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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTÙAPPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI ZA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. IU LI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., ha confermato il giudizio di condanna per il reato contestato, riconoscendo la continuazione tra il reato di cui alla predetta sentenza e quelli giudicati con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara il 18/2/2023, irrevocabile il 23/3/2023. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3353 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/10/2025 A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo motivo, ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 628, comma 3, numero 1 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'articolo 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen. con riguardo alle deduzioni in relazione all'attribuita volontarietà del falso alibi ed al riconoscimento del ricorrente quale autore della rapina, effettuato da una dipendente del supermercato sulla base dì una mera individuazione fotografica in considerazione del tatuaggio riportato all'altezza dell'occhio destro e dei tratti somatici, individuazione che da sola non poteva essere ritenuta idonea a fornire la prova della colpevolezza del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio. 1.2 Con secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 81 codice penale, nonché carenza ed illogicità di motivazione ex art 606 lettere b) ed e) cod. pen., in relazione all'aumento di pena operato a titolo di continuazione, di anni due di reclusione ed euro 600,00 di muta, all'esito della riduzione per il rito abbreviato, a fronte di un complessivo aumento di mesi nove di reclusione, successivamente ridotto per il rito, sempre a titolo di continuazione, per i diversi capi anch'essì riuniti ex art. 81 cod. pen. nel precedente processo dinanzi al Tribunale di Pescara. 2. Con requisitoria scritta il P.G. Cristina Marzagalli ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha espressamente considerato le censure concernenti il falso alibi e quelle relative all'individuazione dell'imputato quale autore del reato valorizzando senza vizi logici il riconoscimento fotografico del ricorrente, in termini di certezza, a nulla rilevando il numero ridotto di fotografie esaminate, e fondandosi la certezza del dichiarante sia sul tatuaggio del rapinatore (non illogicamente definendo capziosa la questione inerente la collocazione del tatuaggio all'altezza della tempia destra o dell'occhio destro) che sui "caratteri somatici" dello stesso, rilevando che "l'individuazione del prevenuto appare dunque connotato da più che sufficiente precisione, non lasciando adito a dubbi". Il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, così, è stato attentamente vagliato sia in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultima nel riconoscere l'effige del ricorrente, sia in punto di idoneità delle modalità di collazione dell'album fotografico a garantire la genuinità del riconoscimento, sia con adeguata risposta alle censure mosse in appello a riguardo dell'anzidetta prova atipica. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, in quanto i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di, Rv. 262908 - 01: in motivazione, la S.C. ha tra l'altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità). Nonostante la "sufficiente precisione" del predetto riconoscimento fotografico, peraltro, la sentenza impugnata ha anche legittimamente e non illogicamente valorizzato il falso alibi, motivando adeguatamente sulle ragioni che portano a riconoscere in questo una menzogna e non un errore in buona fede e rilevando anche come elemento probatorio pregnante deve ritenersi la accertata circostanza che il ricorrente si trovasse effettivamente in Pescara, e non in comunità a Termoli, il giorno della rapina commessa, appunto, in Pescara. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto nessuna violazione di legge può ravvisarsi nella determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, determinato nel rispetto dell'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione in tema di reato continuato, secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con un grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.( (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) .) Nel caso in esame, la Corte d'Appello di L'Aquila ha adempiuto all'obbligo motivazionale che le incombeva, giustificando sufficientemente e non illogicamente la quantificazione della pena in aumento (su altra pena inflitta con diversa sentenza) con il alla serialità e gravità delle infrazioni e del curriculum delinquenziale del ricorrente L'estensore Il Pr side e 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI ZA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. IU LI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., ha confermato il giudizio di condanna per il reato contestato, riconoscendo la continuazione tra il reato di cui alla predetta sentenza e quelli giudicati con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara il 18/2/2023, irrevocabile il 23/3/2023. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3353 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/10/2025 A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo motivo, ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 628, comma 3, numero 1 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'articolo 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen. con riguardo alle deduzioni in relazione all'attribuita volontarietà del falso alibi ed al riconoscimento del ricorrente quale autore della rapina, effettuato da una dipendente del supermercato sulla base dì una mera individuazione fotografica in considerazione del tatuaggio riportato all'altezza dell'occhio destro e dei tratti somatici, individuazione che da sola non poteva essere ritenuta idonea a fornire la prova della colpevolezza del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio. 1.2 Con secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 81 codice penale, nonché carenza ed illogicità di motivazione ex art 606 lettere b) ed e) cod. pen., in relazione all'aumento di pena operato a titolo di continuazione, di anni due di reclusione ed euro 600,00 di muta, all'esito della riduzione per il rito abbreviato, a fronte di un complessivo aumento di mesi nove di reclusione, successivamente ridotto per il rito, sempre a titolo di continuazione, per i diversi capi anch'essì riuniti ex art. 81 cod. pen. nel precedente processo dinanzi al Tribunale di Pescara. 2. Con requisitoria scritta il P.G. Cristina Marzagalli ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha espressamente considerato le censure concernenti il falso alibi e quelle relative all'individuazione dell'imputato quale autore del reato valorizzando senza vizi logici il riconoscimento fotografico del ricorrente, in termini di certezza, a nulla rilevando il numero ridotto di fotografie esaminate, e fondandosi la certezza del dichiarante sia sul tatuaggio del rapinatore (non illogicamente definendo capziosa la questione inerente la collocazione del tatuaggio all'altezza della tempia destra o dell'occhio destro) che sui "caratteri somatici" dello stesso, rilevando che "l'individuazione del prevenuto appare dunque connotato da più che sufficiente precisione, non lasciando adito a dubbi". Il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, così, è stato attentamente vagliato sia in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultima nel riconoscere l'effige del ricorrente, sia in punto di idoneità delle modalità di collazione dell'album fotografico a garantire la genuinità del riconoscimento, sia con adeguata risposta alle censure mosse in appello a riguardo dell'anzidetta prova atipica. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, in quanto i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di, Rv. 262908 - 01: in motivazione, la S.C. ha tra l'altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità). Nonostante la "sufficiente precisione" del predetto riconoscimento fotografico, peraltro, la sentenza impugnata ha anche legittimamente e non illogicamente valorizzato il falso alibi, motivando adeguatamente sulle ragioni che portano a riconoscere in questo una menzogna e non un errore in buona fede e rilevando anche come elemento probatorio pregnante deve ritenersi la accertata circostanza che il ricorrente si trovasse effettivamente in Pescara, e non in comunità a Termoli, il giorno della rapina commessa, appunto, in Pescara. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto nessuna violazione di legge può ravvisarsi nella determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, determinato nel rispetto dell'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione in tema di reato continuato, secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con un grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.( (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) .) Nel caso in esame, la Corte d'Appello di L'Aquila ha adempiuto all'obbligo motivazionale che le incombeva, giustificando sufficientemente e non illogicamente la quantificazione della pena in aumento (su altra pena inflitta con diversa sentenza) con il alla serialità e gravità delle infrazioni e del curriculum delinquenziale del ricorrente L'estensore Il Pr side e 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2025