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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/10/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4463/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2357/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAUCERI MICHELE e dall'avv. MAIOLINO
SALVATORE, presso lo studio dei quali, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/A, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria di (Partita IVA , codice fiscale e numero di iscrizione Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 24 nel Registro delle Imprese di Roma ), elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Teracati P.IVA_4
n. 160, presso gli avv.ti VINCENZO FAZZINO, SALVATORE FAZZINO E MARIALETIZIA
FAZZINO, che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c. la società ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione intrapresa dalla (ex Banco nell'ambito della Controparte_3 Controparte_4
procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 503/1998 R.G.E. Imm. del Tribunale di Siracusa, alla quale sono state riunite le procedure n. 504/1998 R.G.E. Imm., n. 505/1998 R.G.E. Imm. e n. 24/1999
R.G.E. Imm., eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria per avere eseguito pagamenti in favore del creditore procedente sufficienti ad estinguere il debito o, in subordine, al ridurlo sensibilmente;
inoltre, contestando il mancato deposito dei titoli fondanti la procedura esecutiva opposta.
Con ordinanza resa l'8 luglio 2019 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione,
proposta dalla fissando un termine fino al 10 settembre 2019 per Parte_1
l'instaurazione del giudizio di merito.
pagina 2 di 24 Indi, con atto di citazione ritualmente notificato, la ha introdotto la fase di Parte_1
merito nel procedimento iscritto al n. 4463/2019 R.G. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che la nel corso della procedura esecutiva Parte_1
n.503/1998 R.G.E. Imm. ha effettuato pagamenti in favore del creditore procedente, oggi rappresentato
dalla per un importo di €. 3.074.346,58; Controparte_5
2) accertare e dichiarare che a seguito degli avvenuti frazionamenti dei mutui indicati nel presente atto
ai nn. 4 e 5 e dei conseguenti accolli da parte dei terzi, il creditore procedente oggi, rappresentato da
ha ricevuto pagamenti per un importo complessivo di Euro 2.607.455,74; Controparte_5
3) accertare e dichiarare che a seguito degli avvenuti frazionamenti, la con Parte_1
riferimento ai mutui indicati ai nn.4 e 5 del presente atto risulta creditrice dell'importo residuo di Euro
338.279,27 ed Euro 381.403,42.
4) conseguentemente, in accoglimento delle domande esposte ai punti nn.1), 2), e 3), accertare e
dichiarare che la nulla deve nei confronti del creditore procedente, rappresentato Parte_1
dalla e che, pertanto, la stessa non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_5
forzata e, pertanto, dichiarare l'inefficacia dei pignoramenti immobiliari notificati su istanza della
stessa fondanti la procedura esecutiva per cui è causa e di tutti gli atti consecutivi conseguenti;
5) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento di una delle domande di cui ai
punti 1), 2), 3), e 4), accertare e dichiarare in ogni caso la reale entità del credito vantato dalla
anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio che si chiede sin da ora Parte_1
ammettere;
6) accertare e dichiarare che in seno alla procedura esecutiva n.503/1998 R.GG.E. Imm. non risultano
pagina 3 di 24 depositati in atti i titoli esecutivi fondanti la procedura esecutiva nei confronti della
[...]
e, pertanto, accertare e dichiarare l'improcedibilità della procedura esecutiva in Parte_1
questione in danno della stessa;
7) accertare e dichiarare la nullità dei pignoramenti per assoluta incertezza dei beni immobili
pignorati sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi difensivi dei quali si chiede la
7distrazione nei confronti dei sottoscritti difensori”
Si è costituita la società eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di Controparte_5
citazione per la generica indicazione degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla domanda.
Nel merito, ha contestato quanto dedotto ed eccepito dall'opponente in ordine alla reale entità del credito, sostenendo di avere regolarmente imputato tutti i pagamenti effettuati dalla
[...]
nelle quattro procedure esecutive pendenti. Parte_1
Con riferimento alla eccepita improcedibilità delle procedure esecutive riunite per mancanza dei titoli su cui fonda la procedura, ha contestato tale assunto sostenendo di avere compiutamente versato in atti tutti i titoli esecutivi;
al riguardo, ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di deposito tardivo oltre i termini di cui all'art. 557 c.p.c., rilevando che ciò non comporta decadenza.
Infine, ha contestato quanto eccepito da parte opponente in ordine alla asserita nullità del pignoramento e della relativa nota di trascrizione.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
pagina 4 di 24 1) Preliminarmente e pregiudizialmente e nel rito, ritenere e dichiarare nullo l'atto di citazione
introduttivo di causa, adottando i consequenziali provvedimenti in termini, ai sensi degli artt.163 n.3 e
4 e 164 c.p.c.
2) Previo rigetto della richiesta istruttoria (CTU) avanzata da parte attrice, ritenere e dichiarare in
radice infondato, in fatto ed in diritto, l'atto di citazione introduttivo di lite, ed, in conseguenza,
disattendere, e rigettare, tutte quante le domande, con lo stesso svolte, in ogni loro parte e sotto ogni
profilo.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU contabile e all'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con altri ricorso ex artt. 615 e 624 c.p.c. la società ha proposto opposizione Parte_1
avvero la medesima esecuzione intrapresa dalla nell'ambito della procedura Controparte_3
esecutiva immobiliare iscritta al n. 503/1998 R.G.E. Imm. del Tribunale di Siracusa e delle riunite procedure n. 504/1998 R.G.E. Imm., n. 505/1998 R.G.E. Imm. e n. 24/1999 R.G.E. Imm., in questo caso contestando i titoli azionati dalla in quanto privi dei requisiti di titolo Controparte_3
esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la natura condizionata degli stessi, l'indeterminatezza degli importi indicati in precetto e gli interessi ultralegali applicati.
Con ordinanza resa il 19 gennaio 2021 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione,
proposta dalla fissando un termine perentorio di giorni 120 per Parte_1
l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, con osservanza dei termini a comparire previsti dall'art. 163 – bis c.p.c. ridotti alla metà.
pagina 5 di 24 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha introdotto la fase di merito Parte_1
nel procedimento iscritto al n. 4463/2019 R.G., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
1) Con riferimento al contratto di mutuo condizionato a tasso variabile stipulato in data 20.04.1994 tra
la e l'allora oggi rappresentata dal creditore procedente, Parte_1 Controparte_6
ai rogiti del Notaio , Rep. n. 68456: Controparte_5 Persona_1
a) accertare e dichiarare che il contratto suddetto non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e
che, pertanto, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
Controparte_5
b) accertare e dichiarare che la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli
interessi ultra legali per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che,
pertanto, e che, la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, e Controparte_5
contestaulmente rideterminare il piano di ammortamento del mutuo in questione con applicazione del
tasso di intere in misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
2) Con riferimento contratto di mutuo sottoscritto dalla ed al Banco di Sicilia, Parte_1
oggi rappresentato dal creditore procedente , del 23/2/1990 in TA Controparte_5 Per_1
, Rep. n. 62136 Racc. n. 20787:
[...]
