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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4794/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna 1 00047 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1745 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13258/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Richiamo dei fatti e dell'oggetto del giudizio
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2019 emesso dal Comune di Marino nei confronti di Ricorrente_1, che deduce di avere trasferito la propria residenza e la detenzione dell'immobile a Ciampino già dal 2017, producendo, tra gli altri, documenti di iscrizione TARI nel Comune di Ciampino e quietanza di pagamento TARI per l'anno 2019 in quel
Comune.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto per carenza del presupposto impositivo in Marino per l'anno
2019, allegando la cessazione della detenzione nell'ambito territoriale di quel Comune e la contestuale iscrizione/pagamento TARI nel Comune di Ciampino, nonché la condanna alle spese.
Il Comune di Marino si è costituito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza dell'attestazione di conformità del ricorso depositato rispetto a quello notificato, richiamando l'art. 25-bis del D.Lgs. 546/1992, e, nel merito, la perdurante debenza della TARI per mancata denuncia di cessazione secondo il regolamento comunale.
L'atto impositivo è stato notificato nel 2019/2020 e il ricorso risulta depositato nei termini, tenuto conto del termine perentorio di 60 giorni per l'impugnazione e del regime ordinario di computo e sospensione feriale dei termini nel processo tributario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Svolgimento del processo
○ Parti: ricorrente Ricorrente_1; resistente Comune di Marino.
○ Atto impugnato: avviso di accertamento TARI anno 2019 emesso dal Comune di Marino.
○ Domande: annullamento dell'avviso per difetto del presupposto impositivo in Marino nell'anno 2019
e spese;
in subordine, ogni ulteriore provvedimento ritenuto di giustizia.
○ Eccezioni del resistente: inammissibilità del ricorso per carenza di attestazione di conformità del ricorso depositato rispetto a quello notificato;
nel merito, persistenza dell'obbligo TARI per mancata denuncia di cessazione.
○ Documenti principali prodotti: iscrizione TARI a Ciampino dal 2017; ricevuta di pagamento TARI
2019 nel Comune di Ciampino;
contratto di locazione in Ciampino del 2016; atti difensivi delle parti.
○ Notifica e costituzione: la notifica dell'avviso e la proposizione del ricorso sono state effettuate nel rispetto dei termini perentori applicabili (60 giorni per il ricorso, con computo comune “in avanti” e sospensione feriale), risultando il giudizio ritualmente instaurato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Motivi della decisione
2.1 Preliminari processuali
○ Eccezione di inammissibilità per difetto di attestazione di conformità ex art. 25-bis D.Lgs. 546/1992
L'eccezione è infondata. Nel processo tributario telematico, il ricorrente è tenuto a depositare il file nativo digitale sottoscritto con firma digitale che è stato notificato via PEC;
per quanto non previsto, l'attestazione di conformità del ricorso depositato rispetto a quello notificato può essere formata su atto separato e firmata digitalmente, ma la sua omissione non determina, di per sé, l'inammissibilità del ricorso, rilevando semmai l'effettiva difformità dell'atto, accertabile d'ufficio.
In particolare, l'omessa attestazione non costituisce causa d'inammissibilità in assenza di accertata difformità sostanziale tra ricorso notificato e ricorso depositato;
inoltre, la produzione delle ricevute PEC in formato .eml (accettazione e consegna, recanti gli atti allegati) è idonea a superare l'esigenza di attestazione.
Il richiamo del resistente all'art. 25-bis D.Lgs. 546/1992, che consente al difensore di estrarre copia conforme della sentenza dal fascicolo informatico ai fini della notifica via PEC, non impone, per ciò solo, una causa tipica d'inammissibilità in caso di mancanza di attestazione di conformità del ricorso, dovendosi valutare la concreta sussistenza di difformità pregiudizievoli per il diritto di difesa.
Nel caso di specie, non è stata allegata né dimostrata alcuna difformità sostanziale tra l'atto notificato e quello depositato, sicché l'eccezione deve essere respinta.
○ Regole redazionali, sinteticità e limiti dimensionali
Si rammenta che, pur potendo trovare applicazione i criteri di sinteticità e i limiti dimensionali degli atti delineati nel processo civile, l'eventuale superamento non comporta inammissibilità ma può rilevare solo ai fini delle spese.
○ Regolarità del contraddittorio e tempestività delle difese
La costituzione delle parti e i successivi scambi difensivi risultano avvenuti nel rispetto dei termini processuali rilevanti, avuto riguardo alla natura perentoria o ordinatoria dei termini e al relativo computo.
2.2 Merito
○ Quadro normativo sulla TARI e criteri di commisurazione
La TARI è corrisposta in base a tariffa annuale articolata in quota fissa e variabile, commisurata alla superficie dei locali e delle aree oggetto del prelievo e alle quantità/qualità ordinarie di rifiuti prodotti in relazione all'uso e alla tipologia di attività svolte.
La tariffa è determinata dal Comune, assicurando l'integrale copertura dei costi del servizio, secondo due modalità alternative: a) metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; b) applicazione del principio “chi inquina paga” (art. 14 Dir. 2008/98/CE), con moltiplicazione del costo unitario per coefficienti di produttività; per il periodo 2022-2025, il MTR-2 ha introdotto il fabbisogno standard come valore di riferimento obbligatorio per la determinazione dei costi e delle tariffe.
Tali principi, sebbene in parte definiti da fonti antecedenti a oltre due anni, rimangono attuali e fungono da cornice metodologica per la legittimità degli atti impositivi TARI.
○ Onere della prova nel processo tributario
L'Amministrazione deve provare i fatti posti a fondamento della pretesa, mentre il contribuente deve provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi (art. 2697 c.c.).
Il giudice trae il proprio convincimento dai fatti allegati e provati dalle parti, con rilievo dei fatti non contestati e dei fatti notori ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nei giudizi tributari, l'oggetto resta delimitato dalle contestazioni e dai motivi dedotti, fermo il potere di qualificazione giuridica “iura novit curia”.
○ Applicazione al caso concreto: cessazione della detenzione e rilievo dell'iscrizione/pagamento TARI in altro Comune
Ai fini della debenza, il fulcro è l'esistenza, nell'annualità in contestazione (2019), di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti nel territorio del Comune impositore nella disponibilità del soggetto passivo.
Il Comune di Marino ha l'onere di provare i presupposti di fatto della pretesa (esistenza e disponibilità dei locali da parte del ricorrente nel 2019), mentre il contribuente deve provare la cessazione della detenzione nel territorio comunale nell'anno accertato, quale fatto estintivo. Nel fascio documentale allegato, l'iscrizione TARI nel Comune di Ciampino a decorrere dal 2017, il pagamento TARI 2019 in Ciampino e il contratto di locazione in quel Comune dal 2016 costituiscono elementi probatori idonei, se non specificamente contestati nei loro profili decisivi, a integrare un
“principio di prova” della cessazione della detenzione in Marino prima del 2019, coerente con il riparto probatorio.
La giurisprudenza di legittimità ribadisce, in via generale, che nel giudizio tributario non sussiste alcuna presunzione di legittimità dell'atto impositivo e che l'onere probatorio è ripartito tra le parti secondo l'art. 2697 c.c.; il giudice valuta l'adeguatezza del principio di prova offerto dal contribuente anche in ragione delle difficoltà oggettive di acquisizione integrale della prova documentale, nel rispetto del legittimo affidamento.
La circostanza dell'iscrizione e del pagamento TARI in altro Comune non comporta automaticamente l'esclusione della TARI nel Comune impositore, ma assume rilievo indiziario forte sulla cessazione della detenzione nel territorio di quest'ultimo; grava allora sul Comune resistente l'onere di confutare con dati oggettivi la perdurante detenzione in Marino nell'anno 2019.
Nella specie, il resistente non ha documentato l'effettiva disponibilità del ricorrente di locali/aree in Marino nel 2019, limitandosi a opporre la mancata presentazione della denuncia di cessazione prevista dal regolamento comunale, senza tuttavia fornire riscontro probatorio della persistente detenzione rilevante ai fini TARI nell'annualità accertata.
Poiché il processo tributario è circoscritto ai presupposti di fatto e di diritto dell'atto impugnato e ai motivi dedotti, e non è consentito confermare la pretesa su ragioni diverse o su fatti non dedotti né provati,
l'avviso non può reggersi sulla sola omissione dichiarativa quando, in concreto, risulti non provata la perdurante detenzione nel Comune impositore.
In conclusione, in assenza di prova da parte del Comune della sussistenza del presupposto nel 2019 e a fronte del principio di prova della cessazione in Resistente_1 anteriore al 2019 offerto dal ricorrente, il ricorso va accolto con annullamento dell'avviso TARI 2019.
○ Ulteriore giurisprudenza recente di contesto
In tema di TARI, la Corte di cassazione ha ribadito in epoca recente principi di riparto e di tipizzazione della debenza/esoneri, tra cui la regola secondo cui la quota variabile non è dovuta dalle utenze non domestiche che dimostrino di non produrre rifiuti conferibili al pubblico servizio (principio utile per rimarcare il peso dell'onere probatorio in capo alle parti); si tratta di arresti del 2024 e 2023 utilizzabili, per analogia di metodo probatorio, anche nelle presenti controversie.
