CASS
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2025, n. 10759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10759 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL MO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
sentiti il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare del ricorso;
l'avvocato Fabrizio D'Amico che, nell'interesse del ricorrente, ha esposto i motivi di impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento; 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10759 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 luglio 2024 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di MO LI - ha confermato l'ordinanza in data 27 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di rapina (artt. 110, 628 commi 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. - capo 2), in danno di AN TU. 2. Avverso il provvedimento collegiale nell'interesse della persona sottoposta a indagini è stato proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare con riguardo alla qualificazione del fatto in incolpazione. Dagli elementi in atti - costituiti dall'esito dell'attività di intercettazione telefonica ed ambientale, cui si sono aggiunte le dichiarazioni rese dalle persone sottoposta a indagini in sede di interrogatorio (segnatamente, dall'LI e da EN OR), - non potrebbero trarsi i gravi indizi del delitto aggravato di rapina, poiché essi sarebbero contradditori, constando unicamente per il verificarsi di un'aggressione in danno della persona offesa (ammessa dall'LI) ma non l'impossessamento dei suoi beni (in particolare da parte dell'LI, che non avrebbe avuto neppure contezza della sottrazione del borsello di cui era in possesso il solo AB MI); né vi sarebbe alcun elemento di riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. della chiamata in correità. Inoltre, erroneamente l'ordinanza impugnata avrebbe richiamato i princìpi giurisprudenziali in tema di dolo concomitante e sopravvenuto, nella specie inconducenti, ricorrendo nella specie due reati autonomi senza alcun collegamento eziologico (ossia le lesioni personali e il successivo furto del borsello, quest'ultimo non attribuibile al ricorrente) e non il reato complesso di rapina;
fermo restando che, in ogni caso, anche laddove l'aggressione fosse stata finalizzata a un regolamento di conti, «la sottrazione del borsello di tramuterebbe in una volontà giuridicamente rilevante connotata da una condotta successiva al pestaggio e non finalizzata all'esecuzione di una rapina». CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile poiché difetta della necessaria specificità ed è versato in fatto, oltre che manifestamente infondato nella parte in cui ha denunciato la violazione della legge penale. 1. L'impugnazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha prospettato una diversa valutazione delle circostanze di fatto, in questa sede non consentita, affidandosi a enunciati assertivi (riferiti pure alle allegazioni dell'LI e che non hanno neppure allegato il travisamento degli elementi in atti), anche con riguardo all'aggravante della commissione della violenza da più persone riunite: invero, il controllo di / legittimità delle ordinanze cautelari, devoluto a questa Corte, è circoscritto all'esame de ,/ 2 contenuto dell'atto impugnato (per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento) e tale controllo deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino;
Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Inoltre, l'impugnazione in maniera del tutto inconducente evidenzia il difetto di elementi di riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., atteso che l'ordinanza impugnata ha fondato la gravità indiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate e non su una chiamata in correità (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023 - dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04). Infine, sotto il profilo soggettivo - pur ribadendosi che la difesa ha irritualmente prospettato un'alternativa ricostruzione del fatto, inidonea a censurare l'iter dell'ordinanza impugnata - deve osservarsi che il Tribunale ha attribuito all'AR e ai coindagati MI e Caddeo l'aggressione della persona offesa e, senza soluzione di continuità, l'impossessamento e la sottrazione delle sue res (in particolare, di un borsello e del suo contenuto, oltre che di un telefono cellulare), correttamente affermando che, «in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto» (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644 - 01), il che esclude con evidenza - rispetto all'assertiva prospettazione difensiva - la sussistenza della denunciata violazione della legge penale. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/12/2024.
sentiti il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare del ricorso;
l'avvocato Fabrizio D'Amico che, nell'interesse del ricorrente, ha esposto i motivi di impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento; 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10759 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 luglio 2024 il Tribunale di Roma - a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di MO LI - ha confermato l'ordinanza in data 27 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di rapina (artt. 110, 628 commi 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. - capo 2), in danno di AN TU. 2. Avverso il provvedimento collegiale nell'interesse della persona sottoposta a indagini è stato proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare con riguardo alla qualificazione del fatto in incolpazione. Dagli elementi in atti - costituiti dall'esito dell'attività di intercettazione telefonica ed ambientale, cui si sono aggiunte le dichiarazioni rese dalle persone sottoposta a indagini in sede di interrogatorio (segnatamente, dall'LI e da EN OR), - non potrebbero trarsi i gravi indizi del delitto aggravato di rapina, poiché essi sarebbero contradditori, constando unicamente per il verificarsi di un'aggressione in danno della persona offesa (ammessa dall'LI) ma non l'impossessamento dei suoi beni (in particolare da parte dell'LI, che non avrebbe avuto neppure contezza della sottrazione del borsello di cui era in possesso il solo AB MI); né vi sarebbe alcun elemento di riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. della chiamata in correità. Inoltre, erroneamente l'ordinanza impugnata avrebbe richiamato i princìpi giurisprudenziali in tema di dolo concomitante e sopravvenuto, nella specie inconducenti, ricorrendo nella specie due reati autonomi senza alcun collegamento eziologico (ossia le lesioni personali e il successivo furto del borsello, quest'ultimo non attribuibile al ricorrente) e non il reato complesso di rapina;
fermo restando che, in ogni caso, anche laddove l'aggressione fosse stata finalizzata a un regolamento di conti, «la sottrazione del borsello di tramuterebbe in una volontà giuridicamente rilevante connotata da una condotta successiva al pestaggio e non finalizzata all'esecuzione di una rapina». CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile poiché difetta della necessaria specificità ed è versato in fatto, oltre che manifestamente infondato nella parte in cui ha denunciato la violazione della legge penale. 1. L'impugnazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha prospettato una diversa valutazione delle circostanze di fatto, in questa sede non consentita, affidandosi a enunciati assertivi (riferiti pure alle allegazioni dell'LI e che non hanno neppure allegato il travisamento degli elementi in atti), anche con riguardo all'aggravante della commissione della violenza da più persone riunite: invero, il controllo di / legittimità delle ordinanze cautelari, devoluto a questa Corte, è circoscritto all'esame de ,/ 2 contenuto dell'atto impugnato (per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento) e tale controllo deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino;
Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Inoltre, l'impugnazione in maniera del tutto inconducente evidenzia il difetto di elementi di riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., atteso che l'ordinanza impugnata ha fondato la gravità indiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate e non su una chiamata in correità (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023 - dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04). Infine, sotto il profilo soggettivo - pur ribadendosi che la difesa ha irritualmente prospettato un'alternativa ricostruzione del fatto, inidonea a censurare l'iter dell'ordinanza impugnata - deve osservarsi che il Tribunale ha attribuito all'AR e ai coindagati MI e Caddeo l'aggressione della persona offesa e, senza soluzione di continuità, l'impossessamento e la sottrazione delle sue res (in particolare, di un borsello e del suo contenuto, oltre che di un telefono cellulare), correttamente affermando che, «in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto» (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644 - 01), il che esclude con evidenza - rispetto all'assertiva prospettazione difensiva - la sussistenza della denunciata violazione della legge penale. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/12/2024.