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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 705/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2330/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione Giudiziale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1190/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 14/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018818034 CART.FIN2055 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018818034 CART.FIN5480 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1934/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'A.E. si riporta alle svolte difese;
AD assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1190.2.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, dovendosi riconoscere la regolarità delle notifiche e della procedura di riscossione e non rilevando il profilo relativo alla prescrizione, rigettava i ricorsi riuniti promossi dalla Ricorrente_1 SRL, poi proseguito dalla Ricorrente_1 SRL in liquidazione giudiziale, contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Catania per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29320229018818034000, notificata entrambe in data 12/12/202 a mezzo pec, relativamente sia alla cartella di pagamento
29320170038992055000 che sia alla cartella di pagamento 29320180005925480000, di cui a iscrizione a ruolo per carichi tributari erariali vari relativi agli anni 2014 e 2015, proponeva appello, in data 19/04/2024, la parte contribuente lamentando la disposta riunione dei procedimenti e la carenza di motivazione della sentenza;
eccepisce il difetto dello ius postulandi in capo al difensore di AD e insiste sul difetto di notifica delle cartelle di pagamento sottese agli avvisi di intimazione impugnati. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza appellata.
In data 10/07/2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deposita controdeduzioni;
chiede il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
La parte contribuente deposita, in data 17/10/2025, memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, l'appello proposto dalla società contribuente non può trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo aver precisato che la eccepita carenza dei requisiti di forma dell'atto impugnato non può ritenersi sussistente nel caso di specie atteso che il ricorrente non ha provato di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa e constatata, in base alla documentazione prodotta dall'Ente resistente, la validità della notifica del prodromico atto effettuata a mezzo pec, hanno rilevato la definitività dello stesso e infondata l'eccezione sull'intervenuta decadenza;
hanno osservato, altresì, con riferimento alla dedotta irregolarità nel calcolo degli interessi, che il criterio utilizzato per la loro individuazione e quantificazione è stato dettagliatamente indicato nell'atto impugnato con riferimento agli interessi maturati per ogni giorno di ritardo e al tasso determinato sulla base dell'ultimo DPR pubblicato e riguardante la materia.
Precisato, in effetti, che trattasi di un'unica intimazione comprendente le due cartelle di pagamento oggetto dei due ricorsi riuniti, è, tuttavia, valido, per entrambe, quanto già deciso sulla validità della notifica a mezzo pec per come risulta dalla documentazione in atti.
In ordine alla eccezione di essere stato utilizzato un indirizzo pec non presente in alcuno dei pubblici registri, si osserva che, con la sentenza n. 18684/2023, la S.C. ha chiarito che, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Come già rilevato in prime cure, non sembra che la società abbia sufficientemente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo ritenuto diverso da quello telematico presente in tale registro.
In merito alla eccepita mancanza di alcuna legittimazione del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio
SICILIA al rilascio di procura al difensore di ADER, si osserva che, in sede di controdeduzioni, è stata depositata la relativa procura speciale.
Si osserva, altresì, che, con l'ordinanza n. 28199/2024, la S.C., in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, ha precisato che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti fi giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Non si può, pertanto, che rigettare l'impugnazione proposta compensando, per la particolarità del caso trattato, le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA rigetta l'appello della società contribuente;
conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come nella parte motiva.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2330/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione Giudiziale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1190/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 14/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018818034 CART.FIN2055 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018818034 CART.FIN5480 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1934/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'A.E. si riporta alle svolte difese;
AD assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1190.2.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, dovendosi riconoscere la regolarità delle notifiche e della procedura di riscossione e non rilevando il profilo relativo alla prescrizione, rigettava i ricorsi riuniti promossi dalla Ricorrente_1 SRL, poi proseguito dalla Ricorrente_1 SRL in liquidazione giudiziale, contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Catania per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29320229018818034000, notificata entrambe in data 12/12/202 a mezzo pec, relativamente sia alla cartella di pagamento
29320170038992055000 che sia alla cartella di pagamento 29320180005925480000, di cui a iscrizione a ruolo per carichi tributari erariali vari relativi agli anni 2014 e 2015, proponeva appello, in data 19/04/2024, la parte contribuente lamentando la disposta riunione dei procedimenti e la carenza di motivazione della sentenza;
eccepisce il difetto dello ius postulandi in capo al difensore di AD e insiste sul difetto di notifica delle cartelle di pagamento sottese agli avvisi di intimazione impugnati. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza appellata.
In data 10/07/2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deposita controdeduzioni;
chiede il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
La parte contribuente deposita, in data 17/10/2025, memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, l'appello proposto dalla società contribuente non può trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo aver precisato che la eccepita carenza dei requisiti di forma dell'atto impugnato non può ritenersi sussistente nel caso di specie atteso che il ricorrente non ha provato di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa e constatata, in base alla documentazione prodotta dall'Ente resistente, la validità della notifica del prodromico atto effettuata a mezzo pec, hanno rilevato la definitività dello stesso e infondata l'eccezione sull'intervenuta decadenza;
hanno osservato, altresì, con riferimento alla dedotta irregolarità nel calcolo degli interessi, che il criterio utilizzato per la loro individuazione e quantificazione è stato dettagliatamente indicato nell'atto impugnato con riferimento agli interessi maturati per ogni giorno di ritardo e al tasso determinato sulla base dell'ultimo DPR pubblicato e riguardante la materia.
Precisato, in effetti, che trattasi di un'unica intimazione comprendente le due cartelle di pagamento oggetto dei due ricorsi riuniti, è, tuttavia, valido, per entrambe, quanto già deciso sulla validità della notifica a mezzo pec per come risulta dalla documentazione in atti.
In ordine alla eccezione di essere stato utilizzato un indirizzo pec non presente in alcuno dei pubblici registri, si osserva che, con la sentenza n. 18684/2023, la S.C. ha chiarito che, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Come già rilevato in prime cure, non sembra che la società abbia sufficientemente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo ritenuto diverso da quello telematico presente in tale registro.
In merito alla eccepita mancanza di alcuna legittimazione del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio
SICILIA al rilascio di procura al difensore di ADER, si osserva che, in sede di controdeduzioni, è stata depositata la relativa procura speciale.
Si osserva, altresì, che, con l'ordinanza n. 28199/2024, la S.C., in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, ha precisato che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti fi giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Non si può, pertanto, che rigettare l'impugnazione proposta compensando, per la particolarità del caso trattato, le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA rigetta l'appello della società contribuente;
conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come nella parte motiva.