Conclusivamente il ricorso merita accoglimento. ○ Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della particolarità della materia trattata.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Spese di lite compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4794/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna 1 00047 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1745 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13258/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Richiamo dei fatti e dell'oggetto del giudizio
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2019 emesso dal Comune di Marino nei confronti di Ricorrente_1, che deduce di avere trasferito la propria residenza e la detenzione dell'immobile a Ciampino già dal 2017, producendo, tra gli altri, documenti di iscrizione TARI nel Comune di Ciampino e quietanza di pagamento TARI per l'anno 2019 in quel
Comune.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto per carenza del presupposto impositivo in Marino per l'anno
2019, allegando la cessazione della detenzione nell'ambito territoriale di quel Comune e la contestuale iscrizione/pagamento TARI nel Comune di Ciampino, nonché la condanna alle spese.
Il Comune di Marino si è costituito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza dell'attestazione di conformità del ricorso depositato rispetto a quello notificato, richiamando l'art. 25-bis del D.Lgs. 546/1992, e, nel merito, la perdurante debenza della TARI per mancata denuncia di cessazione secondo il regolamento comunale.
L'atto impositivo è stato notificato nel 2019/2020 e il ricorso risulta depositato nei termini, tenuto conto del termine perentorio di 60 giorni per l'impugnazione e del regime ordinario di computo e sospensione feriale dei termini nel processo tributario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Svolgimento del processo
○ Parti: ricorrente Ricorrente_1; resistente Comune di Marino.
○ Atto impugnato: avviso di accertamento TARI anno 2019 emesso dal Comune di Marino.
○ Domande: annullamento dell'avviso per difetto del presupposto impositivo in Marino nell'anno 2019
e spese;
in subordine, ogni ulteriore provvedimento ritenuto di giustizia.
○ Eccezioni del resistente: inammissibilità del ricorso per carenza di attestazione di conformità del ricorso depositato rispetto a quello notificato;
nel merito, persistenza dell'obbligo TARI per mancata denuncia di cessazione.
○ Documenti principali prodotti: iscrizione TARI a Ciampino dal 2017; ricevuta di pagamento TARI
2019 nel Comune di Ciampino;
contratto di locazione in Ciampino del 2016; atti difensivi delle parti.
○ Notifica e costituzione: la notifica dell'avviso e la proposizione del ricorso sono state effettuate nel rispetto dei termini perentori applicabili (60 giorni per il ricorso, con computo comune “in avanti” e sospensione feriale), risultando il giudizio ritualmente instaurato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Motivi della decisione
2.1 Preliminari processuali
○ Eccezione di inammissibilità per difetto di attestazione di conformità ex art. 25-bis D.Lgs. 546/1992
L'eccezione è infondata. Nel processo tributario telematico, il ricorrente è tenuto a depositare il file nativo digitale sottoscritto con firma digitale che è stato notificato via PEC;
per quanto non previsto, l'attestazione di conformità del ricorso depositato rispetto a quello notificato può essere formata su atto separato e firmata digitalmente, ma la sua omissione non determina, di per sé, l'inammissibilità del ricorso, rilevando semmai l'effettiva difformità dell'atto, accertabile d'ufficio.
In particolare, l'omessa attestazione non costituisce causa d'inammissibilità in assenza di accertata difformità sostanziale tra ricorso notificato e ricorso depositato;
inoltre, la produzione delle ricevute PEC in formato .eml (accettazione e consegna, recanti gli atti allegati) è idonea a superare l'esigenza di attestazione.
Il richiamo del resistente all'art. 25-bis D.Lgs. 546/1992, che consente al difensore di estrarre copia conforme della sentenza dal fascicolo informatico ai fini della notifica via PEC, non impone, per ciò solo, una causa tipica d'inammissibilità in caso di mancanza di attestazione di conformità del ricorso, dovendosi valutare la concreta sussistenza di difformità pregiudizievoli per il diritto di difesa.
Nel caso di specie, non è stata allegata né dimostrata alcuna difformità sostanziale tra l'atto notificato e quello depositato, sicché l'eccezione deve essere respinta.
○ Regole redazionali, sinteticità e limiti dimensionali
Si rammenta che, pur potendo trovare applicazione i criteri di sinteticità e i limiti dimensionali degli atti delineati nel processo civile, l'eventuale superamento non comporta inammissibilità ma può rilevare solo ai fini delle spese.
○ Regolarità del contraddittorio e tempestività delle difese
La costituzione delle parti e i successivi scambi difensivi risultano avvenuti nel rispetto dei termini processuali rilevanti, avuto riguardo alla natura perentoria o ordinatoria dei termini e al relativo computo.
2.2 Merito
○ Quadro normativo sulla TARI e criteri di commisurazione
La TARI è corrisposta in base a tariffa annuale articolata in quota fissa e variabile, commisurata alla superficie dei locali e delle aree oggetto del prelievo e alle quantità/qualità ordinarie di rifiuti prodotti in relazione all'uso e alla tipologia di attività svolte.
La tariffa è determinata dal Comune, assicurando l'integrale copertura dei costi del servizio, secondo due modalità alternative: a) metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; b) applicazione del principio “chi inquina paga” (art. 14 Dir. 2008/98/CE), con moltiplicazione del costo unitario per coefficienti di produttività; per il periodo 2022-2025, il MTR-2 ha introdotto il fabbisogno standard come valore di riferimento obbligatorio per la determinazione dei costi e delle tariffe.
Tali principi, sebbene in parte definiti da fonti antecedenti a oltre due anni, rimangono attuali e fungono da cornice metodologica per la legittimità degli atti impositivi TARI.
○ Onere della prova nel processo tributario
L'Amministrazione deve provare i fatti posti a fondamento della pretesa, mentre il contribuente deve provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi (art. 2697 c.c.).
Il giudice trae il proprio convincimento dai fatti allegati e provati dalle parti, con rilievo dei fatti non contestati e dei fatti notori ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nei giudizi tributari, l'oggetto resta delimitato dalle contestazioni e dai motivi dedotti, fermo il potere di qualificazione giuridica “iura novit curia”.
○ Applicazione al caso concreto: cessazione della detenzione e rilievo dell'iscrizione/pagamento TARI in altro Comune
Ai fini della debenza, il fulcro è l'esistenza, nell'annualità in contestazione (2019), di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti nel territorio del Comune impositore nella disponibilità del soggetto passivo.
Il Comune di Marino ha l'onere di provare i presupposti di fatto della pretesa (esistenza e disponibilità dei locali da parte del ricorrente nel 2019), mentre il contribuente deve provare la cessazione della detenzione nel territorio comunale nell'anno accertato, quale fatto estintivo. Nel fascio documentale allegato, l'iscrizione TARI nel Comune di Ciampino a decorrere dal 2017, il pagamento TARI 2019 in Ciampino e il contratto di locazione in quel Comune dal 2016 costituiscono elementi probatori idonei, se non specificamente contestati nei loro profili decisivi, a integrare un
“principio di prova” della cessazione della detenzione in Marino prima del 2019, coerente con il riparto probatorio.
La giurisprudenza di legittimità ribadisce, in via generale, che nel giudizio tributario non sussiste alcuna presunzione di legittimità dell'atto impositivo e che l'onere probatorio è ripartito tra le parti secondo l'art. 2697 c.c.; il giudice valuta l'adeguatezza del principio di prova offerto dal contribuente anche in ragione delle difficoltà oggettive di acquisizione integrale della prova documentale, nel rispetto del legittimo affidamento.
La circostanza dell'iscrizione e del pagamento TARI in altro Comune non comporta automaticamente l'esclusione della TARI nel Comune impositore, ma assume rilievo indiziario forte sulla cessazione della detenzione nel territorio di quest'ultimo; grava allora sul Comune resistente l'onere di confutare con dati oggettivi la perdurante detenzione in Marino nell'anno 2019.
Nella specie, il resistente non ha documentato l'effettiva disponibilità del ricorrente di locali/aree in Marino nel 2019, limitandosi a opporre la mancata presentazione della denuncia di cessazione prevista dal regolamento comunale, senza tuttavia fornire riscontro probatorio della persistente detenzione rilevante ai fini TARI nell'annualità accertata.
Poiché il processo tributario è circoscritto ai presupposti di fatto e di diritto dell'atto impugnato e ai motivi dedotti, e non è consentito confermare la pretesa su ragioni diverse o su fatti non dedotti né provati,
l'avviso non può reggersi sulla sola omissione dichiarativa quando, in concreto, risulti non provata la perdurante detenzione nel Comune impositore.
In conclusione, in assenza di prova da parte del Comune della sussistenza del presupposto nel 2019 e a fronte del principio di prova della cessazione in Resistente_1 anteriore al 2019 offerto dal ricorrente, il ricorso va accolto con annullamento dell'avviso TARI 2019.
○ Ulteriore giurisprudenza recente di contesto
In tema di TARI, la Corte di cassazione ha ribadito in epoca recente principi di riparto e di tipizzazione della debenza/esoneri, tra cui la regola secondo cui la quota variabile non è dovuta dalle utenze non domestiche che dimostrino di non produrre rifiuti conferibili al pubblico servizio (principio utile per rimarcare il peso dell'onere probatorio in capo alle parti); si tratta di arresti del 2024 e 2023 utilizzabili, per analogia di metodo probatorio, anche nelle presenti controversie.
Conclusivamente il ricorso merita accoglimento. ○ Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della particolarità della materia trattata.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Spese di lite compensate.