Art. 77.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 3501; 3502; 3503 3504; 3505; 3506; 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Alle spese di cui ai capitoli numeri 3501; 3502; 3503 3504; 3505; 3506; 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .