentate e la prestazione dei medici, nonché il dolo o la colpa grave degli stessi.
Nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data 18-5-2018 il dott. il dott. ed il dott. Controparte_1 Persona_1
chiedevano il rigetto della domanda di regresso formulata nei Controparte_2
loro confronti dalla evidenziando che, alla luce della Controparte_4
nuova normativa di cui alla Legge Gelli-Bianco, l'azione di rivalsa è esperibile unicamente nel caso in cui venga accertata una responsabilità per dolo o colpa grave dei medici convenuti.
Con provvedimento emesso all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 Luglio 2023 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'articolo 143 terzo comma del Decreto legislativo n. 14 del 2019 in seguito all'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_4
dichiarata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 133/2023 resa in data 16-2-
2023.
Con ricorso in riassunzione notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per il prosieguo del giudizio in data 26-10-2023,
[...]
provvedeva alla riassunzione del giudizio. Parte_1
La Liquidazione giudiziale della non si costituiva in Controparte_4
giudizio e, verificata la ritualità della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata contumace.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 Aprile 2025, fissata per la precisazione delle
9 conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre rilevare che la domanda risarcitoria proposta da
è procedibile, avendo l'attrice documentato di avere esperito Parte_1
inutilmente prima della instaurazione del giudizio, la procedura di mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 primo comma del Decreto legislativo n. 28 del 2010 e ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 24 del 2017 - applicabile anche con riferimento a fatti dannosi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, in quanto norma di carattere processuale per la quale vige il principio tempus regit actum (come confermato a contrario dalle decisioni n. 28994 del 2019 e n. 28881 del 2019 della Corte di cassazione, che hanno escluso l'applicabilità ai fatti pregressi della norma dettata dall'articolo 7 della legge Gelli-Bianco proprio sul presupposto della sua natura sostanziale) - nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (si veda il verbale negativo di mediazione n. 1825 datato 22-2-2017 depositato al n. 31 nel fascicolo di parte dell'attrice).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione nei confronti del dott. per mancata indicazione del petitum e della causa petendi, Controparte_1
posto che nell'atto di citazione l'attrice ha allegato con sufficiente precisione i profili di inadempimento imputabili al suddetto sanitario e le conseguenze lesive che assume ne siano derivate, oltre che le voci di danno di cui ha chiesto il ristoro
(danno alla salute e danno patrimoniale per le spese sostenute).
10 In via pregiudiziale la domanda principale proposta da nei Parte_1
confronti della Liquidazione giudiziale della deve essere Controparte_4
dichiarata improcedibile per il fatto sopravvenuto costituito dall'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta intervenuta nel corso del giudizio.
L'articolo 151 del Decreto legislativo n. 14 del 2019 (concorso dei creditori) stabilisce che la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salve diverse disposizioni di legge.
Il creditore del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, pertanto, ha l'onere di presentare la domanda di ammissione al passivo fallimentare al fine di far accertare il suo credito nell'ambito della procedura fallimentare e di concorrere alla distribuzione dell'attivo fallimentare.
Dal momento che l'articolo 151 del Decreto legislativo n. 14 del 2019 riproduce sostanzialmente la disciplina dettata in tema di effetti della procedura di fallimento dall'articolo 52 della legge n. 267 del 1942, può mutuarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene che nel caso in cui la dichiarazione di fallimento intervenuta nel corso del giudizio di cognizione instaurato dal creditore nei confronti del fallito abbia determinato l'arresto del processo e la sua prosecuzione, in seguito alla riassunzione, nei confronti degli organi fallimentari o la prosecuzione del processo ad opera di questi ai sensi dell'articolo 302 c.p.c., la pronuncia di una sentenza di condanna è preclusa al
Tribunale ordinario, rientrando nella competenza funzionale del Giudice delegato al fallimento la cognizione delle domande di condanna proposte nei confronti del fallito in attuazione della norma dettata dall'articolo 52 della legge n. 267 del
1942 (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 17035 del 2011, Corte di
11 cassazione n. 1511 del 2001, Corte di cassazione n. 10692 del 2000: con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta domanda riconvenzionale, non comporta
l'improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell'intera controversia al Giudice fallimentare, dovendo il Giudice dell'opposizione trattenere questa e su di essa decidere, e disporre la rimessione della domanda riconvenzionale dinanzi al Giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, Corte di cassazione n. 14468 del 2005: … l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito, quindi, l'improcedibilità della domanda e Corte di cassazione n. 28481 del 2005: nel sistema delineato dall'art.52 e 95 L.F. qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso con le forme dell'insinuazione allo stato passivo, con la conseguenza che qualora,, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art.43 L.F., la domanda deve essere dichiarata improcedibile in quanto inidonea a condurre a una pronuncia di merito opponibile alla massa, … a meno che il creditore dichiari espressamente di voler utilizzare il titolo dopo la chiusura del fallimento, nei confronti del debitore, tornato in bonis).
Nel caso che ci occupa ha proposto nei confronti della Parte_1
ancora in bonis domanda di condanna al risarcimento del Controparte_4
danno, nel corso del giudizio è intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta e, in seguito alla interruzione del processo, lo stesso è stato riassunto dalla danneggiata nei confronti della Liquidazione giudiziale della
Non avendo l'attrice neanche allegato di avere interesse ad Controparte_4
avvalersi del titolo dopo la chiusura della procedura concorsuale alla quale è stata
12 assoggettata la società convenuta, nessuna pronuncia può essere adottata in questa sede sul merito della domanda, la quale deve essere dichiarata improcedibile in sede ordinaria ed eventualmente dovrà essere riproposta da Parte_1
con i tempi e le modalità della domanda di ammissione allo stato passivo secondo il procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo descritto nel Capo III del Titolo V del Decreto legislativo n. 14 del 2019.
Pertanto, nei rapporti fra l'attrice e la Liquidazione giudiziale della
[...]
il processo deve arrestarsi con una pronuncia in rito di Controparte_4
improcedibilità della domanda.
Nella pronuncia di improcedibilità della domanda principale proposta da nei confronti della Liquidazione giudiziale della Parte_1 [...]
resta assorbito l'esame delle domande trasversali di regresso Controparte_4
proposte in via subordinata dalla nei confronti del dott. Controparte_4
del dott. e del dott. Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
Quanto alla domanda principale proposta da nei Parte_1
confronti del dott. del dott. e del dott. Controparte_1 Persona_1
occorre evidenziare che non trova applicazione la disciplina Controparte_2
sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) invocata dai convenuti a fondamento della propria difesa per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso la nel corso del quale Controparte_4 [...]
è stata sottoposta ad intervento chirurgico di discectomia L4-L5 si è Parte_1
protratto dal 30-3-2015 al 2-4-2015 e in seguito la paziente è stata sottoposta presso la stessa struttura sanitaria ad intervento di artrodesi vertebrale in L4-L5-
S1 in data 28-5-2015: quindi, entrambi gli interventi chirurgici da cui, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate sono stati eseguiti presso la prima dell'entrata in vigore della Controparte_4
legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017) e secondo il consolidato orientamento
13 giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del 2019).
L'inoperatività, nel caso che ci occupa, dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento ai medici dipendenti della struttura ospedaliera induce ad inquadrare la responsabilità dei sanitari nei confronti della paziente invocata a fondamento della domanda risarcitoria dalla stessa proposta nell'ambito della responsabilità contrattuale.
In particolare, per quanto attiene ai medici dipendenti, individuati quali autori della condotta commissiva e omissiva produttiva del danno subito dalla paziente, gli stessi, sebbene non abbiano concluso con quest'ultima alcun contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura sanitaria, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale in base alla teoria del “contatto sociale”: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, elaborato antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina di settore che ha preso esplicita posizione sul punto, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia
14 natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (in tal senso ex plurimis Corte di Cassazione n. 589 del 1999, Corte di Cassazione n. 9085 del 2006 e Corte di
Cassazione a Sezioni unite n. 577 del 2008).
A fronte della duplice lesione allegata dall'attrice in termini di danno alla salute e di danno al diritto all'autodeterminazione, occorre evidenziare, poi, che la natura contrattuale della responsabilità dei medici è, altresì, predicabile quando l'inadempimento lamentato si riferisca non solo alla prestazione medica strettamente intesa, quale diagnosi e cura della patologia, ma anche qualora attenga all'obbligo di informazione che grava sul sanitario, in quanto rientrante nell'oggetto della prestazione contrattualmente già pattuita quale obbligo contrattuale accessorio di protezione basato sulla buona fede (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 4394 del 1985).
Infatti, al diritto al consenso informato, inteso quale consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (in tal senso Corte costituzionale n. 438 del 2008 e Corte di Cassazione n. 2847 del 2010), deve essere riconosciuto il rango di diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi dall'articolo 2 della Costituzione, che tutela e promuove i diritti fondamentali, e dagli articoli 13 e 32 secondo comma della Costituzione, che stabiliscono rispettivamente l'inviolabilità della libertà personale e l'impossibilità di obbligare taluno a trattamenti sanitari se non nei casi previsti dalla legge, ed è espressamente contemplato - a livello sovranazionale - dall'articolo 3 della Carta di Nizza e - a livello nazionale - dall'articolo 1 della legge n. 219 del 2017 e dall'articolo 33 della legge n. 833 del 1978. A tale diritto fa da contraltare l'obbligo informativo gravante sul medico, il cui oggetto è costituito da una prestazione distinta da quella sanitaria, sebbene ad essa accessoria e ausiliaria, concorrendo a specificarne il contenuto: mentre l'inesatta esecuzione del
15 trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute, inteso come diritto all'integrità psico-fisica, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente determina la lesione del suo diritto all'autodeterminazione, inteso come diritto ad una scelta consapevole nei termini di seguito indicati, e assume, pertanto, autonoma rilevanza a fini risarcitori.
Dal momento che l'obbligo di eseguire la prestazione sanitaria e l'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sono finalizzati al soddisfacimento di due interessi diversi del creditore/paziente e a tutelare due diritti fondamentali di cui lo stesso è titolare, il diritto alla salute e il diritto all'autodeterminazione,
l'inesatto adempimento o l'inadempimento di una prestazione non implica necessariamente l'inadempimento dell'altra nel senso che anche in presenza di un consenso informato la prestazione sanitaria può condurre ad un esito lesivo per il paziente, così come può verificarsi la lesione del diritto all'autodeterminazione pur in presenza di un intervento terapeutico o chirurgico perfettamente riuscito.
Può accadere, poi, che la mancata acquisizione del consenso informato determini la lesione non soltanto del diritto del paziente di scegliere consapevolmente, ma anche la lesione del diritto alla salute in tutti i casi in cui la prestazione sanitaria sia stata correttamente eseguita, ma il paziente alleghi e dimostri, anche a mezzo di presunzioni, che, se correttamente informato, avrebbe deciso di non sottoporsi all'intervento dei sanitari.
Ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento dell'obbligo informativo si rende opportuno delineare, seppur brevemente, i caratteri dell'informazione cui è tenuto il sanitario: la necessità che il consenso, oltre che personale, esplicito, attuale ed effettivo (non presunto), sia anche specifico ed informato implica che l'informazione debba essere completa e globale. In particolare, la completezza dell'informazione si traduce nella indicazione di tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente
16 eccezionali ed altamente improbabili, mentre la globalità della stessa impone che essa abbia ad oggetto non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni sua singola fase, dalla diagnosi alla fase postoperatoria: tali connotati che devono caratterizzare l'informazione fornita dal medico al paziente sono stati ripetutamente ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 26827 del 2017 e Corte di cassazione n.
9053 del 2018 e Corte di cassazione n. 16633 del 2023), che ha, poi, precisato che tra i possibili eventi avversi che devono essere oggetto di compiuta informazione rientrano anche quelli la cui probabilità di verificazione sia ritenuta particolarmente remota, anche qualora la probabilità di verificazione dell'evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito, perché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni
(Cassazione civile sentenza n. 32124 del 2019).
Dalla qualificazione della responsabilità dei medici come responsabilità contrattuale nella duplice ipotesi di inadempimento della prestazione sanitaria e della prestazione informativa derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del paziente/danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità del medico per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica o per il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9085 del
2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di
17 legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
Sempre avendo riguardo all'oggetto del presente giudizio appare opportuno considerare le peculiarità della distribuzione dell'onere probatorio a seconda che l'inadempimento lamentato si riferisca alla prestazione terapeutica ovvero alla prestazione dell'informazione.
Con riferimento alla prima ipotesi, a specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la
Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia
18 assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia, negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria, deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Nel caso di allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di informazione e della conseguente lesione del diritto all'autodeterminazione, poi, occorre evidenziare che l'inadempimento dell'obbligo informativo assume differente rilevanza causale a seconda che venga dedotta la lesione del diritto all'autodeterminazione o anche la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, infatti, l'omessa informazione
19 evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario;
nel secondo caso, invece, la violazione dell'obbligo informativo assume rilevanza causale soltanto se si dimostri che il paziente avrebbe manifestato il proprio dissenso rispetto al trattamento sanitario, che si sarebbe posto quale fattore interruttivo della sequenza causale che ha portato alla lesione della salute. Dalla diversa incidenza causale dell'inadempimento dell'obbligo informativo deriva una diversa intensità dell'onere probatorio a carico del danneggiato: la risarcibilità del danno da lesione del diritto alla salute è subordinata all'allegazione delle circostanze dimostrative del presunto dissenso al fine di provare la sussistenza del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso;
la risarcibilità della lesione del diritto all'autodeterminazione, invece, presuppone soltanto l'allegazione della condotta omissiva lesiva (gravando sulla struttura sanitaria o sul medico l'onere di fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo informativo), mentre il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento lesivo del diritto discende ex se dalla omissione dell'informazione, fermo restando per le ragioni di seguito indicate l'onere di allegazione del paziente circa il danno-conseguenza della suddetta lesione (si vedano in tal senso Corte di Cassazione n. 24471 del 2020 e Corte di cassazione n. 16633 del 2023).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, costituisce circostanza pacifica fra le parti - in quanto allegata da a fondamento della Parte_1
domanda e non contestata dai medici, che, negando la configurabilità del nesso di causalità tra la condotta tenuta e l'evento dannoso lamentato dall'attrice, si sono difesi sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - e, comunque emerge dalla documentazione prodotta in atti (si vedano le copie delle cartelle cliniche prodotte ai n. 5 e 7 nel fascicolo di parte attrice) che
è stata ricoverata presso la dal 30 Parte_1 Controparte_4
20 Marzo al 2 Aprile del 2015 e dal 28 Maggio all'1 Giugno del 2015, che nel corso del primo ricovero in data 31-3-2015 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di discectomia L4-L5 e che nel corso del secondo ricovero è stata sottoposta ad intervento di artrodesi vertebrale in L4-L5-S1 in data 28-5-2015.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che hanno avuto in cura
[...]
ed hanno eseguito gli interventi chirurgici dai quali, secondo la Parte_1
prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione della paziente della riconducibilità sul piano causale dell'evento di danno (costituito da un peggioramento delle sue condizioni di salute) ad un errore dei sanitari, che per negligenza e imperizia avrebbero sottoposto la paziente senza esito a ben due interventi chirurgici, laddove la letteratura scientifica e la comune esperienza clinica avrebbero invece consigliato un periodo di terapia conservativa, avrebbero causato un'infezione post-operatorie ed avrebbero posizionato male una vite in L4 dx.
Dal momento che alla consulenza tecnica di parte prodotta dall'attrice non può essere riconosciuto pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, dal momento che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato dei medici che hanno eseguito i due interventi chirurgici presso la Controparte_4
21 Il Collegio nominato nel corso del giudizio - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
“La signora , attualmente di anni 59 (49 Parte_1
all'epoca dei fatti), all'atto del primo ricovero presso la Casa di Cura
“ di TE presentava un quadro clinico Controparte_4
caratterizzato da radicolopatia lombare bilaterale da protrusione discale ad ampio raggio ad estensione intraforaminale.
Per le patologie sofferte la periziata era sottoposta, dai Sanitari convenuti, presso la Casa di TE, Controparte_9
dapprima, in data 31/03/2015, ad intervento chirurgico di
“Discectomia L4-L5” e, successivamente, in data 28/05/2015, per il riscontro di steno-instabilità vertebrale, ad intervento chirurgico di
“Artrodesi Vertebrale posteriore L4-L5-S1”.
L'intervento di “Discectomia L4-L5” venne eseguito con tecnica di termoablazione a radiofrequenza in anestesia locale.
L'intervento di “Artrodesi Vertebrale posteriore L4-L5-S1” fu eseguito tramite l'applicazione di barre e viti, per fissare la vertebra interessata ai segmenti superiori ed inferiori, al fine di riportare una solidità articolare per ancoraggio limitrofo (cfr. “DESCRIZIONE
INTERVENTO: posizione prona sotto … fluoroscopica si individuano bilateralmente i peduncoli d L4L5 ed S1 a tali livelli si praticano incisioni di circa 5 cm. Si posiziona ... in corrispondenza del peduncolo e lo si avanza fino a perforare il muro posteriore della vertebra corrispondente. Attraverso i tre … si fa passare filo guida e attraverso questo si posizionano le viti … attraverso le ... delle viti si praticano si posizionano le barre, Si pratica distrazione tra L4 e L5 e
22 L5 S1. Si serrano le barre nelle viti con appositi dadi. Controllo fluoroscopico. Chiusura strati”).
In Atti, mancano Visite Cliniche dal 2014 all'ottobre 2015 confermanti il quadro obiettivo della paziente e le decisioni terapeutiche assunte nel corso della sua vicenda clinica. Il racconto della periziata e delle sue riferite vicissitudini, dunque, è
CP_ assolutamente non confermato da
Da quanto evincibile dalla documentazione sanitaria presente in Atti ed esibita, in uno con quanto riferito dalla periziata nel corso degli accertamenti medico legali esperiti, credibilmente, in esito al primo intervento chirurgico di “Discectomia L4-L5” residuava un quadro clinico algo-disfunzionale, come descritto, nell'esame obiettivo effettuato all'atto del ricovero del 28/05/2015, dai Sanitari che hanno avuto in cura la signora presso la Casa di Cura “ Pt_1 CP_4
di TE (cfr. “ESAME OBIETTIVO LOCALE difficoltà
[...]
nella deambulazione per dolore agli arti inferiori i movimenti di flesso estensione e rotazione del busto sono limitati e dolorosi - manovra di Lasegue positiva bilateralmente a 10° Manovra di Wassermann positiva bilateralmente - ROT arti inferiori +---. NRS= 8”).
Verosimilmente, anche in esito al secondo intervento chirurgico di
“Artrodesi Vertebrale posteriore L4-L5-S1” del 28/05/2015, si assisteva a persistenza della sintomatologia algica, in assenza comunque di alterazioni di tipo neurologico, come descritto alla
Visita Specialistica Neurochirurgica effettuata in data 01/10/2015 dal dott. (“paziente portatrice di sistema artrodesico lombare Persona_8
L4 L5 S1 attualmente sciatalgia a destra ricorrente esame clinico neurologico nella norma”).
23 In merito alla raccolta infettiva che si venne a determinare nel periodo successivo all'intervento chirurgico del maggio 2015, si vuol specificare come essa fosse un'infezione assolutamente superficiale, localizzata a livello della cute e sottocute [cfr. Visita chirurgica del 1/7/2015 (senza diagnosi, in cui si richiede ecografia tessuti molli regione dorsale in paziente recentemente operata di stabilizzazione della colonna vertebrale) ed ecografia cute e sottocute del 02/07/2015: “esame mirato alla regione lombare nella sede di pregresso intervento chirurgico di riferita stabilizzazione lombare: con i limiti della metodica si riesce a individuare in corrispondenza della millimetrica soluzione di continuità cutanea da cui viene riferita fuoriuscita di fluido un tramite cicatriziale lievemente maggiore degli altri riferibile ai punti chirurgici adiacenti - in particolare il canale sottocutaneo individuabile presenta un diametro di circa 5 mm e una lunghezza di 1,5 cm in profondità ed in continuità con tale tragitto si riconosce una raccolta fluida corpuscolata di circa un centimetro di spessore e 6 cm di estensione e longitudinale - non si rilevano particolari segni di flogosi acuta circostanti”], in ogni caso essa venne correttamente trattata senza conseguenze funzionali.
Allo stato, la signora ..da un punto di vista Parte_1
squisitamente ortopedico presenta:
▪ spianamento del tratto lombare con deviazione scoliotica;
▪ alla regione lombare, esiti cicatriziali multipli, circolari, non ipercromici, indolenti alla digitopressione;
▪ alla palpazione, contrattura antalgica della
muscolatura paravertebrale del tratto lombare;
▪ tono degli arti inferiori normale;
24 ▪ manovra di Laségue e di Wassermann negative;
▪ modesta iporeflessia del rotuleo e achilleo bilateralmente;
▪ riduzione della normale escursione articolare del tronco di circa un terzo con riferito dolore a fine corsa;
▪ movimenti dell'articolazione coxo-femorale di destra, attivi e passivi, globalmente limitati di un terzo con dolore a fine corsa;
▪ movimenti dell'articolazione coxo-femorale di sinistra limitati globalmente agli ultimi gradi;
▪ non rilevabili alterazioni dei movimenti delle ginocchia;
▪ carico monopodalico bilaterale possibile, ma tenuto brevemente;
▪ manovra dell'accosciamento ridotta bilateralmente;
▪ deambulazione consentita con andatura fisiologica.
La mancata completa risoluzione della sintomatologia algica, nonostante
i due interventi chirurgici (Discectomia L4-L5, in data 31/03/2015, e
Artrodesi Vertebrale in in data 28/05/2015) a cui la periziata CP_11
è stata sottoposta, rappresenta, NON un errore medico, bensì un insuccesso terapeutico.
I due interventi chirurgici (Discectomia L4-L5, in data 31/03/2015, e
Artrodesi Vertebrale in L4-L5-Sl, in data 28/05/2015) a cui la signora
fu sottoposta presso la Casa di Cura “ di Pt_1 Controparte_4
TE, da quanto descritto nella documentazione sanitaria esaminata, furono eseguiti in modo adeguato e secondo consueta prassi specialistica, come indicato nelle Linee Guida Nazionali e nei
Protocolli di Intervento, risultando pienamente conformi alle buone pratiche accreditate presso la comunità nazionale e internazionale.
25 La scelta dell'approccio chirurgico ed, in conseguenza, della tecnica anestesiologica non rappresentano errori, bensì si tratta di scelte mediche e chirurgiche che rientrano nell'armamentario di ogni
Specialista.
In ultimo, la dichiarazione di una supposta vite malposizionata non viene confermata dagli esami strumentali effettuati e la conclusione è di fallimento della chirurgia vertebrale che non significa errore medico o responsabilità medica” (si veda la relazione peritale depositata dal
Collegio medico composto dal dott. e dalla dott.ssa Persona_9
in data 15-2-2025). Persona_10
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio, che ha imputato le attuali condizioni di salute della paziente non alla imperizia o negligenza dei medici nella scelta terapeutica, nell'esecuzione dell'intervento chirurgico o nella fase post-operatoria, ma ad un insuccesso terapeutico, ritiene questo Giudice che - in considerazione della riconducibilità dell'obbligazione gravante sul medico al paradigma dell'obbligazione di mezzi e non a quello dell'obbligazione di risultato, sicchè la responsabilità dello stesso non può essere riconosciuta per il solo fatto del mancato conseguimento del risultato utile avuto di mira dal paziente, ma può essere affermata soltanto in caso di individuazione di una condotta imperita o negligente nell'adempimento della prestazione sanitaria - debba essere escluso che il creditore/paziente, sul quale sulla base dei principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità professionale del medico gravava il relativo onere della prova, abbia dimostrato il rapporto di causalità materiale fra il suo attuale stato di salute e il comportamento tenuto dai medici nel trattamento chirurgico della patologia da cui era affetto al momento dei ricoveri presso la con la conseguenza che la domanda Controparte_4
26 risarcitoria proposta da nei confronti dei medici al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di un comportamento negligente ed imperito agli stessi imputabile nella prestazione terapeutica deve essere rigettata.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione derivante dall'omessa acquisizione del consenso in relazione ai rischi connessi agli interventi chirurgici ai quali la paziente è stata sottoposta, applicando le suesposte coordinate dettate in tema di onere di allegazione e prova in caso di lesione del diritto di autodeterminarsi, ritiene questo
Giudice che, a fronte della tempestiva allegazione del difetto del consenso informato ad opera dell'attrice, risulta provato - sulla base della stessa documentazione prodotta in giudizio dal e utilizzabile ai fini Parte_1
della decisione in attuazione del principio di acquisizione della prova, che nel nostro ordinamento concorre con il principio dispositivo e secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte) concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del Giudice senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimenti in un senso o nell'altro e senza che possa, conseguentemente escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (Corte di cassazione n. 23286 del 2024 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9863 del 2023) - che i sanitari hanno fornito alla paziente le necessarie informazioni in occasione dei colloqui con la paziente prima della esecuzione dell'intervento di discectomia L4-L5 e dell'intervento di artrodesi vertebrale: sono stati prodotti nel fascicolo di parte dell'attrice il modulo di consenso informato datato 30-3-2015 sottoscritto da e inserito nella cartella Parte_1
clinica n. 755/2015 e il modulo di consenso informato datato 27-5-2015
27 sottoscritto da e inserito nella cartella clinica n. 1233/2015, Parte_1
che contengono l'indicazione del tipo di intervento a cui l'attrice doveva essere sottoposta e della relativa tecnica che sarebbe stata utilizzata e la dichiarazione della paziente di essere stata resa edotta sull'intervento e sulle possibili conseguenze dello stesso e di avere avuto risposta a tutte le domande poste ai medici: la formulazione dei moduli sottoscritti dalla parte attrice consente di escludere che si tratti di moduli generici, in quanto gli stessi appaiono rispettosi dei caratteri della completezza e della globalità dell'informazione, in quanto contengono l'indicazione non soltanto della tipologia di intervento e della tecnica utilizzata, ma anche per relationem dei rischi ad esso connessi, sicchè da essi può evincersi la prova della previa acquisizione di un consenso informato e di una adesione consapevole al trattamento sanitario da parte della paziente (si vedano i moduli relativi al “consenso informato” inseriti nelle cartelle cliniche prodotte sub
5 e 7 nel fascicolo di parte dell'attrice).
Né rileva che i suddetti moduli siano stati sottoscritti soltanto dalla paziente e non anche dal singolo sanitario che ha fornito l'informazione, dal momento che ai fini della prova dell'adempimento dell'obbligo informativo gravante sul sanitario è sufficiente la sottoscrizione del modulo ad opera del paziente.
Alla luce delle suesposte considerazioni risulta provato l'adempimento dei sanitari all'obbligo di informare compiutamente la paziente e di acquisire il suo consenso in relazione ad entrambi gli interventi chirurgici, con la conseguenza che deve escludersi in radice il dedotto evento lesivo rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione.
In ogni caso, difetta la prova e, in realtà, la stessa allegazione del danno- conseguenza subito dalla paziente.
Per quanto attiene, infatti, alle conseguenze risarcibili della lesione al diritto all'autodeterminazione la giurisprudenza di legittimità più recente, con
28 orientamento condivisibile, in quanto incentrato sulla distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza, è consolidata nell'escludere che l'evento lesivo costituisca danno risarcibile ex se e che si configuri un danno in re ipsa, sottolineando la distinzione fra danno-evento, legato all'inadempimento da un rapporto di causalità materiale e costituito dalla lesione del diritto ad una scelta consapevole, e danno- conseguenza, legato al fatto dannoso da un rapporto di causalità giuridica e consistente nelle sue conseguenze dannose, evidenzia le differenze rispetto alle conseguenze risarcibili del danno alla salute e chiarisce che nell'ipotesi in cui venga lamentato un danno all'autodeterminazione è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, ribadendo, inoltre, che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente (Corte di cassazione n. 24471 del 2020 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 16633 del
2023). Pertanto, sebbene le conseguenze della lesione del diritto all'autodeterminazione (sofferenza e contrazione della libertà di disporre del proprio corpo) costituiscano circostanze rientranti nella normalità secondo l'id plerumque accidit e, quindi, possano essere provate anche a mezzo di presunzioni,
è necessario che il danneggiato alleghi gli specifici pregiudizi non patrimoniali, diversi dal danno alla salute eventualmente subito, che si sono verificati in conseguenza della lesione del suo diritto ad autodeterminarsi.
29 Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non ha, ancor Parte_1
prima che provato, allegato le conseguenze risarcibili di tale evento lesivo, limitandosi a chiederne la liquidazione.
Pertanto, non può essere riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, il quale per le suesposte considerazioni richiede l'allegazione e la prova del danno-conseguenza derivato dalla compressione del diritto all'autodeterminazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dei sanitari che eseguirono i due interventi Parte_1
chirurgici presso la anche sotto questo profilo deve essere Controparte_4
rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra
[...]
, da un lato, e i convenuti dott. dott. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
e dott. dall'altro, ritiene questo Giudice che - in considerazione Controparte_2
della complessità dell'accertamento in fatto del dedotto nesso causale fra la condotta dei sanitari che tennero in cura la paziente presso la Controparte_4
e l'evento dannoso - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle
[...]
interamente fra le parti.
Invece, nei rapporti fra e la Liquidazione giudiziale della Parte_1
la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa Controparte_4
rende ultronea la pronuncia sulle spese del giudizio.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con
30 atto di citazione notificato in data 4-4-2017, da nei confronti Parte_1
della (ora Liquidazione giudiziale della Controparte_4 Controparte_4
, del dott. del dott. e del dott.
[...] Controparte_1 Persona_1 CP_2
nonché sulla domanda trasversale proposta, nella comparsa di
[...]
costituzione e risposta depositata in data 5-7-2017, dalla Controparte_4
(ora Liquidazione giudiziale della nei confronti del dott. Controparte_4
del dott. e del dott. ogni Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda principale proposta da
[...]
nei confronti della Liquidazione giudiziale della Parte_1 Controparte_4
[...]
- dichiara assorbite nella pronuncia di improcedibilità della domanda principale le domande trasversali di regresso proposte dalla nei Controparte_4
confronti del dott. del dott. e del dott. Controparte_1 Persona_1 CP_2
[...]
- rigetta la domanda principale proposta da nei confronti del Parte_1
dott. del dott. e del dott. Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio nei rapporti fra
[...]
, da un lato, e il dott. il dott. e il dott. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
dall'altro; Controparte_2
- nulla per le spese nei rapporti fra e la Liquidazione Parte_1
giudiziale della Controparte_4
- pone definitivamente a carico di le spese relative alla Parte_1
C.T.U., liquidate con separato decreto.
31 TE, 2-9-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
32