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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 28/01/2026, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1339/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13400/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130394516000 IVA-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 13517/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130394516000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1237/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con separati ricorsi ritualmente notificati, e successivamente riuniti, la S.r.l. ha ricevuto in data 21.05.2025 un'intimazione di pagamento n. 07120259027619966000 relativa alla cartella di pagamento n. 07120230130394516000 per IVA 2016. A fondamento del ricorso deduce: la mancata notifica della cartella
L'Agenzia delle Entrate-IO non ha mai notificato gli atti prodromici. La cartella 07120230130394516000 non è mai stata notificata, pertanto l'intimazione del 2025 è il primo atto ricevuto.
L'omessa notifica comporta:
o lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.);
o inesistenza o nullità insanabile della notifica;
o vizio della sequenza procedimentale. Decadenza dal potere di riscossione
• I termini per notificare la cartella IVA sono quelli dell'art. 25 DPR 602/1973 (di regola entro il 31 dicembre del quinto anno successivo per IVA).
• Poiché la cartella non è mai stata notificata, e comunque oltre i termini, l'Agenzia delle Entrate-IO è decaduta dal diritto di riscossione. Conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto, affermando che:
• la notifica è valida, poiché, dopo il fallito invio PEC, si è proceduto con deposito in InfoCamere, pubblicazione e raccomandata, come previsto dalla legge;
• tutte le notifiche successive sono state inviate via PEC;
• la cartella deriva da controllo automatizzato IVA 2016 e 2019, in parte anche dopo decadenza da rateazione richiesta dalla società;
• non vi è decadenza, perché i termini (anche prorogati per OV) sono stati rispettati e la prescrizione è decennale;
• la società ha presentato molteplici ricorsi separati sulla stessa intimazione, configurando abuso del processo. AdER chiede quindi il rigetto totale del ricorso.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-IO emerge che la notifica della cartella è stata effettuata a mezzo PEC all'indirizzo INI-PEC del contribuente, ma il gestore ha certificato la non validità della casella.
In tale ipotesi trova applicazione l'art. 60, comma 7, DPR 600/1973, secondo cui, in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, l'amministrazione deve procedere a:
• deposito dell'atto nell'area riservata del sito InfoCamere,
• pubblicazione dell'avviso per quindici giorni,
• invio di una raccomandata informativa,
• perfezionamento della notifica per il notificante al momento della ricevuta di accettazione PEC.
La giurisprudenza (Cass. 3703/2025; Cass. 1621/2025; Cass. 37484/2021) ha chiarito che non è necessario un secondo invio PEC e che non occorre provare la ricezione della raccomandata informativa. La procedura risulta conforme alla norma e agli orientamenti consolidati. Pertanto, la cartella risulta validamente notificata.
Alla regolarità della notificazione segue l'infondatezza dei motivi collegati. Una volta perfezionata la notifica secondo la disciplina speciale, l'atto è idoneo a produrre i suoi effetti, e la mancata conoscenza imputabile a indirizzo PEC non valido non può essere opposta all'amministrazione, come chiarito dalla Cassazione.Ne consegue l'assenza di qualsivoglia vizio della sequenza procedimentale. La ricorrente assume che la cartella sarebbe stata notificata oltre i termini, ma tale allegazione contrasta sia con la ricostruzione dei fatti sia con la normativa applicabile.La notifica è stata perfezionata nei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/1973, tenuto conto:
• dell'avvenuto perfezionamento della notifica via PEC ai sensi dell'art. 60 cit.;
• dell'applicazione delle proroghe OV (art. 68 DL 18/2020 e art. 157 DL 34/2020), che hanno esteso i termini di decadenza;
• della natura decennale della prescrizione dei tributi IVA, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Non è dunque intervenuta né la decadenza né la prescrizione. Inoltre, tale motivo andava proposto avverso la cartella regolarmente notificata e non impugnata. La cartella impugnata deriva da controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972, che si basa su dati oggettivi dichiarati dal contribuente o risultanti dai sistemi informativi dell'Amministrazione. In tali ipotesi non è richiesto:
• contraddittorio preventivo,
• avviso bonario, se si tratta di somme non versate ma dichiarate,
• motivazione ulteriore rispetto al richiamo della dichiarazione.
Tale impostazione è coerente con giurisprudenza costante (Cass. 24813/2021; Cass. 33344/2019; Cass. 3955/2024).
Quanto infine al frazionamento del ricorso proposto per avere parte ricorrente presentato molteplici ricorsi separati contro la medesima intimazione di pagamento, ciascuno riferito a singole cartelle, non è stata data la relativa prova. Non può ritenersi, in mancanza di prova, integrato un abuso del processo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore dell'atto impugnato e dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso.
