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Sentenza breve 12 febbraio 2026
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02131/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00277 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02131/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2131 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -
OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosita Brigante, Elena Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno,
c.so Vittorio Emanuele, 58;
Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS- - Scuola Primaria, non costituito in giudizio; N. 02131/2025 REG.RIC.
per l'annullamento, previa sospensione
1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2025 con cui l'Istituto
Comprensivo di -OMISSIS-, Scuola Primaria ha disposto per l'a.s. 2025/2026 nei confronti del piccolo -OMISSIS-, figlio minore dei ricorrenti, riconosciuto portatore di handicap ex art. 3 comma 1 della L. n. 104/1992, l'assegnazione di sole 11 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario curriculare di 30;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del minore, tra i quali, nei limiti di quanto occorrer possa: 1) i provvedimenti (se esistenti e non conosciuti) con cui il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale l'Ufficio scolastico regionale
Campania, Ambito Territoriale di Salerno, hanno assegnato all'Istituto Comprensivo di -OMISSIS-, Scuola Primaria, un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili iscritti presso la stessa; 2) il verbale del G.L.O. per l'a.s. 2025/26 relativo alla posizione dell'allievo Cimino; 3) il silenzio serbato dalla
P.A. sulla istanza dei ricorrenti del 24 settembre 2025;
e per la condanna, anche in sede cautelare monocratica e collegiale delle amministrazioni intimate ad assegnare al piccolo -OMISSIS- il sostegno didattico del docente specializzato (rapporto 1:1), per l'intero orario curriculare in ragione della disabilità da cui è affetto e della indicazione della stessa Scuola primaria di appartenenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02131/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Raffaele
IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 29 dicembre 2025, i ricorrenti, genitori di minore in condizioni di handicap ex art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e iscritto alla terza classe della scuola primaria per 30 ore settimanali, contestano l'attribuzione, da parte dell'Amministrazione scolastica, di sole 11 ore di sostegno, a fronte della proposta di attribuzione di 24 ore di sostegno contenuta nel PEI relativo all'anno scolastico precedente.
2. I ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2, dell'art. 3, dell'art. 34 e dell'art. 38 della Costituzione, la violazione della legge n. 104 del 1992, il difetto di istruttoria e di motivazione nonché la contraddittorietà e l'illogicità della determinazione dell'Amministrazione.
3. Si è costituita l'Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre premettere che l'assegnazione di ulteriori ore di sostegno da parte dell'Istituto scolastico, a seguito del decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 2025, non ha fatto venir meno l'interesse alla decisione del ricorso, non essendo noto (per il mancato deposito degli atti da parte sia dei ricorrenti sia dell'Amministrazione) se tale N. 02131/2025 REG.RIC.
determinazione sia stata assunta sulla base di una autonoma valutazione dell'Ente ovvero in esecuzione mera del predetto decreto.
6. Ciò posto, occorre rilevare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che
“il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3
e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (TAR Lazio - Roma, sez. III,
19 aprile 2019, n. 5127).
Il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente oggetto di modifica legislativa (ad opera del d.lgs. 96 del 2019, che ha riformulato l'art. 10 del d.lgs. 66 del 2017) si compone di più momenti e di più atti, tra i quali le "proposte" del G.L.O. ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). In particolare, il P.E.I. costituisce uno degli strumenti essenziali per garantire l'effettività del diritto all'istruzione e all'integrazione dei minori diversamente abili. In base alla normativa vigente, le ore di insegnamento di sostegno attribuibili allo studente in situazione di handicap devono infatti essere individuate - non soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche avuto riguardo alle concrete modalità di prestazione dell'assistenza, N. 02131/2025 REG.RIC.
adeguate alla patologia di cui è affetto l'alunno - esclusivamente tramite il P.E.I., ex lege affidato ad una apposita equipe multidisciplinare, cui spetta il compito “di formulare le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l'intervento di sostegno ai bisogni specifici dell'alunno interessato” (TAR Campania - Napoli, sez. IV, 26 maggio
2020, n. 1991).
Il P.E.I. deve essere tempestivamente adottato dall'Amministrazione scolastica (“è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” cfr. art. 7, comma 2, lett. g, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66) al fine di garantire con pienezza il diritto allo studio del disabile. Esso rappresenta, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'unico documento tecnico deputato, in ragione della particolare e qualificata composizione dell'equipe cui è affidata la sua redazione, alla quantificazione delle ore attribuibili in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore; attraverso il citato documento, sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, vengono individuati gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, giungendo alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso.
A sua volta l'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 66/2017 evidenzia la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di Lavoro Operativo, che è chiamato ad esplicitare, appunto, "le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, N. 02131/2025 REG.RIC.
la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, ... la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5- bis dell'articolo 3".
Dal delineato assetto normativo emerge che il G.L.O. svolge un ruolo cruciale nella quantificazione delle ore di sostegno, rappresentando il titolare tecnico del potere di definire il fabbisogno di ore necessarie all'alunno diversamente abile, in base all'analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell'esame obiettivo del destinatario.
7. Nel caso di specie, la proposta contenuta nel P.E.I. relativo al precedente anno scolastico attesta la necessità di attribuire all'alunno 24 ore di sostegno, in quanto lo stesso “mostra difficoltà di regolazione comportamentale, necessita di mediazione continua e del rapporto 1 a 1 per partecipare all'attività didattiche”, precisando poi che
“il bambino non possiede un adeguato livello di autonomia e di iniziativa per quanto concerne l'impegno scolastico. Nelle varie attività perde sempre la concentrazione e poi fatica a ritornare sul compito. Necessita di costante affiancamento in tutte le attività nei vari ambiti disciplinari. Il supporto è necessario per poter stimolare la capacità di attenzione e concentrazione. È necessario sostenerlo nella sua attività scolastica quotidiana attraverso un sostegno mirato e costante per potenziare il suo grado di autonomia operativa scolastica, per una più fluida comunicazione linguistica e per una autonoma ed attiva partecipazione alle attività proposte. Necessita di assistenza continuata/continuativa” e, più in particolare, che “l'ostacolo maggiore è stato il poco tempo a disposizione perché le ore garantite non sono state sufficienti ad ottenere il conseguimento degli obiettivi prefissati, poiché il bambino non è stato affiancato dall'insegnate di sostegno per l'intero monte-ore scolastico”.
Il verbale del G.L.O. dell'ottobre 2025 chiarisce che l'alunno “necessita di un costante supporto da parte di un adulto poiché tende a distrarsi facilmente e a non svolgere i N. 02131/2025 REG.RIC.
compiti assegnati, rivelando una grande difficoltà nel portarli a termine”, precisando che alle ore di sostegno si aggiungono 6 ore settimanali di supporto di uno specialista esterno (non è chiaro se dedicato all'alunno o meno).
Il P.E.I. relativo all'anno scolastico in corso aggiunge che “è necessario un costante supporto visivo accompagnato da un linguaggio semplice per permettere al bambino di apprendere nuovi contenuti. L'attenzione è quasi sempre assente ma migliora quanto lavora in rapporto uno a uno. Lasciato solo tende a distrarsi e abbandona il compito. Nell'area linguistica l'alunno legge sillabando e la comprensione è scarsa.
Riesce a scrivere sotto dettatura solo le sillabe, la scrittura spontanea è assente.
Nell'area logico-matematica riesce solo ed esclusivamente col supporto dell'insegnante e con l'uso di facilitatori”, prevedendo vari interventi (tra cui la predisposizione di attività curriculari con l'uso di “facilitatori”) e obiettivi di miglioramento (tra cui, sotto il profilo più strettamente didattico, il potenziamento dei tempi attentivi, la lettura fluida, “imparare a scrivere, calcolare, risoluzioni di semplici problemi”).
8. La complessità delle condizioni dell'alunno e degli interventi previsti non consentiva tuttavia l'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore all'orario di frequenza, in mancanza di una specifica motivazione idonea a evidenziare la sufficienza delle predette ore e la stretta correlazione tra ore assegnate, interventi previsti in relazione ai diversi deficit, ore di frequenza e materie di insegnamento.
Tali conclusioni non sono inficiate dalla non sindacabilità delle valutazioni condotte dal GLO, essendo del tutto mancata proprio tale valutazione, sotto il profilo del rapporto tra esigenze e bisogni del minore, da un lato, e ore di sostegno da assegnare, dall'altro; con il P.E.I., il citato gruppo sembra infatti meramente recepire un semplice dato di fatto.
La proposta contenuta nel P.E.I. relativo al precedente anno scolastico e le criticità ivi evidenziate (connesse, per espressa ammissione del gruppo di lavoro, alla N. 02131/2025 REG.RIC.
insufficienza delle ore di sostegno già attribuite nel corso del predetto anno) rendono ancor più manifesta la necessità di una esplicita e motivata verifica dell'adeguatezza e della congruità delle ore di sostegno assegnate rispetto alla situazione patologica, ai bisogni e alle necessità del minore, risultando di per sé contraddittoria l'assegnazione di un sostegno didattico per un numero di ore inferiore a quelle di frequenza pur a fronte della riconosciuta necessità della stabile presenza di un supporto (addirittura secondo il rapporto 1:1, espressamente previsto nella proposta contenuta nel P.E.I. relativo all'anno precedente).
9. La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili non può tuttavia essere operata in questa sede, per le note limitazioni che il giudice amministrativo incontra nel sindacare l'attività tecnico discrezionale dell'Amministrazione, ma deve essere contenuta nel P.E.I., alla cui redazione l'Amministrazione è obbligata. Va conseguentemente disposta la condanna dell'Amministrazione scolastica alla tempestiva redazione del P.E.I. e alla sua esecuzione, mediante attribuzione al minore di un insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate, che andranno parametrate alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del disabile e che dovranno ovviamente tener conto anche degli ulteriori interventi previsti a favore dell'alunno, senza che limiti di organico o di bilancio possano incidere su tale valutazione (secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale); l'Amministrazione dovrà porre in essere ogni opportuno accorgimento per dare piena tutela al diritto del minore come innanzi descritto.
10 . Tenuto anche conto della definizione del giudizio nella fase cautelare, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M. N. 02131/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele IT, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele IT OR ZA N. 02131/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00277 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02131/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2131 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -
OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosita Brigante, Elena Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno,
c.so Vittorio Emanuele, 58;
Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS- - Scuola Primaria, non costituito in giudizio; N. 02131/2025 REG.RIC.
per l'annullamento, previa sospensione
1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2025 con cui l'Istituto
Comprensivo di -OMISSIS-, Scuola Primaria ha disposto per l'a.s. 2025/2026 nei confronti del piccolo -OMISSIS-, figlio minore dei ricorrenti, riconosciuto portatore di handicap ex art. 3 comma 1 della L. n. 104/1992, l'assegnazione di sole 11 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario curriculare di 30;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del minore, tra i quali, nei limiti di quanto occorrer possa: 1) i provvedimenti (se esistenti e non conosciuti) con cui il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale l'Ufficio scolastico regionale
Campania, Ambito Territoriale di Salerno, hanno assegnato all'Istituto Comprensivo di -OMISSIS-, Scuola Primaria, un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili iscritti presso la stessa; 2) il verbale del G.L.O. per l'a.s. 2025/26 relativo alla posizione dell'allievo Cimino; 3) il silenzio serbato dalla
P.A. sulla istanza dei ricorrenti del 24 settembre 2025;
e per la condanna, anche in sede cautelare monocratica e collegiale delle amministrazioni intimate ad assegnare al piccolo -OMISSIS- il sostegno didattico del docente specializzato (rapporto 1:1), per l'intero orario curriculare in ragione della disabilità da cui è affetto e della indicazione della stessa Scuola primaria di appartenenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02131/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Raffaele
IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 29 dicembre 2025, i ricorrenti, genitori di minore in condizioni di handicap ex art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e iscritto alla terza classe della scuola primaria per 30 ore settimanali, contestano l'attribuzione, da parte dell'Amministrazione scolastica, di sole 11 ore di sostegno, a fronte della proposta di attribuzione di 24 ore di sostegno contenuta nel PEI relativo all'anno scolastico precedente.
2. I ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2, dell'art. 3, dell'art. 34 e dell'art. 38 della Costituzione, la violazione della legge n. 104 del 1992, il difetto di istruttoria e di motivazione nonché la contraddittorietà e l'illogicità della determinazione dell'Amministrazione.
3. Si è costituita l'Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre premettere che l'assegnazione di ulteriori ore di sostegno da parte dell'Istituto scolastico, a seguito del decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 2025, non ha fatto venir meno l'interesse alla decisione del ricorso, non essendo noto (per il mancato deposito degli atti da parte sia dei ricorrenti sia dell'Amministrazione) se tale N. 02131/2025 REG.RIC.
determinazione sia stata assunta sulla base di una autonoma valutazione dell'Ente ovvero in esecuzione mera del predetto decreto.
6. Ciò posto, occorre rilevare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che
“il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3
e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (TAR Lazio - Roma, sez. III,
19 aprile 2019, n. 5127).
Il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente oggetto di modifica legislativa (ad opera del d.lgs. 96 del 2019, che ha riformulato l'art. 10 del d.lgs. 66 del 2017) si compone di più momenti e di più atti, tra i quali le "proposte" del G.L.O. ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). In particolare, il P.E.I. costituisce uno degli strumenti essenziali per garantire l'effettività del diritto all'istruzione e all'integrazione dei minori diversamente abili. In base alla normativa vigente, le ore di insegnamento di sostegno attribuibili allo studente in situazione di handicap devono infatti essere individuate - non soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche avuto riguardo alle concrete modalità di prestazione dell'assistenza, N. 02131/2025 REG.RIC.
adeguate alla patologia di cui è affetto l'alunno - esclusivamente tramite il P.E.I., ex lege affidato ad una apposita equipe multidisciplinare, cui spetta il compito “di formulare le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l'intervento di sostegno ai bisogni specifici dell'alunno interessato” (TAR Campania - Napoli, sez. IV, 26 maggio
2020, n. 1991).
Il P.E.I. deve essere tempestivamente adottato dall'Amministrazione scolastica (“è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” cfr. art. 7, comma 2, lett. g, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66) al fine di garantire con pienezza il diritto allo studio del disabile. Esso rappresenta, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'unico documento tecnico deputato, in ragione della particolare e qualificata composizione dell'equipe cui è affidata la sua redazione, alla quantificazione delle ore attribuibili in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore; attraverso il citato documento, sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, vengono individuati gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, giungendo alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso.
A sua volta l'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 66/2017 evidenzia la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di Lavoro Operativo, che è chiamato ad esplicitare, appunto, "le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, N. 02131/2025 REG.RIC.
la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, ... la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5- bis dell'articolo 3".
Dal delineato assetto normativo emerge che il G.L.O. svolge un ruolo cruciale nella quantificazione delle ore di sostegno, rappresentando il titolare tecnico del potere di definire il fabbisogno di ore necessarie all'alunno diversamente abile, in base all'analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell'esame obiettivo del destinatario.
7. Nel caso di specie, la proposta contenuta nel P.E.I. relativo al precedente anno scolastico attesta la necessità di attribuire all'alunno 24 ore di sostegno, in quanto lo stesso “mostra difficoltà di regolazione comportamentale, necessita di mediazione continua e del rapporto 1 a 1 per partecipare all'attività didattiche”, precisando poi che
“il bambino non possiede un adeguato livello di autonomia e di iniziativa per quanto concerne l'impegno scolastico. Nelle varie attività perde sempre la concentrazione e poi fatica a ritornare sul compito. Necessita di costante affiancamento in tutte le attività nei vari ambiti disciplinari. Il supporto è necessario per poter stimolare la capacità di attenzione e concentrazione. È necessario sostenerlo nella sua attività scolastica quotidiana attraverso un sostegno mirato e costante per potenziare il suo grado di autonomia operativa scolastica, per una più fluida comunicazione linguistica e per una autonoma ed attiva partecipazione alle attività proposte. Necessita di assistenza continuata/continuativa” e, più in particolare, che “l'ostacolo maggiore è stato il poco tempo a disposizione perché le ore garantite non sono state sufficienti ad ottenere il conseguimento degli obiettivi prefissati, poiché il bambino non è stato affiancato dall'insegnate di sostegno per l'intero monte-ore scolastico”.
Il verbale del G.L.O. dell'ottobre 2025 chiarisce che l'alunno “necessita di un costante supporto da parte di un adulto poiché tende a distrarsi facilmente e a non svolgere i N. 02131/2025 REG.RIC.
compiti assegnati, rivelando una grande difficoltà nel portarli a termine”, precisando che alle ore di sostegno si aggiungono 6 ore settimanali di supporto di uno specialista esterno (non è chiaro se dedicato all'alunno o meno).
Il P.E.I. relativo all'anno scolastico in corso aggiunge che “è necessario un costante supporto visivo accompagnato da un linguaggio semplice per permettere al bambino di apprendere nuovi contenuti. L'attenzione è quasi sempre assente ma migliora quanto lavora in rapporto uno a uno. Lasciato solo tende a distrarsi e abbandona il compito. Nell'area linguistica l'alunno legge sillabando e la comprensione è scarsa.
Riesce a scrivere sotto dettatura solo le sillabe, la scrittura spontanea è assente.
Nell'area logico-matematica riesce solo ed esclusivamente col supporto dell'insegnante e con l'uso di facilitatori”, prevedendo vari interventi (tra cui la predisposizione di attività curriculari con l'uso di “facilitatori”) e obiettivi di miglioramento (tra cui, sotto il profilo più strettamente didattico, il potenziamento dei tempi attentivi, la lettura fluida, “imparare a scrivere, calcolare, risoluzioni di semplici problemi”).
8. La complessità delle condizioni dell'alunno e degli interventi previsti non consentiva tuttavia l'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore all'orario di frequenza, in mancanza di una specifica motivazione idonea a evidenziare la sufficienza delle predette ore e la stretta correlazione tra ore assegnate, interventi previsti in relazione ai diversi deficit, ore di frequenza e materie di insegnamento.
Tali conclusioni non sono inficiate dalla non sindacabilità delle valutazioni condotte dal GLO, essendo del tutto mancata proprio tale valutazione, sotto il profilo del rapporto tra esigenze e bisogni del minore, da un lato, e ore di sostegno da assegnare, dall'altro; con il P.E.I., il citato gruppo sembra infatti meramente recepire un semplice dato di fatto.
La proposta contenuta nel P.E.I. relativo al precedente anno scolastico e le criticità ivi evidenziate (connesse, per espressa ammissione del gruppo di lavoro, alla N. 02131/2025 REG.RIC.
insufficienza delle ore di sostegno già attribuite nel corso del predetto anno) rendono ancor più manifesta la necessità di una esplicita e motivata verifica dell'adeguatezza e della congruità delle ore di sostegno assegnate rispetto alla situazione patologica, ai bisogni e alle necessità del minore, risultando di per sé contraddittoria l'assegnazione di un sostegno didattico per un numero di ore inferiore a quelle di frequenza pur a fronte della riconosciuta necessità della stabile presenza di un supporto (addirittura secondo il rapporto 1:1, espressamente previsto nella proposta contenuta nel P.E.I. relativo all'anno precedente).
9. La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili non può tuttavia essere operata in questa sede, per le note limitazioni che il giudice amministrativo incontra nel sindacare l'attività tecnico discrezionale dell'Amministrazione, ma deve essere contenuta nel P.E.I., alla cui redazione l'Amministrazione è obbligata. Va conseguentemente disposta la condanna dell'Amministrazione scolastica alla tempestiva redazione del P.E.I. e alla sua esecuzione, mediante attribuzione al minore di un insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate, che andranno parametrate alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del disabile e che dovranno ovviamente tener conto anche degli ulteriori interventi previsti a favore dell'alunno, senza che limiti di organico o di bilancio possano incidere su tale valutazione (secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale); l'Amministrazione dovrà porre in essere ogni opportuno accorgimento per dare piena tutela al diritto del minore come innanzi descritto.
10 . Tenuto anche conto della definizione del giudizio nella fase cautelare, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M. N. 02131/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele IT, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele IT OR ZA N. 02131/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.