a) accertare e dichiarare che il contratto suddetto non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e
pagina 6 di 24 che, pertanto, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
Controparte_5
b) accertare e dichiarare che la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli
interessi ultra legali per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che,
pertanto, e che, la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, e Controparte_5
contestaulmente rideterminare il piano di ammortamento del mutuo in questione con applicazione del
tasso di interesse in misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
3) con riferimento ai due contratti di mutuo sottoscritti dalla ed il Banco di Sicilia Parte_1
il 2/11/1990, entrambi in TA , il primo con Rep. n. 62912 ed il secondo con Rep. Persona_1
n. 62913:
a) accertare e dichiarare che il contratto suddetto non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e
che, pertanto, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
Controparte_5
b) accertare e dichiarare che la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli
interessi ultra legali per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che,
pertanto, e che, la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, e Controparte_5
contestualmente rideterminare il piano di ammortamento del mutuo in questione con applicazione del
tasso di interesse in misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
pagina 7 di 24 questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
4) con riferimento all'atto di erogazione e quietanza a tasso variabile del 10/11/1992 in TA
, sottoscritto tra la e la Persona_1 Parte_1 Controparte_6
a) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli interessi
corrispettivi per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che, pertanto, la
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, contestualmente Controparte_5
rideterminare il piano d'ammortamento del contratto in esame attraverso l'applicazione di intressi
corrispettivi nella misura legale;
b) accertare e dichiarare che il contratto in esame non prevede alcuna clausola inerente la misura
degli interessi moratori e e che, pertanto, la non ha diritto a procedere ad Controparte_5
esecuzione forzata, contestualmente rideterminare il piano d'ammortamento del contratto in esame
attraverso l'applicazione di interessi moratori nella misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
5) con riferimento agli atti di erogazione e quietanza di mutuo al tasso variabile con riduzione di
somme e frazionamento del 13/9/94, in TA , stipulato dalla e Persona_1 Parte_1
la oggi rappresentata dalla il primo recante numero di Rep. Controparte_6 Controparte_5
pagina 8 di 24 69617 ed il secondo recante numero di Rep. 69618:
a) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli interessi
corrispettivi per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che, pertanto, la
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, contestualmente Controparte_5
rideterminare il piano d'ammortamento del contratto in esame attraverso l'applicazione di interessi
corrispettivi nella misura legale;
b) accertare e dichiarare che il contratto in esame non prevede alcuna clausola inerente la misura
degli interessi moratori e e che, pertanto, la non ha diritto a procedere ad Controparte_5
esecuzione forzata, contestualmente rideterminare il piano d'ammortamento del contratto in esame
attraverso l'applicazione di interessi moratori nella misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
6) con riferimento contratto di anticipazione al tasso variabile del 24/2/1992, in TA Per_1
, intercorso tra la e la Rep. n. 65233:
[...] Controparte_6 Parte_1
a) accertare e dichiarare che il contratto suddetto non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e
che, pertanto, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
Controparte_5
b) accertare e dichiarare che la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli
interessi ultra legali per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che,
pertanto, e che, la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, e Controparte_5
pagina 9 di 24 contestualmente rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento in questione con
applicazione del tasso di interesse in misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi difensivi dei quali si chiede la
distrazione nei confronti dei sottoscritti difensori antistatari”.
Parte opponente ha eccepito la inidoneità del contratto di mutuo condizionato a tasso variabile del
20.04.1994 a fondare la procedura esecutiva, indeterminatezza del relativo atto di precetto,
indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa alla misura degli interessi legali;
l'inidoneità del contratto di mutuo condizionato a tasso variabile del 23.02.1990 a fondare la procedura esecutiva, indeterminatezza dei relativi atti di precetto, indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa alla misura degli interessi ultralegali;
l'inidoneità dei contratti di mutuo condizionato a tasso variabile del 2.11.1990 a fondare la procedura esecutiva, indeterminatezza del relativo atto di precetto, indeterminatezza ed indeterminabilità delle clausole relative alla misura degli interessi ultralegali;
la indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto di erogazione e quietanza a tasso variabile del 10.11.1992, nullità della clausola relativa alla misura degli interessi, assenza di pattuizioni relative alla misura di interessi moratori, nullità dell'atto di precetto e del conseguente atto di pignoramento;
la indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto dei contratti di erogazione e quietanza a tasso variabile del 13.09.1994 rep.n.69617 e rep.n.69618, nullità della clausola relativa alla misura degli interessi, assenza di pattuizioni relative alla misura di interessi moratori, nullità nell'atto di pagina 10 di 24 precetto e del conseguente atto di pignoramento;
l'inidoneità del contratto di anticipazione del tasso variabile del 24.02.1992 a fondare la procedura esecutiva, indeterminatezza del relativo atto di precetto,
indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa alla misura degli interessi ultralegali.
Costituitasi in giudizio, la società opposta ha eccepito, preliminarmente, la Controparte_1
inammissibilità del presente giudizio di merito in relazione alle censure afferenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, atteso che sono state sollevate innanzi al Giudice dell'Esecuzione,
ovvero nella fase cautelare della presente opposizione, tardivamente con conseguente inammissibilità
della stesse.
Nel merito, ha contestato quanto dedotto ed eccepito dall'opponente perché infondato in fatto e in diritto.
Quindi, ha formulato le seguenti conclusioni:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
a) Preliminarmente e pregiudizialmente, e nel rito
a.1) Ritenere e dichiarare il mancato integrale contraddittorio ed ordinanre l'integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti i creditori della procedura esecutiva, nonché ordinare
l'estromissione di soggetto non più titolare del credito, giusta la costituzione Controparte_5
nella procedura esecutiva e nel reclamo della società CP_1
a.2) In subordine, e senza recedere dalla precedente eccezione di assenza di integrale contraddittorio,
ritenere e dichiarare ricorrere, nella fattispecie, ipotesi di litispendenza, ai sensi dell'art.39 c.p.c., ed
emettere, in conseguenza, i necessari provvedimenti in termini, da detta norma prescritti, con la
cancellazione della causa dal ruolo.
pagina 11 di 24 a.2) Ritenere e dichiarare inammissibile l'azione attorea, per tardività, stante la violazione, dagli
attori, dei termini decadenziali di cui all'art.617 c.p.c. con riferimento ai crediti azionati ed in
relazione alle modalità di effettuazione delle relative azioni.
a.3) Ritenere e dichiarare, inammissibili e/o improponibili, le domande attrici in ragione della
violazione, posta in essere dagli attori, con la citazione introduttiva di causa, di una patente violazione
del principio del ne bis in idem, nonché del principio del giusto processo, ed avendo dato luogo, con la
stessa, all'ennesima reiterazione delle medesime domande svolte in precedenza con le opposizioni, ed
azioni, tutte, poste in essere in relazione al medesimo procedimento esecutivo, in atto pendente tra le
medesime parti.
b) In subordine e nel merito
b.1) Ritenere e dichiarare che le procedure esecutive per cui è causa sono state tutte, ritualmente,
avviate dalla Società convenuta, nella puntuale osservanza del disposto dell'art.474 c.p.c. così come
asseverato dai G.E. prima, e dal Collegio, dopo, rigettando il reclamo ex art.669 terdecies c.p.c.
b.2) ritenere e dichiarare che gli interessi richiesti, erano stati espressamente convenuti negli atti
pubblici di erogazione e quietanza, e, con riguardo all'asserita indeterminatezza dell'an, essendo
intervenuto, nella fattispecie, il c.d. “giudicato cautelare” così come chiarito dalla pacifica e
consolidata giurisprudenza di merito, da ultimo con ordinanza del Collegio del Tribunale di Siracusa
dell'8.4.2021, allegata agli atti, ed in conseguenza disattendere e rigettare tutte le domande attrici,
anche sotto i suddetti profili, in ogni loro parte e sotto ogni profilo.
c) irrogare agli attori esemplare sanzione ai sensi del 1° comma dell'art. 96 c.p.c. e condannare gli
stessi al pagamento di una somma equitativamente stabilita, ai sensi del disposto dell'art. 96 3° comma
pagina 12 di 24 c.p.c., ed a coerenza con l'insegnamento reso al riguardo dalla Corte di Legittimità
d) Con vittoria di spese e compensi”.
Ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 è stata disposta la riunione dei procedimenti n. 4463/2019 R.G. e n.
2357/2021 R.G. per connessione oggettiva e soggettiva;
quindi la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In primo luogo, va dichiarata la inammissibilità dell'opposizione in relazione alle censure afferenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, atteso che sono state sollevate innanzi al
Giudice dell'Esecuzione, ovvero nella fase cautelare della presente opposizione, tardivamente con conseguente inammissibilità della stesse.
Come evidenziato nell'ordinanza resa in data 8 aprile 2021 in sede di reclamo, nell'atto di opposizione coesistono tanto censure attinenti al diritto a procedere ad esecuzione forzata, integranti opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., quanto censure afferenti la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, rientranti come tali nello spettro di operatività dell'art. 617 c.p.c.; e con riguardo a queste ultime, sub specie di segnalato difetto di specificità del precetto, non può che dichiararsi l'inammissibilità delle stesse, per tardività del rilievo, formulato ben oltre le scansioni temporali delineate dall'art. 617 c.p.c.
In particolare, si fa riferimento ai motivi di opposizione riguardanti l'asserito omesso deposito in atti dei titoli esecutivi fondanti la procedura esecutiva, nonché la nullità dei pignoramenti per asserita incertezza dei beni immobili pignorati sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
pagina 13 di 24 È indubbio che si tratta di contestazioni che non attengono all'an dell'esecuzione, bensì al quomodo
della stessa, ovverosia integrano contestazioni sulle modalità di esecuzione da fare valere solo con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
Ne consegue che tali eccezioni sono da considerarsi tardivi, in quanto proposti altre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., e, dunque, devono essere dichiarati inammissibili.
3. Ulteriori profili di inammissibilità attengono ai motivi di opposizione di cui al procedimento n.
4463/2019 R.G., trattandosi di riproposizione delle stesse doglianze già dedotte in occasione dell'opposizione proposta in data 5 agosto 2018 e rigettate con l'ordinanza dell'8 luglio 2019,
segnatamente l'eccezione di pagamento del creditore procedente, la mancanza dei titoli, la nullità del pignoramento e della trascrizione, nonché la riduzione dello stesso pignoramento;
nessun fatto nuovo sopravvenuto se non la produzione documentale relativa a pagamenti non satisfattivi del credito azionato.
Anche in questa sede la società opponente ha formulato la richiesta di accertamento del quantum
ancora dovuto ed ha richiesto apposita C.T.U., rappresentando di aver posto in essere pagamenti parziali e invocandone l'efficacia a fini di decurtazione della somma da recuperare coattivamente;
la società ha, quindi, riconosciuto espressamente la pretesa creditoria avversa, Parte_1
pretendendone la rimodulazione nel quantum.
Va ribadito che il reale intento della società opponente è quello di contestare una presunta mancata attualizzazione del credito, proprio in seguito ai pagamenti parziali effettuati in corso di procedura, che però non incide sull'an del diritto a procedere ad esecuzione.
Peraltro, con riferimento a tale motivo di opposizione è stato nominato il CTU proprio allo scopo di pagina 14 di 24 rideterminare, sulla scorta della documentazione contabile e degli atti pubblici prodotti in atti, l'esatto ammontare dei pagamenti effettuati dalla in favore della società creditrice. Parte_1
Dall'esame della CTU è emerso che l'esposizione debitoria della per i crediti Parte_1
giudizialmente azionati dalle società opposte nelle procedure esecutive riunite e tuttora pendenti,
rimane notevole e, conseguentemente il creditore procedente conserva il pieno diritto di procedere per ottenerne il pagamento.
In particolare, secondo quanto verificato dal CTU in corso di causa, tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dalla società opponente, l'importo totale dovuto dalla Parte_1
rideterminato alla data del 5 settembre 2019, risulta pari ad €. 8.118.461,30.
Ne consegue l'assoluta infondatezza di quanto contestato al riguardo dalla opponente.
4. Nel merito, altrettanto privo di pregio è quanto sostenuto dalla in ordine alla Parte_1
inidoneità dei contratti di mutuo condizionato a fondare la procedura esecutiva.
Invero, si è in presenza di titoli esecutivi rappresentati da contratti di mutuo condizionato, il quale senza dubbio, deve essere sottoposto alla previa verifica dell'effettiva dazione della somma di denaro per assurgere a valido titolo esecutivo, non essendo altrimenti esigibile la controprestazione della restituzione in capo al mutuatario.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, si sono espresse sulla configurabilità giuridica quale mutuo condizionato, e quindi della sua validità quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.
pagina 15 di 24 Le Sezioni Unite hanno altresì espresso, in ordine ad una fattispecie di mutuo asseritamente configurabile quale “mutuo condizionato“, e quindi non costituente un valido titolo esecutivo in assenza di atto equipollente, in termini di forma, al mutuo originario stipulato (che attesti lo svincolo delle somme), il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore
del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera
operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione –
univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per
sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione
della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di
svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Nel corso del presente giudizio di merito la società opposta ha tuttavia prodotto atti di erogazione a saldo e quietanze dei mutui posti a base della procedura esecutiva, in cui la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto la somma oggetto di mutuo.
Orbene, alla luce di detta produzione documentale, deve ritersi provata la traditio della somma dalla al Cliente e dunque può ritenersi avverata la condizione cui era sottoposto il contratto di mutuo CP_7
in questione, al quale pertanto può oggi riconoscersi piena efficacia esecutiva.
Sul punto si segnala la sentenza della Suprema Corte, cui ha aderito la maggioritaria giurisprudenza di merito, Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, (ud. 12/02/2015, dep. 27/08/2015), n.17194, che così
illustra in parte motiva la problematicità del mutuo condizionato a costituire titolo esecutivo: se ne riporta di seguito testualmente lo stralcio all'uopo più significativo.
pagina 16 di 24 “Questa Corte ha affrontato più volte il dato di fatto della progressiva dematerializzazione dei valori
mobiliari e della loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili, che non si accompagna alla
scomparsa di strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in
genere quali il contratto di mutuo, ma ne impone una rilettura dei caratteri essenziali che tenga conto
dell'evolversi della realtà fattuale senza peraltro stravolgerli. In quest'ottica, la giurisprudenza di
questa Corte pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale,
che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del
contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di
questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente
nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che
questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla
immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità
giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo
al soggetto finanziatore. a qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento
della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente,
come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in
favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e
l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di
mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al
mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12
ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonchè Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001,
n. 9074 e 28 agosto 2004, a 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Di ciò si dà
pagina 17 di 24 chiaramente atto nella massima di Cass. n. 2483 del 2001: "Il mutuo è contratto di natura reale che si
perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con
il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la
tradito rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a
favore del mutuatario, perchè in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio
patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario".
E' da aggiungere che sia la normativa antiriciclaggio che le progressive misure normative atte a scoraggiare e limitare l'uso di denaro contante nelle transazioni commerciali negli ultimi anni hanno accentuato anche nella pratica il ricorso a strumenti alternativi di trasferimento del denaro.
Nella giurisprudenza recente, si è dato atto di varie ipotesi nelle quali la realità del contratto non viene meno allorchè, in luogo della consegna materiale della somma data in prestito, talvolta non proponibile per i più diversi motivi (quali l'ingenza delle somme, la necessità di averne disponibilità in un luogo diverso da quello di conclusione del mutuo), si svolgano altre forme di trasferimento della disponibilità
ritenute equipollenti alla consegna materiale, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità
giuridica della cosa, piuttosto che con la sua consegna in natura:
- si è affermato che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo (Cass. n. 14 del
2011); - si è affermato che l'esecuzione dell'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare un importo determinato a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un "atto di quietanza finale di mutuo fondiario", integra il perfezionamento del contratto di mutuo pagina 18 di 24 (Cass. n. 25569 del 2011);
- si è dato atto, infine, della reciproca integrazione dell'atto di mutuo con l'atto di erogazione e quietanza che può contenere anche la specificazione di alcuni elementi contenuti nel contratto di mutuo, quale il criterio per la quantificazione degli interessi (Cass. n. 18325 del 2014). Mette conto osservare che nella sentenza del 2011, n. 25569, il contratto definitivo di mutuo preso in considerazione era denominato "atto di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario" e nondimeno i ricorrenti mettevano in dubbio che esso attestasse la consegna della somma mutuata, affermando che esso conteneva solo la prova di un mandato emesso sulla propria cassa, contenente l'ordine di versare alla parte mutuataria un importo, e ne ribadivano l'inidoneità ad assumere valore di titolo esecutivo,
assumendo che erroneamente la corte territoriale avesse valorizzato la quietanza rilasciata nel medesimo contratto, in quanto tale previsione evidenziava piuttosto, che solo in un momento successivo il mutuante avrebbe, nei fatti, conseguito la somma. La Corte, premettendo che non fosse certo posta in discussione la realità del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, nè che presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, non condivise l'assunto dei ricorrenti, secondo cui il contratto concluso tra le parti, non accompagnato dalla traditio del denaro, non sarebbe stato qualificabile come contratto di mutuo, di talchè, in mancanza di un passaggio fisico di quel denaro, esso non avrebbe determinato l'insorgere di alcun obbligo di restituzione e, non avrebbe potuto, conseguentemente, avere valenza di come titolo esecutivo. La Corte sottolineò in quella sede il contenuto capzioso e in definitiva inappagante del ragionamento dei ricorrenti, volto a caratterizzare l'ordine di versare un determinato importo come fatto irriducibilmente diverso dal versamento dello stesso, in un contesto in cui è fuori discussione che la somma fu poi effettivamente erogata, e in un sistema di rapporti economici pagina 19 di 24 caratterizzato dal crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari e dalla loro sostituzione con mere annotazioni contabili.
Ne trasse quindi la conclusione che, contrariamente all'assunto degli impugnanti, il predetto ordine si prestava ragionevolmente a essere apprezzato come corresponsione tout court delle somme mutuate dall'ordinante (tradens), all'ordinatario (accipiens). La sentenza n. 18325 del 2014 fornisce un ulteriore tassello nella operazione di scomposizione e ricomposizione di una lettura del contratto di mutuo che sia compatibile con il progressivo e irrimediabile processo di dematerializzazione del denaro in atto, in quanto ha ritenuto legittima l'operazione interpretativa del giudice di merito che, al fine di verificare se fosse o meno interamente definito tra le parti, con rispetto del requisito della forma scritta, l'oggetto del contratto di mutuo fondiario intercorso tra le parti, quanto ai suoi contenuti essenziali ovvero alla somma erogata, alle modalità e ai tempi di restituzione, alla misura degli interessi, ha preso in considerazione unitariamente, in quanto l'uno integrava l'altro, dettandone le modalità operative, il contratto di mutuo e l'atto di erogazione e quietanza. La Corte ha ritenuto che fosse corretta la valutazione di merito secondo la quale i due atti, unitariamente considerati, contenevano tutte le previsioni essenziali del rapporto di mutuo (e ne ha tratto la conclusione che l'acquisizione della provvista mediante un prestito in ECU a tasso variabile da parte dell'istituto mutuante, non comportava il recepimento del contenuto di un diverso contratto non sottoscritto dalla parte mutuataria, ma dell'assunzione dello stesso a presupposto del mutuo, con conseguente possibile variazione del tasso di interesse, accettata dalla parte, agganciata non ad un diverso contratto ma a variazioni oggettive relative alla oscillazione delle valute). Occorre dare atto che, al di fuori delle ipotesi di mutuo condizionato imposte dalla legge, nella pratica degli affari, accanto all'ipotesi in cui all'interno del contratto stesso di mutuo le parti si diano reciprocamente atto che la somma oggetto del mutuo è stata consegnata, dal pagina 20 di 24 mutuante al mutuatario, specificando le modalità di tale consegna (che possono andare dall'accredito dell'importo su un conto corrente alla consegna di assegni circolari, alla ormai recessiva consegna del denaro in contanti), può affiancarsi la redazione ed autonoma sottoscrizione di un apposito atto di erogazione e quietanza, o di semplice quietanza a saldo, atto formalmente autonomo e distinto rispetto al mutuo, talvolta neppure contestuale alla conclusione del mutuo ma di poco successivo, come in questo caso (in quanto posto in essere dopo il perfezionamento delle formalità ipotecarie, o per ragioni contabili di accreditamento delle somme). Recependo la portata degli arresti giurisprudenziali citati, va in questa sede affermato che, per poter valutare la realità del contratto di mutuo, e quindi, per quanto qui ci interessa, per poterne valutare l'idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l'esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sè indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale (v. anche Cass. n. 19738
del 2014 relativa anch'essa ad una opposizione all'esecuzione in cui il titolo era costituito da contratto di mutuo già dell'Isveimer). Per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, come nel caso esaminato da Cass. n. 18325 del 2014 e nel presente, congiuntamente con l'atto di quietanza. Poichè nel caso di specie si tratta di accertare non solo se sia stato concluso un contratto reale di mutuo ma anche se esso costituisca titolo esecutivo, l'accertamento demandato al giudice di merito non si limiterà alla natura e all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, ma dovrà
contenere anche la verifica del requisito formale richiesto affinchè l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo. Coerentemente con queste affermazioni, in relazione alla questione sottoposta pagina 21 di 24 all'esame di questa Corte, si deve quindi formulare il principio di diritto secondo il quale:
"Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge".
Tale sentenza è stata citata anche dall'esecutato per sostenere la necessità di una concreta verifica circa l'effettiva disponibilità della somma in favore del mutuatario, che non può limitarsi all'atto di quietanza.
E tuttavia, al contempo, parte esecutata, ha insistito tanto genericamente sull'inidoneità del mutuo condizionato a fungere da titolo esecutivo, quanto sulle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo.
Senza, però, aver contestato specificamente la veridicità dell'atto di erogazione a saldo e quietanza,
rispetto ai contratti di mutuo, allegati in atti dal procedente.
La genericità della contestazione, unitamente alla mancata contestazione dell'atto di erogazione a saldo e quietanza, conduce a ritenere provato il passaggio nella disponibilità giuridica dell'esecutato della somma oggetto di mutuo, e dunque l'idoneità del mutuo condizionato a fungere da titolo esecutivo.
Anche detto motivo di opposizione deve pertanto essere rigettato, siccome infondato.
5. Infine, prive di pregio sono le contestazioni relative alla misura degli interessi pattuiti nei mutui azionati in quanto palesemente generiche.
Va osservato che la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello pagina 22 di 24 specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Pertanto, la deduzione dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 della legge n.
108/1996.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve ritenersi infondata e va, pertanto,
rigettata.
*****
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, per scaglione di valore di riferimento, tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalle parti (valori minimi per l'attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra pagina 23 di 24 domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. rigetta l'opposizione di poiché infondata per le ragioni in parte motiva;
Parte_1
2. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di parte attrice e Parte_1
parte intervenuta (in solido tra loro) che liquida in euro 7.512,00 (già compensate) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa ove dovuti come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 22 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2357/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAUCERI MICHELE e dall'avv. MAIOLINO
SALVATORE, presso lo studio dei quali, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/A, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria di (Partita IVA , codice fiscale e numero di iscrizione Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 24 nel Registro delle Imprese di Roma ), elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Teracati P.IVA_4
n. 160, presso gli avv.ti VINCENZO FAZZINO, SALVATORE FAZZINO E MARIALETIZIA
FAZZINO, che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c. la società ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione intrapresa dalla (ex Banco nell'ambito della Controparte_3 Controparte_4
procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 503/1998 R.G.E. Imm. del Tribunale di Siracusa, alla quale sono state riunite le procedure n. 504/1998 R.G.E. Imm., n. 505/1998 R.G.E. Imm. e n. 24/1999
R.G.E. Imm., eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria per avere eseguito pagamenti in favore del creditore procedente sufficienti ad estinguere il debito o, in subordine, al ridurlo sensibilmente;
inoltre, contestando il mancato deposito dei titoli fondanti la procedura esecutiva opposta.
Con ordinanza resa l'8 luglio 2019 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione,
proposta dalla fissando un termine fino al 10 settembre 2019 per Parte_1
l'instaurazione del giudizio di merito.
pagina 2 di 24 Indi, con atto di citazione ritualmente notificato, la ha introdotto la fase di Parte_1
merito nel procedimento iscritto al n. 4463/2019 R.G. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che la nel corso della procedura esecutiva Parte_1
n.503/1998 R.G.E. Imm. ha effettuato pagamenti in favore del creditore procedente, oggi rappresentato
dalla per un importo di €. 3.074.346,58; Controparte_5
2) accertare e dichiarare che a seguito degli avvenuti frazionamenti dei mutui indicati nel presente atto
ai nn. 4 e 5 e dei conseguenti accolli da parte dei terzi, il creditore procedente oggi, rappresentato da
ha ricevuto pagamenti per un importo complessivo di Euro 2.607.455,74; Controparte_5
3) accertare e dichiarare che a seguito degli avvenuti frazionamenti, la con Parte_1
riferimento ai mutui indicati ai nn.4 e 5 del presente atto risulta creditrice dell'importo residuo di Euro
338.279,27 ed Euro 381.403,42.
4) conseguentemente, in accoglimento delle domande esposte ai punti nn.1), 2), e 3), accertare e
dichiarare che la nulla deve nei confronti del creditore procedente, rappresentato Parte_1
dalla e che, pertanto, la stessa non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_5
forzata e, pertanto, dichiarare l'inefficacia dei pignoramenti immobiliari notificati su istanza della
stessa fondanti la procedura esecutiva per cui è causa e di tutti gli atti consecutivi conseguenti;
5) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento di una delle domande di cui ai
punti 1), 2), 3), e 4), accertare e dichiarare in ogni caso la reale entità del credito vantato dalla
anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio che si chiede sin da ora Parte_1
ammettere;
6) accertare e dichiarare che in seno alla procedura esecutiva n.503/1998 R.GG.E. Imm. non risultano
pagina 3 di 24 depositati in atti i titoli esecutivi fondanti la procedura esecutiva nei confronti della
[...]
e, pertanto, accertare e dichiarare l'improcedibilità della procedura esecutiva in Parte_1
questione in danno della stessa;
7) accertare e dichiarare la nullità dei pignoramenti per assoluta incertezza dei beni immobili
pignorati sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi difensivi dei quali si chiede la
7distrazione nei confronti dei sottoscritti difensori”
Si è costituita la società eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di Controparte_5
citazione per la generica indicazione degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla domanda.
Nel merito, ha contestato quanto dedotto ed eccepito dall'opponente in ordine alla reale entità del credito, sostenendo di avere regolarmente imputato tutti i pagamenti effettuati dalla
[...]
nelle quattro procedure esecutive pendenti. Parte_1
Con riferimento alla eccepita improcedibilità delle procedure esecutive riunite per mancanza dei titoli su cui fonda la procedura, ha contestato tale assunto sostenendo di avere compiutamente versato in atti tutti i titoli esecutivi;
al riguardo, ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di deposito tardivo oltre i termini di cui all'art. 557 c.p.c., rilevando che ciò non comporta decadenza.
Infine, ha contestato quanto eccepito da parte opponente in ordine alla asserita nullità del pignoramento e della relativa nota di trascrizione.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
pagina 4 di 24 1) Preliminarmente e pregiudizialmente e nel rito, ritenere e dichiarare nullo l'atto di citazione
introduttivo di causa, adottando i consequenziali provvedimenti in termini, ai sensi degli artt.163 n.3 e
4 e 164 c.p.c.
2) Previo rigetto della richiesta istruttoria (CTU) avanzata da parte attrice, ritenere e dichiarare in
radice infondato, in fatto ed in diritto, l'atto di citazione introduttivo di lite, ed, in conseguenza,
disattendere, e rigettare, tutte quante le domande, con lo stesso svolte, in ogni loro parte e sotto ogni
profilo.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU contabile e all'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con altri ricorso ex artt. 615 e 624 c.p.c. la società ha proposto opposizione Parte_1
avvero la medesima esecuzione intrapresa dalla nell'ambito della procedura Controparte_3
esecutiva immobiliare iscritta al n. 503/1998 R.G.E. Imm. del Tribunale di Siracusa e delle riunite procedure n. 504/1998 R.G.E. Imm., n. 505/1998 R.G.E. Imm. e n. 24/1999 R.G.E. Imm., in questo caso contestando i titoli azionati dalla in quanto privi dei requisiti di titolo Controparte_3
esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la natura condizionata degli stessi, l'indeterminatezza degli importi indicati in precetto e gli interessi ultralegali applicati.
Con ordinanza resa il 19 gennaio 2021 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione,
proposta dalla fissando un termine perentorio di giorni 120 per Parte_1
l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, con osservanza dei termini a comparire previsti dall'art. 163 – bis c.p.c. ridotti alla metà.
pagina 5 di 24 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha introdotto la fase di merito Parte_1
nel procedimento iscritto al n. 4463/2019 R.G., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
1) Con riferimento al contratto di mutuo condizionato a tasso variabile stipulato in data 20.04.1994 tra
la e l'allora oggi rappresentata dal creditore procedente, Parte_1 Controparte_6
ai rogiti del Notaio , Rep. n. 68456: Controparte_5 Persona_1
a) accertare e dichiarare che il contratto suddetto non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e
che, pertanto, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
Controparte_5
b) accertare e dichiarare che la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli
interessi ultra legali per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che,
pertanto, e che, la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, e Controparte_5
contestaulmente rideterminare il piano di ammortamento del mutuo in questione con applicazione del
tasso di intere in misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
2) Con riferimento contratto di mutuo sottoscritto dalla ed al Banco di Sicilia, Parte_1
oggi rappresentato dal creditore procedente , del 23/2/1990 in TA Controparte_5 Per_1
, Rep. n. 62136 Racc. n. 20787:
[...]
a) accertare e dichiarare che il contratto suddetto non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e
pagina 6 di 24 che, pertanto, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
Controparte_5
b) accertare e dichiarare che la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli
interessi ultra legali per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che,
pertanto, e che, la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, e Controparte_5
contestaulmente rideterminare il piano di ammortamento del mutuo in questione con applicazione del
tasso di interesse in misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
3) con riferimento ai due contratti di mutuo sottoscritti dalla ed il Banco di Sicilia Parte_1
il 2/11/1990, entrambi in TA , il primo con Rep. n. 62912 ed il secondo con Rep. Persona_1
n. 62913:
a) accertare e dichiarare che il contratto suddetto non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e
che, pertanto, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
Controparte_5
b) accertare e dichiarare che la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli
interessi ultra legali per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che,
pertanto, e che, la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, e Controparte_5
contestualmente rideterminare il piano di ammortamento del mutuo in questione con applicazione del
tasso di interesse in misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
pagina 7 di 24 questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
4) con riferimento all'atto di erogazione e quietanza a tasso variabile del 10/11/1992 in TA
, sottoscritto tra la e la Persona_1 Parte_1 Controparte_6
a) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli interessi
corrispettivi per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che, pertanto, la
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, contestualmente Controparte_5
rideterminare il piano d'ammortamento del contratto in esame attraverso l'applicazione di intressi
corrispettivi nella misura legale;
b) accertare e dichiarare che il contratto in esame non prevede alcuna clausola inerente la misura
degli interessi moratori e e che, pertanto, la non ha diritto a procedere ad Controparte_5
esecuzione forzata, contestualmente rideterminare il piano d'ammortamento del contratto in esame
attraverso l'applicazione di interessi moratori nella misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
5) con riferimento agli atti di erogazione e quietanza di mutuo al tasso variabile con riduzione di
somme e frazionamento del 13/9/94, in TA , stipulato dalla e Persona_1 Parte_1
la oggi rappresentata dalla il primo recante numero di Rep. Controparte_6 Controparte_5
pagina 8 di 24 69617 ed il secondo recante numero di Rep. 69618:
a) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli interessi
corrispettivi per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che, pertanto, la
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, contestualmente Controparte_5
rideterminare il piano d'ammortamento del contratto in esame attraverso l'applicazione di interessi
corrispettivi nella misura legale;
b) accertare e dichiarare che il contratto in esame non prevede alcuna clausola inerente la misura
degli interessi moratori e e che, pertanto, la non ha diritto a procedere ad Controparte_5
esecuzione forzata, contestualmente rideterminare il piano d'ammortamento del contratto in esame
attraverso l'applicazione di interessi moratori nella misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
6) con riferimento contratto di anticipazione al tasso variabile del 24/2/1992, in TA Per_1
, intercorso tra la e la Rep. n. 65233:
[...] Controparte_6 Parte_1
a) accertare e dichiarare che il contratto suddetto non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e
che, pertanto, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
Controparte_5
b) accertare e dichiarare che la nullità della clausola relativa alla pattuizione della misura degli
interessi ultra legali per violazione del combinato disposto dagli artt. 1284, 1343 e 1346 c.c. e che,
pertanto, e che, la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, e Controparte_5
pagina 9 di 24 contestualmente rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento in questione con
applicazione del tasso di interesse in misura legale;
c) accertare e dichiarare che il precetto e l'atto di pignoramento relativi al contratto di mutuo in
questioni appaino indeterminati con riferimento al quantum del credito intimato e che, pertanto, gli
stessi sono da ritenere nulli, conseguentemente che la non ha diritto di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi difensivi dei quali si chiede la
distrazione nei confronti dei sottoscritti difensori antistatari”.
Parte opponente ha eccepito la inidoneità del contratto di mutuo condizionato a tasso variabile del
20.04.1994 a fondare la procedura esecutiva, indeterminatezza del relativo atto di precetto,
indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa alla misura degli interessi legali;
l'inidoneità del contratto di mutuo condizionato a tasso variabile del 23.02.1990 a fondare la procedura esecutiva, indeterminatezza dei relativi atti di precetto, indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa alla misura degli interessi ultralegali;
l'inidoneità dei contratti di mutuo condizionato a tasso variabile del 2.11.1990 a fondare la procedura esecutiva, indeterminatezza del relativo atto di precetto, indeterminatezza ed indeterminabilità delle clausole relative alla misura degli interessi ultralegali;
la indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto di erogazione e quietanza a tasso variabile del 10.11.1992, nullità della clausola relativa alla misura degli interessi, assenza di pattuizioni relative alla misura di interessi moratori, nullità dell'atto di precetto e del conseguente atto di pignoramento;
la indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto dei contratti di erogazione e quietanza a tasso variabile del 13.09.1994 rep.n.69617 e rep.n.69618, nullità della clausola relativa alla misura degli interessi, assenza di pattuizioni relative alla misura di interessi moratori, nullità nell'atto di pagina 10 di 24 precetto e del conseguente atto di pignoramento;
l'inidoneità del contratto di anticipazione del tasso variabile del 24.02.1992 a fondare la procedura esecutiva, indeterminatezza del relativo atto di precetto,
indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa alla misura degli interessi ultralegali.
Costituitasi in giudizio, la società opposta ha eccepito, preliminarmente, la Controparte_1
inammissibilità del presente giudizio di merito in relazione alle censure afferenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, atteso che sono state sollevate innanzi al Giudice dell'Esecuzione,
ovvero nella fase cautelare della presente opposizione, tardivamente con conseguente inammissibilità
della stesse.
Nel merito, ha contestato quanto dedotto ed eccepito dall'opponente perché infondato in fatto e in diritto.
Quindi, ha formulato le seguenti conclusioni:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
a) Preliminarmente e pregiudizialmente, e nel rito
a.1) Ritenere e dichiarare il mancato integrale contraddittorio ed ordinanre l'integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti i creditori della procedura esecutiva, nonché ordinare
l'estromissione di soggetto non più titolare del credito, giusta la costituzione Controparte_5
nella procedura esecutiva e nel reclamo della società CP_1
a.2) In subordine, e senza recedere dalla precedente eccezione di assenza di integrale contraddittorio,
ritenere e dichiarare ricorrere, nella fattispecie, ipotesi di litispendenza, ai sensi dell'art.39 c.p.c., ed
emettere, in conseguenza, i necessari provvedimenti in termini, da detta norma prescritti, con la
cancellazione della causa dal ruolo.
pagina 11 di 24 a.2) Ritenere e dichiarare inammissibile l'azione attorea, per tardività, stante la violazione, dagli
attori, dei termini decadenziali di cui all'art.617 c.p.c. con riferimento ai crediti azionati ed in
relazione alle modalità di effettuazione delle relative azioni.
a.3) Ritenere e dichiarare, inammissibili e/o improponibili, le domande attrici in ragione della
violazione, posta in essere dagli attori, con la citazione introduttiva di causa, di una patente violazione
del principio del ne bis in idem, nonché del principio del giusto processo, ed avendo dato luogo, con la
stessa, all'ennesima reiterazione delle medesime domande svolte in precedenza con le opposizioni, ed
azioni, tutte, poste in essere in relazione al medesimo procedimento esecutivo, in atto pendente tra le
medesime parti.
b) In subordine e nel merito
b.1) Ritenere e dichiarare che le procedure esecutive per cui è causa sono state tutte, ritualmente,
avviate dalla Società convenuta, nella puntuale osservanza del disposto dell'art.474 c.p.c. così come
asseverato dai G.E. prima, e dal Collegio, dopo, rigettando il reclamo ex art.669 terdecies c.p.c.
b.2) ritenere e dichiarare che gli interessi richiesti, erano stati espressamente convenuti negli atti
pubblici di erogazione e quietanza, e, con riguardo all'asserita indeterminatezza dell'an, essendo
intervenuto, nella fattispecie, il c.d. “giudicato cautelare” così come chiarito dalla pacifica e
consolidata giurisprudenza di merito, da ultimo con ordinanza del Collegio del Tribunale di Siracusa
dell'8.4.2021, allegata agli atti, ed in conseguenza disattendere e rigettare tutte le domande attrici,
anche sotto i suddetti profili, in ogni loro parte e sotto ogni profilo.
c) irrogare agli attori esemplare sanzione ai sensi del 1° comma dell'art. 96 c.p.c. e condannare gli
stessi al pagamento di una somma equitativamente stabilita, ai sensi del disposto dell'art. 96 3° comma
pagina 12 di 24 c.p.c., ed a coerenza con l'insegnamento reso al riguardo dalla Corte di Legittimità
d) Con vittoria di spese e compensi”.
Ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 è stata disposta la riunione dei procedimenti n. 4463/2019 R.G. e n.
2357/2021 R.G. per connessione oggettiva e soggettiva;
quindi la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In primo luogo, va dichiarata la inammissibilità dell'opposizione in relazione alle censure afferenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, atteso che sono state sollevate innanzi al
Giudice dell'Esecuzione, ovvero nella fase cautelare della presente opposizione, tardivamente con conseguente inammissibilità della stesse.
Come evidenziato nell'ordinanza resa in data 8 aprile 2021 in sede di reclamo, nell'atto di opposizione coesistono tanto censure attinenti al diritto a procedere ad esecuzione forzata, integranti opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., quanto censure afferenti la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, rientranti come tali nello spettro di operatività dell'art. 617 c.p.c.; e con riguardo a queste ultime, sub specie di segnalato difetto di specificità del precetto, non può che dichiararsi l'inammissibilità delle stesse, per tardività del rilievo, formulato ben oltre le scansioni temporali delineate dall'art. 617 c.p.c.
In particolare, si fa riferimento ai motivi di opposizione riguardanti l'asserito omesso deposito in atti dei titoli esecutivi fondanti la procedura esecutiva, nonché la nullità dei pignoramenti per asserita incertezza dei beni immobili pignorati sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
pagina 13 di 24 È indubbio che si tratta di contestazioni che non attengono all'an dell'esecuzione, bensì al quomodo
della stessa, ovverosia integrano contestazioni sulle modalità di esecuzione da fare valere solo con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
Ne consegue che tali eccezioni sono da considerarsi tardivi, in quanto proposti altre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., e, dunque, devono essere dichiarati inammissibili.
3. Ulteriori profili di inammissibilità attengono ai motivi di opposizione di cui al procedimento n.
4463/2019 R.G., trattandosi di riproposizione delle stesse doglianze già dedotte in occasione dell'opposizione proposta in data 5 agosto 2018 e rigettate con l'ordinanza dell'8 luglio 2019,
segnatamente l'eccezione di pagamento del creditore procedente, la mancanza dei titoli, la nullità del pignoramento e della trascrizione, nonché la riduzione dello stesso pignoramento;
nessun fatto nuovo sopravvenuto se non la produzione documentale relativa a pagamenti non satisfattivi del credito azionato.
Anche in questa sede la società opponente ha formulato la richiesta di accertamento del quantum
ancora dovuto ed ha richiesto apposita C.T.U., rappresentando di aver posto in essere pagamenti parziali e invocandone l'efficacia a fini di decurtazione della somma da recuperare coattivamente;
la società ha, quindi, riconosciuto espressamente la pretesa creditoria avversa, Parte_1
pretendendone la rimodulazione nel quantum.
Va ribadito che il reale intento della società opponente è quello di contestare una presunta mancata attualizzazione del credito, proprio in seguito ai pagamenti parziali effettuati in corso di procedura, che però non incide sull'an del diritto a procedere ad esecuzione.
Peraltro, con riferimento a tale motivo di opposizione è stato nominato il CTU proprio allo scopo di pagina 14 di 24 rideterminare, sulla scorta della documentazione contabile e degli atti pubblici prodotti in atti, l'esatto ammontare dei pagamenti effettuati dalla in favore della società creditrice. Parte_1
Dall'esame della CTU è emerso che l'esposizione debitoria della per i crediti Parte_1
giudizialmente azionati dalle società opposte nelle procedure esecutive riunite e tuttora pendenti,
rimane notevole e, conseguentemente il creditore procedente conserva il pieno diritto di procedere per ottenerne il pagamento.
In particolare, secondo quanto verificato dal CTU in corso di causa, tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dalla società opponente, l'importo totale dovuto dalla Parte_1
rideterminato alla data del 5 settembre 2019, risulta pari ad €. 8.118.461,30.
Ne consegue l'assoluta infondatezza di quanto contestato al riguardo dalla opponente.
4. Nel merito, altrettanto privo di pregio è quanto sostenuto dalla in ordine alla Parte_1
inidoneità dei contratti di mutuo condizionato a fondare la procedura esecutiva.
Invero, si è in presenza di titoli esecutivi rappresentati da contratti di mutuo condizionato, il quale senza dubbio, deve essere sottoposto alla previa verifica dell'effettiva dazione della somma di denaro per assurgere a valido titolo esecutivo, non essendo altrimenti esigibile la controprestazione della restituzione in capo al mutuatario.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, si sono espresse sulla configurabilità giuridica quale mutuo condizionato, e quindi della sua validità quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.
pagina 15 di 24 Le Sezioni Unite hanno altresì espresso, in ordine ad una fattispecie di mutuo asseritamente configurabile quale “mutuo condizionato“, e quindi non costituente un valido titolo esecutivo in assenza di atto equipollente, in termini di forma, al mutuo originario stipulato (che attesti lo svincolo delle somme), il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore
del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera
operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione –
univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per
sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione
della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di
svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Nel corso del presente giudizio di merito la società opposta ha tuttavia prodotto atti di erogazione a saldo e quietanze dei mutui posti a base della procedura esecutiva, in cui la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto la somma oggetto di mutuo.
Orbene, alla luce di detta produzione documentale, deve ritersi provata la traditio della somma dalla al Cliente e dunque può ritenersi avverata la condizione cui era sottoposto il contratto di mutuo CP_7
in questione, al quale pertanto può oggi riconoscersi piena efficacia esecutiva.
Sul punto si segnala la sentenza della Suprema Corte, cui ha aderito la maggioritaria giurisprudenza di merito, Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, (ud. 12/02/2015, dep. 27/08/2015), n.17194, che così
illustra in parte motiva la problematicità del mutuo condizionato a costituire titolo esecutivo: se ne riporta di seguito testualmente lo stralcio all'uopo più significativo.
pagina 16 di 24 “Questa Corte ha affrontato più volte il dato di fatto della progressiva dematerializzazione dei valori
mobiliari e della loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili, che non si accompagna alla
scomparsa di strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in
genere quali il contratto di mutuo, ma ne impone una rilettura dei caratteri essenziali che tenga conto
dell'evolversi della realtà fattuale senza peraltro stravolgerli. In quest'ottica, la giurisprudenza di
questa Corte pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale,
che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del
contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di
questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente
nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che
questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla
immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità
giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo
al soggetto finanziatore. a qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento
della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente,
come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in
favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e
l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di
mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al
mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12
ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonchè Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001,
n. 9074 e 28 agosto 2004, a 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Di ciò si dà
pagina 17 di 24 chiaramente atto nella massima di Cass. n. 2483 del 2001: "Il mutuo è contratto di natura reale che si
perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con
il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la
tradito rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a
favore del mutuatario, perchè in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio
patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario".
E' da aggiungere che sia la normativa antiriciclaggio che le progressive misure normative atte a scoraggiare e limitare l'uso di denaro contante nelle transazioni commerciali negli ultimi anni hanno accentuato anche nella pratica il ricorso a strumenti alternativi di trasferimento del denaro.
Nella giurisprudenza recente, si è dato atto di varie ipotesi nelle quali la realità del contratto non viene meno allorchè, in luogo della consegna materiale della somma data in prestito, talvolta non proponibile per i più diversi motivi (quali l'ingenza delle somme, la necessità di averne disponibilità in un luogo diverso da quello di conclusione del mutuo), si svolgano altre forme di trasferimento della disponibilità
ritenute equipollenti alla consegna materiale, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità
giuridica della cosa, piuttosto che con la sua consegna in natura:
- si è affermato che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo (Cass. n. 14 del
2011); - si è affermato che l'esecuzione dell'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare un importo determinato a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un "atto di quietanza finale di mutuo fondiario", integra il perfezionamento del contratto di mutuo pagina 18 di 24 (Cass. n. 25569 del 2011);
- si è dato atto, infine, della reciproca integrazione dell'atto di mutuo con l'atto di erogazione e quietanza che può contenere anche la specificazione di alcuni elementi contenuti nel contratto di mutuo, quale il criterio per la quantificazione degli interessi (Cass. n. 18325 del 2014). Mette conto osservare che nella sentenza del 2011, n. 25569, il contratto definitivo di mutuo preso in considerazione era denominato "atto di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario" e nondimeno i ricorrenti mettevano in dubbio che esso attestasse la consegna della somma mutuata, affermando che esso conteneva solo la prova di un mandato emesso sulla propria cassa, contenente l'ordine di versare alla parte mutuataria un importo, e ne ribadivano l'inidoneità ad assumere valore di titolo esecutivo,
assumendo che erroneamente la corte territoriale avesse valorizzato la quietanza rilasciata nel medesimo contratto, in quanto tale previsione evidenziava piuttosto, che solo in un momento successivo il mutuante avrebbe, nei fatti, conseguito la somma. La Corte, premettendo che non fosse certo posta in discussione la realità del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, nè che presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, non condivise l'assunto dei ricorrenti, secondo cui il contratto concluso tra le parti, non accompagnato dalla traditio del denaro, non sarebbe stato qualificabile come contratto di mutuo, di talchè, in mancanza di un passaggio fisico di quel denaro, esso non avrebbe determinato l'insorgere di alcun obbligo di restituzione e, non avrebbe potuto, conseguentemente, avere valenza di come titolo esecutivo. La Corte sottolineò in quella sede il contenuto capzioso e in definitiva inappagante del ragionamento dei ricorrenti, volto a caratterizzare l'ordine di versare un determinato importo come fatto irriducibilmente diverso dal versamento dello stesso, in un contesto in cui è fuori discussione che la somma fu poi effettivamente erogata, e in un sistema di rapporti economici pagina 19 di 24 caratterizzato dal crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari e dalla loro sostituzione con mere annotazioni contabili.
Ne trasse quindi la conclusione che, contrariamente all'assunto degli impugnanti, il predetto ordine si prestava ragionevolmente a essere apprezzato come corresponsione tout court delle somme mutuate dall'ordinante (tradens), all'ordinatario (accipiens). La sentenza n. 18325 del 2014 fornisce un ulteriore tassello nella operazione di scomposizione e ricomposizione di una lettura del contratto di mutuo che sia compatibile con il progressivo e irrimediabile processo di dematerializzazione del denaro in atto, in quanto ha ritenuto legittima l'operazione interpretativa del giudice di merito che, al fine di verificare se fosse o meno interamente definito tra le parti, con rispetto del requisito della forma scritta, l'oggetto del contratto di mutuo fondiario intercorso tra le parti, quanto ai suoi contenuti essenziali ovvero alla somma erogata, alle modalità e ai tempi di restituzione, alla misura degli interessi, ha preso in considerazione unitariamente, in quanto l'uno integrava l'altro, dettandone le modalità operative, il contratto di mutuo e l'atto di erogazione e quietanza. La Corte ha ritenuto che fosse corretta la valutazione di merito secondo la quale i due atti, unitariamente considerati, contenevano tutte le previsioni essenziali del rapporto di mutuo (e ne ha tratto la conclusione che l'acquisizione della provvista mediante un prestito in ECU a tasso variabile da parte dell'istituto mutuante, non comportava il recepimento del contenuto di un diverso contratto non sottoscritto dalla parte mutuataria, ma dell'assunzione dello stesso a presupposto del mutuo, con conseguente possibile variazione del tasso di interesse, accettata dalla parte, agganciata non ad un diverso contratto ma a variazioni oggettive relative alla oscillazione delle valute). Occorre dare atto che, al di fuori delle ipotesi di mutuo condizionato imposte dalla legge, nella pratica degli affari, accanto all'ipotesi in cui all'interno del contratto stesso di mutuo le parti si diano reciprocamente atto che la somma oggetto del mutuo è stata consegnata, dal pagina 20 di 24 mutuante al mutuatario, specificando le modalità di tale consegna (che possono andare dall'accredito dell'importo su un conto corrente alla consegna di assegni circolari, alla ormai recessiva consegna del denaro in contanti), può affiancarsi la redazione ed autonoma sottoscrizione di un apposito atto di erogazione e quietanza, o di semplice quietanza a saldo, atto formalmente autonomo e distinto rispetto al mutuo, talvolta neppure contestuale alla conclusione del mutuo ma di poco successivo, come in questo caso (in quanto posto in essere dopo il perfezionamento delle formalità ipotecarie, o per ragioni contabili di accreditamento delle somme). Recependo la portata degli arresti giurisprudenziali citati, va in questa sede affermato che, per poter valutare la realità del contratto di mutuo, e quindi, per quanto qui ci interessa, per poterne valutare l'idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l'esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sè indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale (v. anche Cass. n. 19738
del 2014 relativa anch'essa ad una opposizione all'esecuzione in cui il titolo era costituito da contratto di mutuo già dell'Isveimer). Per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, come nel caso esaminato da Cass. n. 18325 del 2014 e nel presente, congiuntamente con l'atto di quietanza. Poichè nel caso di specie si tratta di accertare non solo se sia stato concluso un contratto reale di mutuo ma anche se esso costituisca titolo esecutivo, l'accertamento demandato al giudice di merito non si limiterà alla natura e all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, ma dovrà
contenere anche la verifica del requisito formale richiesto affinchè l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo. Coerentemente con queste affermazioni, in relazione alla questione sottoposta pagina 21 di 24 all'esame di questa Corte, si deve quindi formulare il principio di diritto secondo il quale:
"Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge".
Tale sentenza è stata citata anche dall'esecutato per sostenere la necessità di una concreta verifica circa l'effettiva disponibilità della somma in favore del mutuatario, che non può limitarsi all'atto di quietanza.
E tuttavia, al contempo, parte esecutata, ha insistito tanto genericamente sull'inidoneità del mutuo condizionato a fungere da titolo esecutivo, quanto sulle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo.
Senza, però, aver contestato specificamente la veridicità dell'atto di erogazione a saldo e quietanza,
rispetto ai contratti di mutuo, allegati in atti dal procedente.
La genericità della contestazione, unitamente alla mancata contestazione dell'atto di erogazione a saldo e quietanza, conduce a ritenere provato il passaggio nella disponibilità giuridica dell'esecutato della somma oggetto di mutuo, e dunque l'idoneità del mutuo condizionato a fungere da titolo esecutivo.
Anche detto motivo di opposizione deve pertanto essere rigettato, siccome infondato.
5. Infine, prive di pregio sono le contestazioni relative alla misura degli interessi pattuiti nei mutui azionati in quanto palesemente generiche.
Va osservato che la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello pagina 22 di 24 specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Pertanto, la deduzione dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 della legge n.
108/1996.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve ritenersi infondata e va, pertanto,
rigettata.
*****
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, per scaglione di valore di riferimento, tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalle parti (valori minimi per l'attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra pagina 23 di 24 domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. rigetta l'opposizione di poiché infondata per le ragioni in parte motiva;
Parte_1
2. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di parte attrice e Parte_1
parte intervenuta (in solido tra loro) che liquida in euro 7.512,00 (già compensate) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa ove dovuti come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 22 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 24 di 24