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in E. 2200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
- Così deciso in Napoli in data 26.1.2026 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13400/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130394516000 IVA-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 13517/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130394516000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1237/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con separati ricorsi ritualmente notificati, e successivamente riuniti, la S.r.l. ha ricevuto in data 21.05.2025 un'intimazione di pagamento n. 07120259027619966000 relativa alla cartella di pagamento n. 07120230130394516000 per IVA 2016. A fondamento del ricorso deduce: la mancata notifica della cartella
L'Agenzia delle Entrate-IO non ha mai notificato gli atti prodromici. La cartella 07120230130394516000 non è mai stata notificata, pertanto l'intimazione del 2025 è il primo atto ricevuto.
L'omessa notifica comporta:
o lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.);
o inesistenza o nullità insanabile della notifica;
o vizio della sequenza procedimentale. Decadenza dal potere di riscossione
• I termini per notificare la cartella IVA sono quelli dell'art. 25 DPR 602/1973 (di regola entro il 31 dicembre del quinto anno successivo per IVA).
• Poiché la cartella non è mai stata notificata, e comunque oltre i termini, l'Agenzia delle Entrate-IO è decaduta dal diritto di riscossione. Conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto, affermando che:
• la notifica è valida, poiché, dopo il fallito invio PEC, si è proceduto con deposito in InfoCamere, pubblicazione e raccomandata, come previsto dalla legge;
• tutte le notifiche successive sono state inviate via PEC;
• la cartella deriva da controllo automatizzato IVA 2016 e 2019, in parte anche dopo decadenza da rateazione richiesta dalla società;
• non vi è decadenza, perché i termini (anche prorogati per OV) sono stati rispettati e la prescrizione è decennale;
• la società ha presentato molteplici ricorsi separati sulla stessa intimazione, configurando abuso del processo. AdER chiede quindi il rigetto totale del ricorso.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-IO emerge che la notifica della cartella è stata effettuata a mezzo PEC all'indirizzo INI-PEC del contribuente, ma il gestore ha certificato la non validità della casella.
In tale ipotesi trova applicazione l'art. 60, comma 7, DPR 600/1973, secondo cui, in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, l'amministrazione deve procedere a:
• deposito dell'atto nell'area riservata del sito InfoCamere,
• pubblicazione dell'avviso per quindici giorni,
• invio di una raccomandata informativa,
• perfezionamento della notifica per il notificante al momento della ricevuta di accettazione PEC.
La giurisprudenza (Cass. 3703/2025; Cass. 1621/2025; Cass. 37484/2021) ha chiarito che non è necessario un secondo invio PEC e che non occorre provare la ricezione della raccomandata informativa. La procedura risulta conforme alla norma e agli orientamenti consolidati. Pertanto, la cartella risulta validamente notificata.
Alla regolarità della notificazione segue l'infondatezza dei motivi collegati. Una volta perfezionata la notifica secondo la disciplina speciale, l'atto è idoneo a produrre i suoi effetti, e la mancata conoscenza imputabile a indirizzo PEC non valido non può essere opposta all'amministrazione, come chiarito dalla Cassazione.Ne consegue l'assenza di qualsivoglia vizio della sequenza procedimentale. La ricorrente assume che la cartella sarebbe stata notificata oltre i termini, ma tale allegazione contrasta sia con la ricostruzione dei fatti sia con la normativa applicabile.La notifica è stata perfezionata nei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/1973, tenuto conto:
• dell'avvenuto perfezionamento della notifica via PEC ai sensi dell'art. 60 cit.;
• dell'applicazione delle proroghe OV (art. 68 DL 18/2020 e art. 157 DL 34/2020), che hanno esteso i termini di decadenza;
• della natura decennale della prescrizione dei tributi IVA, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Non è dunque intervenuta né la decadenza né la prescrizione. Inoltre, tale motivo andava proposto avverso la cartella regolarmente notificata e non impugnata. La cartella impugnata deriva da controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972, che si basa su dati oggettivi dichiarati dal contribuente o risultanti dai sistemi informativi dell'Amministrazione. In tali ipotesi non è richiesto:
• contraddittorio preventivo,
• avviso bonario, se si tratta di somme non versate ma dichiarate,
• motivazione ulteriore rispetto al richiamo della dichiarazione.
Tale impostazione è coerente con giurisprudenza costante (Cass. 24813/2021; Cass. 33344/2019; Cass. 3955/2024).
Quanto infine al frazionamento del ricorso proposto per avere parte ricorrente presentato molteplici ricorsi separati contro la medesima intimazione di pagamento, ciascuno riferito a singole cartelle, non è stata data la relativa prova. Non può ritenersi, in mancanza di prova, integrato un abuso del processo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore dell'atto impugnato e dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso.
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in E. 2200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
- Così deciso in Napoli in data 26.1.2026 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso