Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 3353
CASS
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 628, comma 3, numero 1 cod. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'articolo 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen. con riguardo all'attribuita volontarietà del falso alibi ed al riconoscimento del ricorrente quale autore della rapina

    La Corte d'appello ha considerato le censure sul falso alibi e sul riconoscimento fotografico, valorizzando il riconoscimento fotografico come certo, basato sul tatuaggio e sui tratti somatici, e ritenendo l'individuazione precisa. La Corte ha inoltre valorizzato il falso alibi come menzogna e non errore in buona fede, considerando anche la presenza del ricorrente a Pescara il giorno della rapina.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 81 codice penale, nonché carenza ed illogicità di motivazione ex art 606 lettere b) ed e) cod. pen., in relazione all'aumento di pena operato a titolo di continuazione

    La Corte d'appello ha rispettato gli insegnamenti delle sezioni unite in tema di reato continuato, motivando adeguatamente la quantificazione della pena in aumento in base alla serialità e gravità delle infrazioni e al curriculum delinquenziale del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 3353
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3353
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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