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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/12/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2387/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 14/11/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...] sub D,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonalumi (C.F. , PEC C.F._3
fax 0324.227284) e presso di lui elettivamente domiciliati nello Email_1 studio legale di Via A. De Gasperi n. 8 Domodossola (VB), giusta procura in atti
RICORRENTI intervenuto il PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1- i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2- la casa coniugale resterà assegnata in uso alla moglie con mobili ed arredi e con facoltà per il marito di asportare i propri effetti personali;
3- il marito si impegna a trasferire alla moglie la propria quota di comproprietà della casa coniugale, con obbligo per quest'ultima di farsi carico in via esclusiva delle residue rate del mutuo contratto da entrambi per il suo acquisto con Intesa SanPaolo spa, rinunciando alla quota di sua pertoccanza del
II° pilastro maturato dal marito per il periodo di coincidenza tra matrimonio e attività lavorativa;
4- il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, sino a quando la medesima non reperirà una occupazione regolarizzata a tempo pieno;
in tale ipotesi i coniugi si impegnano a rideterminare proporzionalmente l'assegno;
5- l'autovettura Fiat 500 tg. FV848PY di proprietà del marito rimarrà in uso esclusivo della moglie che si farà carico dei costi del passaggio di proprietà in suo favore”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 14/11/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 30.06.2002 in Baceno (VB).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che il contributo al mantenimento della moglie determinato in euro 350,00 mensili verrà corrisposto dal marito sino a quando la medesima non reperirà una occupazione regolarizzata a tempo pieno;
in tale ipotesi i coniugi si impegnano a rideterminare proporzionalmente l'assegno Va dato atto che il marito si impegna a trasferire alla moglie la propria quota di comproprietà della casa coniugale, con obbligo per quest'ultima di farsi carico in via esclusiva delle residue rate del mutuo contratto da entrambi per il suo acquisto con Intesa SanPaolo spa, rinunciando alla quota di sua pertoccanza del II° pilastro maturato dal marito per il periodo di coincidenza tra matrimonio e attività lavorativa;
che l'autovettura Fiat 500 tg. FV848PY di proprietà del marito rimarrà in uso esclusivo della moglie che si farà carico dei costi del passaggio di proprietà in suo favore.
Nulla deve essere disposto dal Tribunale in relazione alla casa coniugale, difettando il presupposto rappresentato dall'esistenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 30.06.2002 in Baceno (VB)
pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 16/12/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 14/11/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...] sub D,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonalumi (C.F. , PEC C.F._3
fax 0324.227284) e presso di lui elettivamente domiciliati nello Email_1 studio legale di Via A. De Gasperi n. 8 Domodossola (VB), giusta procura in atti
RICORRENTI intervenuto il PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1- i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2- la casa coniugale resterà assegnata in uso alla moglie con mobili ed arredi e con facoltà per il marito di asportare i propri effetti personali;
3- il marito si impegna a trasferire alla moglie la propria quota di comproprietà della casa coniugale, con obbligo per quest'ultima di farsi carico in via esclusiva delle residue rate del mutuo contratto da entrambi per il suo acquisto con Intesa SanPaolo spa, rinunciando alla quota di sua pertoccanza del
II° pilastro maturato dal marito per il periodo di coincidenza tra matrimonio e attività lavorativa;
4- il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, sino a quando la medesima non reperirà una occupazione regolarizzata a tempo pieno;
in tale ipotesi i coniugi si impegnano a rideterminare proporzionalmente l'assegno;
5- l'autovettura Fiat 500 tg. FV848PY di proprietà del marito rimarrà in uso esclusivo della moglie che si farà carico dei costi del passaggio di proprietà in suo favore”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 14/11/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 30.06.2002 in Baceno (VB).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che il contributo al mantenimento della moglie determinato in euro 350,00 mensili verrà corrisposto dal marito sino a quando la medesima non reperirà una occupazione regolarizzata a tempo pieno;
in tale ipotesi i coniugi si impegnano a rideterminare proporzionalmente l'assegno Va dato atto che il marito si impegna a trasferire alla moglie la propria quota di comproprietà della casa coniugale, con obbligo per quest'ultima di farsi carico in via esclusiva delle residue rate del mutuo contratto da entrambi per il suo acquisto con Intesa SanPaolo spa, rinunciando alla quota di sua pertoccanza del II° pilastro maturato dal marito per il periodo di coincidenza tra matrimonio e attività lavorativa;
che l'autovettura Fiat 500 tg. FV848PY di proprietà del marito rimarrà in uso esclusivo della moglie che si farà carico dei costi del passaggio di proprietà in suo favore.
Nulla deve essere disposto dal Tribunale in relazione alla casa coniugale, difettando il presupposto rappresentato dall'esistenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 30.06.2002 in Baceno (VB)
pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 16/12/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco